TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 380/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
380/2023 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso, dall'Avv.to Francesco Chinni del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Bologna, Via
Santo Stefano, n. 30;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con sede legale in Como, via Controparte_1 P.IVA_1
Belvedere n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Andrea Fortunat e
CO TI del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Prof. Antonio Giovani del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Parma, Strada Mazzini, n. 6;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 c.p.c., depositato in data 28.04.2023 e ritualmente notificato, agiva in Parte_1
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, e – premettendo di prestare servizio alle dipendenze della società Controparte_1
presso la sede di Parma e di avere maturato, nel corso del rapporto di lavoro,
[...]
oltre 65 giorni di ferie arretrate – chiedeva, da un lato, di essere adibito presso la sede di Bologna (ove egli aveva la propria residenza) e, dall'altro, di poter fruire dei giorni di ferie maturati e non goduti, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stato assunto dalla società
Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.a., in data 25.03.2010, con contratto a tempo indeterminato, qualifica di Guardia Particolare Giurata ed inquadramento economico al IV° livello del CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc.ti 1 e 2 fasc. parte ricorrente); b) di essere stato assegnato alla sede di Parma, mentre era residente in
Reggio Emilia;
c) che la società convenuta, in data 16.01.2020, si era fusa per incorporazione con la società mutando la propria denominazione Controparte_1
sociale in (doc. 3 fasc. parte ricorrente); d) di avere trasferito la Controparte_1
propria residenza, nel 2020, in LA Predosa (BO), chiedendo alla società di essere trasferito presso la sede di Bologna;
e) che la società convenuta accoglieva la predetta richiesta, qualificandola, tuttavia, del tutto arbitrariamente, come trasferimento temporaneo dal 01.12.2020 al 28.02.2021 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) di avere, quindi, nuovamente richiesto il trasferimento presso la sede di Bologna in data
17.03.2021, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) di essere stato, quindi, costretto, a decorrere dal termine del trasferimento, a tornare alla sede di Parma e a percorrere giornalmente un itinerario di 184,8 km totali, sostenendo in media circa Euro 33,50 al giorno di spese in pedaggio e carburante
(doc.ti 6 e 7 fasc. parte ricorrente); h) che le suddette spese erano insostenibili per il ricorrente, in quanto quest'ultimo percepiva una retribuzione giornaliera pari a circa Euro 45,00 (doc. 7 bis fasc. parte ricorrente); i) che la società convenuta aveva invitato il ricorrente a prestare servizio presso la sede di RA (RE), sede, anch'essa, eccessivamente lontana dal proprio luogo di residenza (doc. 8 fasc. parte ricorrente); l) di avere formalmente contestato tali fatti alla società in data
05.11.2021, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in proposito (doc. 9 fasc. parte ricorrente); m) di avere, altresì, infruttuosamente esperito, in data 31.07.2022, un tentativo di conciliazione in sede sindacale relativamente all'illegittima adibizione alla sede di Parma e ai danni patiti dal ricorrente (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); n) che la società, oltre a non aver adibito il ricorrente alla sede più prossima alla sua residenza, gli aveva impedito di fruire dei giorni di ferie maturati, nonostante quest'ultimo dovesse prestare assistenza al padre, affetto da gravissima patologia ischemica (doc.ti 12 e 13 fasc. parte ricorrente); o) di avere in particolare maturato, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, 65,33 giorni di ferie non goduti
(doc.ti 14-17 fasc. parte ricorrente), p) che, nel mese di dicembre 2022, la società aveva unilateralmente trasformato in ferie la richiesta del ricorrente di usufruire di cinque giorni di permesso per motivi straordinari per prestare assistenza al padre
(doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di avere, quindi, sviluppato, in ragione di tale condizione di stress, una depressione che lo aveva costretto ad intraprendere un percorso di terapia psicologica (doc. 18 fasc. parte ricorrente); r) di avere, pertanto, formalmente contestato alla società convenuta, in data 09.11.2022, l'illegittima privazione delle ferie, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro (doc. 19 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della condotta datoriale sotto plurimi profili, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
A) IN VIA CAUTELARE Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti 1) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle Controparte_1 Pt_1
previsioni del CCNL e della legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate, nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
B) NEL MERITO
2) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale come in atti identificata dell'art. 99 del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, dell'art. 2103
c.c. e/o dell'art. 36 per i motivi indicati, e, conseguentemente,
3) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della nullità del termine posto da al trasferimento di cui al provvedimento del 27 Controparte_1
novembre 2020, la sussistenza del diritto del Sig. di essere adibito Parte_1
definitivamente alla sede di Bologna e di prestare servizio nella relativa area operativa, e per l'effetto,
4) ordinare a di adibire il lavoratore presso la sede di Bologna;
Controparte_1
5) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale dell'art. 2109
c.c., dell'art. 10 D.lgs. 66/2003 e dell'art. 36 cost., 3° comma e, per l'effetto,
6) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle Controparte_1 Pt_1
previsioni del CCNL e di legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
7) accertare e dichiarare la sussistenza di un danno subito dal ricorrente in conseguenza e per effetto delle indicate violazioni come descritto in narrativa, imputabile a e, per l'effetto, Controparte_1
8) condannare a al risarcimento del succitato danno nella Controparte_1
somma ritenuta di giustizia, qualora necessario liquidata equitativamente ex art.
1226 c.c.;
9) applicare a le sanzioni di cui all'art. 18-bis D.lgs. 66/2003; Controparte_1 C) IN SUBORDINE
10) previo accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. posta in essere dalla datrice di lavoro con riferimento al diritto alla retribuzione adeguata e proporzionata, per i motivi indicati in narrativa, ordinare a di Controparte_1
integrare la retribuzione del ricorrente con un superminimo individuale nella misura ritenuta di giustizia al fine di conformarla ai parametri costituzionali;
D) IN OGNI CASO 11) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva del 03.07.2023, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la
[...]
reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 14.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Va preliminarmente evidenziato come, con una tecnica espositiva scarsamente intellegibile, il ricorrente ha proposto un coacervo di motivi sovrapposti, procedendo a ripetizioni continue e pedisseque degli argomenti difensivi già sviluppati e, soprattutto, sovrapponendo censure eterogenee, che non consentono di individuare con chiarezza, né i singoli profili di illegittimità denunciati rispetto alla condotta tenuta da parte datoriale, né il petitum del giudizio.
