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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 975/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210116183454000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0125583734000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4083/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo depositato in data 13 luglio 2023, il Contribuente impugnava due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e
54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relative, rispettivamente, agli anni d'imposta 2016 e 2013, deducendo l'illegittimità del disconoscimento di crediti IRPEF, IVA e IRAP che assumeva essere stati riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria con comunicazione del 11 novembre 2010.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo tardiva la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del Contribuente e, comunque, non correttamente assolti gli oneri dichiarativi necessari ai fini della fruizione dei crediti ultrannuali, con conseguente legittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
Avverso tale decisione il Contribuente proponeva appello, deducendo, in sintesi sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016, sostenendone la natura interpretativa e la conseguente applicabilità retroattiva, sia la violazione dei principi di capacità contributiva e di emendabilità della dichiarazione, con conseguente diritto a far valere in sede contenziosa l'effettiva spettanza dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, richiamando la tardività delle dichiarazioni integrative, l'erronea modalità di esposizione dei crediti e, in ogni caso, l'avvenuta fruizione degli stessi mediante compensazione, con conseguente insussistenza del credito reclamato.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
La controversia concerne la legittimità del disconoscimento, in sede di liquidazione automatizzata, di crediti d'imposta IRPEF, IVA ed IRAP originariamente riferibili all'anno d'imposta 2007, che il Contribuente ha inteso
“riesumare” mediante la presentazione, nell'anno 2018, di una serie di dichiarazioni integrative relative ad annualità successive (2013–2016), riportando tali crediti nei quadri RX delle dichiarazioni. Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l'art. 5 del D.L. n. 193/2016, che ha modificato i commi 8
e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, ampliando i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né il legislatore ha previsto espressamente la sua retroattività. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità, la novella del 2016 non è applicabile alle dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini previgenti, con riferimento a rapporti ormai esauriti, dovendosi applicare il principio tempus regit actum. Nel caso di specie, i crediti vantati dal Contribuente si riferiscono all'anno d'imposta 2007 e avrebbero dovuto essere fatti valere, anche a voler ammettere l'utilizzo dello strumento dell'integrativa ultrannuale, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa a tale annualità entro i termini massimi allora consentiti, certamente non mediante il loro riporto, a distanza di oltre un decennio, in dichiarazioni relative ad annualità successive.
Neppure può trovare accoglimento la censura con cui l'appellante invoca il principio della generale emendabilità della dichiarazione fiscale e il diritto di opporsi in giudizio alla pretesa tributaria. È vero che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il Contribuente può far valere in sede contenziosa errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria;
tuttavia, tale principio non consente di eludere i limiti sostanziali e procedimentali posti dall'ordinamento alla formazione e alla fruizione dei crediti d'imposta, né di legittimare modalità dichiarative non conformi alla disciplina normativa. Nel caso in esame, come puntualmente evidenziato dall'Amministrazione finanziaria e già rilevato dal Giudice di primo grado, i crediti ultrannuali, quand'anche astrattamente spettanti, avrebbero dovuto essere esposti secondo le specifiche modalità previste dalla normativa e dalle istruzioni ministeriali e, in ogni caso, sarebbero stati utilizzabili non prima del periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa. Il riporto diretto dei crediti in quadri dichiarativi relativi ad annualità diverse e lontane rispetto a quella di origine si pone, pertanto, in insanabile contrasto con il sistema normativo.
Da ultimo, il Collegio rileva, inoltre, che le controdeduzioni dell'Ufficio hanno dato conto, con argomentazioni puntuali e documentate, dell'avvenuta fruizione dei crediti in contestazione mediante compensazioni effettuate negli anni precedenti, con la conseguenza che l'odierna pretesa del contribuente si risolverebbe, se accolta, in un indebito doppio utilizzo degli stessi. Tale autonoma ratio decidendi, fondata sull'insussistenza in fatto del credito residuo, non risulta efficacemente censurata dall'appellante ed è di per sé idonea a sorreggere il rigetto dell'impugnazione.
Infine, non assume rilievo decisivo, nel presente giudizio, il richiamo ad altra pronuncia di primo grado resa tra le medesime parti, trattandosi di decisione non passata in giudicato e, comunque, priva di efficacia vincolante nel presente processo, che deve essere deciso sulla base degli atti e delle risultanze proprie di questo giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata risulta corretta in fatto e in diritto e deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1
e conferma integralmente la sentenza n. 10805/27/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.400, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore
La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 975/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210116183454000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0125583734000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4083/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo depositato in data 13 luglio 2023, il Contribuente impugnava due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e
54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relative, rispettivamente, agli anni d'imposta 2016 e 2013, deducendo l'illegittimità del disconoscimento di crediti IRPEF, IVA e IRAP che assumeva essere stati riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria con comunicazione del 11 novembre 2010.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo tardiva la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del Contribuente e, comunque, non correttamente assolti gli oneri dichiarativi necessari ai fini della fruizione dei crediti ultrannuali, con conseguente legittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
Avverso tale decisione il Contribuente proponeva appello, deducendo, in sintesi sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016, sostenendone la natura interpretativa e la conseguente applicabilità retroattiva, sia la violazione dei principi di capacità contributiva e di emendabilità della dichiarazione, con conseguente diritto a far valere in sede contenziosa l'effettiva spettanza dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, richiamando la tardività delle dichiarazioni integrative, l'erronea modalità di esposizione dei crediti e, in ogni caso, l'avvenuta fruizione degli stessi mediante compensazione, con conseguente insussistenza del credito reclamato.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
La controversia concerne la legittimità del disconoscimento, in sede di liquidazione automatizzata, di crediti d'imposta IRPEF, IVA ed IRAP originariamente riferibili all'anno d'imposta 2007, che il Contribuente ha inteso
“riesumare” mediante la presentazione, nell'anno 2018, di una serie di dichiarazioni integrative relative ad annualità successive (2013–2016), riportando tali crediti nei quadri RX delle dichiarazioni. Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l'art. 5 del D.L. n. 193/2016, che ha modificato i commi 8
e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, ampliando i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né il legislatore ha previsto espressamente la sua retroattività. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità, la novella del 2016 non è applicabile alle dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini previgenti, con riferimento a rapporti ormai esauriti, dovendosi applicare il principio tempus regit actum. Nel caso di specie, i crediti vantati dal Contribuente si riferiscono all'anno d'imposta 2007 e avrebbero dovuto essere fatti valere, anche a voler ammettere l'utilizzo dello strumento dell'integrativa ultrannuale, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa a tale annualità entro i termini massimi allora consentiti, certamente non mediante il loro riporto, a distanza di oltre un decennio, in dichiarazioni relative ad annualità successive.
Neppure può trovare accoglimento la censura con cui l'appellante invoca il principio della generale emendabilità della dichiarazione fiscale e il diritto di opporsi in giudizio alla pretesa tributaria. È vero che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il Contribuente può far valere in sede contenziosa errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria;
tuttavia, tale principio non consente di eludere i limiti sostanziali e procedimentali posti dall'ordinamento alla formazione e alla fruizione dei crediti d'imposta, né di legittimare modalità dichiarative non conformi alla disciplina normativa. Nel caso in esame, come puntualmente evidenziato dall'Amministrazione finanziaria e già rilevato dal Giudice di primo grado, i crediti ultrannuali, quand'anche astrattamente spettanti, avrebbero dovuto essere esposti secondo le specifiche modalità previste dalla normativa e dalle istruzioni ministeriali e, in ogni caso, sarebbero stati utilizzabili non prima del periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa. Il riporto diretto dei crediti in quadri dichiarativi relativi ad annualità diverse e lontane rispetto a quella di origine si pone, pertanto, in insanabile contrasto con il sistema normativo.
Da ultimo, il Collegio rileva, inoltre, che le controdeduzioni dell'Ufficio hanno dato conto, con argomentazioni puntuali e documentate, dell'avvenuta fruizione dei crediti in contestazione mediante compensazioni effettuate negli anni precedenti, con la conseguenza che l'odierna pretesa del contribuente si risolverebbe, se accolta, in un indebito doppio utilizzo degli stessi. Tale autonoma ratio decidendi, fondata sull'insussistenza in fatto del credito residuo, non risulta efficacemente censurata dall'appellante ed è di per sé idonea a sorreggere il rigetto dell'impugnazione.
Infine, non assume rilievo decisivo, nel presente giudizio, il richiamo ad altra pronuncia di primo grado resa tra le medesime parti, trattandosi di decisione non passata in giudicato e, comunque, priva di efficacia vincolante nel presente processo, che deve essere deciso sulla base degli atti e delle risultanze proprie di questo giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata risulta corretta in fatto e in diritto e deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1
e conferma integralmente la sentenza n. 10805/27/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.400, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore
La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli