Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Gaudio e De Biasi
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappr. pro tempore, con gli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio - Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO: ACCERTAMENTO NEGATIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lui non dovuta la restituzione della somma di €1834,28 richiestagli a titolo di pensione di inabilità civile e trattenutagli dall' sugli arretrati relativi CP_1
all'indennità di accompagnamento liquidati con nota dell'11 agosto 2023. Deduceva, in particolare, che le somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento non sono in alcun modo trattenibili, giusto il disposto del Codice Civile.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
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trattenere le somme a titolo di indennità di accompagnamento ai sensi delle norme del codice civile.
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 545 cc – “crediti impignorabili” - (al quale si suppone che la parte ricorrente abbia voluto riferirsi), non trova applicazione, in quanto la trattenuta contestata è avvenuta attraverso il meccanismo della cd. compensazione impropria che opera senza limiti di sorta e in relazione alla quale ritiene questo Tribunale di prestare adesione alla tesi ermeneutica secondo la quale: “Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme CP_1
indebitamente percepite, è ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (sic CASS. LAV. 24 LUGLIO 2007 N° 16349, cui adde in senso conforme CASS. LAV.
28 MARZO 2011 N° 7063).
Né risulta richiamabile la norma di cui all'art. 69, L. n° 153/1969 la quale, all'evidenza, si riferisce esclusivamente alle prestazioni spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (cioè a trattamenti stricto sensu “previdenziali”), trattandosi quindi di disposizione non suscettibile di estensione alle prestazioni assistenziali: sul punto, cfr. CASS. LAV.
20 NOVEMBRE 2019 N° 30220, che ha anche richiamato CASS. 27 LUGLIO 2011, N. 16448, relativamente alla inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce.
Le stesse considerazioni, peraltro, possono riferirsi anche al disposto di cui all'art. 545, co. 7, cpc.
(sì come aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. l, del D.L. 27 giugno 2015 n° 83, conv. con modif. dalla L.
6 agosto 2015 n° 132), secondo cui: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge» (cfr. anche CASS. LAV. 11
GENNAIO 2016 N° 206 e CASS. SEZ. III, 7 AGOSTO 2013 N° 18755).
Orbene, nella fattispecie in esame in questa sede, è pacifico che si tratta invero di prestazione assistenziale (in particolare di pensione di inabilità civile trattenuta sugli arretrati liquidati a titolo di indennitàdi accompagnamento).
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Come ribadito dalla già citata 20 NOVEMBRE 2019 N° 30220, dunque, quando sia Parte_2
l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione, dovendosi rimarcare che l'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc. e segg. presuppone di norma l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione “impropria” allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (e, quindi, con esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. quando si tratti di credito impignorabile, con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito anche se impignorabile: cfr., fra le altre, CASS. 20 GIUGNO 2003, N. 9904, in motivazione).
Nel presente giudizio, pertanto, si ribadisce l'operatività della compensazione impropria trattandosi di prestazioni erogate in tempi diversi ma basate sui medesimi presupposti, sicché la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia Viesti
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