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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e
35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 473/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Fiorillo come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato in Salerno Via SS. Martiri Salernitani n. 31;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Mariano come da procura in atti elettivamente domiciliata in Salerno Corso Vittorio Emanuele n. 111;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa in data 5.10.2022 dal Tribunale di Nocera
Inferiore nell'ambito del procedimento n. 3385/2021 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato l'11.8.2021 presso la cancelleria del giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore la proponeva opposizione avverso l'atto di Controparte_1 precetto per un importo di euro 30.773,47 che le aveva notificato in virtù Parte_1 della sentenza n. 586/2017 del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva con comparsa depositata in data Parte_1
14.4.2022, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e deducendo la sussistenza nel caso di specie, ex art. 618 bis, comma 1, c.p.c., della competenza territoriale inderogabile del giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
In seguito allo spostamento della prima udienza alla nuova data del 5.10.2022 per effetto della proposizione di domanda riconvenzionale nell'ambito della richiamata comparsa del
14.4.2022, in tale sede ammetteva la fondatezza della Controparte_1 eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'esponente, aderendo alla relativa prospettazione.
Il giudice adito, con ordinanza resa all'esito della medesima udienza del 5.10.2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Salerno, assegnando alle parti il termine di legge per riassumere il giudizio innanzi al giudice competente e nulla disponendo con riferimento alle spese di lite.
Con atto di appello depositato il 10.10.2022 si doleva dell'omissione di Parte_1 pronuncia del Tribunale con riferimento al regolamento delle spese della precedente fase processuale, richiamando a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità in base alla quale la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali era inderogabile, non rilevando in senso contrario l'adesione dell'attore all'eccezione sollevata dal convenuto o la rinuncia, inammissibile, di quest'ultimo all'eccezione già ritualmente proposta, con conseguente necessità per il giudice adito di provvedere sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. A tal riguardo puntualizzava che il disposto dell'art. 38, comma 2, c.p.c., poteva trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre al contrario, laddove fosse stata sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglieva, al pari di quella che rilevata ex officio la suddetta incompetenza, aveva natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi avesse aderito, sicché il giudice erroneamente adito risultava tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
Sulla base di tale prospettazione parte appellante, rimarcata l'insussistenza nel caso di specie delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, prospettava, in riforma in parte qua del provvedimento impugnato, una liquidazione delle spese giudiziali del giudizio di primo grado nei seguenti termini: “Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000
[…] Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.090,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.145,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.790,00 Compenso tabellare
(valori medi) € 7.025,00”, chiedendo altresì, in conseguenza di ciò, la condanna della società appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, la si costituiva nel Controparte_1 presente procedimento di appello sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello del . L'appellata deduceva, in particolare, che l'adesione da parte sua Parte_1 all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte nel giudizio di primo grado comportava ai sensi dell'art. 38 c.p.c. “l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui”, tanto in linea con il principio ribadito da ultimo da Cass. n. La
15017 dell'11.05.2022.
La società concludeva chiedendo dunque alla Corte di disattendere l'appello del , Parte_1 con vittoria di spese.
All'esito della trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. e della relativa camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del , senz'altro ammissibile in quanto conforme al paradigma Parte_1 normativo di cui all'art. 434 c.p.c., va accolto nei termini di cui si dirà.
Non risultano contestate tra le parti le seguenti circostanze: nella precedente fase processuale la società appellata ha proposto opposizione al precetto ex art. 618 bis c.p.c., non essendo ancora stata avviata l'esecuzione; il ha eletto nell'atto di precetto Parte_1 domicilio in Salerno e comunque risiedeva in San Cipriano Picentino, dunque al di fuori del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore (cfr. certificato storico di residenza estratto il
7.4.2022, in atti), sin dal 20.10.2001; l'odierno appellante ha agito sulla base di crediti relativi all'attività di agente di commercio svolta in favore del preponente sino al luglio
2009, epoca in cui, come visto, era residente in [...].
Tanto premesso in fatto, la Suprema Corte a SS.UU. ha affermato in materia il seguente principio: “Il richiamo effettuato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro non si limita ad affermare la competenza per materia del giudice del lavoro, ma si estende anche alle regole disciplinanti la competenza per territorio: ne consegue che, proposta opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, competente territorialmente è il giudice del lavoro individuato a norma dell'art. 413 c.p.c. e non quello individuato ex art. 27 c.p.c., nè ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/01/2005, n. 841). La competenza di cui sopra è inderogabile, a garanzia non solo del creditore, ma anche del debitore, ed invero la pronuncia da ultimo citata conferma che "l'art. 618bis, espressamente disponendo solo per l'opposizione all'esecuzione già iniziata il mantenimento di quel sistema proprio del processo di esecuzione, opera una scelta inequivoca nel senso di considerare la fase pre-esecutiva, contrassegnata dal precetto, alla stregua di una prosecuzione del procedimento di cognizione, come tale assoggettandolo alle comuni regole (anch'esse inderogabili ex art 413
u.c. c.p.c.) di competenza territoriale".
Come recentemente ribadito da Cassazione civile sez. un., 28/07/2025, n. 21663, per le controversie relative ai contratti di agenzia l'art. 413 c.p.c. prevede inderogabilmente il
Foro competente coincidente con il domicilio dell'agente.
Tanto precisato, va altresì rammentato che nel caso di specie la società opponente ha esplicitamente aderito nella precedente fase processuale all'eccezione di incompetenza sollevata dal nei termini sopra riferiti (cfr. verbale di udienza del 5.10.2022). Parte_1
Come affermato in termini generali dalla Suprema Corte (cfr. recentemente Cassazione civile sez. VI, 11/05/2022, n. 15017), l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Il principio generale di cui sopra va tuttavia logicamente raccordato alla previsione di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., in base alla quale “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”. E, come noto, l'art. 28 prevede la derogabilità della competenza per territorio “per accordo delle parti”, con salvezza, tuttavia, delle eccezioni previste nel medesimo articolo, tra le quali rientrano i casi di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa, avuto riguardo, quanto a tale ipotesi, ai principi espressi in precedenza con riferimento alla disposizione di cui all'art. 618 bis c.p.c.
In sostanza, l'accordo delle parti non può derogare alle norme in tema di competenza territoriale inderogabile relative alle cause di esecuzione e di opposizione alla stessa nel senso sopra chiarito, sicchè in tali casi la competenza del giudice indicato dalle suddette parti non rimane ferma e, di conseguenza, non viene meno il potere del giudice adito di decidere sulla competenza, foss'anche nel medesimo senso prospettato dalle stesse, permanendo in ogni caso in capo al giudice originariamente adito il potere di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui.
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.
1176499, l'art. 38, comma 2, può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
Come rimarcato poi recentemente da Cassazione civile sez. VI, 21/01/2022, n. 1848, avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio.
In accoglimento dell'appello del ed in riforma del provvedimento qui impugnato, Parte_1 la società appellata va dunque condannata al pagamento in favore della controparte delle spese della precedente fase processuale, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle stesso, ed invero le gravi ed eccezionali ragioni che possono condurre alla compensazione delle spese giudiziali, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia (Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15611).
Le spese di cui sopra vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di valore correlato all'oggetto del giudizio (opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di euro
30.773,47) ed alle fasi indicate dallo stesso appellante nel proprio atto di impugnazione, tanto applicandosi i minimi tariffari in considerazione della non complessità della questione qui esaminata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei medesimi criteri di cui sopra, avuto tuttavia riguardo, in relazione al quantum, al thema disputatum della presente fase processuale, costituito appunto dalla liquidazione delle competenze di lite del giudizio di primo grado.
Atteso il contenuto della presente decisione, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 10.10.2022 da
[...]
