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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2569 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
OL AR RO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CP_1
OL AR RO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025 e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Albanella il 06/09/2010, dalla cui unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi consentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciproco avviso di ogni ulteriore variazione con preavviso di almeno giorni 15 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla data di sottoscrizione del presente atto il IG. ha già lasciato da tempo, d'accordo con la Parte_1 moglie, la casa coniugale di proprietà di entrambe le parti sita in Monterotondo (RM) alla Via
Salaria n. 226, stabilendosi in Napoli alla Via S. Nicandro n.17 presso l'abitazione della di lui madre. Gli effetti personali del IG. ancora presenti nel suddetto immobile saranno Parte_1 ritirati dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Il IG. si Parte_1 obbliga spostare la propria residenza dalla casa coniugale entro un anno dal provvedimento di codesto On.le Tribunale di conferma del presente accordo. 2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
3) Le parti dichiarano di aver acquistato in costanza di matrimonio, e con provvista proveniente interamente dal conto bancario cointestato tuttora in essere su Fineco
Bank n.3410997, due immobili. Il primo, sito in Napoli al Vico S. Nicandro n. 6, riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. STE, foglio 6 particella 270, subalterno 5,
z.c. 7 categoria A/4, classe 6 vani 1,5, rendita 89,09 con atto per Notar del 18 Persona_1 gennaio 2013 Rep.29069 Racc.12074, intestato alla IG.ra , per il prezzo di CP_1
€.50.000,00; il secondo sito in Monterotondo (RM), Via Salaria n. 226 riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Monterotondo (RM) al Foglio 36.P.lla 201, sub.
5. Cat. A/2, Cl.1, vani
3,5 R.C. 388,63 con atto per Notar del 16 dicembre 2019 Rep. 1003 Racc. Persona_2
690 intestato ad entrambe le parti per il prezzo di €. 121.250,00. Al fine di dirimere le controversie relative all'attribuzione dei suddetti immobili, insorte a causa della crisi coniugale, le parti hanno convenuto che la IG.ra si obbliga a trasferire al IG. la piena CP_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Napoli sopra descritto ed il IG. si obbliga a trasferire Parte_1 alla IG.ra il 50% della casa coniugale di sua proprietà. 4) Le spese dell'atto notarile CP_1 di trasferimento dei suddetti immobili, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di codesto On.le Tribunale di ratifica del presente accordo, saranno sostenute per patto espresso, esclusivamente dal IG. 5) L'immobile Parte_1 intestato alla IG.ra , acquistato con atto per notar del 18 gennaio 2013, è CP_1 Per_1 attualmente locato con contratto di locazione abitativa del 12 settembre 2024, registrato il 10 ottobre 2024 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Napoli 2 al n. 007099 – Serie 3T.
2 Per patto espresso il IG. a seguito del trasferimento a se'del suddetto immobile Parte_1 provvederà tempestivamente, a sua cura e spese, al subentro nel contratto di locazione e succederà alla IG.ra in tutte le situazioni utili ed onerose relative. 6) Le parti si CP_1 obbligano alla chiusura del conto cointestato in essere presso la Fineco Bank n. 3410997 e a dividere per la giusta metà il residuo importo ancora ivi depositato. 7) I ricorrenti in costanza di matrimonio hanno altresì acquistato l'auto Dacia Sandero tg. FM567SW per un corrispettivo di
15.000 euro ed il Camper Fiat Trigano tg.FE565GR per un corrispettivo di €. 38.000,00. L'auto, già in uso alla IG.ra , resterà di esclusiva proprietà della stessa. Il sig. terrà CP_1 Parte_1 il camper riconoscendo alla IG.ra un conguaglio determinato forfettariamente dalle CP_1 parti in €.25.000,00 (euro venticinquemila virgola zero zero) dei quali €.5.000,00 sono già stati corrisposti dal IG. alla IG.ra prima della redazione del presente ricorso, Parte_1 CP_1
€.5.000,00 saranno corrisposti a mezzo bonifico entro tre giorni dalla sottoscrizione del presente atto e i rimanenti €. 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero) saranno versati dal IG.
[...] alla IG.ra in n.3 bonifici ciascuno di €.5.000,00 scadenti rispettivamente il 31 Pt_1 CP_1 marzo 2025, il 30 giugno 2025 e il 30 settembre 2025. 8) Le spese e competenze legali dovute per il presente procedimento, per patto espresso, sono a carico esclusivamente del IG.
[...]
. 9) I ricorrenti dichiarano di avere, con il presente atto, risolto tutte le eventuali Parte_1 questioni ancora tra di loro pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, che le eventuali questioni di qualsivoglia natura non riportate nel presente ricorso sono già state oggetto di preventivo accordo tra le parti, e che i patti contenuti nel presente ricorso, così come formulati e le conseguenti conclusioni costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.16 ,parte II , S. A , Ufficio 2, reg. Atti Matrimonio anno 2010 ) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albanella (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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