TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/12/2024, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10901/2024 VG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 10901/2024 V.G.
da
, con l'avv. GEMELLI GIANLUCA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. TECCHIO CARLO GIOVANNI CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con ricorso congiunto depositato il 20.09.2024, le parti presentavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29.09.2007 in Noventa Padovana alle condizioni indicate nello stesso ricorso.
Nelle more del procedimento, il sig. , con note depositate il Parte_1
31.10.2024 per l'udienza in trattazione scritta del 5.11.2024, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già presentate congiuntamente.
Con note depositate il 5.11.2024, la sig.ra revocava il proprio CP_1
consenso alla prosecuzione congiunta del procedimento, motivando sulla base di sopravvenute ragioni di carattere personale ed economico.
Il Collegio dà atto che parte della giurisprudenza precedente alla riforma
Cartabia non riteneva ammissibile la revoca del consenso nella procedura di divorzio congiunto.
Tale conclusione si fondava, in particolare, sulla diversa disciplina, anche processuale, prevista per la separazione consensuale e il divorzio congiunto (
Cass. 13 luglio 1979, n. 4079; Cass. 13 febbraio 2018, n. 10463; Cass. 24 luglio 2018,
n. 19540).
Si affermava che, nei procedimenti di separazione consensuale, ove la domanda si fonda sull'intesa tra le parti, configurandosi come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, la revoca del consenso comportava il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento del ricorso, impedendo la prosecuzione del giudizio (Cass. 13 luglio 1979, n. 4079; Cass. 13 febbraio 2018, n.
10463; Cass. 24 luglio 2018, n. 19540); si evidenziava che, diversamente, nel procedimento di divorzio congiunto, ove l'accordo delle parti assumeva una duplice natura, ricognitiva rispetto alle condizioni relative alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, e negoziale rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, la revoca del consenso risultava irrilevante rispetto alle dichiarazioni di portata meramente 3
ricognitiva e inammissibile rispetto alle condizioni di natura negoziale, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale escludeva la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica,
rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (Cass. 24 luglio 2018, n.
19540).
Ebbene, con l'introduzione della riforma Cartabia è stata dettata una disciplina uniforme per le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto (art. 473 bis.51 e ss.c.p.c.), che non prevede la possibilità di trasformazione del rito da consensuale a contenzioso, neppure per il divorzio.
Pertanto, rilevata la revoca del consenso della sig.ra in ordine CP_1
alla domanda di divorzio congiunto, venendo meno uno dei presupposti necessari per la prosecuzione del giudizio, il Collegio dichiara l'improcedibilità
dello stesso.
Spese compensate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
Spese compensate
Si comunichi.
Padova, 3.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alina Rossato 4
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 10901/2024 V.G.
da
, con l'avv. GEMELLI GIANLUCA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. TECCHIO CARLO GIOVANNI CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con ricorso congiunto depositato il 20.09.2024, le parti presentavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29.09.2007 in Noventa Padovana alle condizioni indicate nello stesso ricorso.
Nelle more del procedimento, il sig. , con note depositate il Parte_1
31.10.2024 per l'udienza in trattazione scritta del 5.11.2024, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già presentate congiuntamente.
Con note depositate il 5.11.2024, la sig.ra revocava il proprio CP_1
consenso alla prosecuzione congiunta del procedimento, motivando sulla base di sopravvenute ragioni di carattere personale ed economico.
Il Collegio dà atto che parte della giurisprudenza precedente alla riforma
Cartabia non riteneva ammissibile la revoca del consenso nella procedura di divorzio congiunto.
Tale conclusione si fondava, in particolare, sulla diversa disciplina, anche processuale, prevista per la separazione consensuale e il divorzio congiunto (
Cass. 13 luglio 1979, n. 4079; Cass. 13 febbraio 2018, n. 10463; Cass. 24 luglio 2018,
n. 19540).
Si affermava che, nei procedimenti di separazione consensuale, ove la domanda si fonda sull'intesa tra le parti, configurandosi come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, la revoca del consenso comportava il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento del ricorso, impedendo la prosecuzione del giudizio (Cass. 13 luglio 1979, n. 4079; Cass. 13 febbraio 2018, n.
10463; Cass. 24 luglio 2018, n. 19540); si evidenziava che, diversamente, nel procedimento di divorzio congiunto, ove l'accordo delle parti assumeva una duplice natura, ricognitiva rispetto alle condizioni relative alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, e negoziale rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, la revoca del consenso risultava irrilevante rispetto alle dichiarazioni di portata meramente 3
ricognitiva e inammissibile rispetto alle condizioni di natura negoziale, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale escludeva la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica,
rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (Cass. 24 luglio 2018, n.
19540).
Ebbene, con l'introduzione della riforma Cartabia è stata dettata una disciplina uniforme per le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto (art. 473 bis.51 e ss.c.p.c.), che non prevede la possibilità di trasformazione del rito da consensuale a contenzioso, neppure per il divorzio.
Pertanto, rilevata la revoca del consenso della sig.ra in ordine CP_1
alla domanda di divorzio congiunto, venendo meno uno dei presupposti necessari per la prosecuzione del giudizio, il Collegio dichiara l'improcedibilità
dello stesso.
Spese compensate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
Spese compensate
Si comunichi.
Padova, 3.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alina Rossato 4