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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n.36865.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, in persona del Parte_1
Direttore p.t. (C.F. e il , in P.IVA_1 Parte_2 persona del Ministro p.t. (C.F. ), rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , PEC: P.IVA_3
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 Email_1
appellanti contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Davide Fortunato ed elettivamente domiciliato come in atti (PEC:
Email_2 appellato contumace
Oggetto: appello finalizzato alla riforma della sentenza n. 2569/2024 emessa inter partes il 4.03.2024 e depositata il 5.03.2024 dal Giudice di Pace di Roma nella causa r.g. 28611/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante premetteva di aver notificato, ai sensi del sesto comma dell'art.
4- sexies del D.L. n. 44/2021, all'odierno appellato l'avviso di Controparte_1
addebito n. 09720226005295524000, trasmettendolo con raccomandata n.
69527914554-4 (spedita il 7.12.2022 e consegnata il 24.01.2023).
Il sig. aveva proposto opposizione contro il predetto avviso di addebito CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Roma, contestandolo: 1) il presunto abuso della decretazione d'urgenza; 2) la pretesa natura sperimentale/non efficacia dei vaccini;
3) la pretesa violazione della normativa unionale;
4) la ricorrenza di una
1 2
serie di vizi formali, quali l'omessa indicazione dei termini di opposizione 5)
l'omessa notifica dell'accertamento dell'obbligo vaccinale.
L e il si costituivano nel Controparte_2 Parte_2
primo grado di giudizio.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione.
Propone appello la difesa erariale concludendo previa declaratoria dell'estraneità dal giudizio del , rigetti il primigenio ricorso del sig. Parte_2
avverso l'avviso di addebito n. 09720226005295524000. Controparte_1
Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Nessuno si costituiva per parte appellata. All'udienza del 25.3.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova ricordare che, per effetto dell'entrata in vigore, il 28.12.2024, dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 27.12.2024 n. 202 (definitivamente convertito nella legge 21.02.2025 n. 15):
“I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore,
l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_2
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo, della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
2 3
Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione dovesse essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338 c.p.c.), in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali
COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto, inefficace, così come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierno appellato. Alla luce di quanto sopra, questo tribunale dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
compensa le spese per entrambe le fasi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando visto e applicato, l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15; preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito addebito n. 09720226005295524000 per intervenuta abrogazione Pt_1
retroattiva dell'art.
4-sexies d.l. n. 44/2021;
a) dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
b) dichiara l'inefficacia della sentenza n. 2569/2024 emessa inter partes il
4.03.2024 e depositata il 5.03.2024 del Giudice di Pace di Roma;
c) dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti in entrambe le fasi di giudizio.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n.36865.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, in persona del Parte_1
Direttore p.t. (C.F. e il , in P.IVA_1 Parte_2 persona del Ministro p.t. (C.F. ), rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , PEC: P.IVA_3
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 Email_1
appellanti contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Davide Fortunato ed elettivamente domiciliato come in atti (PEC:
Email_2 appellato contumace
Oggetto: appello finalizzato alla riforma della sentenza n. 2569/2024 emessa inter partes il 4.03.2024 e depositata il 5.03.2024 dal Giudice di Pace di Roma nella causa r.g. 28611/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante premetteva di aver notificato, ai sensi del sesto comma dell'art.
4- sexies del D.L. n. 44/2021, all'odierno appellato l'avviso di Controparte_1
addebito n. 09720226005295524000, trasmettendolo con raccomandata n.
69527914554-4 (spedita il 7.12.2022 e consegnata il 24.01.2023).
Il sig. aveva proposto opposizione contro il predetto avviso di addebito CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Roma, contestandolo: 1) il presunto abuso della decretazione d'urgenza; 2) la pretesa natura sperimentale/non efficacia dei vaccini;
3) la pretesa violazione della normativa unionale;
4) la ricorrenza di una
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serie di vizi formali, quali l'omessa indicazione dei termini di opposizione 5)
l'omessa notifica dell'accertamento dell'obbligo vaccinale.
L e il si costituivano nel Controparte_2 Parte_2
primo grado di giudizio.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione.
Propone appello la difesa erariale concludendo previa declaratoria dell'estraneità dal giudizio del , rigetti il primigenio ricorso del sig. Parte_2
avverso l'avviso di addebito n. 09720226005295524000. Controparte_1
Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Nessuno si costituiva per parte appellata. All'udienza del 25.3.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova ricordare che, per effetto dell'entrata in vigore, il 28.12.2024, dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 27.12.2024 n. 202 (definitivamente convertito nella legge 21.02.2025 n. 15):
“I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore,
l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_2
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo, della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
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Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione dovesse essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338 c.p.c.), in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali
COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto, inefficace, così come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierno appellato. Alla luce di quanto sopra, questo tribunale dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
compensa le spese per entrambe le fasi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando visto e applicato, l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15; preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito addebito n. 09720226005295524000 per intervenuta abrogazione Pt_1
retroattiva dell'art.
4-sexies d.l. n. 44/2021;
a) dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
b) dichiara l'inefficacia della sentenza n. 2569/2024 emessa inter partes il
4.03.2024 e depositata il 5.03.2024 del Giudice di Pace di Roma;
c) dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti in entrambe le fasi di giudizio.
Roma,
Il Giudice
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