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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RA DA nella causa iscritta al n. 2029 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Cionini presso il cui studio in Legnano
(MI) alla Via Torquato Taramelli n. 11/C, è elettivamente domiciliata;
Opponente
E
“ P. IVA e C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta Viale Sicilia n. 87, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Lo Presti che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 404/2022, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2022 in favore della a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.791,19, Controparte_1
oltre interessi, spese della procedura in relazione al mancato pagamento delle fatture n. 7 del
15/02/2022 e n. 12 del 07/03/2022. L' opponente, al fine di contrastare le richieste avanzate in via monitoria dalla Controparte_1
formulava domanda riconvenzionale adduceva l'esistenza di un controcredito pari ad 9.646,94,
portato dalla fattura FV22-0103 del 30/06/2022 e relativo all'inadempimento degli artt. 8 e 9 dei
“Contratti Gecomtel Centro Servizi”, e ne chiedeva la compensazione. Ciò premesso, formulava le seguenti: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così giudicare: In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare tenuta Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro 9.646,94= di cui alla emessa fattura Parte_1
n. FV22-0103 del 30/06/2022, disponendo la compensazione ex artt. 1241 e ss. Cod. Civ. delle fatture
n. 7 del 15/02/2022 e n. 12 dello 07/03/2022 fino alla concorrenza dell'importo di euro 7.791,19=,
con obbligo di corresponsione all'attrice-opponente dell'importo di euro 1.855,75= a saldo dei
materiali e ricambi non restituiti al termine del rapporto di collaborazione dedotto in narrativa.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.02.23, la si costituiva Controparte_1
in giudizio per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di opposizione e chiedere, a sua volta l'accoglimento delle seguenti domande: “Reiectis adversis. Preliminarmente, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecuzione
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 404/2022 R.D.I., anche su cauzione. Sempre in via preliminare,
acquisire il fascicolo relativo al procedimento monitorio iscritto al n. 1643/2022 R.G; Nel merito
rigettare, con qualsiasi statuizione, la proposta opposizione ritenendola infondata sia in fatto che in
diritto e, comunque, non provata, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo.”
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
eeff
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Passando a scrutinare il merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è
tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Innanzitutto, deve evidenziarsi come parte opponente non abbia contestato il credito sorto in relazione alle fatture prodotte in sede monitoria, ma si sia limitata a spiegare domanda riconvenzionale con compensazione.
In assenza di contestazione alcuna in ordine alla dovutezza delle somme ingiunte, ed alla luce della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, parimenti non contestata, deve ritenersi provato il credito vantato dalla CP_1 Pt_1
Secondo la giurisprudenza, infatti, la mancata contestazione, a fronte di uno specifico onere,
costituisce di per sé una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda,
la cui prova diviene perciò inutile. (Cass. n.14652/16)
In virtù del superiore principio quindi, i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria devono considerarsi dimostrati.
Di contro ed in relazione al contenuto della domanda riconvenzionale, parte opposta ha contestato l'esistenza del contratto di Assistenza così come dedotto dalla società Pt_2 Alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi infondata la domanda formulata dalla società
opponente che non ha dimostrato l'esistenza di alcun specifico accordo contrattuale atto a vincolare la al pagamento della somma richiesta. Controparte_1
La opposta, infatti, si è limitata a produrre diverse scritture private, indicizzate come “Contratti
Gecomtel Centri di Assistenza”, scritture sottoscritte con diverse società, ma non quella relativa alla alla Controparte_1
Sul punto si è limitata a dedurre, in termini generali, che i Centri di Assistenza sono contrattualizzati da nell'ambito di un regolamento standard e ripetitivo per tutte le collaborazioni istaurate, Pt_1
recanti le medesime pattuizioni.
Orbene, per dimostrare l'esistenza di quello specifico contratto non è sufficiente far riferimento all'utilizzo di procedure standardizzate.
Nessuno dei testi indicati dalla opponente è stato in grado di provare il perfezionamento tra le parti di alcun accordo contrattuale, neppure sotto forma orale, contenente specificatamente gli invocati artt.
8 e 9, posti alla base della riconvenzionale e relativi alla fornitura di materiale, alle procedure di inventario e reso ed all'eventuale pagamento del suo controvalore.
Il teste tra gli altri, si è limitato a confermare che il rapporto non differiva da quello Tes_1
instaurato con gli altri Centri di Assistenza : “Il modus operandi era uguale rispetto a tutti gli altri
centri di assistenza sul territorio.”
Irrilevanti a questo proposito le dichiarazioni degli altri testi di parte opponente.
Il teste della opposta, ha confermato che la nviava i ricambi necessari Testimone_2 Pt_1
alle riparazioni ai titolari delle ed, a volte, ai tecnici della del luogo ove si Parte_3 CP_1
dovevano eseguire le riparazioni. Altresì, ha confermato come i tecnici della , dopo avere CP_1
effettuato l'intervento, provvedessero a consegnare i materiali sostituiti al corriere inviato dalla stessa ed ha aggiunto: “questo per quanto riguarda gli interventi che ho fatto io personalmente. Pt_1
Nulla so dire in relazione agli altri interventi”. Il teste ha confermato che la inviava i ricambi necessari alle riparazioni Testimone_3 Pt_1
ai titolari delle ed, a volte, ai tecnici della del luogo ove si dovevano eseguire Parte_4 CP_1
le riparazioni. Lo stesso teste ha precisato: “che nella maggior parte dei casi eravamo noi tecnici a
rispedire indietro il materiale guasto a e lo sostituivamo con il materiale che avevamo noi. Pt_1
In altri casi il materiale rimaneva all'interno delle sale dove effettuavamo l'intervento tecnico. In
alcuni casi il materiale veniva fornito non a noi come , ma all'interno delle sale dove doveva CP_1
essere effettuato l'intervento. In alcuni casi trovavamo già il materiale all'interno delle sale da gioco
dove avremmo dovuto effettuare l'intervento”.
Da un complessivo esame delle risultanze processuali, quindi, non è stato possibile ricostruire con certezza il contenuto dell'accordo e ritenere provato che il rapporto de quo fosse disciplinato secondo le procedure “standard” rappresentate dall'opponente.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Premesso quanto sopra, la proposta opposizione è infondata e va rigettata, così come la domanda riconvenzionale svolta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo, n. 404/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data
26.10.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e
[...]
previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Caltanissetta, lì 28 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA DA
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RA DA nella causa iscritta al n. 2029 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Cionini presso il cui studio in Legnano
(MI) alla Via Torquato Taramelli n. 11/C, è elettivamente domiciliata;
Opponente
E
“ P. IVA e C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta Viale Sicilia n. 87, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Lo Presti che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 404/2022, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2022 in favore della a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.791,19, Controparte_1
oltre interessi, spese della procedura in relazione al mancato pagamento delle fatture n. 7 del
15/02/2022 e n. 12 del 07/03/2022. L' opponente, al fine di contrastare le richieste avanzate in via monitoria dalla Controparte_1
formulava domanda riconvenzionale adduceva l'esistenza di un controcredito pari ad 9.646,94,
portato dalla fattura FV22-0103 del 30/06/2022 e relativo all'inadempimento degli artt. 8 e 9 dei
“Contratti Gecomtel Centro Servizi”, e ne chiedeva la compensazione. Ciò premesso, formulava le seguenti: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così giudicare: In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare tenuta Controparte_1
al pagamento in favore di dell'importo di euro 9.646,94= di cui alla emessa fattura Parte_1
n. FV22-0103 del 30/06/2022, disponendo la compensazione ex artt. 1241 e ss. Cod. Civ. delle fatture
n. 7 del 15/02/2022 e n. 12 dello 07/03/2022 fino alla concorrenza dell'importo di euro 7.791,19=,
con obbligo di corresponsione all'attrice-opponente dell'importo di euro 1.855,75= a saldo dei
materiali e ricambi non restituiti al termine del rapporto di collaborazione dedotto in narrativa.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.02.23, la si costituiva Controparte_1
in giudizio per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di opposizione e chiedere, a sua volta l'accoglimento delle seguenti domande: “Reiectis adversis. Preliminarmente, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecuzione
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 404/2022 R.D.I., anche su cauzione. Sempre in via preliminare,
acquisire il fascicolo relativo al procedimento monitorio iscritto al n. 1643/2022 R.G; Nel merito
rigettare, con qualsiasi statuizione, la proposta opposizione ritenendola infondata sia in fatto che in
diritto e, comunque, non provata, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo.”