Tale lacunosa impostazione – già, di per sé sola, suscettibile di incidere sull'intelligibilità dell'atto, e, dunque, di pregiudicare il diritto di difesa – impatta ancora più negativamente nella fattispecie in controversia, nella quale, successivamente al deposito del ricorso, si sono verificati fatti suscettibili di influire sulla regolamentazione dei reciproci interessi delle parti e, dunque, di ridefinire i confini del petitum e, conseguentemente, dell'oggetto del presente giudizio.
Da un lato, invero, all'udienza del 4.07.2023, le parti, nell'ambito della controversia cautelare di cui al n. R.G. 380-1/2023, hanno raggiunto un accordo transattivo suscettibile di incidere anche sull'oggetto del presente giudizio1, e, dall'altro, il lavoratore, in data 10.04.2024, ha risolto il rapporto di lavoro, rassegnando le dimissioni per giusta causa.
Parte ricorrente non ha allegato alcunché a riguardo, da un lato, omettendo di precisare se tale accordo transattivo sia stato (totalmente o parzialmente) eseguito, e, dall'altro, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, tralasciando di modificare il petitum del giudizio.
2.2. Tanto premesso, deve essere, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità della prima domanda attorea (a mezzo della quale il lavoratore ha chiesto la condanna di parte datoriale all'adibizione del medesimo presso la sede di Bologna) per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire del lavoratore, posto che, successivamente al deposito del ricorso, il rapporto di lavoro è cessato a cagione delle dimissioni rassegnate dal lavoratore stesso.
La cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa ha, invero, determinato il venir meno dell'interesse del ricorrente, sia alla pronuncia di adibizione del medesimo presso la sede di Bologna, sia ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità del trasferimento disposto da parte datoriale, non avendo il ricorrente proposto una domanda risarcitoria in relazione al protrarsi della propria adibizione presso la sede di Parma, ma solo una domanda di condanna della resistente ad assegnargli la sede di Bologna.
Dalle rassegnate conclusioni2 nonché dal tenore del ricorso3, il danno asseritamente patito è stato, infatti, prospettato dal lavoratore, non già quale conseguenza del 2 Si richiamano, a riguardo, le conclusioni rassegnate dal lavoratore in sede di ricorso:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
A) IN VIA CAUTELARE Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti
1) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle previsioni del Controparte_1 Pt_1 CCNL e della legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate, nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
B) NEL MERITO
2) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale come in atti identificata dell'art. 99 del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, dell'art. 2103 c.c. e/o dell'art. 36 per i motivi indicati, e, conseguentemente,
3) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della nullità del termine posto da al trasferimento di cui al provvedimento del 27 novembre 2020, la sussistenza Controparte_1 del diritto del Sig. di essere adibito definitivamente alla sede di Bologna e di prestare Parte_1 servizio nella relativa area operativa, e per l'effetto,
4) ordinare a di adibire il lavoratore presso la sede di Bologna;
Controparte_1
5) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale dell'art. 2109 c.c., dell'art. 10 D.lgs. 66/2003 e dell'art. 36 cost., 3° comma e, per l'effetto,
6) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle previsioni del Controparte_1 Pt_1 CCNL e di legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
7) accertare e dichiarare la sussistenza di un danno subito dal ricorrente in conseguenza e per effetto delle indicate violazioni come descritto in narrativa, imputabile a e, Controparte_1 per l'effetto,
8) condannare a al risarcimento del succitato danno nella somma ritenuta di Controparte_1 giustizia, qualora necessario liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c.;
9) applicare a le sanzioni di cui all'art. 18-bis D.lgs. 66/2003; Controparte_1
C) IN SUBORDINE
10) previo accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. posta in essere dalla datrice di lavoro con riferimento al diritto alla retribuzione adeguata e proporzionata, per i motivi indicati in narrativa, ordinare a di integrare la retribuzione del ricorrente con un Controparte_1 superminimo individuale nella misura ritenuta di giustizia al fine di conformarla ai parametri costituzionali;
D) IN OGNI CASO 11) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge.”.
Dalle rassegnate conclusioni, nonché dal tenore del ricorso, il danno asseritamente patito è stato prospettato dal lavoratore quale conseguenza della impossibilità di fruire dei giorni di ferie al medesimo spettanti. 3 Al capitolo dedicato al risarcimento del danno, il ricorrente ha, così, argomentato: “Alla luce del fondamento costituzionale del diritto alle ferie, e dei valori della persona costituzionalmente tutelati che tale diritto ha l'obiettivo di garantire, risulta pacifico – in osservanza dei principi esposti nelle celebri sentenze gemelle pronunciate dalle SS. UU. della Corte di Cassazione in data
31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 – che dalla lesione del diritto alle ferie può discendere in capo al titolare dello stesso un danno-conseguenza di carattere non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
La giurisprudenza, infatti, è concorde nell'affermare la risarcibilità del pregiudizio da ingiusta privazione delle ferie, che, in sostanza, può configurarsi sia come danno biologico, inteso quale lesione dell'interesse all'integrità psicofisica della persona, ex art. 32 Cost., sia come danno morale, ovvero quale sofferenza psicofisica di natura interiore, qualora – secondo il disposto dell'art. 1223 c.c. – tali danni siano diretta conseguenza della condotta illecita. Quanto alla sussistenza di un danno morale, nello specifico, essa – stante il carattere prettamente soggettivo di tale pregiudizio – può essere oggetto di prova attraverso presunzioni, fondate su massime di esperienza. Si riporta, sul punto, una recentissima sentenza della Corte d'appello di Roma (n. 3798 del 11 novembre 2022), avente per oggetto un caso pressoché analogo a quello sub Iudice: in tale provvedimento i giudici, nel solco della granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno affermato che “con riguardo, invece, al danno morale (da privazione delle ferie), osserva la Corte che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente (v., ex aliis, Cass. n.
25164/2020), tale tipologia di pregiudizio esprime la sofferenza di natura interiore sopportata dal danneggiato in conseguenza delle violazioni del danneggiante, sofferenza che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della sua vita. Stante la natura eminentemente soggettiva di questo danno, la relativa consistenza ben può essere provata con ragionamento fondato su massime di esperienza, ossia secondo regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale.
Per tal guisa, non può pertanto essere revocato in dubbio che, nel caso di specie, l'ingiusta negazione delle ferie al Fo., padre di figlia disabile, si sia accompagnata a una perturbazione del suo stato d'animo per l'indebito ostacolo frappostogli al pieno godimento del diritto di recuperare le energie psico-fisiche (secondo la ratio dell'art. 2109 cc) e di esprimere compiutamente se stesso nella dimensione familiare, anche declinata sub specie dell'assistenza ai congiunti, perturbazione che si prospetta viepiù spiccata se si considera che, in forza del predetto ostacolo, il lavoratore è stato di fatto messo a fronte dell'alternativa tra l'esercitare il diritto alle ferie e l'esercitare il diritto ai permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, diritti di pari dignità costituzionale (artt. 36 e 38 Cost.). È dunque dimostrato che nella sfera soggettiva dell'appellante si sia verificato anche questo danno”. Nell'ipotesi oggetto del presente giudizio, in considerazione degli elementi esposti e documentati, si ritiene che a causa delle illegittime condotte della datrice di lavoro si sia configurato in capo al
Sig. un danno non patrimoniale, sia a titolo di danno biologico che a titolo di danno Parte_1 morale.
Quanto al primo, si evidenzia che la perdurante privazione delle ferie in danno del lavoratore, comportando l'impossibilità per quest'ultimo di recuperare le proprie energie psicofisiche e di trasferimento disposto dalla società, ai danni medesimo, presso la sede di Parma, bensì quale conseguenza della impossibilità di fruire dei giorni di ferie maturati nel corso del rapporto di lavoro.
Affinché sussista l'interesse ad agire, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire;
ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (in questo senso, si veda Cass., ordinanza 28 ottobre 2021 n.
30584; e, in senso conforme, anche Cass., 4 maggio 2012, n. 6749).
In questo ordine di idee, l'interesse ad agire difetta allorquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione
dedicarsi alla sfera relazionale, nonché a eventuali attività di svago, ha pacificamente comportato l'insorgere nello stesso di una sintomatologia rilevante dal punto di vista psichiatrico – segnatamente, uno stato ansioso e depressivo caratterizzato da irrequietezza, nervosismo e insonnia – come accertato dallo specialista consultato presso il CSM, tale da rendere necessaria la prescrizione di farmaci ipnotici/sedativi.
Con riferimento al danno morale, invece, risulta evidente che, per effetto delle condotte datoriali, il Sig. ha patito e tuttora patisca una notevole sofferenza interiore e una perturbazione del Pt_1 proprio stato d'animo, che rappresenta un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto al danno biologico. Come anticipato, infatti, la privazione delle ferie per il dipendente implica non solo la materiale impossibilità di recupero delle proprie energie psicofisiche, ma anche l'impossibilità di soddisfare adeguatamente il proprio interesse alla cura dei rapporti familiari.
Tale circostanza rileva a fortiori – ed è da considerarsi fondata su massime di esperienza, posto il riconoscimento sociale e giuridico dell'importanza del rapporto fra figli e genitori – alla luce della specifica situazione del Sig. quest'ultimo è stato infatti privato della possibilità di prestare Pt_1 adeguata assistenza materiale e/o morale al proprio genitore gravemente infermo, nonché, soprattutto, della possibilità di trascorrervi del tempo durante una così delicata fase della vita, e ciò solo ed esclusivamente a causa dell'ingiusto ed ingiustificato comportamento della propria datrice di lavoro;
ne sono discese, pertanto, in capo al ricorrente immense sofferenze interiori qualificabili a tutti gli effetti danno morale come definito dalla giurisprudenza.
È pacifico, dunque, che nel caso di specie il ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale discendente dall'illegittima privazione delle ferie, quale danno biologico e danno morale e, pertanto – stante la natura eminentemente soggettiva di tale pregiudizio – se ne chiede a codesto Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche;
non sono, cioè, ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. anche Cass., 24 gennaio 2019, n. 2057, in GC Mass. 2019).
Nel caso di specie, il difetto d'interesse deve essere apprezzato alla luce delle seguenti considerazioni: la domanda giudiziale proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla adibizione permanente e definitiva del medesimo presso la sede di Bologna;
la situazione giuridica fatta valere è costituita più propriamente dall'accertamento dell'inadempimento datoriale rispetto agli obblighi derivanti dall'art. 2103 c.c., in funzione del ripristino della sede precedentemente assegnata;
una volta venuto meno il rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, essendo divenuto impossibile l'ordine di trasferimento, il solo accertamento dell'inadempimento datoriale costituisce uno degli elementi dell'azione proposta, non essendo stata formulata alcuna domanda risarcitoria in unione a quella ripristinatoria della sede precedentemente assegnata;
in altri termini, il mero accertamento dell'altrui inadempimento non comporta automaticamente una pretesa risarcitoria da parte del creditore, costituendo l'inadempimento soltanto uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno, sicché esso è insuscettibile di integrare gli estremi di una domanda autonoma.
2.3. Il ricorrente, con la sua seconda domanda, ha chiesto di poter fruire delle ferie maturate e non godute nel corso dell'intero rapporto di lavoro, quantificate in complessivi 65,33 giorni.
Tale domanda non è stata riformulata dal ricorrente nemmeno in sede di note conclusive, pur a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta, come detto, a causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 10.04.2024.
Di talché, anche in relazione alla predetta domanda, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire del lavoratore, posto che, successivamente al deposito del ricorso, il rapporto di lavoro è cessato a cagione delle dimissioni rassegnate dal lavoratore stesso e il ricorrente, a fronte di tale evento, avrebbe potuto chiedere, al più, la monetizzazione delle ferie non godute in corso di rapporto di lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa ha determinato, in tal caso, il venir meno dell'interesse del ricorrente alla pronuncia di fruizione dei giorni di ferie maturati e non goduti, ma non, tuttavia, dell'interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità della condotta datoriale, avendo il ricorrente proposto anche una domanda risarcitoria in relazione al diniego asseritamente opposto dalla datrice di lavoro alla fruizione delle ferie maturate.
2.4. Tale domanda - a mezzo della quale il lavoratore ha chiesto, appunto, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla mancata fruizione delle ferie maturate e non godute - ancorché ammissibile, è, tuttavia, infondata.
L'infondatezza della predetta domanda discende dalla mancata dimostrazione, ad opera del lavoratore, degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata, non avendo egli provato la ricorrenza, nel caso di specie, né della condotta asseritamente illegittima tenuta da parte datoriale, né del nesso eziologico di causalità tra la predetta condotta e l'evento di danno dedotto.
