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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 11/11/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Tullio Joppi Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Risarcimento danni ha pronunciato seguente da provvedimento illegittimo della P.A.
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 88/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dalle avv.te RODARO P.IVA_1
SA, NA RI, OI EX e PE
ANGELIKA giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
dagli avv.ti ZOJER ANDREAS e TREBO CHRISTOPH, giusta delega in atti
1 - appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 241/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 23.02.2024.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di , contrariis reiectis: Pt_1
- accogliere, per tutti i motivi dedotti, il proposto appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
241/2024, emessa dal Tribunale di Bolzano, II Sezione Civile,
Giudice Dott. Morris Recla, nell'ambito del giudizio N. R.G.
1035/2020, depositata in cancelleria in data 23.02.2024,
notificata in data 23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
amministrativo;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza
dell'azione per fatto di parte attrice;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza ex art.
30, comma 3, c.p.a.;
- nel merito, rigettare le domande tutte svolte nei confronti della
convenuta , in quanto infondate in Parte_1
2 fatto ed in diritto;
- in via graduata subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nella non
creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche
responsabilità della , accertare la Parte_1
percentuale delle rispettive responsabilità ai sensi dell'articolo
1227 c.c., escludendo o, comunque, diminuendo l'entità
dell'eventuale risarcimento e, in ogni caso, accertare il difetto di
legittimazione attiva in merito alle spese vive;”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi esposti,
- rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla parte appellata comprese tutte le domande svolte, poiché
infondate in fatto e in diritto;
- porre le spese della CTU assunta nel primo grado del giudizio,
nella misura liquidata con il decreto del Tribunale di Bolzano
del 05.09.2023 definitivamente a carico della parte appellata
; Controparte_2
- con condanna della parte appellata al pagamento dei compensi del consulente tecnico di parte appellante e degli onorari forensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04% ) CP_3 CP_4
ex lege dovuti sugli importi liquidati a carico degli avvocati iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati oltre all'importo del contributo unificato;
3 - e, conseguentemente, con ordine alla parte appellata di restituire le somme corrisposte dalla alla stessa in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva pari ad € 122.975,61 [di cui € 95.059,22 a titolo di risarcimento del danno;
€ 703,18 a titolo di interessi sull'importo del risarcimento del danno;
€ 27.213,21 a titolo di onorari del difensore oltre accessori (€ 20.577,97), di onorari del consulente tecnico di parte appellata oltre accessori (€
2.918,24), di onorari del consulente tecnico d'ufficio (€
3.172,00) e di anticipazioni (€ 545,00); come risultanti dal doc.
V], nonché le spese di registrazione della sentenza di primo grado pari a € 2.859,75 [di cui € 2.851,00 imposta di registro e
€ 8,75 per spese di notifica, come risultanti dal doc. VI], oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del pagamento fino al saldo;
- in subordine, disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con ordine di restituzione della corrispondente parte delle somme pagate dalla
[...]
alla parte appellata in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e delle spese di registrazione della sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del pagamento fino al saldo.
Del procuratore di parte appellata:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento - Sezione distacca di
4 contrariis reiectis: Pt_1
- rigettare l'appello proposto dalla di Parte_1
, perché infondato in fatto e/o in diritto per tutti motivi Pt_1
di cui in narrativa;
- accogliere l'appello incidentale per i motivi di cui in narrativa
- in subordine in ipotesi di all'accoglimento dell'appello proposto dalla e di rigetto della domanda Parte_1
di risarcimento per responsabilità extracontrattuale proposta dalla società semplice Augusta di WE OF & C.
accogliere l'appello incidentale per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente
- in parziale riforma della sentenza n. 241/2024, emessa dal
Tribunale di Bolzano nell'ambito del giudizio n. 1035/2020,
depositata in cancelleria in data 23.02.2024, notificata in data
23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via principale:
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale della in persona Parte_1
del Presidente della Giunta Provinciale p.t. per i motivi di cui in
narrativa, previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di
esercizio della prelazione da parte di quest'ultima, e
conseguentemente condannare la stessa al risarcimento di tutti i
danni di cui in narrativa nell'ammontare che risulterà all'esito
dell'istruttoria anche a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n.
5 231/2002 o in subordine interessi legali e maggior danno ex art.
1224, comma 2, del codice civile dal dì del dovuto sino alla data
del soddisfo;
in via subordinata:
previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di esercizio della
prelazione da parte della per i Parte_1
motivi di cui in narrativa, conseguentemente accertare e
dichiarare il risarcimento del danno risultante da provvedimento
illegittimo e condannare la , in Parte_1 Parte_1
persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., al
pagamento dell'accertando risarcimento.
in ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA,
CAP e spese generali come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società era Controparte_2
proprietaria del complesso alberghiero denominato “Villa
Augusta” sito nel comune di Merano (BZ) a carico del quale era stato annotato il vincolo di tutela artistica, qualificandolo “bene culturale” ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, con conseguente limitazione della libera circolazione. Infatti, i rispettivi enti preposti alla tutela dei beni culturali hanno la facoltà di acquistare in via di prelazione (da esercitarsi entro 60
giorni ex art. 61) i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
6 Nel 2018, la società proprietaria del complesso immobiliare “Villa Augusta” decideva di cederlo alla
[...]
con rogito di data 09.08.2018 per un corrispettivo CP_5
di € 3.600.000,00.
Tale contratto era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della di . Parte_1 Pt_1
Le parti contrattuali incaricavano il Notaio rogante di notificare l'atto di vendita alla di , Parte_1 Pt_1
affinché quest'ultima fosse posta nella condizione di poter esercitare la prelazione e concordavano il deposito degli assegni a saldo del prezzo, presso i propri legali.
Il Notaio incaricato in data 13.08.2018 presentava l'annotazione del contratto di compravendita sospensivamente condizionato all'avveramento della condizione di rinuncia del diritto di prelazione e in data 16.08.2018, notificava alla di la comunicazione dell'atto di Parte_1 Pt_1
vendita dell'immobile in parola.
Allo scadere dei sessanta giorni previsti per l'esercizio del diritto di prelazione il Notaio rogante presentava la domanda tavolare datata 18.10.2018 con la quale chiedeva la cancellazione delle ipoteche e l'intavolazione del diritto di proprietà per la però il giorno successivo Controparte_5
la notificava alle parti Parte_1 Pt_1
contraenti la delibera con la quale comunicava l'esercizio della
7 prelazione e l'avvenuta autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento per € 3.600.000,00 oltre spese.
Prima che la provvedesse al pagamento Parte_1
l'acquirente proponeva ricorso al Controparte_5
Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Autonoma di
Bolzano per ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità del provvedimento con il quale la Parte_1
aveva dichiarato l'esercizio della prelazione sull'assunto
[...]
che il diritto di prelazione fosse stato esercitato tardivamente,
oltre che lamentando il difetto di motivazione.
Nonostante le parti si siano incontrate nel tentativo di chiarire la situazione, il pagamento da parte della non Parte_1
veniva effettuato.
In data 26.09.2019 il TAR accoglieva il ricorso presentato dalla annullando il provvedimento con il Controparte_5
quale la aveva esercitato il Parte_1
diritto di prelazione e, successivamente, in data 06.11.2019 la di comunicava di non voler Parte_1 Pt_1
proporre appello rilasciando il prescritto nulla osta per la vendita con espressa rinuncia all'esercizio della prelazione.
Il Notaio provvedeva quindi al deposito della domanda tavolare e il pagamento del prezzo avveniva pochi giorni dopo permettendo a parte venditrice di estinguere i propri debiti.
Con atto di citazione di data 18.03.2020 la società
semplice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_5
8 Bolzano la esponendo che l'esercizio da parte della Parte_1
della prelazione, prevista ex lege a favore dello Stato Parte_1
per i beni culturali, per l'acquisto del complesso immobiliare
“Villa Augusta” a Merano, senza corrispondere il corrispettivo pari a 3,6 milioni di euro insieme alla condotta della Parte_1
ritenuta illegittima avevano causato un danno per il quale chiedeva di essere risarcita.
Si costituiva in giudizio la giustificando il Parte_1
mancato pagamento con la contestuale pendenza di un contenzioso promosso dalla parte acquirente e vertente sulla legittimità del provvedimento di esercizio del diritto di prelazione avanti al TAR di Bolzano. Secondo la ricostruzione della quest'ultima sarebbe stata legittimata ad Parte_1
attendere l'esito del giudizio prima di provvedere al pagamento e tale contemporanea pendenza escluderebbe qualsivoglia diritto al risarcimento. In ogni caso la eccepiva il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario in ragione di quella del giudice amministrativo, la decadenza al diritto di risarcimento
ex art. 30, comma 3, c.p.a. e la preclusione dell'azione risarcitoria per fatto dell'attrice. A dire della , Parte_1
quest'ultima avrebbe, infatti, offerto di pagare il corrispettivo,
ma la parte venditrice non avrebbe concesso le “opportune garanzie”. Il danno sarebbe stato, dunque, causato dalla stessa parte venditrice e, pertanto, non ripetibile. Infine, la
[...]
contestava la quantificazione dei danni. Parte_1
9 Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n. 241/2023 del 23.02.2024 con la quale ha:
- accertato e dichiarato la responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c. della convenuta in relazione Parte_1
ai fatti descritti in parte motiva;
- condannato la convenuta a Parte_1
corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 95.059,22, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condannato la convenuta a Parte_1
rifondere all'attrice le spese del giudizio.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1. violazione e/o erronea applicazione degli artt. 30 e 133 c.p.a.
– erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in ragione di quella del Giudice
amministrativo;
2. violazione e/o erronea applicazione dell'art. 30, comma 3,
c.p.a. – erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 30, comma 3, c.p.a.;
3. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2043 c.c., delle norme sulla buona fede e correttezza, degli artt. 59 – 62, d.lgs.
42/2004, dell'art. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 21-nonies, legge
241/1990 - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697
c.c. nonché dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: –
10 erroneità, illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione - violazione delle norme in tema di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.): il Giudice ha erroneamente ritenuto sussistente una responsabilità
extracontrattuale in capo alla;
Parte_1
4. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1227 e 2043
c.c. – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.
nonché dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.: –
omessa pronuncia su fatti decisivi – motivazione inesistente -
violazione delle norme in tema di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.): il Giudice non ha considerato l'interruzione del nesso causale;
5. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2056 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. –
omessa pronuncia su fatti decisivi - erroneità, illogicità,
contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione - violazione delle norme in tema di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt.115 e 116 c.p.c.), di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) e in tema di presunzioni (artt. 2727 e
2729 c.c.): il Giudice ha erroneamente ritenuto che non si ravvisano gli estremi di una condotta dell'appellata o di terzi che abbiano concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 11 6. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2043 c.c.,
dell'art. 2056 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1223,
1226 e 1227 c.c., dell'art. 1224 c.c. – erroneità, illogicità,
contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione - violazione delle norme in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.): il Giudice ha erroneamente determinato il danno e le voci di danno risarcibili;
7. Erronea condanna alle spese – violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c..
Si è costituita la società semplice Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua
[...]
volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1. mancato riconoscimento dell'iva su alcune poste di danno sull'assunto che l'iva, corrisposta dall'attrice non rappresenterebbe un costo per la società semplice
[...]
Controparte_2
2. erroneo accertamento dell'entità del danno: Rigetto di una posta di danno per asserito difetto di allegazione;
3. in subordine all'accoglimento dell'appello proposto dalla ed al rigetto della domanda Parte_1
attorea in primo grado di risarcimento per responsabilità
extracontrattuale: Erroneo rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale.
12 All'udienza del 18.06.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va esaminata la questione pregiudiziale di rito riguardante il difetto di giurisdizione sollevata con il primo motivo dell'appello principale.
La controversia riguarda le modalità dell'esercizio della prelazione ex art. 60 e ss. del D.Lgs. n. 42 del 2004 da parte della e i conseguenti danni Parte_1
lamentati dalla società appellata.
Secondo la prevalente tesi pubblicistica, la prelazione riconosciuta alla P.A. per l'acquisto dei beni culturali si differenzia dall'analogo istituto privatistico perché è espressione non di diritto potestativo di diritto comune, ma di potere ablatorio avente a oggetto non tanto il diritto di proprietà
quanto il potere dispositivo del proprietario. A differenza dell'istituto privatistico, essa viene esercitata a seguito della
“denuntiatio” avente a oggetto non la proposta, ma l'avvenuta stipulazione del contratto e con il suo esercizio, alla P.A. non viene attribuita la veste di parte.
Ciò premesso, in materia, va fatto riferimento a quanto affermato in un caso analogo a quello in esame, dalla Corte di
Cassazione a S.U. con sentenza n. 7643/2020: “Un ormai
13 risalente orientamento di questa Corte affermava che, in tema di
prelazione a favore dello Stato nelle alienazioni a titolo oneroso di
cose di interesse artistico o storico, ai sensi della L. n. 1089 del
1939 (poi D.Lgs. n. 490 del 1999, e da ultimo D.Lgs. n. 42 del
2004), ove fosse dedotta l'intempestività dell'esercizio del potere
discrezionale di acquisto da parte della P.A. rispetto al termine
stabilito dalla legge, la relativa controversia doveva spettare alla
giurisdizione del giudice ordinario, prospettandosi l'esigenza di
dare tutela alla proprietà del privato rispetto alla pretesa
acquisitiva dell'amministrazione, giacché, superato detto termine,
sarebbe venuto meno proprio il potere pubblico di comprimere il
diritto reale soggettivo dell'interessato. Configurandosi il diritto di
prelazione, originariamente previsto dalla L. 1 giugno 1939, n.
1089, art. 31, come espressione di un potere statale di
supremazia per il conseguimento dell'interesse pubblico alla
conservazione ed al generale godimento di determinati beni, la
controversia avente ad oggetto la verifica del tempestivo
compimento dell'atto di esercizio di tale potere veniva intesa
come attinente non già alla legittimità del provvedimento
amministrativo, quanto alla sussistenza (ovvero, alla
sopravvenuta carenza) del potere stesso di acquisizione della
Pubblica Amministrazione, il che giustificava l'affermazione della
giurisdizione del giudice ordinario.
Di seguito, Cass. Sez. U, 03/05/2010, n. 10619, aveva,
peraltro, evidenziato come le norme in tema di beni di rilievo
14 storico e artistico succedutesi nel tempo (L. n. 1089 del 1939,
D.Lgs. n. 490 del 1999, ed ora D.Lgs. n. 42 del 2004) abbiano
sempre demandato alla P.A. il compito di valutare se, tenuto
conto delle caratteristiche dei beni stessi, del prezzo per essi
pattuito e delle risorse finanziarie a disposizione, sia o meno utile
per la generalità dei consociati acquisirne la proprietà con
prelazione rispetto al terzo acquirente. La P.A. interviene, quindi,
come portatrice d'interessi collettivi, per la cui tutela può decidere
di acquisire i beni all'esito di una valutazione altamente
discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in
posizione di soggezione, nell'ambito di una vicenda
procedimentale di stampo pubblicistico che culmina in un
provvedimento di tipo autoritativo, della cui legittimità non può
che conoscere il giudice amministrativo.
