Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5637/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa AR Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/12/2024 da
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avvocato ANNA MARIA MATTEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CAROLINA AZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Marina di Pietrasanta
(LU), via Pistoia n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda i figli minori.
All'udienza di separazione il sig. consegnerà alla signora il passaporto della Pt_1 Parte_2 figlia AR che custodirà; il sig. continuerà a custodire quello di LI;
i genitori si Pt_1 impegnano a consegnare il passaporto del figlio/a all'altro genitore ogni qualvolta gli verrà richiesto senza opposizioni per poter fare i viaggi organizzati dall'altro genitore.
3. I figli minori AR ed LI restano affidati ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative
1
4. I figli minori abiteranno paritariamente con entrambi i genitori e manterranno la loro residenza anagrafica presso la madre, dove anche il potrà mantenere la propria residenza formale al Pt_1 fine di avere l'accesso nella zona ZTL (per il quale si impegna a pagare a METRO SRL i relativi oneri) del centro storico in funzione di una migliore gestione dei figli. Quando la signora chiederà l'assegno unico, il sig. si impegna a spostare la propria residenza Parte_2 Pt_1 presso un'altra abitazione.
5. Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, entro il termine di 30 giorni, eventuali cambiamenti della propria residenza o del proprio domicilio.
6. I figli abiteranno presso ciascun genitore a settimana alternate decorrenti dal lunedì ore 19:00, quando ciascun genitore andrà a prelevarli presso l'abitazione dell'altro genitore, sino al lunedì successivo quando l'altro genitore andrà a riprenderli.
Durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, il periodo dal termine della scuola fino alle ore 10:00 del 30 dicembre e dalle ore 10 del 30 dicembre fino al rientro a scuola.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2024 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre e con il padre il secondo periodo e così via, alternando di anno in anno.
Durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore dalla fine della scuola sino alla domenica di Pasqua compreso il pranzo con un genitore e dalla domenica di Pasqua dopo il pranzo sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Per le vacanze scolastiche pasquali 2025 i figli staranno con il padre il primo periodo, alternando di anno in anno.
Per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, per i giorni dei compleanni di AR e LI, ed in genere per qualsiasi altra festività religiosa o civile dell'anno, i figli staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinaria.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di due settimane, anche continuative. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro la fine dell'anno scolastico di ogni anno e, in caso di sovrapposizioni di date, verrà seguito il criterio secondo cui negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari quella della madre. CP_ La signora si impegna a tenere presso di sé il cane di razza DO di nome Parte_2 quando il abbia necessità di allontanarsi da Lucca e non sia riuscito ad organizzarsi per Pt_1 collocarlo presso la dog sitter che solitamente lo accoglie.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire ai figli un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
2 7. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto prestano il loro consenso affinché i figli minori continuino i percorsi di psicoterapia intrapresi con le dott.sse e o con Persona_1 Persona_2 altri professionisti che potrebbero sostituirli.
8. Dal mese in corso il sig. corrisponderà alla signora la somma mensile Pt_1 Parte_2 complessiva di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della moglie da imputarsi in € 1.500, attribuiti al 50% per i figli ed € 1.000 per la moglie. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora , codice Iban già noto. Parte_2
9. Alla sottoscrizione del presente atto il sig. verserà alla moglie la somma di € 15.000,00 Pt_1
(quindicimila/00) a mezzo di bonifico bancario a favore della signora codice Parte_2
Iban già noto al marito effettuato in pari data rispetto alla firma del presente ricorso e da considerarsi quale anticipo sull'assegno una tantum divorzile come di seguito dettagliato al punto
13 delle condizioni di divorzio.
10. I genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le cosiddette spese straordinarie per i figli e al fine di prevenire possibili divergenze stabiliscono espressamente di attenersi al “Protocollo Sul mantenimento dei figli” approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, che fa parte integrante del presente ricorso (DOC. 10 Protocollo Tribunale di Lucca il 7.10.2020); i genitori, inoltre, concordano che in deroga al Protocollo in parola, i costi per le spese dentistiche, per gli psicologi e ortodontiche e quelle universitarie (preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master), spese per università all'estero - comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche -) che dovranno essere effettuate per i figli rimarranno a carico del nella misura del 100%. Pt_1
11. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo fra loro. Non sono ammesse compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
12. Il sig. manifesta espresso consenso a che la signora percepisca, totalmente Pt_1 Parte_2 ed in via esclusiva, l'assegno unico per i figli liquidato dall'Inps e altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Per tutto il periodo in cui i figli ne avranno diritto il signor s'impegna a Pt_1 sottoscrivere tutte le richieste e la documentazione utile e necessaria perché la signora Parte_2 possa ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti che dovessero nel tempo sostituirlo).
13. La casa coniugale, posta in Lucca, Via Guinigi n. 22 detenuta in locazione ed identificata al
NCEU del Comune di Lucca, foglio 130 mappale 405 sub. 505, cat. A/3 rendita catastale 859,90 (cfr.
DOC. 4 che fa parte integrante del presente ricorso) resta assegnata, completamente arredata, alla signora la quale si obbliga a subentrare in tale contratto alla prima scadenza naturale Parte_2 dello stesso fissata per il 30.06.2025, che prevede la proroga del summenzionato contratto di due anni, alle medesime condizioni di quelle attuali, con scadenza definitiva il 30/06/2027; la signora si farà parte diligente per volturare a suo nome il contratto di locazione in parola Parte_2 esentando il marito sin dalla sottoscrizione del presente ricorso dal pagamento del canone di locazione e impegna, altresì, ad intestarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso tutte le utenze intestate al marito il quale rimarrà esonerato da qualsiasi pagamento.
3 I coniugi concordano che il signor potrà prelevare alla scadenza del contratto di locazione Pt_1 dell'immobile Via Guinigi (30/06/2027) i seguenti oggetti contenuti nella casa coniugale: Ingresso -
Sedia rotonda, Tavolino a luna in legno;
Salone - divano 3 posti colore beige, Tavolo basso regalato CP_ da Tavolino quadrato di legno scuro con un cassetto;
Tavolo da 6 con sei sedie biedermeier regalato dal nonno paterno a AR;
Lampada marocchina bianca regalata dal padre del ricorrente;
Entrata cucina - Mobile bianco da cucina con tendine azzurre acquistato dal a Parigi;
Pt_1
Specchio antico ovale regalato dal padre del al figlio;
Camera da letto - Comodino rotondo Pt_1 acquistato dal a Londra, Lampada da comodino in legno regalata dal padre del Pt_1 Pt_1
Mobile in legno con marmo carrara acquistato dal a Londra;
Cassettiera di legno marrone
Pt_1 scuro acquistata a Londra dal Piccola poltrona in legno chiaro con due cuscini regalati dal
Pt_1 padre del al figlio, Puff quadrato di stoffa colore crema;
Piccola sediolina da bagno di legno
Pt_1 con stoffa floreale;
Il preleverà dall'abitazione tutti gli oggetti personali ancora lì collocati
Pt_1
a sua semplice richiesta.
La signora nel frattempo sarà responsabile della custodia di tutti gli oggetti Parte_2 assumendone le obbligazioni del buon padre di famiglia;
a lei faranno carico in via esclusiva anche tutte le spese di gestione di ordinaria manutenzione dell'abitazione, ivi compreso il pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali.
14. Alle parti rimarrà il possesso e la proprietà delle autovetture a loro intestate come in premessa precisate e continueranno a pagare in via esclusiva tutto ciò che riguarda tali mezzi, ivi comprese le spese di bollo ed assicurazione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Roma (RM) l'11/9/2015, antecedentemente al quale sono nati i due figli AR (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora Persona_3 minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
4 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in Roma (RM) in data
[...] Parte_2
11/9/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma
(RM) all'Atto Numero 41, Parte 1, Serie 12, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Roma (RM) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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