Occorre, anzitutto, evidenziare che il lavoratore ha svolto, sul punto, deduzioni del tutto generiche, limitandosi ad allegare che “tutte le richieste di ferie rivolte dal lavoratore alla datrice di lavoro nel corso degli ultimi anni sono state da quest'ultima tacitamente rigettate” senza nemmeno precisare quali e quante richieste siano state avanzate in corso di rapporto dal lavoratore (e facendo un mero rinvio, sotto tale profilo, al documento n. 13, peraltro scarsamente intelligibile).
In secondo luogo, giova, a riguardo, rilevare come le deduzioni attoree risultino sconfessate per tabulas dai cedolini paga versati in atti, dai quali risulta che il lavoratore ha effettivamente fruito di alcuni giorni di ferie.
La società ha, poi, dedotto (e le relative circostanze debbono ritenersi provate in quanto non specificatamente contestate dal lavoratore in sede di replica): - che, con riguardo alla richiesta di ferie dal 05.08.2022 al 21.08.2022, il coordinatore non ha opposto alcun diniego alla fruizione delle ferie, ma ha semplicemente CP_2
suggerito al di concordare un cambio ferie tra colleghi, in ragione del fatto che, Pt_1
trattandosi di un periodo estivo in cui numerosi lavoratori erano assenti per ferie, vi era la necessità di coprire comunque il servizio;
- in relazione alla richiesta di ferie dal 19.12.2022 al 01.01.2023 (richiesta inoltrata, via e-mail, da in data 16.10.2022), non è stato opposto alcun diniego alla Pt_1
fruizione delle ferie, ma è stato semplicemente rappresentato al dipendente che un numero di giorni di ferie tanto consistente non poteva essere richiesto con così largo anticipo e che, trattandosi di un periodo natalizio, la richiesta doveva essere valutata dalla datrice di lavoro;
- che, a seguito della richiesta di ferie trasmessa dal ricorrente via e-mail in data
15.12.22 per i giorni 27, 28 e 29 dicembre 2022, sono stati al medesimo accordati cinque giorni di ferie, ossia dal 27 al 31.12.2022, assecondando, dunque, le richieste del lavoratore.
In terzo luogo, preme evidenziare come parte datoriale abbia provato (trattandosi, anche in questo caso, di circostanze, quelle dedotte dalla società convenuta, rimaste incontestate ad opera di parte ricorrente) che, nel periodo in controversia, il lavoratore è risultato assente 345 giorni per malattia e 35 giorni per assenza titoli, non avendo il lavoratore rinnovato i titoli di polizia necessari per svolgere la propria attività lavorativa.
La società convenuta, a riguardo, ha provato che il sig. il quale avrebbe dovuto Pt_1
godere delle ferie estive nel periodo 1/06/2022 – 15/06/2022, in tale periodo è rimasto assente per malattia, non avendo, dunque, goduto delle ferie per tale motivo e non certo per il diniego aziendale.
Parimenti, la resistente ha provato che il ricorrente, il quale avrebbe dovuto godere delle ferie estive nel periodo nel periodo 1/06/2023 – 15/06/2023, in tale periodo è rimasto assente per malattia. Peraltro, risulta del tutto verosimile ritenere che - trattandosi di una società, quella convenuta, che ha alle proprie dipendenze un elevato numero di lavoratori - le consistenti assenze accumulate dal abbiano enormemente complicato la gestione Pt_1
di turni di ferie, essendo evidente che il sopraggiungere di un periodo di malattia in periodi di ferie già precedentemente programmati rende difficile, per la società, garantire, poi, al dipendente un periodo di ferie diverso da quello inizialmente stabilito, accavallandosi questo con i periodi di ferie programmati dagli altri colleghi di lavoro.
Alla stregua delle predette risultanze, non sono emersi, dunque, elementi probatori a suffragio della ricostruzione attorea.
Né soccorrono, sotto tale profilo, i documenti versati in atti dal ricorrente, il quale ha prodotto in giudizio il referto del Centro di Salute Mentale di Bologna, redatto in data
05.12.2022, da cui emergerebbe un quadro di “nervosismo e quota d'ansia prevalentemente canalizzata a livello somatico” (doc. 18 fasc. parte ricorrente).
Tale referto, invero, basandosi sull'anamnesi soggettiva del paziente, nulla prova in merito all'origine eziologica della patologia diagnosticata.
Per tali motivi, tale domanda deve essere rigettata.
2.5. Infondata è, infine, anche la domanda attorea avanzata in via subordinata e diretta all'accertamento della inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto al paradigma di cui all'art. 36 Cost.
Come si è accennato, il ricorrente ha lamentato che la retribuzione in questione, in ragione della sede assegnata al lavoratore e, dunque, della necessità per il medesimo di percorrere molta distanza per raggiungere il posto di lavoro, non possa reputarsi, né proporzionata, né sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
A riguardo, occorre evidenziare che il lavoratore che ritenga inadeguate per difetto le retribuzioni contrattualmente previste ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta ovvero - laddove il trattamento retributivo sia determinato da una contrattazione collettiva dotata di ogni crisma di rappresentatività (e, dunque, operi una presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza che ha le proprie radici nella presunzione di adeguatezza delle scelte sindacali agli interessi dei lavoratori) - di fornire la prova contraria alla predetta presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
Orbene, tale onere, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto;
di talché, ne discende il rigetto della domanda.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite – liquidate nella misura di cui in dispositivo – seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti – si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire, sia della domanda di condanna di parte datoriale all'adibizione del lavoratore presso la sede di Bologna, sia della domanda di condanna di parte datoriale alla fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Condanna a pagare, in favore della società Parte_1 CP_1
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.664,00 per
[...]
compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014.
Così deciso in Parma, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti, invero, hanno dichiarato di conciliare il giudizio cautelare alle seguenti condizioni:
“La fruizione di 15 giorni di ferie nel periodo intercorrente tra il 16 luglio 2023 e 31 luglio 2023.
La società convenuta si impegna altresì a far fruire i giorni di ferie residui del ricorrente entro un anno decorrente da oggi.
Il Lavoratore si impegna a comunicare alla società resistente la volontà di fruire delle ferie entro un congruo intervallo di tempo, idoneo a consentire alla società l'organizzazione di un piano ferie che tenga conto dei periodi richiesti dagli altri dipendenti.
