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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Milano (MI) il 25.06.1976 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carolina Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Rho (MI) il 17.07.1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 06.09.2008
(atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rho al nr. 62 Parte II, serie A anno 2008), in comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra OT rimarrà nella piena disponibilità della PT stessa unitamente a tutti gli arredi e corredi ivi staggiti, fatta eccezione per i beni di cui all'elenco allegato al presente ricorso, beni che il sig. si recherà ad asportare nelle more della fissanda Pt_1 udienza.
3. I coniugi statuiscono che la sig.ra OT a titolo conciliativo e transattivo, trasferisca al sig. PT
, che accetta, senza versamento di corrispettivo da parte di quest'ultimo, la propria Parte_1 quota di titolarità, pari al 50%, dell'autovettura Marca Suzuki modello Swift targata FR346PT, acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata al sig. e già in uso al marito. Parte_1
Per effetto di tale cessione, l'anzidetto autoveicolo resterà, definitivamente, nella piena ed esclusiva titolarità del sig. I coniugi e dispongono che, per il summenzionato Pt_1 Pt_1 PT trasferimento, si fruisca dell'applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 legge n. 74/1987, trattandosi di cessione tra coniugi, attuata in regime di convenzione matrimoniale.
4. Il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara espressamente di nulla Parte_1 avere a pretendere dalla sig.ra in relazione alle somme di cui ai seguenti investimenti/ risparmi PT cointestati:
- libretto postale n. 000030321371
- fondo bancoposta Azionario internazionale: n. di contratto 016563139
- fondo bancoposta Azionario Euro- Piano di accumulazione n. 025685073
- fondo bancoposta Mix 3- classe A (denominato precedentemente Bancoposta evoluzione 3D): n. contratto 013204616
5. Il sig. con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a manlevare -come in effetti Pt_1 manleva- la sig.ra da ogni pretesa creditoria derivante/attinente o correlata ai debiti dallo stesso PT contratti in costanza di matrimonio.
Parimenti, la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a manlevare -come in PT effetti manleva- il sig. da ogni pretesa creditoria derivante/attinente o correlata ai debiti Pt_1 dalla stessa contratti in costanza di matrimonio.
6. I coniugi e si dichiarano entrambi reciprocamente autosufficienti sotto il profilo Pt_1 PT economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
7. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano definita ogni questione patrimoniale correlata, attinente o, comunque, riconducibile al rapporto di coniugio.
8. Le spese del presente procedimento devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rho (MI) in data 06.09.2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG