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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 218/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pantanella, Parte_1 come da procura in atti appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10496/2022, pubblicata il 9.12.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il verbale di accertamento n. 1378/2018 del 6.12.2018, redatto dal Nucleo CC dell'
[...]
di con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 39, Controparte_1 CP_1 comma 1, periodo 1, del D.L. n. 11/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, per
1 avere omesso di istituire il LUL, nonché avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1284/2022, con la quale era stata irrogata alla da e alla quale legale Controparte_2 CP_3 Parte_2 rappresentante della società, in solido, la sanzione amministrativa di € 1.250,00.
Lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica del verbale di accertamento ispettivo e concludeva chiedendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n.
1284/2022, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' di confermando che la procedura Controparte_1 CP_1 sanzionatoria, che aveva portato alla contestazione/notificazione dell'illecito oggetto di causa, era scaturita a seguito di un accesso ispettivo, in data 28.2.2017, presso la sede operativa della CP_4
in Via Pier Silverio Leicht n. 98, nel corso del quale era stato redatto il Verbale di
[...] CP_3 primo accesso ispettivo e acquisite le dichiarazioni del lavoratore e Parte_3 dell'amministratrice e che, a seguito dell'esame della documentazione Parte_1 aziendale acquisita, era stata riscontrata la violazione di cui all'ingiunzione e alla conseguente contestazione/notificazione del Verbale Unico di Accertamento in questa sede impugnato.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, accertata l'avvenuta regolare notifica del verbale di accertamento ispettivo sia alla presso il suo indirizzo di residenza, Parte_2 sia alla presso la sede legale e operativa, rigettava il ricorso e condannava Parte_4 la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.1. Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza: Parte_5 nella parte in cui il Tribunale, dopo avere disposto la riunione dei procedimenti aventi n.
27027/2022 R.G. e n. 27028/2022 R.G., nei quali erano state impugnate, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione n. 1284/2022 e n. 1285/2022, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta nel secondo procedimento;
nella parte in cui ha ritenuto regolarmente notificati i verbali ispettivi n. 1378/2018 e n. 1379/2018.
Ha concluso chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per omessa statuizione e motivazione sulla domanda proposta “con il ricorso rubricato n.
27028/2022”; in via principale, “di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inesistenza della notifica oggetto della controversia”.
2. All'udienza dell'8.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
All'udienza del 15.7.2025 è comparso l'avvocato di parte appellante e la Corte, rilevato il mancato deposito del ricorso notificato, ha rinviato la causa all'udienza del 18.11.2025, concedendo a parte appellante termine fino a dieci giorni prima per il deposito.
2 All'udienza del 19.11.2025 nessuno è comparso e la causa è stata, quindi, rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 DL n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008), con declaratoria di estinzione del giudizio di appello e ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
Cass. n. 3128/2008, Cass. n. 14936/2000).
3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
- nulla per le spese del grado.
Roma, 3.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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