Le parti dichiarano che le spese si intendono integralmente compensate limitatamente alla presente fase cautelare”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
380/2023 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso, dall'Avv.to Francesco Chinni del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Bologna, Via
Santo Stefano, n. 30;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con sede legale in Como, via Controparte_1 P.IVA_1
Belvedere n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Andrea Fortunat e
CO TI del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Prof. Antonio Giovani del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Parma, Strada Mazzini, n. 6;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 c.p.c., depositato in data 28.04.2023 e ritualmente notificato, agiva in Parte_1
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, e – premettendo di prestare servizio alle dipendenze della società Controparte_1
presso la sede di Parma e di avere maturato, nel corso del rapporto di lavoro,
[...]
oltre 65 giorni di ferie arretrate – chiedeva, da un lato, di essere adibito presso la sede di Bologna (ove egli aveva la propria residenza) e, dall'altro, di poter fruire dei giorni di ferie maturati e non goduti, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stato assunto dalla società
Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.a., in data 25.03.2010, con contratto a tempo indeterminato, qualifica di Guardia Particolare Giurata ed inquadramento economico al IV° livello del CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc.ti 1 e 2 fasc. parte ricorrente); b) di essere stato assegnato alla sede di Parma, mentre era residente in
Reggio Emilia;
c) che la società convenuta, in data 16.01.2020, si era fusa per incorporazione con la società mutando la propria denominazione Controparte_1
sociale in (doc. 3 fasc. parte ricorrente); d) di avere trasferito la Controparte_1
propria residenza, nel 2020, in LA Predosa (BO), chiedendo alla società di essere trasferito presso la sede di Bologna;
e) che la società convenuta accoglieva la predetta richiesta, qualificandola, tuttavia, del tutto arbitrariamente, come trasferimento temporaneo dal 01.12.2020 al 28.02.2021 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) di avere, quindi, nuovamente richiesto il trasferimento presso la sede di Bologna in data
17.03.2021, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) di essere stato, quindi, costretto, a decorrere dal termine del trasferimento, a tornare alla sede di Parma e a percorrere giornalmente un itinerario di 184,8 km totali, sostenendo in media circa Euro 33,50 al giorno di spese in pedaggio e carburante
(doc.ti 6 e 7 fasc. parte ricorrente); h) che le suddette spese erano insostenibili per il ricorrente, in quanto quest'ultimo percepiva una retribuzione giornaliera pari a circa Euro 45,00 (doc. 7 bis fasc. parte ricorrente); i) che la società convenuta aveva invitato il ricorrente a prestare servizio presso la sede di RA (RE), sede, anch'essa, eccessivamente lontana dal proprio luogo di residenza (doc. 8 fasc. parte ricorrente); l) di avere formalmente contestato tali fatti alla società in data
05.11.2021, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in proposito (doc. 9 fasc. parte ricorrente); m) di avere, altresì, infruttuosamente esperito, in data 31.07.2022, un tentativo di conciliazione in sede sindacale relativamente all'illegittima adibizione alla sede di Parma e ai danni patiti dal ricorrente (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); n) che la società, oltre a non aver adibito il ricorrente alla sede più prossima alla sua residenza, gli aveva impedito di fruire dei giorni di ferie maturati, nonostante quest'ultimo dovesse prestare assistenza al padre, affetto da gravissima patologia ischemica (doc.ti 12 e 13 fasc. parte ricorrente); o) di avere in particolare maturato, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, 65,33 giorni di ferie non goduti
(doc.ti 14-17 fasc. parte ricorrente), p) che, nel mese di dicembre 2022, la società aveva unilateralmente trasformato in ferie la richiesta del ricorrente di usufruire di cinque giorni di permesso per motivi straordinari per prestare assistenza al padre
(doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di avere, quindi, sviluppato, in ragione di tale condizione di stress, una depressione che lo aveva costretto ad intraprendere un percorso di terapia psicologica (doc. 18 fasc. parte ricorrente); r) di avere, pertanto, formalmente contestato alla società convenuta, in data 09.11.2022, l'illegittima privazione delle ferie, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro (doc. 19 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della condotta datoriale sotto plurimi profili, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
A) IN VIA CAUTELARE Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti 1) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle Controparte_1 Pt_1
previsioni del CCNL e della legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate, nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
B) NEL MERITO
2) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale come in atti identificata dell'art. 99 del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, dell'art. 2103
c.c. e/o dell'art. 36 per i motivi indicati, e, conseguentemente,
3) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della nullità del termine posto da al trasferimento di cui al provvedimento del 27 Controparte_1
novembre 2020, la sussistenza del diritto del Sig. di essere adibito Parte_1
definitivamente alla sede di Bologna e di prestare servizio nella relativa area operativa, e per l'effetto,
4) ordinare a di adibire il lavoratore presso la sede di Bologna;
Controparte_1
5) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale dell'art. 2109
c.c., dell'art. 10 D.lgs. 66/2003 e dell'art. 36 cost., 3° comma e, per l'effetto,
6) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle Controparte_1 Pt_1
previsioni del CCNL e di legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
7) accertare e dichiarare la sussistenza di un danno subito dal ricorrente in conseguenza e per effetto delle indicate violazioni come descritto in narrativa, imputabile a e, per l'effetto, Controparte_1
8) condannare a al risarcimento del succitato danno nella Controparte_1
somma ritenuta di giustizia, qualora necessario liquidata equitativamente ex art.
1226 c.c.;
9) applicare a le sanzioni di cui all'art. 18-bis D.lgs. 66/2003; Controparte_1 C) IN SUBORDINE
10) previo accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. posta in essere dalla datrice di lavoro con riferimento al diritto alla retribuzione adeguata e proporzionata, per i motivi indicati in narrativa, ordinare a di Controparte_1
integrare la retribuzione del ricorrente con un superminimo individuale nella misura ritenuta di giustizia al fine di conformarla ai parametri costituzionali;
D) IN OGNI CASO 11) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva del 03.07.2023, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la
[...]
reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 14.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Va preliminarmente evidenziato come, con una tecnica espositiva scarsamente intellegibile, il ricorrente ha proposto un coacervo di motivi sovrapposti, procedendo a ripetizioni continue e pedisseque degli argomenti difensivi già sviluppati e, soprattutto, sovrapponendo censure eterogenee, che non consentono di individuare con chiarezza, né i singoli profili di illegittimità denunciati rispetto alla condotta tenuta da parte datoriale, né il petitum del giudizio.
Tale lacunosa impostazione – già, di per sé sola, suscettibile di incidere sull'intelligibilità dell'atto, e, dunque, di pregiudicare il diritto di difesa – impatta ancora più negativamente nella fattispecie in controversia, nella quale, successivamente al deposito del ricorso, si sono verificati fatti suscettibili di influire sulla regolamentazione dei reciproci interessi delle parti e, dunque, di ridefinire i confini del petitum e, conseguentemente, dell'oggetto del presente giudizio.
Da un lato, invero, all'udienza del 4.07.2023, le parti, nell'ambito della controversia cautelare di cui al n. R.G. 380-1/2023, hanno raggiunto un accordo transattivo suscettibile di incidere anche sull'oggetto del presente giudizio1, e, dall'altro, il lavoratore, in data 10.04.2024, ha risolto il rapporto di lavoro, rassegnando le dimissioni per giusta causa.
Parte ricorrente non ha allegato alcunché a riguardo, da un lato, omettendo di precisare se tale accordo transattivo sia stato (totalmente o parzialmente) eseguito, e, dall'altro, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, tralasciando di modificare il petitum del giudizio.
2.2. Tanto premesso, deve essere, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità della prima domanda attorea (a mezzo della quale il lavoratore ha chiesto la condanna di parte datoriale all'adibizione del medesimo presso la sede di Bologna) per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire del lavoratore, posto che, successivamente al deposito del ricorso, il rapporto di lavoro è cessato a cagione delle dimissioni rassegnate dal lavoratore stesso.
La cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa ha, invero, determinato il venir meno dell'interesse del ricorrente, sia alla pronuncia di adibizione del medesimo presso la sede di Bologna, sia ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità del trasferimento disposto da parte datoriale, non avendo il ricorrente proposto una domanda risarcitoria in relazione al protrarsi della propria adibizione presso la sede di Parma, ma solo una domanda di condanna della resistente ad assegnargli la sede di Bologna.
Dalle rassegnate conclusioni2 nonché dal tenore del ricorso3, il danno asseritamente patito è stato, infatti, prospettato dal lavoratore, non già quale conseguenza del 2 Si richiamano, a riguardo, le conclusioni rassegnate dal lavoratore in sede di ricorso:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
A) IN VIA CAUTELARE Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti
1) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle previsioni del Controparte_1 Pt_1 CCNL e della legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate, nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
B) NEL MERITO
2) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale come in atti identificata dell'art. 99 del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, dell'art. 2103 c.c. e/o dell'art. 36 per i motivi indicati, e, conseguentemente,
3) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della nullità del termine posto da al trasferimento di cui al provvedimento del 27 novembre 2020, la sussistenza Controparte_1 del diritto del Sig. di essere adibito definitivamente alla sede di Bologna e di prestare Parte_1 servizio nella relativa area operativa, e per l'effetto,
4) ordinare a di adibire il lavoratore presso la sede di Bologna;
Controparte_1
5) accertare e dichiarare la violazione ad opera della parte datoriale dell'art. 2109 c.c., dell'art. 10 D.lgs. 66/2003 e dell'art. 36 cost., 3° comma e, per l'effetto,
6) ordinare a di consentire al Sig, nel rispetto delle previsioni del Controparte_1 Pt_1 CCNL e di legge, la fruizione di tutte le ferie da quest'ultimo maturate nei periodi indicati dal lavoratore, ovvero, in subordine, in periodi concordati fra le parti e comunque entro la fine dell'anno corrente;
7) accertare e dichiarare la sussistenza di un danno subito dal ricorrente in conseguenza e per effetto delle indicate violazioni come descritto in narrativa, imputabile a e, Controparte_1 per l'effetto,
8) condannare a al risarcimento del succitato danno nella somma ritenuta di Controparte_1 giustizia, qualora necessario liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c.;
9) applicare a le sanzioni di cui all'art. 18-bis D.lgs. 66/2003; Controparte_1
C) IN SUBORDINE
10) previo accertamento della violazione dell'art. 36 Cost. posta in essere dalla datrice di lavoro con riferimento al diritto alla retribuzione adeguata e proporzionata, per i motivi indicati in narrativa, ordinare a di integrare la retribuzione del ricorrente con un Controparte_1 superminimo individuale nella misura ritenuta di giustizia al fine di conformarla ai parametri costituzionali;
D) IN OGNI CASO 11) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge.”.
Dalle rassegnate conclusioni, nonché dal tenore del ricorso, il danno asseritamente patito è stato prospettato dal lavoratore quale conseguenza della impossibilità di fruire dei giorni di ferie al medesimo spettanti. 3 Al capitolo dedicato al risarcimento del danno, il ricorrente ha, così, argomentato: “Alla luce del fondamento costituzionale del diritto alle ferie, e dei valori della persona costituzionalmente tutelati che tale diritto ha l'obiettivo di garantire, risulta pacifico – in osservanza dei principi esposti nelle celebri sentenze gemelle pronunciate dalle SS. UU. della Corte di Cassazione in data
31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 – che dalla lesione del diritto alle ferie può discendere in capo al titolare dello stesso un danno-conseguenza di carattere non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
La giurisprudenza, infatti, è concorde nell'affermare la risarcibilità del pregiudizio da ingiusta privazione delle ferie, che, in sostanza, può configurarsi sia come danno biologico, inteso quale lesione dell'interesse all'integrità psicofisica della persona, ex art. 32 Cost., sia come danno morale, ovvero quale sofferenza psicofisica di natura interiore, qualora – secondo il disposto dell'art. 1223 c.c. – tali danni siano diretta conseguenza della condotta illecita. Quanto alla sussistenza di un danno morale, nello specifico, essa – stante il carattere prettamente soggettivo di tale pregiudizio – può essere oggetto di prova attraverso presunzioni, fondate su massime di esperienza. Si riporta, sul punto, una recentissima sentenza della Corte d'appello di Roma (n. 3798 del 11 novembre 2022), avente per oggetto un caso pressoché analogo a quello sub Iudice: in tale provvedimento i giudici, nel solco della granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno affermato che “con riguardo, invece, al danno morale (da privazione delle ferie), osserva la Corte che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente (v., ex aliis, Cass. n.
25164/2020), tale tipologia di pregiudizio esprime la sofferenza di natura interiore sopportata dal danneggiato in conseguenza delle violazioni del danneggiante, sofferenza che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della sua vita. Stante la natura eminentemente soggettiva di questo danno, la relativa consistenza ben può essere provata con ragionamento fondato su massime di esperienza, ossia secondo regole di giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale.
Per tal guisa, non può pertanto essere revocato in dubbio che, nel caso di specie, l'ingiusta negazione delle ferie al Fo., padre di figlia disabile, si sia accompagnata a una perturbazione del suo stato d'animo per l'indebito ostacolo frappostogli al pieno godimento del diritto di recuperare le energie psico-fisiche (secondo la ratio dell'art. 2109 cc) e di esprimere compiutamente se stesso nella dimensione familiare, anche declinata sub specie dell'assistenza ai congiunti, perturbazione che si prospetta viepiù spiccata se si considera che, in forza del predetto ostacolo, il lavoratore è stato di fatto messo a fronte dell'alternativa tra l'esercitare il diritto alle ferie e l'esercitare il diritto ai permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, diritti di pari dignità costituzionale (artt. 36 e 38 Cost.). È dunque dimostrato che nella sfera soggettiva dell'appellante si sia verificato anche questo danno”. Nell'ipotesi oggetto del presente giudizio, in considerazione degli elementi esposti e documentati, si ritiene che a causa delle illegittime condotte della datrice di lavoro si sia configurato in capo al
Sig. un danno non patrimoniale, sia a titolo di danno biologico che a titolo di danno Parte_1 morale.
Quanto al primo, si evidenzia che la perdurante privazione delle ferie in danno del lavoratore, comportando l'impossibilità per quest'ultimo di recuperare le proprie energie psicofisiche e di trasferimento disposto dalla società, ai danni medesimo, presso la sede di Parma, bensì quale conseguenza della impossibilità di fruire dei giorni di ferie maturati nel corso del rapporto di lavoro.
Affinché sussista l'interesse ad agire, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire;
ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (in questo senso, si veda Cass., ordinanza 28 ottobre 2021 n.
30584; e, in senso conforme, anche Cass., 4 maggio 2012, n. 6749).
In questo ordine di idee, l'interesse ad agire difetta allorquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione
dedicarsi alla sfera relazionale, nonché a eventuali attività di svago, ha pacificamente comportato l'insorgere nello stesso di una sintomatologia rilevante dal punto di vista psichiatrico – segnatamente, uno stato ansioso e depressivo caratterizzato da irrequietezza, nervosismo e insonnia – come accertato dallo specialista consultato presso il CSM, tale da rendere necessaria la prescrizione di farmaci ipnotici/sedativi.
Con riferimento al danno morale, invece, risulta evidente che, per effetto delle condotte datoriali, il Sig. ha patito e tuttora patisca una notevole sofferenza interiore e una perturbazione del Pt_1 proprio stato d'animo, che rappresenta un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto al danno biologico. Come anticipato, infatti, la privazione delle ferie per il dipendente implica non solo la materiale impossibilità di recupero delle proprie energie psicofisiche, ma anche l'impossibilità di soddisfare adeguatamente il proprio interesse alla cura dei rapporti familiari.
Tale circostanza rileva a fortiori – ed è da considerarsi fondata su massime di esperienza, posto il riconoscimento sociale e giuridico dell'importanza del rapporto fra figli e genitori – alla luce della specifica situazione del Sig. quest'ultimo è stato infatti privato della possibilità di prestare Pt_1 adeguata assistenza materiale e/o morale al proprio genitore gravemente infermo, nonché, soprattutto, della possibilità di trascorrervi del tempo durante una così delicata fase della vita, e ciò solo ed esclusivamente a causa dell'ingiusto ed ingiustificato comportamento della propria datrice di lavoro;
ne sono discese, pertanto, in capo al ricorrente immense sofferenze interiori qualificabili a tutti gli effetti danno morale come definito dalla giurisprudenza.
È pacifico, dunque, che nel caso di specie il ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale discendente dall'illegittima privazione delle ferie, quale danno biologico e danno morale e, pertanto – stante la natura eminentemente soggettiva di tale pregiudizio – se ne chiede a codesto Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche;
non sono, cioè, ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. anche Cass., 24 gennaio 2019, n. 2057, in GC Mass. 2019).
Nel caso di specie, il difetto d'interesse deve essere apprezzato alla luce delle seguenti considerazioni: la domanda giudiziale proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla adibizione permanente e definitiva del medesimo presso la sede di Bologna;
la situazione giuridica fatta valere è costituita più propriamente dall'accertamento dell'inadempimento datoriale rispetto agli obblighi derivanti dall'art. 2103 c.c., in funzione del ripristino della sede precedentemente assegnata;
una volta venuto meno il rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, essendo divenuto impossibile l'ordine di trasferimento, il solo accertamento dell'inadempimento datoriale costituisce uno degli elementi dell'azione proposta, non essendo stata formulata alcuna domanda risarcitoria in unione a quella ripristinatoria della sede precedentemente assegnata;
in altri termini, il mero accertamento dell'altrui inadempimento non comporta automaticamente una pretesa risarcitoria da parte del creditore, costituendo l'inadempimento soltanto uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno, sicché esso è insuscettibile di integrare gli estremi di una domanda autonoma.
2.3. Il ricorrente, con la sua seconda domanda, ha chiesto di poter fruire delle ferie maturate e non godute nel corso dell'intero rapporto di lavoro, quantificate in complessivi 65,33 giorni.
Tale domanda non è stata riformulata dal ricorrente nemmeno in sede di note conclusive, pur a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta, come detto, a causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 10.04.2024.
Di talché, anche in relazione alla predetta domanda, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire del lavoratore, posto che, successivamente al deposito del ricorso, il rapporto di lavoro è cessato a cagione delle dimissioni rassegnate dal lavoratore stesso e il ricorrente, a fronte di tale evento, avrebbe potuto chiedere, al più, la monetizzazione delle ferie non godute in corso di rapporto di lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa ha determinato, in tal caso, il venir meno dell'interesse del ricorrente alla pronuncia di fruizione dei giorni di ferie maturati e non goduti, ma non, tuttavia, dell'interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità della condotta datoriale, avendo il ricorrente proposto anche una domanda risarcitoria in relazione al diniego asseritamente opposto dalla datrice di lavoro alla fruizione delle ferie maturate.
2.4. Tale domanda - a mezzo della quale il lavoratore ha chiesto, appunto, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla mancata fruizione delle ferie maturate e non godute - ancorché ammissibile, è, tuttavia, infondata.
L'infondatezza della predetta domanda discende dalla mancata dimostrazione, ad opera del lavoratore, degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata, non avendo egli provato la ricorrenza, nel caso di specie, né della condotta asseritamente illegittima tenuta da parte datoriale, né del nesso eziologico di causalità tra la predetta condotta e l'evento di danno dedotto.
