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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1340/2024
tra
[...]
Parte_1
APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
APPELLATI
Oggi 3 aprile 2025, ore 13,00 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per e resenti personalmente l'avv. Dante Marangoni Parte_1 Parte_1
Per l'avv. Grandini Controparte_1
Per l'avv. Dacci Controparte_2
Per la pratica forense il dr Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive in atti e discutono come in atti;
rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Alle ore 15 e 35 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1340/2024 promossa da:
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. MARANGONI DANTE (CF C.F._2
, elettivamente domiciliati in VIA ALCIDE DE GASPERI 35 48121 C.F._3
RAVENNA presso il difensore avv. MARANGONI DANTE
APPELLANTI
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. GRANDINI BENEDETTA (CF ) elettivamente domiciliato in C.F._4
STUDIO LEGALE GRANDINI CORSO DELLA REPUBBLICA 52 47121 FORLI' presso il difensore avv. GRANDINI BENEDETTA
APPELLATO
CF , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. GIAMPAOLO DACCI (CF ) e dell'avv. ALESSANDRA C.F._5 LIVERINI (CF ) elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Unico di C.F._6
Avvocatura, in Forlì, P.zza Morgagni n. 9;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
Si precisano le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata:
1 - dato atto che il suolo occupato, corrispondente alla particella 73 (sub. 1 e sub2), è di proprietà piena ed esclusiva dei ricorrenti, annullare e dichiarare inefficaci i provvedimenti impugnati unitamente ad ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso;
2 - in subordine, accertato che il era comunque tenuto a Controparte_1 consentire la occupazione del suolo necessaria per la esecuzione dei lavori di cui trattasi ex art. 843 c.c., annullare e dichiarare inefficaci i provvedimenti impugnati unitamente ad ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
3 - Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi.”
Per : Controparte_1
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, contestate integralmente tutte le avversarie deduzioni ed eccezioni di parte appellante, il , ut supra Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato si riporta alle già rassegnate conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente ritrascritte e chiede, altresì,che il Giudice, in considerazione della condotta processuale avversaria, disponga ulteriore condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..Per quanto concerne le spese di lite, questa parte appellata rimanda al D.M. 55/2014e s.m.per la liquidazione del compenso.
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, respingere tutti gli assunti e le domande contenute nell'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_1
, siccome non provati ed assolutamente infondati in fatto ed in diritto, e per
[...] l'effetto rigettare l'appello proposto, con conferma della sentenza di primo grado n. 274/2024 e dei verbali impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri e (di seguito anche “gli appellanti”) interponevano appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 274 del 2024, RG 1804 del 2023, del 04.04.2024, con la quale il Giudice aveva accolto parzialmente il ricorso, a tuo tempo presentato dagli odierni appellanti, confermando i verbali opposti C00120151 e C1201152 di contestazione della violazione dell'art. 21 comma 1 e comma 4 del Codice della Strada per ipotesi di occupazione di suolo pubblico di dimensione pari a ml 5,05 x 8,60 notificati il 7.3.2023.
Gli appellanti deducevano che la sentenza appellata sarebbe viziata sotto molteplici profili:
il primo luogo, sussisterebbe falsa interpretazione e violazione di legge, in quanto l'area a cui si riferiscono i verbali in oggetto è indubbiamente di proprietà privata, non essendo sufficiente la mera accessibilità a dimostrare che l'area in questione soggiace a uso pubblico;
in secondo luogo, sussisterebbe omessa motivazione, non avendo il Giudice di prime cure espresso alcuna motivazione sul punto di cui sopra;
in terzo luogo, non sussisterebbe prova, da parte del a ciò onerato, del pubblico passaggio CP_1
esercitato da tempo immemorabile o comunque da venti anni come requisito minimo per l'usucapione; invero, sul punto il Giudice di Pace avrebbe operato un'inaccettabile inversione dell'onere della prova;
in quarto e ultimo luogo, il Giudice non avrebbe esaminato la domanda subordinata formulata dagli appellanti, relativa al diritto di occupare il suolo pubblico ex art. 843 c.c., per la necessità di occupare l'area al fine della esecuzione dei lavori.
Si costituiva nel giudizio di appello tempestivamente il (di Controparte_1
seguito anche “ ) concludendo per il rigetto della istanza di sospensione formulata dagli CP_1
appellanti, nonché, in via preliminare, per la conversione del rito in rito lavoro, nel merito per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato, con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
Eccepiva il la totale assenza di periculum, oltre che di fumus, alla base della richiesta CP_1
cautelare di sospensione. Eccepiva ancora il in via preliminare che il rito ordinario prescelto dagli appellanti sarebbe CP_1
errato, essendo la vertenza soggetta a rito lavoro.
Nel merito, i motivi proposti dagli appellanti sarebbero la mera riproposizione delle argomentazioni spese in primo grado, palesemente pretestuose, avendo gli appellanti stessi riconosciuto l'altruità del suolo occupato, avendo proposto, successivamente ai fatti di causa, regolari istanze per occupazione di suolo pubblico.
Quanto al primo motivo di appello, sarebbe infondato, giacchè, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle fotografie aeree e dalle planimetrie allegate, si evincerebbe che
[...]
è una parte integrante del tessuto stradale del centro storico del Controparte_5 CP_1
essendo abbastanza evidente il passaggio pedonale che dalla Piazza scende, attraverso la “scala castellana”, in VIA ROMA passando sotto la Torre ed essendo detta area compatibile anche con il transito di mezzi. Del tutto errata sarebbe poi l'affermazione degli appellanti per cui, oltre all'uso pubblico, sarebbe necessaria l'acquisizione di un diritto dominicale da parte del Invero, i CP_1
criteri per l'affermazione dell'uso pubblico di una strada (o di una piazza), sarebbero i seguenti: in primo luogo, (1) il passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone,
qualificate dalla loro appartenenza ad una comunità territoriale, (2) della concreta idoneità della strada (o Piazza) a soddisfare esigenze di generale interesse (ad esempio, l'accesso alla
[...]
, che si affaccia sulla Piazza omonima), anche per il collegamento con Parte_2
la pubblica via e (3) dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, titolo che può consistere in un uso ab immemorabili del terreno altrui, oppure in una per dicatio ad patriam, che consiste nel comportamento del proprietario che mette volontariamente a disposizione, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività,
assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives.
Del tutto infondato sarebbe poi il secondo motivo di appello, in quanto l'area in considerazione sarebbe parte della piazza, sempre riportata in maniera unitaria – quindi sempre “comprensiva” della parte pretestuosamente “rivendicata” dagli appellanti – in tutte le planimetrie dei principali strumenti urbanistici approvati dal negli ultimi 40 anni;
sussisterebbe dunque presunzione di uso CP_1
pubblico di tutta piazza, compresa l'area in considerazione.
Quanto al lamentato omesso esame della domanda subordinata, anch'esso sarebbe del tutto infondato in quanto la competenza ad autorizzare, previa apposita domanda, l'occupazione di area a uso pubblico spetterebbe alla PA e non certo al GO.
Si costituiva nel processo tempestivamente l' (di seguito Controparte_2
anche “ ”) concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. CP_6
Eccepiva l'Unione che la causa di appello era stata introdotta erroneamente con rito ordinario anziché con rito lavoro.
Nel merito, l'appello sarebbe infondato.
Sotto un primo profilo, eccepiva che ai fini della determinazione della natura di “strada”, ai fini del
Codice della Strada, non sarebbe rilevante che l'area sia di proprietà pubblica o privata purché possa essere utilizzata da tutti i cittadini in modo legittimo. Pertanto, non sarebbe tanto la proprietà, quanto la destinazione nella fattispecie ad essere rilevante;
al fine di contrastare tale situazione, occorre che chi rivendica l'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività esperisca un'azione negatoria di servitù, non essendo sufficiente fare riferimento al proprio atto di acquisto;
l'area su cui è
stata eseguita l'occupazione da parte degli appellanti risulterebbe di fatto e da sempre interessata al pubblico passaggio, con conseguente formarsi, per dicatio ad patriam, di una servitù di pubblico passaggio, in quanto destinata, senza soluzione di continuità, alla libera circolazione pedonale da parte della indifferenziata comunità cittadina (uti cives). Nel caso di specie, la piazza S. MA in Girone
sarebbe da sempre assoggettata al pubblico passaggio e che l'area sarebbe stata, di fatto, da sempre messa a disposizione della collettività indifferenziata e non sottratta alla stessa.
Con ordinanza data alla udienza del 19 febbraio 2015 veniva disposta la conversione del rito in rito lavoro e respinta l'istanza di sospensione.
L'appello non è fondato.
La violazione contestata nei verbali in oggetto concerne l'art. 21 comma 1 e 4 del Codice della Strada.
La norma in considerazione prevede che “1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorita' di cui all'articolo 26 e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali,
anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita'.
2. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorita' di cui all'articolo 26 e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita'”. Per quanto concerne la definizione di “strade”, l'art. 2 del Codice della Strada prevede che: “1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”; nella giurisprudenza di legittimità, si
è evidenziato che “L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del e pone una CP_1
semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività” (Sez. U -
, Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024). Ancora, “La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3251 del 05/02/2024 (Rv. 670285 - 01).
Nel caso che ci occupa, si discute di un cantiere, aperto sulla piazza S. con Controparte_5
riferimento l'area in considerazione, va precisato che gli appellanti non contestano effettivamente e soprattutto tempestivamente - in sede di giudizio di primo grado - il fatto che detta area sia soggetta a pubblico passaggio;
essi, piuttosto, oppongono alla pretesa sanzionatoria di cui ai verbali in questione – essenzialmente - la titolarità di diritto di proprietà privata sull'area in contestazione;
tuttavia, si è
visto che il titolo di proprietà privata da solo non vale ad escludere l'applicabilità della disciplina sulle strade, essendo invero rilevante la destinazione ad uso pubblico della strada, che, nel caso di specie,
non appare effettivamente contestata nel rispetto delle tempistiche e delle preclusioni processuali.
Nel caso di specie, pertanto, da un lato, gli appellanti non allegano, tempestivamente e precipuamente, l'assenza in fatto di una destinazione a uso pubblico – ovvero l'adibizione a pubblico utilizzo e passaggio - dell'area in considerazione, ponendo tempestivamente in eccezione –
essenzialmente- il titolo di proprietà: si è visto tuttavia che questo dato non è essenziale al fine di escludere l'uso pubblico e ai fini dell'applicazione della normativa in questione;
del resto, l'assenza di delimitazione e preclusione al transito dell'area in questione è evincibile anche dalle foto in atti;
dall'altro lato, gli appellanti non contestano tempestivamente l'inserimento della piazza in questione fra le strade pubbliche, di cui alla documentazione prodotta dal sub doc. 7 del fascicolo di CP_1
primo grado: tuttavia, a questo punto, spetterebbe agli appellanti dare la prova contraria;
ne deriva,
sotto un primo profilo, il Giudice di Pace, diversamente da quanto lamentato dagli appellanti, non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova, dall'altro, nei fatti, che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova concreta in grado di smentire la destinazione a uso pubblico evincibile e presumibile sulla base degli elementi acquisiti in corso del giudizio.
L'appello, così, va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Del tutto infondato appare da ultimo il motivo subordinato proposto ex art. 843 c.c., posto che la norma richiamata afferisce ai rapporti fra privati e non a quelli fra privato ed ente pubblico nell'esercizio delle proprie attribuzioni autoritative, appunto regolato dal citato art. 21 di cui alla violazione contestata.
Gli appellanti soccombenti devono essere dichiarati tenuti al pagamento, a titolo di contributo unificato, di una somma pari a quella dovuta per la presente impugnazione.
Le spese di ambo i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri minimi per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria, solo documentale;
per quanto concerne l'Unione, la condanna riguarda il secondo grado di giudizio, in assenza di difesa tecnica innanzi al Giudice di Pace.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo evincibile la mala fede o colpa grave dalla mera soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'appello di e;
Parte_1 Parte_1
2) Dichiara e tenuti al pagamento, a titolo di contributo unificato, Parte_1 Parte_1
di una somma pari a quella dovuta per la presente impugnazione;
3) Condanna e alla integrale refusione a e Parte_1 Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro CP_1
1485,00 per compensi oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
4) Condanna e alla integrale refusione a Parte_1 Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in
[...]
complessivi euro 852,00 per compensi oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
5) Conferma quanto al resto l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 274 del 2024,
RG 1804 del 2023, del 04.04.2024.
Forlì, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina