Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Vittorio Carlomagno - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della AS ROMA S.R.L., in persona dell'amministratore unico
p.t. Sig. Antonio Angelo Santagati, con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44 (C.F./P. Iva
15396001008); letta l'istanza avanzata dal Sig. ND RN - (istanza n. 450-1/2024); esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la società resistente è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica da parte della Cancelleria a mezzo SIECIC in data 05 aprile 2024; constatato che la società debitrice non si è costituita in giudizio;
rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
2022 con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Rete Innova S.p.A. (oggi AS ROMA s.r.l.), il pagamento della somma di euro 611,68 oltre interessi e compensi per euro 259,00 oltre accessori di legge.
Si rileva che, in data 08 novembre 2013, il Sig. NA ha notificato alla debitrice atto di precetto di importo pari ad 1.278,18, rimasto senza riscontro.
Si rileva inoltre, che dalle informazioni richieste dalla cancelleria ai sensi dell'art. 42 CCII è stato accertato in capo alla AS ROMA s.r.l. un debito verso l'INPS pari ad euro 783.753,52. sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa da parte degli istanti, dalla circostanza che dall'esame della visura l'ultimo bilancio risulta depositato nell'anno
2021, nonché dall'ingente esposizione debitoria verso l'istituto di previdenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della AS ROMA S.R.L., in persona dell'amministratore unico
p.t. Sig. Antonio Angelo Santagati, con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44 (C.F./P. Iva
15396001008);
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore:
Avv. Barbara SCHEPIS
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 23 Gennaio 2025 ore 12:00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R.
30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 02 ottobre 2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali