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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/11/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO AD - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IA LI - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1677 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20/10/2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in 38074 Dro (TN); rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv.
EL SI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in 38062 AR
(TN), via S. Caterina n. 54/E;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. TAMANINI ELÈNE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Dro (TN), P. Michelotti n. 11;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da note.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
pagina1 di 5 1. Con ricorso depositato il 20/10/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei tre figli minori nata ad [...], il [...], Persona_1 nato ad [...], il [...] e nato a [...] Persona_2 Controparte_1
(TN), il 15/12/2022, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori/funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1.1) I figli minori , e sono affidati in modo Persona_1 Persona_2 Controparte_1 condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso ciascun genitore.
Le questioni di maggior importanza per i figli come salute, scuola, educazione, viaggi all'estero, dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori;
1.2) I figli restano collocati in via prevalente presso la madre alla quale viene assegnato l'immobile familiare condotto in locazione e sito in 38074 Dro (TN), Via Roma n. 35/A; La madre potrebbe essere costretta in futuro a spostarsi dall'attuale abitazione locata, sia perché auspica CP di ottenere un alloggio sia per poter avere maggior aiuto nell'accudimento dei figli dalla pagina2 di 5 propria famiglia d'origine che risiede a Rovereto;
A tal fine il padre autorizza si d'ora eventuali cambiamenti di residenza dei figli sempre rimanendo in zona Alto Garda-Rovereto;
Il padre lascerà la casa familiare entro il 30 settembre trasferendosi in altro appartamento.
1.3) Il padre starà con i figli a domeniche alternate, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, prelevandoli e riconsegnandoli a casa dalla madre dopo cena.
Il padre terrà inoltre con sé i figli due giorni infrasettimanali;
in ragione dell'attività lavorativa su turni della madre, tali giornate sono variabili e verranno preventivamente comunicate dalla sig.ra al sig. entro la settimana precedente;
la sig.ra Parte_2 Pt_1 Parte_2 accompagnerà i figli dal padre alle ore 07.30 circa e li preleverà dopo pranzo, alle ore 13.30 circa. Nel periodo scolastico, su accordo dei genitori il sig. alle 7.30 prenderà a casa Pt_1
e accompagnerà il figlio più piccolo all'asilo, fino a che lo stesso risiederà a Dro o CP_1 comunque a distanza compatibile con l'abitazione paterna, mentre i due figli più grandi e , stante i diversi orari scolastici, verranno accompagnati dalla madre od Per_1 Per_2 andranno a scuola in autonomia. La sig.ra preleverà poi al termine Parte_2 CP_1 dell'orario scolastico pomeridiano ed i più grandi torneranno a casa in autonomia.
Qualora il sig. riesca ad ottenere modifiche dei propri attuali orari lavorativi, e previo Pt_1 congruo preavviso alla sig.ra nonché compatibilmente con gli impegni scolastici Parte_2 ed extrascolastici dei minori, le parti concordano fin da ora di ampliare le visite padre – figli aggiungendo il sabato alle domeniche alterne ed aggiungendo anche possibili pernottamenti;
In ogni caso, i genitori tenendo conto dei desiderata dei figli, potranno concordare anche altri momenti in cui il padre possa vedere i bambini con brevi visite;
1.4) IV e Vacanze.
I figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (o S. Stefano), e così
l'ultimo dell'anno e Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore. Il restante periodo di vacanze verrà suddiviso a metà tra i genitori e i figli resteranno quindi con ciascun genitore, indicativamente per una settimana a testa anche non continuativa. Anche per le vacanze pasquali, i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore. Il restante periodo di vacanze verrà suddiviso a metà tra i genitori ed i figli resteranno quindi con ciascun genitore, indicativamente per una settimana a testa pur non continuativa.
I genitori potranno in ogni caso concordare tempi ed orari di frequentazione diversi dalla presente regolamentazione.
pagina3 di 5 Durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane anche non consecutive, presso ciascun genitore, da concordarsi con congruo anticipo, con ciò intendendo verso la fine di maggio.
1.5) Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti di residenza;
Ugualmente, entrambi i genitori dovranno comunicare eventuali loro spostamenti all'estero nei periodi di vacanza senza i figli, ed essere raggiungibili telefonicamente.
Le parti concordano sin d'ora che ove uno dei genitori volesse portare i figli all'estero in vacanza dovrà darne comunicazione all'altro genitore ed infornarlo sugli spostamenti che verranno effettuati.
1.6) I genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori.
2) Contributo paterno al mantenimento dei figli.
Considerati i redditi delle parti e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, il sig. Pt_1
corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo
[...] mensile di € 200,00 per ciascun figlio (totali 600,00 € mensili), da rivalutarsi annualmente secondi gli indici ISTAT.
