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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 866 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Maria Donata Tortorici Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 27.9.22, espressamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., esponeva: Parte_1
a) di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il 100%; b) che il nominato Ctu, in data “.08.2022” aveva comunicato la bozza peritale con cui concludeva per l'esistenza di un grado di invalidità civile pari al 55% dalla data della domanda amministrativa.
2) Denunciava che erroneamente il consulente di ufficio aveva concluso per una invalidità pari al 55%, concludendo per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta invalida nella misura del CP_ 100% ovvero nella misura pari o superiore al 74% e per la condanna dell' al pagamento del relativo assegno di invalidità.
CP_ 3) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Parte_1 In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“Dispone l'art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta che il presente ricorso è stato depositato, il 28.09.2022, prima che il Giudice della precedente fase emettesse il decreto di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni;
decreto emesso e comunicato il 03.10.2022. A tale comunicazione non è seguita alcuna dichiarazione di dissenso nei termini indicati nel decreto, avendo, appunto, la parte erroneamente depositato il ricorso in opposizione prima che le venisse comunicato il decreto del Giudice e, quindi, indipendentemente da esso. E' stato, quindi, emesso in data 09.11.2022 decreto di omologazione negativo del requisito sanitario, decreto che l'art. 445 bis c.p.c. definisce non impugnabile e non modificabile. Considerato, allora, che la sequenza degli atti così come delineata dall'art. 445 bis c.p.c. in ordine al deposito della dichiarazione di dissenso e al deposito del ricorso in opposizione non è stata rispettata, la domanda deve dichiararsi inammissibile, anche in considerazione della definitività del decreto di omologazione con esito negativo emesso da Giudice della prima fase. In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello, premettendo: a) che il 28.09.2022 Parte_1 (in realtà 27.9.22) depositava ricorso nel merito ex art. 445 bis c.p.c.; b) di non negare l'irritualità del deposito del ricorso di merito, all'esito della comunicazione della bozza CTU, e quindi prima che la fase della ATP sia terminata. Ha quindi denunciato che il tribunale avrebbe dovuto completare il procedimento per Atp, che nel caso di specie non era terminato, ed assegnare il termine di 15 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., aggiungendo che la proposizione del ricorso “di merito” era da intendere quale contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente di ufficio, dal momento che detto ricorso non è avulso dalla precedente fase di ATP, ma ne rappresenta una eventuale prosecuzione. L'appellante ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto il 27.9.22, previo rinnovo delle operazioni peritali.
CP_ 5) L' si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso sentenza che aveva deciso su opposizione agli esiti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis – comma 6 - c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 7, c.p.c. in quanto proposto avverso una sentenza di primo grado chiaramente resa ai sensi del comma 6 del citato art. 445 bis c.p.c. 8) La stessa ricorrente aveva espressamente affermato nel ricorso introduttivo del 27.9.22 che lo stesso era stato proposto ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
9) Ma soprattutto tale è stata la qualificazione che il tribunale ha assegnato al citato ricorso introduttivo senza che nell'atto di appello siano state mosse censure a detta qualificazione. Anzi, nello stesso atto di appello si condivide tale qualificazione poiché si afferma che si trattava di ricorso ex art. 445 bis c.p.c., nonché che l'atto introduttivo costituiva una evidente dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nella ulteriore considerazione che detto ricorso non è avulso dalla precedente fase di ATP, ma ne rappresenta una eventuale prosecuzione.
10) La conseguenza è che la sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 445 bis, commi 6 e 7, CP_ c.p.c., come tale inappellabile secondo quanto correttamente eccepito dall' in assenza di specifiche contestazioni dell'appellante.
11) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Cosenza n° 383/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 866 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Maria Donata Tortorici Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 27.9.22, espressamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., esponeva: Parte_1
a) di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il 100%; b) che il nominato Ctu, in data “.08.2022” aveva comunicato la bozza peritale con cui concludeva per l'esistenza di un grado di invalidità civile pari al 55% dalla data della domanda amministrativa.
2) Denunciava che erroneamente il consulente di ufficio aveva concluso per una invalidità pari al 55%, concludendo per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta invalida nella misura del CP_ 100% ovvero nella misura pari o superiore al 74% e per la condanna dell' al pagamento del relativo assegno di invalidità.
CP_ 3) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Parte_1 In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“Dispone l'art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta che il presente ricorso è stato depositato, il 28.09.2022, prima che il Giudice della precedente fase emettesse il decreto di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni;
decreto emesso e comunicato il 03.10.2022. A tale comunicazione non è seguita alcuna dichiarazione di dissenso nei termini indicati nel decreto, avendo, appunto, la parte erroneamente depositato il ricorso in opposizione prima che le venisse comunicato il decreto del Giudice e, quindi, indipendentemente da esso. E' stato, quindi, emesso in data 09.11.2022 decreto di omologazione negativo del requisito sanitario, decreto che l'art. 445 bis c.p.c. definisce non impugnabile e non modificabile. Considerato, allora, che la sequenza degli atti così come delineata dall'art. 445 bis c.p.c. in ordine al deposito della dichiarazione di dissenso e al deposito del ricorso in opposizione non è stata rispettata, la domanda deve dichiararsi inammissibile, anche in considerazione della definitività del decreto di omologazione con esito negativo emesso da Giudice della prima fase. In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello, premettendo: a) che il 28.09.2022 Parte_1 (in realtà 27.9.22) depositava ricorso nel merito ex art. 445 bis c.p.c.; b) di non negare l'irritualità del deposito del ricorso di merito, all'esito della comunicazione della bozza CTU, e quindi prima che la fase della ATP sia terminata. Ha quindi denunciato che il tribunale avrebbe dovuto completare il procedimento per Atp, che nel caso di specie non era terminato, ed assegnare il termine di 15 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., aggiungendo che la proposizione del ricorso “di merito” era da intendere quale contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente di ufficio, dal momento che detto ricorso non è avulso dalla precedente fase di ATP, ma ne rappresenta una eventuale prosecuzione. L'appellante ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto il 27.9.22, previo rinnovo delle operazioni peritali.
CP_ 5) L' si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso sentenza che aveva deciso su opposizione agli esiti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis – comma 6 - c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 7, c.p.c. in quanto proposto avverso una sentenza di primo grado chiaramente resa ai sensi del comma 6 del citato art. 445 bis c.p.c. 8) La stessa ricorrente aveva espressamente affermato nel ricorso introduttivo del 27.9.22 che lo stesso era stato proposto ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
9) Ma soprattutto tale è stata la qualificazione che il tribunale ha assegnato al citato ricorso introduttivo senza che nell'atto di appello siano state mosse censure a detta qualificazione. Anzi, nello stesso atto di appello si condivide tale qualificazione poiché si afferma che si trattava di ricorso ex art. 445 bis c.p.c., nonché che l'atto introduttivo costituiva una evidente dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nella ulteriore considerazione che detto ricorso non è avulso dalla precedente fase di ATP, ma ne rappresenta una eventuale prosecuzione.
10) La conseguenza è che la sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 445 bis, commi 6 e 7, CP_ c.p.c., come tale inappellabile secondo quanto correttamente eccepito dall' in assenza di specifiche contestazioni dell'appellante.
11) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Cosenza n° 383/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale