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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9985/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9985.24 Reg.Gen.Aff.Cont.
e vertente
TRA
nato ad [...] [...] (CF. Parte_1
), nato ad [...] C.F._1 Parte_2
01/09/1950 (CF. ); , nato C.F._2 Parte_3
ad Anacapri 14/04/1952 (CF. ); C.F._3 [...]
nato ad [...] [...] (CF. Parte_4
); tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via P. C.F._4
Mascagni, 23 presso lo studio dell'Avv. Gastone Spagna
( ) che li rapp.ta e difende C.F._5
- Opponenti -
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), elett.te dom.ta in Anacapri alla via La Vigna C.F._6
n.36/a presso lo studio dell'avv. Maria Della Femina, (C.F.
che la rapp.ta e difende C.F._7
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1682/2024 del 27/03/2024 Tribunale di Napoli, RG n.
5563/2024 Repert. n. 3774/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti proponevano opposizione avverso il D.I. n.1682/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli Sezione II in data 27/03/2024, pubblicato in pari data con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, a favore della sig.ra
, della somma di Euro 11.482,00 oltre interessi al tasso CP_1
legale nonché le spese.
Verificata la regolare costituzione dell'opposta ed il rispetto dei termini di deposito delle memorie ex art. 173 ter c.p.c. si ritiene la causa matura per decisione.
L'opposta adiva il Tribunale di Napoli con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Controparte_2
con sede in Anacapri alla via Trieste e Trento n.28 (C.F.
[...]
) nonché dei sigg.ri (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
- 2 -
), (C.F. C.F._3 Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_4
), questi ultimi quali soci ed eredi del C.F._4
signor , in forza di un credito, garantito da effetti Controparte_2
cambiari, derivante da un prestito personale risalente al giugno
1994, che la sig.ra ebbe a concedere a favore della CP_1
Controparte_2
A garanzia del su menzionato credito i signori Controparte_2
(oggi deceduto e all'epoca amministratore della società) ed i figli - soci (all'epoca anche procuratore della società) e Parte_2
, rilasciavano titoli cambiari in favore della Parte_3
di cui n.11 rimasti insoluti, e precisamente: Controparte_1
- n.7 effetti cambiari (con bollo di lire 12.000) da lire 1.000.000
(un milione) cadauno emessi in data 06/06/1994 con scadenza a vista in favore della signora firmato dai Controparte_1
debitori indicati , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
I vico Boffe n.8 80071 ANACAPRI Napoli;
[...]
- n.1 effetto cambiario (con bollo di lire 10.000) da lire 834.000
(ottocentotrentaquattromila) emesso in data 06/06/1994 con scadenza a vista in favore della signora e Controparte_1
firmato dai debitori indicati , e con Controparte_2 Pt_2 Pt_3
domicilio in I Vico Boffe n.8 800781 ANACAPRI Napoli;
- n.3 effetti cambiari (con bollo di lire 20.000) da lire 1.666.500
(unmilioneseicentosessantaseicinquecento) ciascuno emessi in data
07/02/1997 con scadenza a vista in favore di Controparte_1
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e firmati dai debitori indicati , e Controparte_2 Parte_2
1 vico Boffe n.8 Anacapri. Parte_3
Il 24/12/1999 il signor (Procuratore della Parte_2
società) a causa di difficoltà nella restituzione del prestito, con atto unilaterale, riconosceva il debito contratto con la CP_3
unitamente alle cambiali emesse a sua garanzia, sottoscrivendo un piano di rientro della posizione debitoria complessivamente assunta.
Atteso il ritardo nell'onorare il debito, l'opposta provvedeva a sollecitarne il pagamento mediante invio in data 24/11/2008 di due comunicazioni di messa in mora, rispettivamente con raccomandata n.13599646988-9 indirizzata alla società
[...]
presso la sede in Anacapri alla via Controparte_2
Trieste e Trento n.28, ricevuta il 30/12/2008, nonchè con raccomandata n. 13599646989-0, indirizzata ai signori Parte_3
, , e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_4
(in proprio e quali eredi di ) all'indirizzo indicato Controparte_2
nei titoli in Vico Boffe n. 8, Anacapri, ambedue ricevute il
30/12/2008.
Attesa l'inerzia dei debitori, il 07/11/2011 in Controparte_4
forza degli undici titoli cambiari spiegava atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 792 del 2005 pendente innanzi al Tribunale di Napoli in danno della Controparte_2
, nonché dei sigg.ri ,
[...] Parte_2 Parte_3
, e , quali soci della
[...] Parte_1 Parte_4
- 4 -
ed eredi del signor Controparte_2
. Controparte_2
Il credito della veniva escluso in sede distributiva dal CP_1
G.E. con ordinanza del 28/07/2016.
Il Tribunale all'esito della fase monitoria concedeva il D.I. n.
1682/2024, in data 27/03/2024 munito della clausola di provvisoria esecutività. Il D.I. veniva ritualmente notificato agli odierni opponenti, i quali nei termini di legge spiegavano opposizione eccependo:
-la prescrizione dell'azione cambiaria per decorrenza dei tre anni dalla sottoscrizione ed emissione delle stesse;
-la prescrizione dell'azione causale essendo decorsi dieci anni dalla sottoscrizione ed emissione delle cambiali;
-il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle lettere di messa in mora ricevute il 30 dicembre 2018;
-la limitazione della quota ereditaria ad ¼ ex art. 752 c.c. con distinzione delle singole posizioni, e la prescrizione degli interessi.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio con la costituzione dell'opposta, e valutata in via preliminare le difese articolate dagli opponenti, il Tribunale revocava la concessa provvisoria esecutività al D.I. n. 1682/2024.
Lette le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, e qualificata l'azione esercitata dall'opposta come azione causale, è passato all'analisi delle formulate eccezioni sollevate dagli opponenti. Relativamente alla prescrizione dell'azione causale, visionati gli atti, dirimente ai
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fini della pronuncia, sul punto, è la valutazione di idoneità all'interruzione della prescrizione degli atti che nel corso del tempo si sono susseguiti dopo l'insorgenza del debito di restituzione delle somme oggetto di prestito erogato a favore della avvenuto negli anni Controparte_2
1994/1995, cui sono susseguite la sottoscrizione e l'emissione dei titoli cambiari avvenuta nell'anno 1994 e 1997. Nel novero dei documenti versati nella produzione degli opponenti il primo atto successivo rispetto ai già citati, che merita considerazione ai fini della valutazione della prescrizione del credito, è la scrittura privata di riconoscimento del debito e degli effetti cambiari sottoscritti, risalente al 24/12/1999.
Il documento non risulta essere oggetto di contestazione sia in ordine al contenuto sia in ordine alla certezza della data di sottoscrizione ivi riportata, pertanto, per il principio di cui all'art. 115 c.p.c. è da considerarsi idoneo all'interruzione della prescrizione del credito e dell'azione causale esercitabile da parte della creditrice.
Ulteriori atti da prendere in considerazione sono le due raccomandate a/r inviate dalla creditrice e ricevute dai debitori in data 30/12/2008. Le ricevute di ritorno risultano essere sottoscritte da un condebitore, per le quali è stato Parte_4
formulato il disconoscimento della firma ivi apposta in quanto
“apocrifa”.
Al disconoscimento effettuato da parte del debitore, nel caso di specie, non è stata proposta, di contraltare, istanza di verificazione
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da parte dell'opposta, con la conseguenza dell'espunzione dei due documenti dal fascicolo e la loro non utilizzabilità ai fini della decisione. Invero, la cartolina a/r di una comunicazione inviata tra privati per il tramite del servizio postale, è un atto che non può assurgere ad atto pubblico, non avendo la qualifica di pubblico ufficiale il postino, dipendente di un soggetto che sostanzialmente ha una natura giuridica privata, ragion per Controparte_5
cui, nel caso, più che l'esercizio della querela di falso, volta a scardinare con efficacia “erga omnes” la pubblica fede di un atto, qualità che per le ricevute a/r non sussiste per le suesposte motivazioni, sarebbe dovuta essere richiesta e spiegata istanza di verificazione, finalizzata a verificare la provenienza e la riconducibilità della sottoscrizione dell'atto al destinatario sottoscrittore dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, le due raccomandate inviate dalla creditrice, non possono essere considerate atti idonei all'interruzione della prescrizione del credito e dell'azione causale.
Corollario conseguente alle esposte considerazioni è che l'intervento nella procedura esecutiva r.g. 729/2005 introdotto a carico degli esecutati benchè in fieri sia atto idoneo Pt_2
all'interruzione e sospensione della decorrenza dei termini di prescrizioni ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., nel caso di specie, non può essere considerato tale, essendo il credito alla data del deposito dell'intervento nella procedura esecutiva avvenuta il 7 novembre 2011, già prescritto alla data del 24 dicembre 2009, in assenza di idoneo atto interruttivo. Pertanto, il credito già
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prescritto al momento dell'intervento, anche se non oggetto di relativa eccezione ad opera dell'esecutato, poi escluso dalla distribuzione, non produce alcuna reviviscenza del credito originario, lasciando immutata la situazione sostanziale del rapporto creditorio che rimane prescritto e non può essere fatto valere in altre sedi o procedure.
Principio coerente con la natura della prescrizione come causa di estinzione del diritto e coerente con il fatto che gli effetti dell'eventuale riconoscimento nell'ambito della procedura esecutiva sono e restano limitati alla procedura stessa ai sensi dell'art. 499 c.p.c.
Assorbite sono tutte le altre eccezioni formulate.
In conclusione per i motivi su esposti in fatto ed in diritto,
l'opposizione và accolta con conseguente revoca del D.I.
1682/2024 opposto, e tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, l'opposta, và per il principio di soccombenza, condannata al pagamento, in favore degli opponenti, alla refusione delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione della esigua fase istruttoria, calcolato ai minimi, in complessivi € 2.500,00, per compensi, oltre
€ 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%),
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli opponenti ut supra rapp.ti e difesi, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 1682/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 27/03/2024;
-condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese e compensi di giudizio che vengono liquidati in complessivi
€ 2.500,00, per compensi, oltre € 145,50, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli 4.2.25
Il giudice
Diego Ragozini
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