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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5516/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato PESETTI MARIELLA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato DESTRO MARCO Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dichiarare la separazione personale dei Signori e Parte_1 CP_1
Per parte convenuta: pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in Teolo (PD) il 30.11.1986 tra le parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_1
(PD) il 05/03/1963, contraevano matrimonio concordatario in data 30.11.1986 in Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 64, Parte II, Serie A, anno 1986. pagina 1 di 2 In data 14.11.2024, la sig.ra ha proposto ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi (e successivo divorzio), formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
***
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, come da separata ordinanza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale tra e , che potranno Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) spese di lite al merito.
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza innanzi al relatore
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente relatore
Cinzia Balletti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5516/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato PESETTI MARIELLA Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato DESTRO MARCO Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dichiarare la separazione personale dei Signori e Parte_1 CP_1
Per parte convenuta: pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in Teolo (PD) il 30.11.1986 tra le parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_1
(PD) il 05/03/1963, contraevano matrimonio concordatario in data 30.11.1986 in Teolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 64, Parte II, Serie A, anno 1986. pagina 1 di 2 In data 14.11.2024, la sig.ra ha proposto ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi (e successivo divorzio), formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
***
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, come da separata ordinanza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale tra e , che potranno Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) spese di lite al merito.
4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza innanzi al relatore
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente relatore
Cinzia Balletti
pagina 2 di 2