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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2973/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA IA UP Presidente
EL AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. NICCOLO' Parte_1 C.F._1
GIANBATTISTA BRAVETTI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Gran Paradiso 20,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025.
Per il ricorrente:
“una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 29 Parte_1 Controparte_1
aprile 2006 a Garbagnate Milanese (MI) e trascritto nello stato civile del Comune di Caronno
Pertusella atto N.5 P.2 S. C Anno 2006, ordinando al competente Ufficio di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2006 in Garbagnate Milanese (MI) con la resistente, che dall'unione coniugale non sono nati figli e che i coniugi non hanno ripreso a convivere e non si sono riconciliati.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che la sentenza parziale n. 1494/2024 è passata in giudicato, che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970
n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio per cui è causa.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili non avendo la resistente manifestato analogo interesse alla presente pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EL AL MA IA UP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2973/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA IA UP Presidente
EL AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. NICCOLO' Parte_1 C.F._1
GIANBATTISTA BRAVETTI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Gran Paradiso 20,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025.
Per il ricorrente:
“una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 29 Parte_1 Controparte_1
aprile 2006 a Garbagnate Milanese (MI) e trascritto nello stato civile del Comune di Caronno
Pertusella atto N.5 P.2 S. C Anno 2006, ordinando al competente Ufficio di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2006 in Garbagnate Milanese (MI) con la resistente, che dall'unione coniugale non sono nati figli e che i coniugi non hanno ripreso a convivere e non si sono riconciliati.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che la sentenza parziale n. 1494/2024 è passata in giudicato, che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970
n. 898 per la pronuncia di sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio per cui è causa.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili non avendo la resistente manifestato analogo interesse alla presente pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EL AL MA IA UP
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