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
eeff
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Passando a scrutinare il merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è
tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Innanzitutto, deve evidenziarsi come parte opponente non abbia contestato il credito sorto in relazione alle fatture prodotte in sede monitoria, ma si sia limitata a spiegare domanda riconvenzionale con compensazione.
In assenza di contestazione alcuna in ordine alla dovutezza delle somme ingiunte, ed alla luce della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, parimenti non contestata, deve ritenersi provato il credito vantato dalla CP_1 Pt_1
Secondo la giurisprudenza, infatti, la mancata contestazione, a fronte di uno specifico onere,
costituisce di per sé una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda,
la cui prova diviene perciò inutile. (Cass. n.14652/16)
In virtù del superiore principio quindi, i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria devono considerarsi dimostrati.
Di contro ed in relazione al contenuto della domanda riconvenzionale, parte opposta ha contestato l'esistenza del contratto di Assistenza così come dedotto dalla società Pt_2 Alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi infondata la domanda formulata dalla società
opponente che non ha dimostrato l'esistenza di alcun specifico accordo contrattuale atto a vincolare la al pagamento della somma richiesta. Controparte_1
La opposta, infatti, si è limitata a produrre diverse scritture private, indicizzate come “Contratti
Gecomtel Centri di Assistenza”, scritture sottoscritte con diverse società, ma non quella relativa alla alla Controparte_1
Sul punto si è limitata a dedurre, in termini generali, che i Centri di Assistenza sono contrattualizzati da nell'ambito di un regolamento standard e ripetitivo per tutte le collaborazioni istaurate, Pt_1
recanti le medesime pattuizioni.
Orbene, per dimostrare l'esistenza di quello specifico contratto non è sufficiente far riferimento all'utilizzo di procedure standardizzate.
Nessuno dei testi indicati dalla opponente è stato in grado di provare il perfezionamento tra le parti di alcun accordo contrattuale, neppure sotto forma orale, contenente specificatamente gli invocati artt.
8 e 9, posti alla base della riconvenzionale e relativi alla fornitura di materiale, alle procedure di inventario e reso ed all'eventuale pagamento del suo controvalore.
Il teste tra gli altri, si è limitato a confermare che il rapporto non differiva da quello Tes_1
instaurato con gli altri Centri di Assistenza : “Il modus operandi era uguale rispetto a tutti gli altri
centri di assistenza sul territorio.”
Irrilevanti a questo proposito le dichiarazioni degli altri testi di parte opponente.
Il teste della opposta, ha confermato che la nviava i ricambi necessari Testimone_2 Pt_1
alle riparazioni ai titolari delle ed, a volte, ai tecnici della del luogo ove si Parte_3 CP_1
dovevano eseguire le riparazioni. Altresì, ha confermato come i tecnici della , dopo avere CP_1
effettuato l'intervento, provvedessero a consegnare i materiali sostituiti al corriere inviato dalla stessa ed ha aggiunto: “questo per quanto riguarda gli interventi che ho fatto io personalmente. Pt_1
Nulla so dire in relazione agli altri interventi”. Il teste ha confermato che la inviava i ricambi necessari alle riparazioni Testimone_3 Pt_1
ai titolari delle ed, a volte, ai tecnici della del luogo ove si dovevano eseguire Parte_4 CP_1
le riparazioni. Lo stesso teste ha precisato: “che nella maggior parte dei casi eravamo noi tecnici a
rispedire indietro il materiale guasto a e lo sostituivamo con il materiale che avevamo noi. Pt_1
In altri casi il materiale rimaneva all'interno delle sale dove effettuavamo l'intervento tecnico. In
alcuni casi il materiale veniva fornito non a noi come , ma all'interno delle sale dove doveva CP_1
essere effettuato l'intervento. In alcuni casi trovavamo già il materiale all'interno delle sale da gioco
dove avremmo dovuto effettuare l'intervento”.
Da un complessivo esame delle risultanze processuali, quindi, non è stato possibile ricostruire con certezza il contenuto dell'accordo e ritenere provato che il rapporto de quo fosse disciplinato secondo le procedure “standard” rappresentate dall'opponente.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Premesso quanto sopra, la proposta opposizione è infondata e va rigettata, così come la domanda riconvenzionale svolta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo, n. 404/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data
26.10.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e
[...]
previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Caltanissetta, lì 28 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA DA