(parte appellante) nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t. (parte appellata), avverso l'ordinanza emessa in data 5.10.2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento n. 3385/2021 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello di e in parziale riforma dell'impugnata Parte_1 ordinanza, che per il resto conferma, condanna la società appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura che viene liquidata in euro 3.689,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori del nel giudizio di primo grado;
Parte_1 condanna la società appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 962,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante; dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e
35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 473/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Fiorillo come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato in Salerno Via SS. Martiri Salernitani n. 31;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Mariano come da procura in atti elettivamente domiciliata in Salerno Corso Vittorio Emanuele n. 111;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa in data 5.10.2022 dal Tribunale di Nocera
Inferiore nell'ambito del procedimento n. 3385/2021 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato l'11.8.2021 presso la cancelleria del giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore la proponeva opposizione avverso l'atto di Controparte_1 precetto per un importo di euro 30.773,47 che le aveva notificato in virtù Parte_1 della sentenza n. 586/2017 del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva con comparsa depositata in data Parte_1
14.4.2022, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e deducendo la sussistenza nel caso di specie, ex art. 618 bis, comma 1, c.p.c., della competenza territoriale inderogabile del giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
In seguito allo spostamento della prima udienza alla nuova data del 5.10.2022 per effetto della proposizione di domanda riconvenzionale nell'ambito della richiamata comparsa del
14.4.2022, in tale sede ammetteva la fondatezza della Controparte_1 eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'esponente, aderendo alla relativa prospettazione.
Il giudice adito, con ordinanza resa all'esito della medesima udienza del 5.10.2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Salerno, assegnando alle parti il termine di legge per riassumere il giudizio innanzi al giudice competente e nulla disponendo con riferimento alle spese di lite.
Con atto di appello depositato il 10.10.2022 si doleva dell'omissione di Parte_1 pronuncia del Tribunale con riferimento al regolamento delle spese della precedente fase processuale, richiamando a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità in base alla quale la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali era inderogabile, non rilevando in senso contrario l'adesione dell'attore all'eccezione sollevata dal convenuto o la rinuncia, inammissibile, di quest'ultimo all'eccezione già ritualmente proposta, con conseguente necessità per il giudice adito di provvedere sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. A tal riguardo puntualizzava che il disposto dell'art. 38, comma 2, c.p.c., poteva trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre al contrario, laddove fosse stata sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglieva, al pari di quella che rilevata ex officio la suddetta incompetenza, aveva natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi avesse aderito, sicché il giudice erroneamente adito risultava tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
Sulla base di tale prospettazione parte appellante, rimarcata l'insussistenza nel caso di specie delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, prospettava, in riforma in parte qua del provvedimento impugnato, una liquidazione delle spese giudiziali del giudizio di primo grado nei seguenti termini: “Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000
[…] Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.090,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.145,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.790,00 Compenso tabellare
(valori medi) € 7.025,00”, chiedendo altresì, in conseguenza di ciò, la condanna della società appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, la si costituiva nel Controparte_1 presente procedimento di appello sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello del . L'appellata deduceva, in particolare, che l'adesione da parte sua Parte_1 all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte nel giudizio di primo grado comportava ai sensi dell'art. 38 c.p.c. “l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui”, tanto in linea con il principio ribadito da ultimo da Cass. n. La
15017 dell'11.05.2022.
La società concludeva chiedendo dunque alla Corte di disattendere l'appello del , Parte_1 con vittoria di spese.
All'esito della trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. e della relativa camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del , senz'altro ammissibile in quanto conforme al paradigma Parte_1 normativo di cui all'art. 434 c.p.c., va accolto nei termini di cui si dirà.
Non risultano contestate tra le parti le seguenti circostanze: nella precedente fase processuale la società appellata ha proposto opposizione al precetto ex art. 618 bis c.p.c., non essendo ancora stata avviata l'esecuzione; il ha eletto nell'atto di precetto Parte_1 domicilio in Salerno e comunque risiedeva in San Cipriano Picentino, dunque al di fuori del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore (cfr. certificato storico di residenza estratto il
7.4.2022, in atti), sin dal 20.10.2001; l'odierno appellante ha agito sulla base di crediti relativi all'attività di agente di commercio svolta in favore del preponente sino al luglio
2009, epoca in cui, come visto, era residente in [...].
Tanto premesso in fatto, la Suprema Corte a SS.UU. ha affermato in materia il seguente principio: “Il richiamo effettuato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro non si limita ad affermare la competenza per materia del giudice del lavoro, ma si estende anche alle regole disciplinanti la competenza per territorio: ne consegue che, proposta opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, competente territorialmente è il giudice del lavoro individuato a norma dell'art. 413 c.p.c. e non quello individuato ex art. 27 c.p.c., nè ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/01/2005, n. 841). La competenza di cui sopra è inderogabile, a garanzia non solo del creditore, ma anche del debitore, ed invero la pronuncia da ultimo citata conferma che "l'art. 618bis, espressamente disponendo solo per l'opposizione all'esecuzione già iniziata il mantenimento di quel sistema proprio del processo di esecuzione, opera una scelta inequivoca nel senso di considerare la fase pre-esecutiva, contrassegnata dal precetto, alla stregua di una prosecuzione del procedimento di cognizione, come tale assoggettandolo alle comuni regole (anch'esse inderogabili ex art 413
u.c. c.p.c.) di competenza territoriale".
Come recentemente ribadito da Cassazione civile sez. un., 28/07/2025, n. 21663, per le controversie relative ai contratti di agenzia l'art. 413 c.p.c. prevede inderogabilmente il
Foro competente coincidente con il domicilio dell'agente.
Tanto precisato, va altresì rammentato che nel caso di specie la società opponente ha esplicitamente aderito nella precedente fase processuale all'eccezione di incompetenza sollevata dal nei termini sopra riferiti (cfr. verbale di udienza del 5.10.2022). Parte_1
Come affermato in termini generali dalla Suprema Corte (cfr. recentemente Cassazione civile sez. VI, 11/05/2022, n. 15017), l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Il principio generale di cui sopra va tuttavia logicamente raccordato alla previsione di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., in base alla quale “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”. E, come noto, l'art. 28 prevede la derogabilità della competenza per territorio “per accordo delle parti”, con salvezza, tuttavia, delle eccezioni previste nel medesimo articolo, tra le quali rientrano i casi di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa, avuto riguardo, quanto a tale ipotesi, ai principi espressi in precedenza con riferimento alla disposizione di cui all'art. 618 bis c.p.c.
In sostanza, l'accordo delle parti non può derogare alle norme in tema di competenza territoriale inderogabile relative alle cause di esecuzione e di opposizione alla stessa nel senso sopra chiarito, sicchè in tali casi la competenza del giudice indicato dalle suddette parti non rimane ferma e, di conseguenza, non viene meno il potere del giudice adito di decidere sulla competenza, foss'anche nel medesimo senso prospettato dalle stesse, permanendo in ogni caso in capo al giudice originariamente adito il potere di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui.
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.
1176499, l'art. 38, comma 2, può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
Come rimarcato poi recentemente da Cassazione civile sez. VI, 21/01/2022, n. 1848, avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio.
In accoglimento dell'appello del ed in riforma del provvedimento qui impugnato, Parte_1 la società appellata va dunque condannata al pagamento in favore della controparte delle spese della precedente fase processuale, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle stesso, ed invero le gravi ed eccezionali ragioni che possono condurre alla compensazione delle spese giudiziali, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia (Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15611).
Le spese di cui sopra vanno liquidate avuto riguardo allo scaglione di valore correlato all'oggetto del giudizio (opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di euro
30.773,47) ed alle fasi indicate dallo stesso appellante nel proprio atto di impugnazione, tanto applicandosi i minimi tariffari in considerazione della non complessità della questione qui esaminata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei medesimi criteri di cui sopra, avuto tuttavia riguardo, in relazione al quantum, al thema disputatum della presente fase processuale, costituito appunto dalla liquidazione delle competenze di lite del giudizio di primo grado.
Atteso il contenuto della presente decisione, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 10.10.2022 da
[...]
(parte appellante) nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t. (parte appellata), avverso l'ordinanza emessa in data 5.10.2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento n. 3385/2021 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello di e in parziale riforma dell'impugnata Parte_1 ordinanza, che per il resto conferma, condanna la società appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura che viene liquidata in euro 3.689,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori del nel giudizio di primo grado;
Parte_1 condanna la società appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 962,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'appellante; dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)