Articolo 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 245
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5 settembre 1990
Art. 13. Attuazione del riordinamento della facolta' di ingegneria 1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria (tabella XXIX), puo' essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni gia' attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sara' modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 20 maggio 1989 ("Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria") e' il seguente:
"Art. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Politecnici e le Universita' degli studi adegueranno l'ordinamento della facolta' in ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea in conformita' all'allegata tabella XXIX, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ".
Entrata in vigore il 5 settembre 1990