Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1955, n. 26
Articolo 2
Versione
2 marzo 1955
Art. 3.
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1.800.000, si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.

Entrata in vigore il 2 marzo 1955