3) Le spese straordinarie, individuate a titolo esemplificativo in quelle mediche sanitarie (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista, spese per lo psicologo), scolastiche in genere
(rette di iscrizione, mensa, libri e materiale di inizio anno, compresi cartella, zaino astucci, spese di trasporto, gite scolastiche, viaggi studio), spese sportive (corsi, abbigliamento tecnico e attrezzatura), spese extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi), patente di guida, saranno sostenute dai genitori in ragione di una metà ciascuno. Fermo restando che tali costi, se superiori ad € 100,00 complessivi per ciascuna tipologia di spesa, dovranno essere previamente concordati fra i coniugi, eccezion fatta per le spese mediche urgenti e comunque per tutte quelle spese che rivestono carattere di necessità ed urgenza.
Rientrano tra le spese straordinarie per la loro onerosità, e Vengono quindi suddivise al 50% le spese per cappotti, giacconi, scarpe invernali o trekking, e altri indumenti importanti, da cerimonia o comunque costosi.
Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
pagina4 di 5 c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
Il genitore che ritiene una spesa utile o necessaria per i figli per cui sia necessario il previo accordo invierà una richiesta all'altro (tramite sms, whatsapp, e-mail, ecc.), indicando la tipologia di spesa e l'esatto ammontare. Ove l'altro genitore non comunicherà eventuali e motivati dissensi entro 10 giorni, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione di scontrino e fattura.
4) L'assegno unico universale e provinciale familiari e tutte le eventuali ulteriori erogazioni in favore dei figli minori verranno percepite integralmente dalla sig.ra . Parte_2
5) Il sig. si fa carico di tutti i debiti arretrati sorti durante la convivenza con la sig.ra Pt_1 [...]
, sia di quelli attualmente conosciuti sia di quanti potrebbero emergere in futuro e Pt_2 sempre relativi al periodo della convivenza;
resta escluso il finanziamento contratto dalla sig.ra con OM mediante cessione del quinto del proprio stipendio, che Parte_2 continuerà a restare a suo esclusivo carico.
Il sig. si farà altresì carico anche di eventuali multe e/o sanzioni amministrative Pt_1 riferibili alla vettura targata EZ807YK intestata alla sig.ra fino al momento del Parte_2 passaggio di proprietà di cui al successivo punto 6.
6) La vettura targata EZ807YK modello Nissan Qashqai attualmente intestata alla sig.ra
[...]
ma in uso al solo sig. verrà al medesimo intestata, a cura e spese dello stesso, Pt_2 Pt_1 il prima possibile e comunque entro il 31.10.2025.
7) Spese legali interamente compensate, di modo che ciascuna parte si farà carico del pagamento dei propri difensori.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
IO AD
La giudice estensora
IA LI
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO AD - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IA LI - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1677 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20/10/2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in 38074 Dro (TN); rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv.
EL SI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in 38062 AR
(TN), via S. Caterina n. 54/E;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. TAMANINI ELÈNE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Dro (TN), P. Michelotti n. 11;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da note.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
pagina1 di 5 1. Con ricorso depositato il 20/10/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei tre figli minori nata ad [...], il [...], Persona_1 nato ad [...], il [...] e nato a [...] Persona_2 Controparte_1
(TN), il 15/12/2022, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori/funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1.1) I figli minori , e sono affidati in modo Persona_1 Persona_2 Controparte_1 condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso ciascun genitore.
Le questioni di maggior importanza per i figli come salute, scuola, educazione, viaggi all'estero, dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori;
1.2) I figli restano collocati in via prevalente presso la madre alla quale viene assegnato l'immobile familiare condotto in locazione e sito in 38074 Dro (TN), Via Roma n. 35/A; La madre potrebbe essere costretta in futuro a spostarsi dall'attuale abitazione locata, sia perché auspica CP di ottenere un alloggio sia per poter avere maggior aiuto nell'accudimento dei figli dalla pagina2 di 5 propria famiglia d'origine che risiede a Rovereto;
A tal fine il padre autorizza si d'ora eventuali cambiamenti di residenza dei figli sempre rimanendo in zona Alto Garda-Rovereto;
Il padre lascerà la casa familiare entro il 30 settembre trasferendosi in altro appartamento.
1.3) Il padre starà con i figli a domeniche alternate, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, prelevandoli e riconsegnandoli a casa dalla madre dopo cena.
Il padre terrà inoltre con sé i figli due giorni infrasettimanali;
in ragione dell'attività lavorativa su turni della madre, tali giornate sono variabili e verranno preventivamente comunicate dalla sig.ra al sig. entro la settimana precedente;
la sig.ra Parte_2 Pt_1 Parte_2 accompagnerà i figli dal padre alle ore 07.30 circa e li preleverà dopo pranzo, alle ore 13.30 circa. Nel periodo scolastico, su accordo dei genitori il sig. alle 7.30 prenderà a casa Pt_1
e accompagnerà il figlio più piccolo all'asilo, fino a che lo stesso risiederà a Dro o CP_1 comunque a distanza compatibile con l'abitazione paterna, mentre i due figli più grandi e , stante i diversi orari scolastici, verranno accompagnati dalla madre od Per_1 Per_2 andranno a scuola in autonomia. La sig.ra preleverà poi al termine Parte_2 CP_1 dell'orario scolastico pomeridiano ed i più grandi torneranno a casa in autonomia.
Qualora il sig. riesca ad ottenere modifiche dei propri attuali orari lavorativi, e previo Pt_1 congruo preavviso alla sig.ra nonché compatibilmente con gli impegni scolastici Parte_2 ed extrascolastici dei minori, le parti concordano fin da ora di ampliare le visite padre – figli aggiungendo il sabato alle domeniche alterne ed aggiungendo anche possibili pernottamenti;
In ogni caso, i genitori tenendo conto dei desiderata dei figli, potranno concordare anche altri momenti in cui il padre possa vedere i bambini con brevi visite;
1.4) IV e Vacanze.
I figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale (o S. Stefano), e così
l'ultimo dell'anno e Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore. Il restante periodo di vacanze verrà suddiviso a metà tra i genitori e i figli resteranno quindi con ciascun genitore, indicativamente per una settimana a testa anche non continuativa. Anche per le vacanze pasquali, i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore. Il restante periodo di vacanze verrà suddiviso a metà tra i genitori ed i figli resteranno quindi con ciascun genitore, indicativamente per una settimana a testa pur non continuativa.
I genitori potranno in ogni caso concordare tempi ed orari di frequentazione diversi dalla presente regolamentazione.
pagina3 di 5 Durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane anche non consecutive, presso ciascun genitore, da concordarsi con congruo anticipo, con ciò intendendo verso la fine di maggio.
1.5) Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti di residenza;
Ugualmente, entrambi i genitori dovranno comunicare eventuali loro spostamenti all'estero nei periodi di vacanza senza i figli, ed essere raggiungibili telefonicamente.
Le parti concordano sin d'ora che ove uno dei genitori volesse portare i figli all'estero in vacanza dovrà darne comunicazione all'altro genitore ed infornarlo sugli spostamenti che verranno effettuati.
1.6) I genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori.
2) Contributo paterno al mantenimento dei figli.
Considerati i redditi delle parti e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, il sig. Pt_1
corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo
[...] mensile di € 200,00 per ciascun figlio (totali 600,00 € mensili), da rivalutarsi annualmente secondi gli indici ISTAT.
3) Le spese straordinarie, individuate a titolo esemplificativo in quelle mediche sanitarie (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista, spese per lo psicologo), scolastiche in genere
(rette di iscrizione, mensa, libri e materiale di inizio anno, compresi cartella, zaino astucci, spese di trasporto, gite scolastiche, viaggi studio), spese sportive (corsi, abbigliamento tecnico e attrezzatura), spese extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi), patente di guida, saranno sostenute dai genitori in ragione di una metà ciascuno. Fermo restando che tali costi, se superiori ad € 100,00 complessivi per ciascuna tipologia di spesa, dovranno essere previamente concordati fra i coniugi, eccezion fatta per le spese mediche urgenti e comunque per tutte quelle spese che rivestono carattere di necessità ed urgenza.
Rientrano tra le spese straordinarie per la loro onerosità, e Vengono quindi suddivise al 50% le spese per cappotti, giacconi, scarpe invernali o trekking, e altri indumenti importanti, da cerimonia o comunque costosi.
Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
pagina4 di 5 c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
Il genitore che ritiene una spesa utile o necessaria per i figli per cui sia necessario il previo accordo invierà una richiesta all'altro (tramite sms, whatsapp, e-mail, ecc.), indicando la tipologia di spesa e l'esatto ammontare. Ove l'altro genitore non comunicherà eventuali e motivati dissensi entro 10 giorni, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione di scontrino e fattura.
4) L'assegno unico universale e provinciale familiari e tutte le eventuali ulteriori erogazioni in favore dei figli minori verranno percepite integralmente dalla sig.ra . Parte_2
5) Il sig. si fa carico di tutti i debiti arretrati sorti durante la convivenza con la sig.ra Pt_1 [...]
, sia di quelli attualmente conosciuti sia di quanti potrebbero emergere in futuro e Pt_2 sempre relativi al periodo della convivenza;
resta escluso il finanziamento contratto dalla sig.ra con OM mediante cessione del quinto del proprio stipendio, che Parte_2 continuerà a restare a suo esclusivo carico.
Il sig. si farà altresì carico anche di eventuali multe e/o sanzioni amministrative Pt_1 riferibili alla vettura targata EZ807YK intestata alla sig.ra fino al momento del Parte_2 passaggio di proprietà di cui al successivo punto 6.
6) La vettura targata EZ807YK modello Nissan Qashqai attualmente intestata alla sig.ra
[...]
ma in uso al solo sig. verrà al medesimo intestata, a cura e spese dello stesso, Pt_2 Pt_1 il prima possibile e comunque entro il 31.10.2025.
7) Spese legali interamente compensate, di modo che ciascuna parte si farà carico del pagamento dei propri difensori.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
IO AD
La giudice estensora
IA LI
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