Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1250/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1250/2021 RG vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Ferraroni Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale del Poggio
Imperiale, n. 14;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Rossi ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate, n.
8;
APPELLATO
All'udienza del 10.9.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
pubbl. il 07/01/2021 Repert. n. 73/2021 del 07/01/2021 pronunciata dal Tribunale di
Firenze, nella persona del GOT dott.ssa Giovanna Mazza nel giudizio distinto a R.G. con il n. 17092/2018 emessa il 6 gennaio 2021 e depositata il 7 gennaio 2021, accogliendo la domanda originariamente proposta, e quindi:- in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Firenze in favore di quella del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lucca, e la nullità, inammissibilità, inefficacia ed improponibilità del pignoramento e della esecuzione per cui è giudizio, con ogni conseguenziale effetto e pronuncia;
-nel merito dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata nei confronti del sig. perché in tesi, ove fosse accolto Parte_1
l'appello rg 2280/2017 alla sentenza di primo grado n. 1289/2017 del 13.4.2017 emessa dal Tribunale di Firenze, le somme azionate in via esecutiva non sono dovute, in subordine , ove venisse confermata la suddetta sentenza, interamente estinto il credito azionato in via esecutiva dal sig. per effetto della compensazione con Controparte_1
la corrispondente parte del maggior controcredito vantato dal sig. Parte_1
precisato in narrativa o, in ulteriore subordine, ove non si ritenesse verificata la compensazione legale, interamente estinto il credito azionato dal sig. Controparte_1
per effetto di compensazione giudiziale con la corrispondente parte del maggior controcredito vantato dal Sig. precisato in narrativa;
in ogni caso Parte_1
dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza dell'atto di pignoramento presso terzi notificato su istanza del sig. al sig il Controparte_1 Parte_1
26.10.2017 e della esecuzione e quindi accertare e dichiarare che l'esecutante, CP_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, e comunque respingere ogni
[...]
avversa eccezione, deduzione e domanda con ogni conseguente effetto, anche restitutorio.
2) condannare in ogni caso il sig. a restituire senza indugio la somma Controparte_1 che l'appellante è stato costretto a versare con l'ordinanza di assegnazione pari ad euro
10.945,46 nonché le spese legali pari ad euro 5.863,06, per un totale di euro 16.808,52,
maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo . 3) In via istruttoria, si insiste
… (nella prova per testi)>>.
2 Per <dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
cpc e comunque voglia respingere integralmente l'appello proposto e le richieste
istruttorie con lo stesso formulate, con conferma integrale della sentenza impugnata>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 27/2021 depositata il 7.1.2021, il Tribunale di Firenze,
provvedendo sull'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
nei confronti di , disattesa l'eccezione di incompetenza Controparte_1
territoriale, respingeva anche l'eccezione di compensazione, perché, richiamati i principi espressi da Cass. 1289/2017, detta eccezione era basata su fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e perché il controcredito dedotto in compensazione era contestato nell'an e nel quantum e difettava pertanto dei caratteri della certezza e della liquidità. Per tali ragioni così
statuiva: <rigetta l'opposizione proposta;
condanna altresì parte opponente
[...]
a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 3.235,00 per diritti e onorari oltre …>>.
Con citazione notificata in data 30.6.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
- con il primo ed il secondo motivo censurava la sentenza impugnata per avere erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale in violazione dell'art. 26 bis cod. proc. civ.. A sostegno della censura argomentava che i luoghi (residenza, domicilio, dimora) delineati dalla citata disposizione normativa non erano alternativi né indifferenti, ma dovevano intendersi secondo un preciso ordine di successione, attesa la necessità di concentrare le esecuzioni in un unico luogo, e che il criterio della dimora era del tutto residuale ed operava solo quando la residenza o il domicilio erano sconosciuti. Circostanza questa che non ricorreva nel caso di specie, ove il precetto era stato notificato nella residenza di esso appellante, che era evidentemente nota. Contestava di avere mai avuto
3 una dimora o un domicilio abituale a Firenze in via del Ponte Rosso o che tale circostanza potesse trarsi dal fatto che sul campanello dell'abitazione vi era il nome “ . Ribadiva che dal 2006 aveva sempre risieduto a Marina di Pt_1
Pietrasanta ove viveva abitualmente e stabilmente, trattandosi di pensionato che non svolgeva alcuna attività professionale o lavorativa a Firenze in via del Ponte
Rosso, tale da individuare in tale luogo il domicilio di esso appellante;
- col terzo motivo impugnava la declaratoria di inammissibilità
dell'eccezione di compensazione, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, detta eccezione non poteva essere fatta valere nel giudizio che aveva condotto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, in quanto detto giudizio (avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale) si era svolto unicamente nei confronti del ed esso appellante non vi aveva Parte_2
rivestito la qualità di parte. Poiché il Condominio non aveva pagato le spese di lite, aveva notificato il precetto a ciascun condomino, ivi Controparte_1
compreso esso Pertanto, esso appellante non aveva avuto Parte_1
alcuna possibilità di far valere il proprio controcredito nel giudizio che aveva condotto alla formazione del titolo esecutivo. In ogni caso siccome l'espropriazione era stata intrapresa per un credito per spese giudiziali, doveva ritenersi sempre consentito all'opponente eccepire in compensazione un proprio controcredito, anche se sorto prima della formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese legali non era accertato in esito ad un giudizio in cui la parte avrebbe potuto eccepire la compensazione, ma derivava, piuttosto e come conseguenza automatica, dalla soccombenza;
- col quarto motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'opposizione era inammissibile perché il controcredito eccepito in compensazione era contestato nell'an. Faceva rilevare che il controcredito non era oggetto di alcun separato giudizio ed argomentava che, semmai, la contestazione
4 poteva essere astrattamente idonea a rendere improcedibile (e non inammissibile) l'opposizione, sempreché la stessa non fosse stata meramente pretestuosa, come lo era nel caso di specie, posto che lo stesso Controparte_1
riconoscendo di aver restituito le somme di pertinenza della madre, aveva ammesso di aver percepito denari che non erano i suoi, bensì della madre, che pertanto dovevano essere restituiti alla massa ereditaria, posto che detta restituzione non era stata dimostrata;
- col quinto motivo impugnava l'accertamento di infondatezza dell'eccezione di compensazione, pronunciato dal primo giudice in palese contraddizione rispetto alla rilevata inammissibilità della stessa. Illustrava che il controcredito risultava dalla documentazione bancaria esibita in atti, dalla quale poteva rilevarsi che il bonifico di 233.932.624 di vecchie lire sul conto cointestato tra e la madre proveniva inconfutabilmente dalla madre, né Controparte_1
aveva mai contestato le richieste di restituzione delle somme Controparte_1
attestate dalla corrispondenza in atti, sostenendo, invece, che le somme da lui trattenute indebitamente erano già state restituite alla madre, circostanza non vera, così come non era vero che e la madre avevano trattato Controparte_1
affari immobiliari insieme;
- col sesto motivo lamentava la mancata ammissione delle prove, che, ove espletate, avrebbero dimostrato che esso non aveva né la Parte_1
residenza, né il domicilio né dimorava a Firenze, con conseguente incompetenza territoriale del tribunale fiorentino in favore del Tribunale di Lucca. Ed avrebbero altresì dimostrato che i denari versati sul conto corrente cointestato erano interamente riferibili alla persona di;
Controparte_2
- col settimo motivo censurava la statuizione sulle spese, che il primo giudice aveva liquidato senza considerare che erano già state liquidate le spese della fase sommaria, in tal modo pervenendo ad una statuizione eccessiva ed
5 ingiustificata (pari a complessivi € 5.863 di cui € 500 ed € 1.000 per la fase sommaria oltre ad € 3.235,00 per la fase di merito), posto che il valore della causa era di € 7.860, per cui, applicati i minimi, l'importo corretto era di € 2.738, da cui detrarre gli importi già liquidati per la fase sommaria di € 500 e di € 1.000, con conseguente minor credito di € 1.238, oltre accessori.
Concludeva come in epigrafe affinché fosse dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Lucca e, nel merito,
affinché fosse dichiarato che non aveva diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 342 cod. proc. civ.. Rimarcava che aveva ricevuto a Parte_1
Firenze, in via del Ponte Rosso la raccomandata a/r di sollecito di pagamento delle spese legali e ricevuto, a mani proprie, il precetto;
in tale luogo gli era stato inoltre notificato il pignoramento ex art. 140 cod. proc. civ.. Contestava il controcredito eccepito in compensazione dall'appellante, posto che i denari presenti sul conto corrente cointestato erano il frutto di investimenti comuni condotti da esso e dalla madre, tanto che lo stesso Controparte_1 Parte_1
dopo la morte del padre (avvenuta nel 2006) aveva concordato con esso
[...]
appellante la ripartizione dei beni di famiglia senza opporre alcuna rivendicazione in merito a tali denari. Allegava che il titolo esecutivo giudiziale in forza del quale era stata promossa l'esecuzione era divenuto definitivo.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello anche con riguardo alla liquidazione delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.9.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
6 come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535
del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sempre in via preliminare vi è da rilevare che la comparsa conclusionale di parte appellata è stata depositata oltre i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
che non soggiacciono alla sospensione feriale in ragione della natura del presente giudizio (opposizione all'esecuzione).
Il primo, il secondo e, in parte qua, anche il sesto motivo di appello sono infondati.
L'art. 26 bis cod. proc. civ. prevede che per l'espropriazione forzata dei crediti sia competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Trattasi di criteri alternativi, posto che la norma non detta alcun ordine prioritario o preferenziale degli stessi. Il che comporta che, ai fini della competenza per territorio, il criterio della dimora non opera in via residuale (ossia solo quando siano sconosciuti la residenza o il domicilio), ma concorre, al pari ed in via alternativa rispetto agli altri criteri ivi menzionati, a individuare il foro dell'esecuzione forzata.
7 Occorre, dunque, verificare se abbia avuto, all'epoca Parte_1
dell'esecuzione, il proprio domicilio o la propria dimora in Firenze, essendo pacifico in atti che la sua residenza anagrafica si trova a Marina di Pietrasanta.
In Firenze egli è proprietario di unità immobiliari, tra le quali quella in cui
è stata eseguita la notificazione del pignoramento ai sensi dell'art. 140 cod. proc.
civ. in via del Ponte Rosso.
L'art. 43 cod. civ. prevede che il domicilio sia il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari.
La dimora è il luogo in cui una persona abita o permane in maniera temporanea o abituale, sebbene essa non identifichi né il luogo principale dei propri affari (altrimenti si tratterebbe di domicilio), né il luogo di residenza anagrafica.
Nel caso di specie può ritenersi provato che pur Parte_1
risiedendo altrove, abbia avuto, all'epoca dell'esecuzione, la propria dimora in
Firenze in via del Ponte Rosso, nel medesimo condominio che era parte del processo definito con la sentenza che, condannando alle spese detto condominio,
ha dato origine al titolo esecutivo oggetto della presente opposizione.
Supporta il convincimento della Corte in tal senso non solo la circostanza che sul campanello dell'edificio è riportato il nome “ (tanto che il Parte_3
pignoramento presso terzi è stato notificato al debitore esecutato presso l'indirizzo di Firenze, via del Ponte Rosso), ma anche la circostanza che nel medesimo indirizzo è stata recapitata la raccomandata a/r del 14.9.2017 con la quale il creditore istante tramite il proprio legale, ha Controparte_1
rappresentato a che il condominio aveva comunicato di non Parte_1
disporre di provvista sufficiente al pagamento delle spese legali ed invitato il medesimo a provvedere per la quota di sua competenza. Parte_1
8 Inoltre, al medesimo indirizzo di via del Ponte Rosso di Firenze è stato notificato a mezzo posta il precetto del 17.9.2017 con raccomandata a/r ricevuta dal destinatario il 4.10.2017 (v. a/r in atti).
Il medesimo atto di precetto è stato notificato a mezzo posta anche presso la residenza anagrafica ed il plico, stante l'irreperibilità del destinatario, è stato depositato presso l'ufficio postale e ritirato il 9.10.2016.
Non è inoltre controverso che sia proprietario di Parte_1
numerosi immobili e titolare di una quota millesimale di assoluto rilievo nell'edificio che identifica il condominio soccombente, siccome condannato alle spese legali oggetto della presente opposizione.
Tali elementi di valutazione consentono di ritenere adeguatamente provato che pur risiedendo in Marina di Pietrasanta, abbia Parte_1
la propria dimora nell'abitazione di sua proprietà in Firenze, via del Ponte Rosso
ove è stato notificato il pignoramento.
Tali conclusioni non sono contraddette dalle diverse allegazioni sostenute dall'appellante, anche con riguardo ai capitoli di prova volti a dimostrare che vive e risiede abitualmente a Marina di Pietrasanta. Tali Parte_1
circostanze, infatti, non sono concludenti ai fini della decisione, perché il fatto che l'appellante abbia la propria residenza anagrafica a Marina di Pietrasanta e trascorra in tale Comune periodi anche prolungati di tempo non vale ad elidere la circostanza che egli possa, allo stesso modo e per determinati periodi,
altrettanto significativi, dimorare anche a Firenze, dove dispone dell'abitazione in cui si sono perfezionate le comunicazioni e le notificazioni di cui sopra si è
detto. Il che conduce a ribadire anche in questa sede l'inammissibilità delle prove orali richieste dall'appellante sul punto.
D'altro lato si osserva che neppure è controverso che l'appellante sia proprietario di numerosi immobili in Firenze, come documentato dalla visura
9 catastale esibita dall'appellato in primo grado, per cui il suo soggiorno in tale città presso l'abitazione di via Del Ponte Rosso non pare né occasionale né
fortuito, ma è verosimilmente connesso alla cura dei propri affari nel capoluogo toscano.
Il primo, il secondo e, in parte qua, anche il sesto motivo vanno quindi respinti, dovendosi confermare anche in questa sede il rigetto dell'eccezione di incompetenza del giudice dell'esecuzione di Firenze e delle istanze istruttorie articolate sul punto dall'appellante.
E' invece fondato il terzo motivo di appello.
Il credito in forza del quale è stato notificato il pignoramento deriva dalla condanna alle spese legali del . Controparte_3
Nel relativo processo non era parte e non poteva far Parte_1
valere alcun controcredito in compensazione, considerato altresì che quel giudizio aveva ad oggetto l'annullamento di una deliberazione condominiale e che la condanna alle spese legali è derivata dalla soccombenza quando è stata decisa la causa nel merito.
Alcuna preclusione derivante dal giudicato sulla condanna alle spese (che si è formato medio tempore sulla sentenza che ha deciso l'impugnazione della delibera condominiale) poteva quindi determinare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'eccezione di compensazione sollevata da Parte_1
in sede di opposizione all'esecuzione.
[...]
Sono invece infondati il quarto, il quinto e, in parte qua, il sesto motivo di appello, con il quale ha censurato la sentenza impugnata per Parte_1
aver ritenuto che l'opposizione era inammissibile perché il controcredito era contestato nell'an e per aver ritenuto che il controcredito non era provato.
Al riguardo si osserva che il controcredito allegato a fondamento dell'eccezione di compensazione dall'appellante non risulta oggetto di
10 accertamento giudiziale né di alcun processo in corso, per cui è necessario verificare se detto controcredito possa reputarsi certo, liquido ed esigibile ovvero se le contestazioni svolte dal creditore istante abbiano o meno Controparte_1
natura meramente pretestuosa.
Il credito opposto in compensazione dall'appellante deriverebbe, a dire dell'appellante, dall'eredità materna: in data Persona_1
16.2.2000, aveva, infatti, bonificato la somma di lire 233.932.624 al proprio figlio
. Tale bonifico era stato effettuato sul conto corrente cointestato tra la CP_1
madre e il figlio . era poi deceduta nel giugno CP_1 Persona_1
del 2001.
Sostiene l'appellante che tale importo era di esclusiva pertinenza della madre, derivando dalla vendita di alcuni cespiti immobiliari (v. note di trascrizione in atti risalenti agli anni dal 1995 al 1998), per cui, al decesso di la somma corrispondente era entrata nel patrimonio ereditario Persona_1
e doveva essere divisa tra gli eredi (i figli e ed il coniuge Parte_1 CP_1
superstite) un terzo per ciascuno e poi, al decesso del padre (nel 2006), tra i soli figli metà ciascuno.
