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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2024, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2496/2024, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NARDI RAFFAELLA
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. TARANTINO ROBERTA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.06.24, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10/11/2011 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. I figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 continueranno ad abitare con la madre. Il padre li vedrà ed avrà con sé secondo accordi da prendere di volta in volta con i ragazzi.
3. Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2024, la somma mensile di €. 500,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Roma. Il contributo al mantenimento dei figli sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, come per legge.
4. Il sig. verserà inoltre alla sig.ra la somma forfettaria di € Pt_1 CP_1
20.000,00 (ventimila) a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei figli e spese straordinarie. Posto che le condizioni economiche del non consentono al momento di versare Pt_1 tale importo in aggiunta al contributo per il mantenimento di cui al punto 3), la somma dovuta sarà corrisposta in rate di € 500,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo alla cessazione del contributo di mantenimento dei figli. Nel caso in cui l'assegno di mantenimento sia revocato o comunque cessato per uno solo dei figli, il sig. inizierà a versare alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di € 250,00 mensili, cui si aggiungerà il versamento dell'ulteriore somma mensile di € 250,00 dal momento in cui sarà cessato anche l'obbligo di contributo al mantenimento dell'altro figlio.
5. Con il presente accordo, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e dichiarano che con l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, non avranno nulla a che pretendere l'una dall'altra.
6. Le spese legali sono interamente compensate”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, nulla osta a provvedere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal suddetto contenuto, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
in Roma, in data 23.06.2001, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2001, n. 01402, serie
01, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 18/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2496/2024, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NARDI RAFFAELLA
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. TARANTINO ROBERTA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.06.24, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10/11/2011 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. I figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 continueranno ad abitare con la madre. Il padre li vedrà ed avrà con sé secondo accordi da prendere di volta in volta con i ragazzi.
3. Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2024, la somma mensile di €. 500,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Roma. Il contributo al mantenimento dei figli sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, come per legge.
4. Il sig. verserà inoltre alla sig.ra la somma forfettaria di € Pt_1 CP_1
20.000,00 (ventimila) a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei figli e spese straordinarie. Posto che le condizioni economiche del non consentono al momento di versare Pt_1 tale importo in aggiunta al contributo per il mantenimento di cui al punto 3), la somma dovuta sarà corrisposta in rate di € 500,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo alla cessazione del contributo di mantenimento dei figli. Nel caso in cui l'assegno di mantenimento sia revocato o comunque cessato per uno solo dei figli, il sig. inizierà a versare alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di € 250,00 mensili, cui si aggiungerà il versamento dell'ulteriore somma mensile di € 250,00 dal momento in cui sarà cessato anche l'obbligo di contributo al mantenimento dell'altro figlio.
5. Con il presente accordo, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e dichiarano che con l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, non avranno nulla a che pretendere l'una dall'altra.
6. Le spese legali sono interamente compensate”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, nulla osta a provvedere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal suddetto contenuto, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
in Roma, in data 23.06.2001, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2001, n. 01402, serie
01, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 18/11/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi