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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/11/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/11/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1156 /2024 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Libertà N. 2, Pal. A1 Int. 2 98073 MISTRETTA (ME), rappresentato e difesa per procura in atti dall'avv. ANTOCI VERA
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Corso Umberto I n. 149 98073 MISTRETTA
(ME), presso lo studio dell'avv. DI FRANCESCO ANTONIO MARIO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
avente per OGGETTO: Revoca Donazione
Sono comparsi: l'avv. Iano Antoci, in sostituzione dell'avv. Vera Antoci, per parte attrice e l'avv. Di Francesco per il convenuto, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Di Francesco chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa riportandosi alle note conclusive.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentire dichiarare la Controparte_1
revocazione, per ingratitudine, della donazione indiretta di somme di denaro corrisposte alla moglie per l'acquisto di un immobile intestato alla medesima nonché per il pagamento di alcuni ratei del mutuo stipulato per detto immobile, oltre che per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici a corredo.
L'attore deduceva, come causa di ingratitudine, l'infedeltà del coniuge e chiedeva, per effetto della revoca della donazione, la restituzione delle somme donate, pari a complessivi € 30.494,34, con l'aggiunta di spese e onorari di lite.
Si costituiva, con comparsa depositata il 7.1.2025, Controparte_1
eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per
[...]
mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita e la decadenza del termine annuale per la revocazione della donazione;
rilevava, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree poiché le somme richieste erano state corrisposte a titolo di adempimento di obbligazione naturale ed essendo insussistenti, in ogni caso, i presupposti e i termini per l'azione revocatoria;
in subordine, domandava la riduzione delle somme pretese a € 18.644,43, disponendosi la restituzione in natura di elettrodomestici e mobili. Tanto premesso in fatto, vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita non rientrando, la revoca della donazione, tra le materie soggette a mediazione obbligatoria e non dovendosi necessariamente ricorrere neppure alla negoziazione assistita ai fini dell'avvio del presente procedimento.
Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento per quanto di seguito esplicato.
Sicuramente la dazione di denaro da parte di un coniuge in favore dell'altro per l'acquisto totale o parziale di un immobile va ricondotta alla donazione indiretta, che si configura, appunto, quando il donante, per mero spirito di liberalità, arricchisce il donatario mediante un negozio diverso dalla donazione tipica, come ad esempio il pagamento del prezzo -seppur non integrale- di un immobile intestato al beneficiario stesso.
Non sussiste, in simili ipotesi, obbligazione naturale che, invece, presuppone un dovere morale o sociale non giuridicamente coercibile, ma comunque riconosciuto dall'ordinamento.
Anche la giurisprudenza di legittimità è orientata in modo consolidato nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile o altri beni, è riconducibile all'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità (ex multis Cass. civ., sez. III, ord. n.
24160/2018)..
In tal caso, l'animus donandi è desumibile dalla volontà del disponente di arricchire il patrimonio del donatario.
Ciò posto, anche la donazione indiretta -al pari della donazione tipica- è revocabile nei casi espressamente previsti dalla legge e, dunque, pure per ingratitudine. Ai sensi dell'art. 801 c.c., invero, “la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436”.
Ebbene, la revoca della donazione per ingratitudine è ammessa, per costante giurisprudenza, solo in presenza di atti gravemente offensivi posti in essere dal donatario nei confronti del donante, tali da ledere la sua dignità morale in modo evidente e pubblico.
Nello specifico, l' ha dedotto che il tradimento perpetrato dalla moglie Pt_1
con altro uomo in costanza di matrimonio per le modalità atte a ledere gravemente il suo diritto all'onore e alla dignità umana costituisce senza dubbio causa di revocazione, per ingratitudine, delle donazioni effettuate.
La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che il tradimento coniugale, di per sé, non integra automaticamente una causa di ingratitudine ma è necessario che esso sia accompagnato da modalità ostentate e irrispettose, tali da costituire un'ingiuria grave.
Secondo la Suprema Corte, difatti, l'adulterio, di per sé, non rappresenta una causa di revoca della donazione perché non si può ritenere tout court equiparabile ad una causa di ingratitudine, a meno che non rivesta particolari connotati (Cass. civ., sez. II, ord. n. 32682/2024).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova adeguata che il comportamento della convenuta abbia assunto connotati tali da configurare una grave ingiuria.
Il tradimento, pur doloroso e moralmente censurabile, è avvenuto in ambito privato, senza comprovata ostentazione pubblica né condotte ulteriori che abbiano leso oltremodo la dignità del donante in modo grave e manifesto. Ai sensi dell'art. 802 c.c., l'azione di revoca per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante ha avuto notizia del fatto che legittima la revoca: nel caso in esame l'azione appare tardiva.
L'attore ha proposto la domanda oltre tale termine annuale, come agevole evincere da quanto dichiarato nell'atto introduttivo e desumibile dai correlati allegati ove si rileva che egli era pienamente a conoscenza della relazione extraconiugale, intrapresa dalla moglie, già in data 6.10.2022 (cfr. atto di citazione pag. 6 e ricorso per separazione allegato pag. 5 “Purtroppo per loro, tutta la conversazione tra i due amanti apparve anche sul pc su cui stava lavorando il marito, il quale pertanto ebbe la certezza che la moglie intratteneva una relazione con il ”) e non ha provato che la grave Pt_2
ingiuria si sia verificata prima dello spirare del termine di decadenza.
Sul punto le circostanze di prova articolate dall'attore non sono state ammesse in quanto del tutto generiche e soprattutto prive del riferimento temporale necessario al fine di valutare la tempestività dell'azione (cfr. memoria istruttoria del 7.3.2025: b14) Vero è che la signora Controparte_1
frequentava la macelleria del signor che fa anche da bottega di generi
[...] Pt_2 alimentari? b15) Vero è che il signor veniva deriso dall'intero paese perché si Pt_1 recava a fare la spesa dal ed era del tutto ignaro della relazione che la moglie Pt_2 aveva col marito? b16) Vero è che ero a conoscenza che nel paese, di bocca in bocca, correva la notizia della relazione tra la e il b17) Vero è che in quel CP_1 Pt_2 momento il signor era inconsapevolmente esposto alla gogna pubblica Parte_1 poiché la gente del paese mormorava alle sue spalle della relazione extraconiugale che la signora intratteneva con il . CP_1 Pt_2
Per quanto precede, la domanda attorea -introitata con citazione notificata il
6.11.2024 e, dunque, oltre il termine annuale previsto dall'art. 802 c.c.- è da ritenersi tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valore minino dei parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore della causa e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1156/2024 promosso da contro disattesa e Parte_1 Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le eccezioni d'improcedibilità sollevate dalla convenuta;
- dichiara inammissibile la domanda;
-condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Mario Di Francesco.
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/11/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1156 /2024 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Libertà N. 2, Pal. A1 Int. 2 98073 MISTRETTA (ME), rappresentato e difesa per procura in atti dall'avv. ANTOCI VERA
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Corso Umberto I n. 149 98073 MISTRETTA
(ME), presso lo studio dell'avv. DI FRANCESCO ANTONIO MARIO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
avente per OGGETTO: Revoca Donazione
Sono comparsi: l'avv. Iano Antoci, in sostituzione dell'avv. Vera Antoci, per parte attrice e l'avv. Di Francesco per il convenuto, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Di Francesco chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa riportandosi alle note conclusive.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentire dichiarare la Controparte_1
revocazione, per ingratitudine, della donazione indiretta di somme di denaro corrisposte alla moglie per l'acquisto di un immobile intestato alla medesima nonché per il pagamento di alcuni ratei del mutuo stipulato per detto immobile, oltre che per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici a corredo.
L'attore deduceva, come causa di ingratitudine, l'infedeltà del coniuge e chiedeva, per effetto della revoca della donazione, la restituzione delle somme donate, pari a complessivi € 30.494,34, con l'aggiunta di spese e onorari di lite.
Si costituiva, con comparsa depositata il 7.1.2025, Controparte_1
eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per
[...]
mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita e la decadenza del termine annuale per la revocazione della donazione;
rilevava, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree poiché le somme richieste erano state corrisposte a titolo di adempimento di obbligazione naturale ed essendo insussistenti, in ogni caso, i presupposti e i termini per l'azione revocatoria;
in subordine, domandava la riduzione delle somme pretese a € 18.644,43, disponendosi la restituzione in natura di elettrodomestici e mobili. Tanto premesso in fatto, vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita non rientrando, la revoca della donazione, tra le materie soggette a mediazione obbligatoria e non dovendosi necessariamente ricorrere neppure alla negoziazione assistita ai fini dell'avvio del presente procedimento.
Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento per quanto di seguito esplicato.
Sicuramente la dazione di denaro da parte di un coniuge in favore dell'altro per l'acquisto totale o parziale di un immobile va ricondotta alla donazione indiretta, che si configura, appunto, quando il donante, per mero spirito di liberalità, arricchisce il donatario mediante un negozio diverso dalla donazione tipica, come ad esempio il pagamento del prezzo -seppur non integrale- di un immobile intestato al beneficiario stesso.
Non sussiste, in simili ipotesi, obbligazione naturale che, invece, presuppone un dovere morale o sociale non giuridicamente coercibile, ma comunque riconosciuto dall'ordinamento.
Anche la giurisprudenza di legittimità è orientata in modo consolidato nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile o altri beni, è riconducibile all'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità (ex multis Cass. civ., sez. III, ord. n.
24160/2018)..
In tal caso, l'animus donandi è desumibile dalla volontà del disponente di arricchire il patrimonio del donatario.
Ciò posto, anche la donazione indiretta -al pari della donazione tipica- è revocabile nei casi espressamente previsti dalla legge e, dunque, pure per ingratitudine. Ai sensi dell'art. 801 c.c., invero, “la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436”.
Ebbene, la revoca della donazione per ingratitudine è ammessa, per costante giurisprudenza, solo in presenza di atti gravemente offensivi posti in essere dal donatario nei confronti del donante, tali da ledere la sua dignità morale in modo evidente e pubblico.
Nello specifico, l' ha dedotto che il tradimento perpetrato dalla moglie Pt_1
con altro uomo in costanza di matrimonio per le modalità atte a ledere gravemente il suo diritto all'onore e alla dignità umana costituisce senza dubbio causa di revocazione, per ingratitudine, delle donazioni effettuate.
La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che il tradimento coniugale, di per sé, non integra automaticamente una causa di ingratitudine ma è necessario che esso sia accompagnato da modalità ostentate e irrispettose, tali da costituire un'ingiuria grave.
Secondo la Suprema Corte, difatti, l'adulterio, di per sé, non rappresenta una causa di revoca della donazione perché non si può ritenere tout court equiparabile ad una causa di ingratitudine, a meno che non rivesta particolari connotati (Cass. civ., sez. II, ord. n. 32682/2024).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova adeguata che il comportamento della convenuta abbia assunto connotati tali da configurare una grave ingiuria.
Il tradimento, pur doloroso e moralmente censurabile, è avvenuto in ambito privato, senza comprovata ostentazione pubblica né condotte ulteriori che abbiano leso oltremodo la dignità del donante in modo grave e manifesto. Ai sensi dell'art. 802 c.c., l'azione di revoca per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante ha avuto notizia del fatto che legittima la revoca: nel caso in esame l'azione appare tardiva.
L'attore ha proposto la domanda oltre tale termine annuale, come agevole evincere da quanto dichiarato nell'atto introduttivo e desumibile dai correlati allegati ove si rileva che egli era pienamente a conoscenza della relazione extraconiugale, intrapresa dalla moglie, già in data 6.10.2022 (cfr. atto di citazione pag. 6 e ricorso per separazione allegato pag. 5 “Purtroppo per loro, tutta la conversazione tra i due amanti apparve anche sul pc su cui stava lavorando il marito, il quale pertanto ebbe la certezza che la moglie intratteneva una relazione con il ”) e non ha provato che la grave Pt_2
ingiuria si sia verificata prima dello spirare del termine di decadenza.
Sul punto le circostanze di prova articolate dall'attore non sono state ammesse in quanto del tutto generiche e soprattutto prive del riferimento temporale necessario al fine di valutare la tempestività dell'azione (cfr. memoria istruttoria del 7.3.2025: b14) Vero è che la signora Controparte_1
frequentava la macelleria del signor che fa anche da bottega di generi
[...] Pt_2 alimentari? b15) Vero è che il signor veniva deriso dall'intero paese perché si Pt_1 recava a fare la spesa dal ed era del tutto ignaro della relazione che la moglie Pt_2 aveva col marito? b16) Vero è che ero a conoscenza che nel paese, di bocca in bocca, correva la notizia della relazione tra la e il b17) Vero è che in quel CP_1 Pt_2 momento il signor era inconsapevolmente esposto alla gogna pubblica Parte_1 poiché la gente del paese mormorava alle sue spalle della relazione extraconiugale che la signora intratteneva con il . CP_1 Pt_2
Per quanto precede, la domanda attorea -introitata con citazione notificata il
6.11.2024 e, dunque, oltre il termine annuale previsto dall'art. 802 c.c.- è da ritenersi tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valore minino dei parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore della causa e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1156/2024 promosso da contro disattesa e Parte_1 Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le eccezioni d'improcedibilità sollevate dalla convenuta;
- dichiara inammissibile la domanda;
-condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, di € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Mario Di Francesco.
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella