Articolo 1 della Legge 29 novembre 1965, n. 1323
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28 dicembre 1965
Art. 1. Articolo unico.

Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara "Garibaldi", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , modificato dall' articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348 , per il ripristino della nave "Nino Bixio", e' consentita la estinzione totale o parziale mediante rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato.
Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro 6 autorizzato al compimento degli atti richiesti.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1965