Occorre, anzitutto, evidenziare che il lavoratore ha svolto, sul punto, deduzioni del tutto generiche, limitandosi ad allegare che “tutte le richieste di ferie rivolte dal lavoratore alla datrice di lavoro nel corso degli ultimi anni sono state da quest'ultima tacitamente rigettate” senza nemmeno precisare quali e quante richieste siano state avanzate in corso di rapporto dal lavoratore (e facendo un mero rinvio, sotto tale profilo, al documento n. 13, peraltro scarsamente intelligibile).
In secondo luogo, giova, a riguardo, rilevare come le deduzioni attoree risultino sconfessate per tabulas dai cedolini paga versati in atti, dai quali risulta che il lavoratore ha effettivamente fruito di alcuni giorni di ferie.
La società ha, poi, dedotto (e le relative circostanze debbono ritenersi provate in quanto non specificatamente contestate dal lavoratore in sede di replica): - che, con riguardo alla richiesta di ferie dal 05.08.2022 al 21.08.2022, il coordinatore non ha opposto alcun diniego alla fruizione delle ferie, ma ha semplicemente CP_2
suggerito al di concordare un cambio ferie tra colleghi, in ragione del fatto che, Pt_1
trattandosi di un periodo estivo in cui numerosi lavoratori erano assenti per ferie, vi era la necessità di coprire comunque il servizio;
- in relazione alla richiesta di ferie dal 19.12.2022 al 01.01.2023 (richiesta inoltrata, via e-mail, da in data 16.10.2022), non è stato opposto alcun diniego alla Pt_1
fruizione delle ferie, ma è stato semplicemente rappresentato al dipendente che un numero di giorni di ferie tanto consistente non poteva essere richiesto con così largo anticipo e che, trattandosi di un periodo natalizio, la richiesta doveva essere valutata dalla datrice di lavoro;
- che, a seguito della richiesta di ferie trasmessa dal ricorrente via e-mail in data
15.12.22 per i giorni 27, 28 e 29 dicembre 2022, sono stati al medesimo accordati cinque giorni di ferie, ossia dal 27 al 31.12.2022, assecondando, dunque, le richieste del lavoratore.
In terzo luogo, preme evidenziare come parte datoriale abbia provato (trattandosi, anche in questo caso, di circostanze, quelle dedotte dalla società convenuta, rimaste incontestate ad opera di parte ricorrente) che, nel periodo in controversia, il lavoratore è risultato assente 345 giorni per malattia e 35 giorni per assenza titoli, non avendo il lavoratore rinnovato i titoli di polizia necessari per svolgere la propria attività lavorativa.
La società convenuta, a riguardo, ha provato che il sig. il quale avrebbe dovuto Pt_1
godere delle ferie estive nel periodo 1/06/2022 – 15/06/2022, in tale periodo è rimasto assente per malattia, non avendo, dunque, goduto delle ferie per tale motivo e non certo per il diniego aziendale.
Parimenti, la resistente ha provato che il ricorrente, il quale avrebbe dovuto godere delle ferie estive nel periodo nel periodo 1/06/2023 – 15/06/2023, in tale periodo è rimasto assente per malattia. Peraltro, risulta del tutto verosimile ritenere che - trattandosi di una società, quella convenuta, che ha alle proprie dipendenze un elevato numero di lavoratori - le consistenti assenze accumulate dal abbiano enormemente complicato la gestione Pt_1
di turni di ferie, essendo evidente che il sopraggiungere di un periodo di malattia in periodi di ferie già precedentemente programmati rende difficile, per la società, garantire, poi, al dipendente un periodo di ferie diverso da quello inizialmente stabilito, accavallandosi questo con i periodi di ferie programmati dagli altri colleghi di lavoro.
Alla stregua delle predette risultanze, non sono emersi, dunque, elementi probatori a suffragio della ricostruzione attorea.
Né soccorrono, sotto tale profilo, i documenti versati in atti dal ricorrente, il quale ha prodotto in giudizio il referto del Centro di Salute Mentale di Bologna, redatto in data
05.12.2022, da cui emergerebbe un quadro di “nervosismo e quota d'ansia prevalentemente canalizzata a livello somatico” (doc. 18 fasc. parte ricorrente).
Tale referto, invero, basandosi sull'anamnesi soggettiva del paziente, nulla prova in merito all'origine eziologica della patologia diagnosticata.
Per tali motivi, tale domanda deve essere rigettata.
2.5. Infondata è, infine, anche la domanda attorea avanzata in via subordinata e diretta all'accertamento della inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto al paradigma di cui all'art. 36 Cost.
Come si è accennato, il ricorrente ha lamentato che la retribuzione in questione, in ragione della sede assegnata al lavoratore e, dunque, della necessità per il medesimo di percorrere molta distanza per raggiungere il posto di lavoro, non possa reputarsi, né proporzionata, né sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
A riguardo, occorre evidenziare che il lavoratore che ritenga inadeguate per difetto le retribuzioni contrattualmente previste ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta ovvero - laddove il trattamento retributivo sia determinato da una contrattazione collettiva dotata di ogni crisma di rappresentatività (e, dunque, operi una presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza che ha le proprie radici nella presunzione di adeguatezza delle scelte sindacali agli interessi dei lavoratori) - di fornire la prova contraria alla predetta presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
Orbene, tale onere, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto;
di talché, ne discende il rigetto della domanda.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite – liquidate nella misura di cui in dispositivo – seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti – si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire, sia della domanda di condanna di parte datoriale all'adibizione del lavoratore presso la sede di Bologna, sia della domanda di condanna di parte datoriale alla fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Condanna a pagare, in favore della società Parte_1 CP_1
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.664,00 per
[...]
compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014.
Così deciso in Parma, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti, invero, hanno dichiarato di conciliare il giudizio cautelare alle seguenti condizioni:
“La fruizione di 15 giorni di ferie nel periodo intercorrente tra il 16 luglio 2023 e 31 luglio 2023.
La società convenuta si impegna altresì a far fruire i giorni di ferie residui del ricorrente entro un anno decorrente da oggi.
Il Lavoratore si impegna a comunicare alla società resistente la volontà di fruire delle ferie entro un congruo intervallo di tempo, idoneo a consentire alla società l'organizzazione di un piano ferie che tenga conto dei periodi richiesti dagli altri dipendenti.
Le parti dichiarano che le spese si intendono integralmente compensate limitatamente alla presente fase cautelare”.