Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 379/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento n. 379/2025 r.g. promosso con ricorso depositato in data 27.01.2025 da
, con l'avv. PRATTICHIZZO FABIO SALVATORE, come da mandato Parte_1
in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
; CP_1
- convenuto contumace-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: Domanda cumulativa separazione e divorzio.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 19.03.2025 per la decisione non definitiva sullo status di separazione.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati;
2) stabilire che la casa coniugale sita in Massanzago (PD), via Magro n. 7, in immobile
condotto in locazione, venga assegnata alla sig.ra con ogni arredo e corredo, Parte_1
disponendo che l'altro coniuge se ne allontani dal deposito del presente ricorso, asportando
i propri beni personali;
3) stabilire che il sig. , essendo titolare di adeguati redditi propri, provveda al CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, stabilendo
altresì che il sig. provveda al versamento dell'importo mensile di euro 600,00 CP_1
(seicento/00) per la figlia anticipatamente ed entro il giorno cinque Persona_1
(5) di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) stabilire a carico del sig. il versamento della metà delle spese straordinarie CP_1
mediche, scolastiche, sportive, ricreative, di abbigliamento e di quanto altro necessario per
la figlia Persona_1
5) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i
requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, co. 3,
legge n. 898/1970;
6) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 [...]
in data 6/05/2006 in San Severo (FG) e trascritto nel registro dello stato civile del CP_1
Comune di San Severo nell'anno 2006 al n. 10 parte I Serie Ufficio 1 anno 2006, ordinando
al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
7) con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa, oltre a oneri di legge.
Con l'intervento del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
2 3
CP_
- con ricorso depositato in data 27.01.2025 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
allegando che le parti avevano contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 06.05.2006 in San Severo (FG), trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 10, parte I, anno 2006;
- rappresentava che dall'unione coniugale era nata una figlia: a San Severo Persona_1
in data 29.10.2006;
- riferiva che da anni il convenuto, affetto da dipendenza alcolica, nonché da turbe ansiose e psicotiche, scaricava la propria frustrazione sulla moglie e la figlia con frequenti aggressioni verbali e fisiche;
- rappresentava che da tempo era venuto meno tra le parti l'affectio coniugalis e, attesa la profonda crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando, nel merito, le conclusioni riportate in epigrafe.
- All'udienza di comparizione delle parti del 19.03.2025, svoltasi applicando le cautele di cui agli artt. 473-bis.40 e s.s. c.p.c., dinnanzi al Giudice delegato, compariva soltanto parte ricorrente che si riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo e chiedeva che venisse pronunciata sentenza parziale sullo status di separazione;
nessuno compariva per parte convenuta;
- con ordinanza del 19.03.25 il Giudice delegato, previa dichiarazione di contumacia del resistente, adottava ai sensi dell'art. 473-bis.22 i seguenti provvedimenti temporanei:
“ - autorizza i coniugi a vivere separati;
- assegna a parte ricorrente la casa familiare sita in Massanzago (PD), alla Via Magro
n. 7 affinchè vi coabiti con la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente
autosufficiente;
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- dispone che il convenuto versi alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente oltre al
rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come sa Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017” e si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia parziale sullo status di separazione .
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché
parte ricorrente è nata in [...] ed, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possieda la relativa cittadinanza.
Appare, quindi, necessario verificare per la domanda sullo status di separazione la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale in merito a tale domanda sulla base dell'art. 3, lett. A, punto i) Reg. (UE) n. 1111/2019, per il quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale
dei coniugi” che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte
di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , Parte_2 Parte_3
che precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che
hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri",
giurisprudenza che, se anche riferita al regolamento precedente, Reg. (CE) n. 2201/2003, deve ritenersi riferibile anche a quello vigente attesa l'identità di ratio normativa). Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che
denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C.
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523/2007, Finlandia c. A., giurisprudenza che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, è estendibile anche al Regolamento ivi applicato). Nel caso di specie risulta documentato che entrambe le parti risiedono fin dall'instaurazione del procedimento in Italia
(cfr. doc. 2 ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda, l'art. 8, lett. A Reg. (UE)
n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza
abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”, ovvero, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la legge italiana.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte dalle parti in causa è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
La causa deve proseguire per la decisione sulle restanti domande avendo parte ricorrente formulato, oltre alla domanda di separazione personale, anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Va evidenziato in proposito che, al fine di esaminare la domanda divorzile, è necessario che le parti depositino l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
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1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
matrimonio civile contratto in data 06.05.2006 in San Severo (FG) e trascritto nei registri di stato Civile del Suddetto Comune al n. 10, Parte I, anno 2006;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) conferma i provvedimenti provvisori pronunciati con ordinanza del 19.03.2025, che di seguito si riportano:
“- assegna a parte ricorrente la casa familiare sita in Massanzago (PD), alla Via Magro n.
7 affinchè vi coabiti con la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente
autosufficiente;
- dispone che il convenuto versi alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a
titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente oltre al
rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come sa Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017”
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
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