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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
Il Giudice del Lavoro, dott.Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n. 2007 /2024
R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO ANTONELLA Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dalla d.ssa MONTANTI SERENA
-resistente- all'udienza del 19/02/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto Controparte_1
in forza di successivi contratti a tempo determinato (negli anni scolastici 2020/2021
2021/2022 e 2023/2024) svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di insegnamento svolto a tempo
1 determinato alle dipendenze del e, per l'effetto l'adempimento in Controparte_1
forma specifica mediante condanna del convenuto alla concessione della Carta CP_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di Euro 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato
Inoltre, chiedeva al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti, per i periodi servizio effettivamente prestato negli anni scolastici 2020/21 2021/22 da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNL in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato ed in ragione delle ore di servizio.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata discussa all'odierna udienza e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal Dpcm
23 settembre 2015 (che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal Dpcm 28 novembre 2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017).
Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica.
Dall'anno scolastico seguente, il Dpcm 28 novembre 2016 ha previsto che la Carta fosse realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata era consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Il nodo centrale della controversia in esame, caratterizzata da una spiccata serialità, verte sulla spettanza del beneficio in esame ai docenti a tempo determinato. In base alla disciplina sopra riportata, infatti, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e con contratto a CP_1
tempo determinato (come la parte qui ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di che trattasi.
Sulla questione, il Consiglio di Stato - prescindendo dalla questione della riconducibilità della Carta del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE – con sentenza n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento, ha affermato che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di
3 erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria - che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili e possono essere poste alla base della presente decisione.
Va poi aggiunto che, con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
4 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Sul punto va rilevato che - come già affermato dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n.
22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. n. 6293/2020) - il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria.
Del resto, la c.d. Carta Docenti viene riconosciuta anche durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v. DPCM
28 novembre 2016), e cioè a docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione.
5 Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Tale argomento, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Ne consegue che la parte ricorrente, rientrando fra le predette categorie, ha senz'altro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni di servizio a tempo determinato.
Sulla scorta delle medesime considerazioni, il predetto diritto va riconosciuto anche con riferimento all'anno scolastico 2023/24.
6 Sul punto, va evidenziato che nelle more del giudizio l'art. 15 DL 69/2023 ha stabilito che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma va disapplicata per contrasto con il diritto eurounitario nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 29961/2023.
Del resto, la parte ricorrente risulta tuttora inserita nel sistema scolastico, in quanto attualmente destinataria di nuovi incarichi di supplenza (Cass. n. 29961/2023 cit.), sicché va riconosciuto l'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va infine respinta l'eccezione genericamente sollevata dall'amministrazione convenuta in relazione agli anni scolastici per i quali non sussiste il requisito dell'annualità del servizio, che esulerebbero dall'ambito di applicazione della disciplina in esame.
Ferma restando l'assoluta genericità della eccezione, dallo stato matricolare risulta per la ricorrente negli anni 2020/21 e 2021/22 l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie, le quali si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni (per sospensione dell'attività didattica o per permessi e malattie), con orario settimanale completo e fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede.
Si ritiene, pertanto, che, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi pressoché per l'intero anno scolastico, la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi la ricorrente ha sostituito, il che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati pressoché per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
E' altresì fondata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti, per i periodi di servizio effettivamente prestato negli anni scolastici
7 2020/21 e 2021/22 da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNL;
in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato ed in ragione delle ore di servizio
Premesso che risultano pacifiche e documentali le circostanze di fatto evidenziate in ricorso (numero e durata dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, misura della retribuzione alle stesse corrisposta), l'unica questione da dirimere verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
Deve subito evidenziarsi che tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha infatti istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1,
«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...». Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva, la norma in commento richiama dunque l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Così richiamato il quadro normativo, ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
8 docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. n. 6293 del 2020).
Pertanto, visto che la domanda è articolata in forma di condanna generica e non specifica, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della retribuzione professionale docenti per i periodi servizio effettivamente prestati negli anni scolastici
2020/21 2021/22, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNL, e quindi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato ed in ragione delle ore di servizio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM
55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nonché della sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto ormai risolte dalla giurisprudenza consolidata, nonché della serialità della controversia.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici
2020/2021 2021/2022 e 2023/2024.
Condanna il ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. Controparte_1
“carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti per i periodi servizio effettivamente prestati negli anni scolastici 2020/21 2021/22, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNL, e
9 quindi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato ed in ragione delle ore di servizio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
Trapani, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Dario Porrovecchio
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