Art. 3.
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1.800.000, si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1.800.000, si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.