Assume, invece, l'appellato che detta somma era di sua esclusiva pertinenza, in quanto rappresentava la quota parte del ricavato della vendita di un immobile acquistato e ristrutturato con denari di esso della Controparte_1
madre, nell'ambito di investimenti immobiliari comuni alla madre.
Ora, reputa questa Corte che la contestazione del credito sollevata dalla parte appellata non sia prima facie pretestuosa e non consenta di ritenere che il controcredito eccepito in compensazione sia liquido ed esigibile.
Come si legge nell'estratto della Banca DE del 29.2.2000 (doc. 18 del fascicolo di primo grado di ) il bonifico era stato effettuato Parte_1
da in favore del figlio sul conto cointestato ad Controparte_2 Controparte_1
11 entrambi e, in pari data ed anche successivamente, destinato all'acquisto di titoli per contanti intestati a Laddove tali somme fossero state di Controparte_1
pertinenza esclusiva di non vi era apparente ragione per Persona_1
quest'ultima di bonificarle al figlio , essendo sufficiente che le stesse CP_1
fossero depositate sul proprio conto corrente. Mentre, con l'ordine di bonifico in favore del figlio e con il contemporaneo investimento in titoli intestati al CP_1
figlio medesimo, la stessa de cuius ha compiuto un atto incompatibile con la volontà di ritenere di propria esclusiva pertinenza le somme in questione.
Neppure sono stati allegati elementi di valutazione da cui poter desumere che il bonifico e la successiva intestazione dei titoli siano stati fatti allo scopo di beneficiare di una liberalità, ovvero che tali atti fossero Controparte_1
sostenuti dall'animus donandi, per cui anche sotto questo profilo la contestazione sollevata dall'appellato non può reputarsi meramente pretestuosa, non essendo stato chiarito per quale ragione i denari bonificati a ed investiti Controparte_1
in titoli, quand'anche di provenienza esclusiva della madre Persona_1
dovrebbero rientrare a far parte dell'asse ereditario.
D'altro lato si osserva che non è controverso in causa che i pur cospicui beni (mobili e immobili) derivanti dall'eredità materna (aperta nel 2001) e paterna (aperta nel 2006) sono stati già ripartiti tra i due coeredi e Parte_1
e detta circostanza è altresì avvalorata dal lungo tempo Controparte_1
trascorso dal loro decesso senza che siano state intraprese azioni di natura successoria o divisoria. E ciò nonostante che almeno dal 2003 Parte_1
fosse stato a conoscenza dei movimenti del conto corrente in questione, per averne fatta richiesta alla Banca DE (v. missiva del 5 marzo 2003 e lettera di risposta della Banca).
Né, al fine di ricostruire la provenienza dei denari che hanno alimentato il conto corrente comune alla madre ed al figlio , appare necessario CP_1
12 disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che non sarebbe concludente ai fini della decisione, non essendo apprezzabili sufficienti elementi di valutazione utili a ritenere che il bonifico del febbraio 2000 abbia dato luogo ad una donazione e rientrando comunque la questione nell'ambito di diritti successori e di divisione tra coeredi di cui non sono stati adeguatamente delineati gli elementi costitutivi.
Va, inoltre, negato che abbia ammesso che i denari Controparte_1
oggetto del menzionato bonifico fossero di pertinenza esclusiva della madre,
posto che nel doc. 13 del fascicolo di primo grado invocato, sul punto dall'appellante, a dichiarato che: <nessuna somma risulta essere Controparte_1
stata “distratta” da parte del sig. e nessuna somma risulta essere ad Controparte_1
oggi a Lei dovuta in relazione alla successione della sig.ra Come a Lei Persona_1
bene noto, infatti, la Sig.ra e prima ancora il nonno materno, l'ing. Per_1 Persona_2
riponendo in la massima fiducia, hanno per lungo tempo effettuato a Controparte_1
nome proprio, ma con apporto di denaro pressoché paritario con il sig. Controparte_1
investimenti in affari immobiliari. Il ricavato di tali investimenti immobiliari, effettuati
dalla sig.ra on l'apporto professionale e economico di è stato poi Per_1 Controparte_1
fatto confluire sul conto corrente agli stessi cointestato per poi essere tra loro ripartito.
Non corrisponde, quindi, al vero che la somma versata nel febbraio 2000 sul conto
corrente 0511686 del fosse di “esclusiva provenienza” della sig.ra e CP_4 Per_1
che Lei ne sia venuto a conoscenza solo ora. Al contrario, di tutta la situazione dei rapporti
patrimoniale fra Sua madre e Suo fratello è stato tenuto debitamente conto in CP_1
sede di successione, tant'è che nell'ottobre 2005 Suo fratello e Suo padre Le hanno
trasferito le loro quote dell'immobile di via del Ponte Rosso n. 37/r, di proprietà materna,
al prezzo di € 96.000 senza ricevere in realtà alcun corrispettivo, proprio a definitiva
tacitazione delle maggiori pretese da Lei avanzate sull'eredità della sig.ra Per_1
A ciò aggiungasi che, per contro, numerosi e ben maggiori della somma da Lei
[...]
richiesta sono i crediti che il Sig. può vantare nei Suoi confronti in Controparte_1
13 relazione alle rilevanti somme che sia la Sig.ra che il sig. Persona_1 Parte_4
hanno dovuto esborsare nel corso degli anni per consentirle di far fronte a vari
[...]
debiti da Lei contratti. Somme tutte, se del caso, debitamente documentabili …>>
(missiva del 21.12.2010 indirizzata a . Piuttosto in tale Parte_1
missiva è stato contestato che le somme in questione dovessero essere restituite nell'asse ereditario. Né vale a ritenere dovuto l'importo preteso dall'appellante il fatto che la vendita delle quote dell'immobile al n. 37/r di via del Ponte Rosso
effettuata in favore dell'appellante sia contenuta la quietanza di pagamento,
posto che detta vendita si colloca nel contesto della più ampia e complessa definizione dei rapporti tra coeredi, per cui la quietanza invocata dall'appellante andrebbe indagata in relazione al coacervo dei rapporti ereditari ed all'assetto complessivo della divisione ereditaria voluto dalle parti. Rapporti che, in questo giudizio, non sono stati sufficientemente chiariti e che, comunque, per lungo tempo non hanno dato luogo ad alcun contenzioso tra le parti.
Dovendosi, dunque, negare che la contestazione sollevata da CP_1
sia pretestuosa, ritiene questa Corte che il credito opposto in
[...]
compensazione da appunto perché contestato, non possa Parte_1
reputarsi né certo né liquido e non consente, quindi, di paralizzare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata (v. Cass. Sez. U. n.
23255/2016, secondo cui: <le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono
i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che
include il requisito della certezza – ed esigibilità. (…). Se è controversa, nel medesimo
giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l'esistenza del
controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può
pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale>>).
Pertanto, anche il quarto, il quinto e, in parte qua, il sesto motivo di appello vanno respinti.
14 E', infine, infondato anche il settimo motivo di appello, inerente alla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese della fase sommaria sono state separatamente liquidate (€ 500 per la sospensiva ed € 1.000 per il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto).
Le spese del merito sono state correttamente liquidate dal primo giudice in € 3.235 in base al valore della causa (determinato dall'importo oggetto di precetto, pari a € 7.860,27) secondo valori ben inferiori ai medi delle vigenti tariffe forensi.
E quand'anche, ma così non è, volesse cumularsi alla liquidazione della fase di merito quella della fase sommaria (€ 3.235 + € 500 + € 1.000) in ogni caso la liquidazione disposta dal primo giudice resta inferiore ai valori medi della tariffa forense per il giudizio di opposizione all'esecuzione (pari ad € 5.077 di cui
€ 919 per la fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.701 per la fase decisionale).
Pertanto, anche il settimo motivo va respinto.
Le spese del grado seguono la preponderante soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell'appellato come da dispositivo in base al valore della causa e sui minimi delle vigenti tariffe forensi, tenuto conto dell'importo del precetto, di poco superiore al minimo dello scaglione di valore.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
15 con atto notificato in data 30.6.2021 avverso la sentenza n. Controparte_1
27/2021 del Tribunale di Firenze, depositata in data 7.1.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 2.000 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.4.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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