TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa AN TA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2679 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024, vertente tra:
- (già (p.iva in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2,rappresentata e difesa dall'Avv. Vito
Rizzi -
- opponente –
Sig.ra , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
), ed ivi res.te alla C.da Pregne n. 18400, rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Mario LAZZARO , in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso procuratore sito in Martina Franca (TA) alla Via M. Santoro n.1,
- opposta-
,
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a precetto. All'udienza del 16 Ottobre 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. All'esito, dopo che le parti avevano discusso oralmente la causa, questa veniva riservata a termini dell'art. 281sexies c.p.c. alla
Camera di Consiglio per la decisione, allo scopo di depositare sentenza nel termine dei trenta giorni consentiti dalla legge.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L.
18.6.2009 n. 69.
Con ricorso all'esecuzione ex art. 615 cpc , la società , formulava l'atto di precetto, Controparte_1 notificato ad in persona del suo legale rapp.te p.t. in data 09.05.2024 con il quale Controparte_1 veniva intimata ”/…/ a rimuovere a sua cura e spese itralicci e gli altri manufatti posti sul fondo della predetta siti i Taranto, censiti in catasto al foglio 315. P.lle 10 e 11 e in agro di Leporano (Ta), censiti in catasto al FG. 16 P.lla 39 , rimettendo in pristino lo stato dei luoghi, in ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza n.180/2018, emessa dal Tribunale di Taranto, in persona della Dott.ssa Enrica Di Tursi, nel procedimento R.G.4537/2012, notificata unitamente alla suddetta intimazione di precetto, con espresso e formale avvertimento che, in mancanza, si sarebbe procedendo ad esecuzione forzata. Nelle conclusioni , l'odierna società ricorrente chiedeva, in via preliminare, di emettere provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c. e nel merito di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto Si costituiva in giudizio la Sig.ra al fine di dedurre, in via preliminare, la manifesta inammissibilità Controparte_3 ed infondatezza dell'avversa istanza di inibitoria, nonché, nel merito, per impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, perché parimenti inammissibile, oltre che destituito di fondamento per i motivi di diritto .
In materia di procedura esecutiva, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, coperta dal giudicato;
può riguardare soltanto la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
La Suprema Corte con un ultima Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21417 Anno 2025 ( anche se in materia bancaria) ha ribadito l'importanza del principio del giudicato. Una volta che una sentenza diventa definitiva, essa fa 'stato' tra le parti e copre sia il 'dedotto' (ciò che è stato esplicitamente discusso) sia il 'deducibile' (ciò che si sarebbe potuto discutere). I debitori, nel caso di specie, tentavano di introdurre nell'opposizione all'esecuzione motivi che avrebbero dovuto far valere nel procedimento originario. Questo comportamento processuale è inammissibile perché viola la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Appare , evidente che nel caso di specie, il diritto della parte resistente è stato acclarato nella decisione del giudice di prime cure con sentenza divenuta esecutiva e non appellata,le difficoltà operative dedotte dalla parte opponente, non possono assurgere a motivi di merito di opposizione, considerato peraltro che nel tempo trascorso dalla data di esecutorietà della sentenza 2018, le diffide di cui l'ultima del 16 marzo 2022 inoltrata a seguito della notifica degli atti di precetto del 3 luglio 2020, 28 ottobre 2020, 09 febbraio 2021 rimasti tutti di privi di riscontro, l'opponente avrebbe potuto intraprendere tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera di spostamento delle linee di elettrodotto ricadenti nella proprietà della parte opposta , prive di qualsiasi autorizzazione amministrativa concessa all' CP_2
Per tali ragioni , si rigetta l'opposizione.
Le spese e i compensi di causa, seguono il principio di soccombenza ex art 91 cpc, determinati in relazione alla natura della causa ed all'attività espletata.
La condanna ex art 96 cpc richiesta da parte opposta non può essere accolta in quanto, formulata e provata nella quantificazione del danno effettivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott.ssa
AN TA definitivamente decidendo la domanda proposta da , nei confronti di Controparte_1
, così provvede: Controparte_3
- rigetta l'opposizione;
- Condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite in favore della parte opposta determinate nella somma complessiva di €.
2.350 oltre rsg iva e cap come per legge;
Così deciso in Taranto oggi 10 Novembre 2025
Il Giudice Unico
(dott.ssa AN TA)