Più di recente, poi, questa Corte (Cass. Sez. U.,
05/03/2018, n. 5097), con riguardo alla compravendita di un
bene sottoposto a vincolo archeologico ed alla prospettata
inefficacia del medesimo vincolo per inosservanza delle norme in
tema di trascrizione e notificazione del relativo atto impositivo, ha
escluso che l'esercizio della prelazione da parte della P.A. possa
integrare una fattispecie di carenza di potere in astratto, e perciò
un'ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo per difetto
assoluto di attribuzione, “l'unica che consente di configurare,
nel sindacato giurisdizionale relativo all'esercizio di funzioni restrittive, la giurisdizione del giudice civile”. Come chiarito da
15 Cass. Sez. U., 05/03/2018, n. 5097, con interpretazione che va
riaffermata, “sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario quando, nelle funzioni restrittive, il provvedimento nullo per difetto di attribuzione pretende di incidere su un diritto soggettivo a stampo conservativo. In questa ipotesi l'azione amministrativa che si riversa in un provvedimento nullo per difetto di attribuzione non è idonea a scalfire il diritto soggettivo”. Viceversa, ove si verta in ipotesi di carenza di potere
in concreto, in quanto attinente non all'an, bensì al quomodo
della potestà pubblica, la posizione fatta valere dall'acquirente
che abbia subito l'esercizio del diritto di prelazione (di cui si
duole, perché avvenuto senza i presupposti di legge) è di
interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo, ed in
quanto tale devoluta alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Questa più recente interpretazione, come si legge nella
motivazione di Cass. Sez. U., 05/03/2018, n. 5097, trova
fondamento normativo nella L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-
septies, comma 1, inserito dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art.
14, comma 1, secondo il quale “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. La L. n. 241 del 1990, art.
21-septies, individua, invero, quale causa di nullità del
16 provvedimento il “difetto assoluto di attribuzione”, e cioè la
carenza di potere in astratto, vizio che, negando l'astratta
capacità dell'atto di produrre l'effetto degradatorio del diritto
soggettivo, perciò implica la devoluzione della controversia al
giudice ordinario. Ove, al contrario, la P.A. sia munita
dell'astratta titolarità del potere esercitato, e sia dedotto il vizio
del suo concreto esercizio, il provvedimento è annullabile, e
quindi comunque in grado di degrardare la posizione soggettiva
del privato, il che giustifica la sussistenza della giurisdizione
amministrativa.”
In conclusione secondo la citata sentenza: “L'atto di
esercizio del diritto di prelazione artistica spettante alla P.A. è un
provvedimento amministrativo in relazione al quale, ove si
contesti la tempestività della sua adozione, è configurabile la
giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in una ipotesi
di carenza di potere in concreto, in quanto attinente al "quomodo"
della potestà pubblica, sicché la posizione fatta valere dalla parte
privata acquirente che lo abbia subito è di interesse legittimo
oppositivo, e non di diritto soggettivo”.
Alla luce di quanto esposto, nel caso in esame, l'appellata venditrice può fare valere una posizione di interesse legittimo pretensivo e non di diritto soggettivo e infatti il presente giudizio riguarda questioni attinenti all'illegittimità di atti amministrativi e delle conseguenze in termini risarcitori di detta illegittimità,
pertanto la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo ai
17 sensi dell'art. 30 c.p.a.
Come sopra chiarito, infatti l'orientamento della Corte di
Cassazione esposto con la sentenza n. 5993/2003, citato dal
Tribunale, risulta ormai superato e di conseguenza nel caso di comportamento pure scorretto della P.A., ma non in assenza di potere, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 133,
comma 1, lett. a) c.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai diritti soggettivi, il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
In ogni caso, quindi, sia che si ritenga che il danno oggetto di causa sarebbe derivato dall'asserito tardivo e perciò
illegittimo esercizio del diritto di prelazione, costituendo così un danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento contrario all'interesse oppositivo a che la prelazione non venisse esercitata, sia che lo si consideri conseguenza del tardivo pagamento o della tardiva emissione del nulla osta alla vendita tra i privati, quindi un danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento che soddisfa l'interesse pretensivo al pagamento o a che il nulla osta venga dato, si verte in un'ipotesi riconducibile agli artt. 30, comma 2 e 133, comma 1, lett. a)
c.p.a., che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. In definitiva va dichiarato il difetto di giurisdizione del
18 giudice ordinario adito nei confronti del giudice amministrativo e pertanto ogni altra questione proposta non può essere oggetto di esame in questa sede.
3. Quanto alle spese di giudizio, pure essendo stato accolto il primo motivo dell'appello principale, poiché la questione del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso particolare dell'esercizio illegittimo della prelazione riconosciuta alla P.A. per l'acquisto dei beni culturali è stata oggetto di recenti cambiamenti nell'orientamento della giurisprudenza di Cassazione e in generale quando la causa della richiesta di risarcimento è
l'asserita illegittimità dell'azione amministrativa, è argomento oggetto di discussione in giurisprudenza (cfr. ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 n. 17906 del
2.7.2025), questa Corte ritiene che la condanna alle spese imponga un onere eccessivo in capo a parte appellata e che quindi sussistano nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni (C. Cost. 77/2018) per una integrale compensazione delle stesse.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Pt_1
dalla nei confronti della società Parte_1
nonché sull'appello Controparte_2
incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza
19 n. 241/2023 del 23.02.2024 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello principale così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2. assegna alla parte interessata il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone le spese della CTU, nella misura liquidata dal Tribunale di Bolzano a carico della parte appellata
[...]
; Controparte_2
4. ordina alla parte appellata di restituire ogni somma eventualmente ricevuta, in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 24 luglio 2025
Il Presidente Dott. Tullio Joppi
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 c.c.;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Tullio Joppi Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Risarcimento danni ha pronunciato seguente da provvedimento illegittimo della P.A.
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 88/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dalle avv.te RODARO P.IVA_1
SA, NA RI, OI EX e PE
ANGELIKA giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
dagli avv.ti ZOJER ANDREAS e TREBO CHRISTOPH, giusta delega in atti
1 - appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 241/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 23.02.2024.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di , contrariis reiectis: Pt_1
- accogliere, per tutti i motivi dedotti, il proposto appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
241/2024, emessa dal Tribunale di Bolzano, II Sezione Civile,
Giudice Dott. Morris Recla, nell'ambito del giudizio N. R.G.
1035/2020, depositata in cancelleria in data 23.02.2024,
notificata in data 23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
amministrativo;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza
dell'azione per fatto di parte attrice;
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza ex art.
30, comma 3, c.p.a.;
- nel merito, rigettare le domande tutte svolte nei confronti della
convenuta , in quanto infondate in Parte_1
2 fatto ed in diritto;
- in via graduata subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nella non
creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche
responsabilità della , accertare la Parte_1
percentuale delle rispettive responsabilità ai sensi dell'articolo
1227 c.c., escludendo o, comunque, diminuendo l'entità
dell'eventuale risarcimento e, in ogni caso, accertare il difetto di
legittimazione attiva in merito alle spese vive;”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi esposti,
- rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla parte appellata comprese tutte le domande svolte, poiché
infondate in fatto e in diritto;
- porre le spese della CTU assunta nel primo grado del giudizio,
nella misura liquidata con il decreto del Tribunale di Bolzano
del 05.09.2023 definitivamente a carico della parte appellata
; Controparte_2
- con condanna della parte appellata al pagamento dei compensi del consulente tecnico di parte appellante e degli onorari forensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04% ) CP_3 CP_4
ex lege dovuti sugli importi liquidati a carico degli avvocati iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati oltre all'importo del contributo unificato;
3 - e, conseguentemente, con ordine alla parte appellata di restituire le somme corrisposte dalla alla stessa in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva pari ad € 122.975,61 [di cui € 95.059,22 a titolo di risarcimento del danno;
€ 703,18 a titolo di interessi sull'importo del risarcimento del danno;
€ 27.213,21 a titolo di onorari del difensore oltre accessori (€ 20.577,97), di onorari del consulente tecnico di parte appellata oltre accessori (€
2.918,24), di onorari del consulente tecnico d'ufficio (€
3.172,00) e di anticipazioni (€ 545,00); come risultanti dal doc.
V], nonché le spese di registrazione della sentenza di primo grado pari a € 2.859,75 [di cui € 2.851,00 imposta di registro e
€ 8,75 per spese di notifica, come risultanti dal doc. VI], oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del pagamento fino al saldo;
- in subordine, disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con ordine di restituzione della corrispondente parte delle somme pagate dalla
[...]
alla parte appellata in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e delle spese di registrazione della sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del pagamento fino al saldo.
Del procuratore di parte appellata:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento - Sezione distacca di
4 contrariis reiectis: Pt_1
- rigettare l'appello proposto dalla di Parte_1
, perché infondato in fatto e/o in diritto per tutti motivi Pt_1
di cui in narrativa;
- accogliere l'appello incidentale per i motivi di cui in narrativa
- in subordine in ipotesi di all'accoglimento dell'appello proposto dalla e di rigetto della domanda Parte_1
di risarcimento per responsabilità extracontrattuale proposta dalla società semplice Augusta di WE OF & C.
accogliere l'appello incidentale per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente
- in parziale riforma della sentenza n. 241/2024, emessa dal
Tribunale di Bolzano nell'ambito del giudizio n. 1035/2020,
depositata in cancelleria in data 23.02.2024, notificata in data
23.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via principale:
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale della in persona Parte_1
del Presidente della Giunta Provinciale p.t. per i motivi di cui in
narrativa, previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di
esercizio della prelazione da parte di quest'ultima, e
conseguentemente condannare la stessa al risarcimento di tutti i
danni di cui in narrativa nell'ammontare che risulterà all'esito
dell'istruttoria anche a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n.
5 231/2002 o in subordine interessi legali e maggior danno ex art.
1224, comma 2, del codice civile dal dì del dovuto sino alla data
del soddisfo;
in via subordinata:
previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di esercizio della
prelazione da parte della per i Parte_1
motivi di cui in narrativa, conseguentemente accertare e
dichiarare il risarcimento del danno risultante da provvedimento
illegittimo e condannare la , in Parte_1 Parte_1
persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., al
pagamento dell'accertando risarcimento.
in ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA,
CAP e spese generali come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società era Controparte_2
proprietaria del complesso alberghiero denominato “Villa
Augusta” sito nel comune di Merano (BZ) a carico del quale era stato annotato il vincolo di tutela artistica, qualificandolo “bene culturale” ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, con conseguente limitazione della libera circolazione. Infatti, i rispettivi enti preposti alla tutela dei beni culturali hanno la facoltà di acquistare in via di prelazione (da esercitarsi entro 60
giorni ex art. 61) i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
6 Nel 2018, la società proprietaria del complesso immobiliare “Villa Augusta” decideva di cederlo alla
[...]
con rogito di data 09.08.2018 per un corrispettivo CP_5
di € 3.600.000,00.
Tale contratto era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della di . Parte_1 Pt_1
Le parti contrattuali incaricavano il Notaio rogante di notificare l'atto di vendita alla di , Parte_1 Pt_1
affinché quest'ultima fosse posta nella condizione di poter esercitare la prelazione e concordavano il deposito degli assegni a saldo del prezzo, presso i propri legali.
Il Notaio incaricato in data 13.08.2018 presentava l'annotazione del contratto di compravendita sospensivamente condizionato all'avveramento della condizione di rinuncia del diritto di prelazione e in data 16.08.2018, notificava alla di la comunicazione dell'atto di Parte_1 Pt_1
vendita dell'immobile in parola.
Allo scadere dei sessanta giorni previsti per l'esercizio del diritto di prelazione il Notaio rogante presentava la domanda tavolare datata 18.10.2018 con la quale chiedeva la cancellazione delle ipoteche e l'intavolazione del diritto di proprietà per la però il giorno successivo Controparte_5
la notificava alle parti Parte_1 Pt_1
contraenti la delibera con la quale comunicava l'esercizio della
7 prelazione e l'avvenuta autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento per € 3.600.000,00 oltre spese.
Prima che la provvedesse al pagamento Parte_1
l'acquirente proponeva ricorso al Controparte_5
Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Autonoma di
Bolzano per ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità del provvedimento con il quale la Parte_1
aveva dichiarato l'esercizio della prelazione sull'assunto
[...]
che il diritto di prelazione fosse stato esercitato tardivamente,
oltre che lamentando il difetto di motivazione.
Nonostante le parti si siano incontrate nel tentativo di chiarire la situazione, il pagamento da parte della non Parte_1
veniva effettuato.
In data 26.09.2019 il TAR accoglieva il ricorso presentato dalla annullando il provvedimento con il Controparte_5
quale la aveva esercitato il Parte_1
diritto di prelazione e, successivamente, in data 06.11.2019 la di comunicava di non voler Parte_1 Pt_1
proporre appello rilasciando il prescritto nulla osta per la vendita con espressa rinuncia all'esercizio della prelazione.
Il Notaio provvedeva quindi al deposito della domanda tavolare e il pagamento del prezzo avveniva pochi giorni dopo permettendo a parte venditrice di estinguere i propri debiti.
Con atto di citazione di data 18.03.2020 la società
semplice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_5
8 Bolzano la esponendo che l'esercizio da parte della Parte_1
della prelazione, prevista ex lege a favore dello Stato Parte_1
per i beni culturali, per l'acquisto del complesso immobiliare
“Villa Augusta” a Merano, senza corrispondere il corrispettivo pari a 3,6 milioni di euro insieme alla condotta della Parte_1
ritenuta illegittima avevano causato un danno per il quale chiedeva di essere risarcita.
Si costituiva in giudizio la giustificando il Parte_1
mancato pagamento con la contestuale pendenza di un contenzioso promosso dalla parte acquirente e vertente sulla legittimità del provvedimento di esercizio del diritto di prelazione avanti al TAR di Bolzano. Secondo la ricostruzione della quest'ultima sarebbe stata legittimata ad Parte_1
attendere l'esito del giudizio prima di provvedere al pagamento e tale contemporanea pendenza escluderebbe qualsivoglia diritto al risarcimento. In ogni caso la eccepiva il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario in ragione di quella del giudice amministrativo, la decadenza al diritto di risarcimento
ex art. 30, comma 3, c.p.a. e la preclusione dell'azione risarcitoria per fatto dell'attrice. A dire della , Parte_1
quest'ultima avrebbe, infatti, offerto di pagare il corrispettivo,
ma la parte venditrice non avrebbe concesso le “opportune garanzie”. Il danno sarebbe stato, dunque, causato dalla stessa parte venditrice e, pertanto, non ripetibile. Infine, la
[...]
contestava la quantificazione dei danni. Parte_1
9 Il Tribunale ha definito la vertenza con sentenza n. 241/2023 del 23.02.2024 con la quale ha:
- accertato e dichiarato la responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c. della convenuta in relazione Parte_1
ai fatti descritti in parte motiva;
- condannato la convenuta a Parte_1
corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 95.059,22, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condannato la convenuta a Parte_1
rifondere all'attrice le spese del giudizio.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1. violazione e/o erronea applicazione degli artt. 30 e 133 c.p.a.
– erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in ragione di quella del Giudice
amministrativo;
2. violazione e/o erronea applicazione dell'art. 30, comma 3,
c.p.a. – erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 30, comma 3, c.p.a.;
3. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2043 c.c., delle norme sulla buona fede e correttezza, degli artt. 59 – 62, d.lgs.
42/2004, dell'art. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 21-nonies, legge
241/1990 - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697
c.c. nonché dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: –
10 erroneità, illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione - violazione delle norme in tema di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.): il Giudice ha erroneamente ritenuto sussistente una responsabilità
extracontrattuale in capo alla;
Parte_1
4. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1227 e 2043
c.c. – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.
nonché dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.: –
omessa pronuncia su fatti decisivi – motivazione inesistente -
violazione delle norme in tema di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.): il Giudice non ha considerato l'interruzione del nesso causale;
5. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2056 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. –
omessa pronuncia su fatti decisivi - erroneità, illogicità,
contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione - violazione delle norme in tema di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt.115 e 116 c.p.c.), di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) e in tema di presunzioni (artt. 2727 e
2729 c.c.): il Giudice ha erroneamente ritenuto che non si ravvisano gli estremi di una condotta dell'appellata o di terzi che abbiano concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 11 6. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2043 c.c.,
dell'art. 2056 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1223,
1226 e 1227 c.c., dell'art. 1224 c.c. – erroneità, illogicità,
contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione - violazione delle norme in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), di disponibilità e apprezzamento delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.): il Giudice ha erroneamente determinato il danno e le voci di danno risarcibili;
7. Erronea condanna alle spese – violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c..
Si è costituita la società semplice Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua
[...]
volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1. mancato riconoscimento dell'iva su alcune poste di danno sull'assunto che l'iva, corrisposta dall'attrice non rappresenterebbe un costo per la società semplice
[...]
Controparte_2
2. erroneo accertamento dell'entità del danno: Rigetto di una posta di danno per asserito difetto di allegazione;
3. in subordine all'accoglimento dell'appello proposto dalla ed al rigetto della domanda Parte_1
attorea in primo grado di risarcimento per responsabilità
extracontrattuale: Erroneo rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale.
12 All'udienza del 18.06.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va esaminata la questione pregiudiziale di rito riguardante il difetto di giurisdizione sollevata con il primo motivo dell'appello principale.
La controversia riguarda le modalità dell'esercizio della prelazione ex art. 60 e ss. del D.Lgs. n. 42 del 2004 da parte della e i conseguenti danni Parte_1
lamentati dalla società appellata.
Secondo la prevalente tesi pubblicistica, la prelazione riconosciuta alla P.A. per l'acquisto dei beni culturali si differenzia dall'analogo istituto privatistico perché è espressione non di diritto potestativo di diritto comune, ma di potere ablatorio avente a oggetto non tanto il diritto di proprietà
quanto il potere dispositivo del proprietario. A differenza dell'istituto privatistico, essa viene esercitata a seguito della
“denuntiatio” avente a oggetto non la proposta, ma l'avvenuta stipulazione del contratto e con il suo esercizio, alla P.A. non viene attribuita la veste di parte.
Ciò premesso, in materia, va fatto riferimento a quanto affermato in un caso analogo a quello in esame, dalla Corte di
Cassazione a S.U. con sentenza n. 7643/2020: “Un ormai
13 risalente orientamento di questa Corte affermava che, in tema di
prelazione a favore dello Stato nelle alienazioni a titolo oneroso di
cose di interesse artistico o storico, ai sensi della L. n. 1089 del
1939 (poi D.Lgs. n. 490 del 1999, e da ultimo D.Lgs. n. 42 del
2004), ove fosse dedotta l'intempestività dell'esercizio del potere
discrezionale di acquisto da parte della P.A. rispetto al termine
stabilito dalla legge, la relativa controversia doveva spettare alla
giurisdizione del giudice ordinario, prospettandosi l'esigenza di
dare tutela alla proprietà del privato rispetto alla pretesa
acquisitiva dell'amministrazione, giacché, superato detto termine,
sarebbe venuto meno proprio il potere pubblico di comprimere il
diritto reale soggettivo dell'interessato. Configurandosi il diritto di
prelazione, originariamente previsto dalla L. 1 giugno 1939, n.
1089, art. 31, come espressione di un potere statale di
supremazia per il conseguimento dell'interesse pubblico alla
conservazione ed al generale godimento di determinati beni, la
controversia avente ad oggetto la verifica del tempestivo
compimento dell'atto di esercizio di tale potere veniva intesa
come attinente non già alla legittimità del provvedimento
amministrativo, quanto alla sussistenza (ovvero, alla
sopravvenuta carenza) del potere stesso di acquisizione della
Pubblica Amministrazione, il che giustificava l'affermazione della
giurisdizione del giudice ordinario.
Di seguito, Cass. Sez. U, 03/05/2010, n. 10619, aveva,
peraltro, evidenziato come le norme in tema di beni di rilievo
14 storico e artistico succedutesi nel tempo (L. n. 1089 del 1939,
D.Lgs. n. 490 del 1999, ed ora D.Lgs. n. 42 del 2004) abbiano
sempre demandato alla P.A. il compito di valutare se, tenuto
conto delle caratteristiche dei beni stessi, del prezzo per essi
pattuito e delle risorse finanziarie a disposizione, sia o meno utile
per la generalità dei consociati acquisirne la proprietà con
prelazione rispetto al terzo acquirente. La P.A. interviene, quindi,
come portatrice d'interessi collettivi, per la cui tutela può decidere
di acquisire i beni all'esito di una valutazione altamente
discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in
posizione di soggezione, nell'ambito di una vicenda
procedimentale di stampo pubblicistico che culmina in un
provvedimento di tipo autoritativo, della cui legittimità non può
che conoscere il giudice amministrativo.
Più di recente, poi, questa Corte (Cass. Sez. U.,
05/03/2018, n. 5097), con riguardo alla compravendita di un
bene sottoposto a vincolo archeologico ed alla prospettata
inefficacia del medesimo vincolo per inosservanza delle norme in
tema di trascrizione e notificazione del relativo atto impositivo, ha
escluso che l'esercizio della prelazione da parte della P.A. possa
integrare una fattispecie di carenza di potere in astratto, e perciò
un'ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo per difetto
assoluto di attribuzione, “l'unica che consente di configurare,
nel sindacato giurisdizionale relativo all'esercizio di funzioni restrittive, la giurisdizione del giudice civile”. Come chiarito da
15 Cass. Sez. U., 05/03/2018, n. 5097, con interpretazione che va
riaffermata, “sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario quando, nelle funzioni restrittive, il provvedimento nullo per difetto di attribuzione pretende di incidere su un diritto soggettivo a stampo conservativo. In questa ipotesi l'azione amministrativa che si riversa in un provvedimento nullo per difetto di attribuzione non è idonea a scalfire il diritto soggettivo”. Viceversa, ove si verta in ipotesi di carenza di potere
in concreto, in quanto attinente non all'an, bensì al quomodo
della potestà pubblica, la posizione fatta valere dall'acquirente
che abbia subito l'esercizio del diritto di prelazione (di cui si
duole, perché avvenuto senza i presupposti di legge) è di
interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo, ed in
quanto tale devoluta alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Questa più recente interpretazione, come si legge nella
motivazione di Cass. Sez. U., 05/03/2018, n. 5097, trova
fondamento normativo nella L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-
septies, comma 1, inserito dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art.
14, comma 1, secondo il quale “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. La L. n. 241 del 1990, art.
21-septies, individua, invero, quale causa di nullità del
16 provvedimento il “difetto assoluto di attribuzione”, e cioè la
carenza di potere in astratto, vizio che, negando l'astratta
capacità dell'atto di produrre l'effetto degradatorio del diritto
soggettivo, perciò implica la devoluzione della controversia al
giudice ordinario. Ove, al contrario, la P.A. sia munita
dell'astratta titolarità del potere esercitato, e sia dedotto il vizio
del suo concreto esercizio, il provvedimento è annullabile, e
quindi comunque in grado di degrardare la posizione soggettiva
del privato, il che giustifica la sussistenza della giurisdizione
amministrativa.”
In conclusione secondo la citata sentenza: “L'atto di
esercizio del diritto di prelazione artistica spettante alla P.A. è un
provvedimento amministrativo in relazione al quale, ove si
contesti la tempestività della sua adozione, è configurabile la
giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in una ipotesi
di carenza di potere in concreto, in quanto attinente al "quomodo"
della potestà pubblica, sicché la posizione fatta valere dalla parte
privata acquirente che lo abbia subito è di interesse legittimo
oppositivo, e non di diritto soggettivo”.
Alla luce di quanto esposto, nel caso in esame, l'appellata venditrice può fare valere una posizione di interesse legittimo pretensivo e non di diritto soggettivo e infatti il presente giudizio riguarda questioni attinenti all'illegittimità di atti amministrativi e delle conseguenze in termini risarcitori di detta illegittimità,
pertanto la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo ai
17 sensi dell'art. 30 c.p.a.
Come sopra chiarito, infatti l'orientamento della Corte di
Cassazione esposto con la sentenza n. 5993/2003, citato dal
Tribunale, risulta ormai superato e di conseguenza nel caso di comportamento pure scorretto della P.A., ma non in assenza di potere, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 133,
comma 1, lett. a) c.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai diritti soggettivi, il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
In ogni caso, quindi, sia che si ritenga che il danno oggetto di causa sarebbe derivato dall'asserito tardivo e perciò
illegittimo esercizio del diritto di prelazione, costituendo così un danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento contrario all'interesse oppositivo a che la prelazione non venisse esercitata, sia che lo si consideri conseguenza del tardivo pagamento o della tardiva emissione del nulla osta alla vendita tra i privati, quindi un danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento che soddisfa l'interesse pretensivo al pagamento o a che il nulla osta venga dato, si verte in un'ipotesi riconducibile agli artt. 30, comma 2 e 133, comma 1, lett. a)
c.p.a., che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. In definitiva va dichiarato il difetto di giurisdizione del
18 giudice ordinario adito nei confronti del giudice amministrativo e pertanto ogni altra questione proposta non può essere oggetto di esame in questa sede.
3. Quanto alle spese di giudizio, pure essendo stato accolto il primo motivo dell'appello principale, poiché la questione del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso particolare dell'esercizio illegittimo della prelazione riconosciuta alla P.A. per l'acquisto dei beni culturali è stata oggetto di recenti cambiamenti nell'orientamento della giurisprudenza di Cassazione e in generale quando la causa della richiesta di risarcimento è
l'asserita illegittimità dell'azione amministrativa, è argomento oggetto di discussione in giurisprudenza (cfr. ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 n. 17906 del
2.7.2025), questa Corte ritiene che la condanna alle spese imponga un onere eccessivo in capo a parte appellata e che quindi sussistano nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni (C. Cost. 77/2018) per una integrale compensazione delle stesse.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Pt_1
dalla nei confronti della società Parte_1
nonché sull'appello Controparte_2
incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza
19 n. 241/2023 del 23.02.2024 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello principale così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2. assegna alla parte interessata il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone le spese della CTU, nella misura liquidata dal Tribunale di Bolzano a carico della parte appellata
[...]
; Controparte_2
4. ordina alla parte appellata di restituire ogni somma eventualmente ricevuta, in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 24 luglio 2025
Il Presidente Dott. Tullio Joppi
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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