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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 364/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Francesco Vigorio Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
ha emesso il seguente
DECRETO
nell'ambito del procedimento n.r.g. 364/2025 V.G., promosso
DA
, nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo, 28, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Franco Buccetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 06.03.2025.
Ricorrente
***
Rilevato che con ricorso presentato il 06.03.2025 nella qualità di unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], ha Persona_1 prospettato che:
- il minore ha accettato con beneficio di inventario per atto di notaio del 01.12.2023 dott.ssa
– rep. 12904 racc. 11616 – l'eredità devoluta in morte della nonna materna Persona_2
, nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 11.09.2021, per Persona_3 rappresentazione alla madre premorta nata a [...] il [...] e Persona_4 deceduta in Nepi (VT) il 01.11.2020, in ragione di autorizzazione resa con decreto del 12.09.2022 nell'ambito del procedimento n.r.g. 514/2023 V.G. del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
- risultava presente in detta eredità proprietà superficiaria ad tempus sul bene immobile in Roma, via Maria Giudice, 8 e 10, individuato al catasto dei fabbricati del Comune di Roma al fg. 176, part. 186, sub. 2, via Maria Giudice, 8 e 10, p. S1 – T1, z.c. 6, cat. A/7, cl. 5, vani 7,5; - gli eredi della detta de cuius procedevano a stipulare atto di affrancazione finalizzato alla rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione con atto per atto di notaio del 27.11.2024 della dott.ssa al n. 39159 serie 1T; Persona_2
- gli eredi della detta de cuius decidevano di procedere all'alienazione di detto bene immobile;
- la convenienza per il minore derivante dalla vendita della sua quota del diritto di proprietà su detto bene immobile;
rilevato che parte ricorrente ha prodotto perizia giurata che dà conto che il credibile valore di mercato di detto immobile è per Euro 47.300,00;
rilevato che con decreto del 18.03.2025 il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia ha espresso parere favorevole all'operazione;
rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si apprende che la de cuius
[...]
era residente in [...]; Persona_3
rilevato che parte ricorrente ha – quindi – domandato a questo Tribunale l'autorizzazione a vendere la quota di spettanza del minore del diritto di proprietà sul detto bene immobile;
ritenuto che il minore ha accettato detta eredità con beneficio di inventario con la conseguente separazione del suo patrimonio dall'eredità accettata;
ritenuto che diversamente dai beni mobili – per il quale la disposizione ex art. 493 c.c. indica nel quinquennio dall'accettazione con beneficio di inventario il termine decorso il quale non risulta più indispensabile l'autorizzazione del Tribunale per l'alienazione dei beni ereditari – per i beni immobili non è previsto alcun termine, tanto che parte della dottrina ha prospettato di considerare i beni immobili – pervenuti con eredità accettata con beneficio di inventario in ragione della separazione tra patrimonio dell'erede e dell'eredità – come eternamente ereditari e altra parte della dottrina che ha ritenuto che i beni immobili debbano essere qualificati beni ereditari ove non sia trascorso il termine di dieci anni dall'accettazione quale termine per ritenere prescritta ogni pretesa creditoria nei confronti del de cuius;
ritenuto che risulta condivisibile il secondo orientamento – anche quale orientamento che facilita la circolazione dei beni ereditari – di talché deve essere affermata – in ragione della separazione tra il patrimonio dell'erede e dell'eredità - la natura di beni immoboli ereditari, posto che non risulta decorso il termine di dieci anni dall'accettazione con beneficio di inventario di detta eredità, di talché non può essere affemato che detto bene immobile – per la quota di spettanza - sia stato definitivamente acquisito al patrimonio del minore;
ritenuto peraltro che la disposizione ex art. 747 c.p.c. è posta a presidio degli interessi di eventuali creditori del de cuius – che non possono vedere pregiudicato il loro diritto di credito in ragione del decesso del debitore – ma anche a presidio della regolarità liquidatoria dell'asse ereditario ove esistano pretese di eventuali creditori e/o la definizione di rispettive pretese tra coeredi a fronte della natura ereditaria di detti diritti;
ritenuto che
l'esigenza di tutela posta dalla disposizione ex art. 747 c.p.c. come ritenuto da risalente
– ma ancora attuale – orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che tale esigenza di tutela - che costituisce la "ratio" dell'art. 747 cod. proc. civ. - sussiste, nei casi in cui il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora perfezionato, non soltanto con riferimento all'autorizzazione agli atti di "vendita" in senso stretto degli immobili ereditari, bensì anche con riferimento all'autorizzazione a tutti gli atti di straordinaria amministrazione che possano direttamente o indirettamente incidere sulla proprietà degli immobili ereditari, rendendo necessaria anche una valutazione relativa ad interessi diversi da quelli del minore (Cass., Sez. I civile, sentenza 07.04.1997 n. 2994);
ritenuto che interesse concreto e sotteso all'atto prospettato dai ricorrenti è lo scioglimento della comunione ereditaria su detto bene immobile con la conseguente definizione delle rispettive pretese degli eredi della de cuius;
ritenuto che l'esistenza attuale di pretese – derivanti non da creditori terzi al de cuius o ai suoi eredi
– ma tra eredi determini l'esistenza e l'attualità di un profilo che esula l'interesse della tutela degli interessi del soggetto incapace – oggetto di tutela ex artt. 320, 374 e 411 c.c. - posto che coinvolge il profilo definitivo la comunione ereditaria su detto bene immobile e per quanto tale costituisce atto rientrante nell'ambito oggetto di autorizzazione presidio della disposizione ex art. 747 c.p.c.;
ritenuto che l'esistenza attuale di pretese – derivanti non da creditori terzi al de cuius o ai suoi eredi
– ma tra eredi determini l'esistenza e l'attualità di un profilo che esula l'interesse della tutela degli interessi del soggetto incapace – oggetto di tutela ex artt. 320, 374 e 411 c.c. - posto che coinvolge il profilo definitivo la comunione ereditaria su detto bene immobile e per quanto tale costituisce atto rientrante nell'ambito oggetto di autorizzazione presidio della disposizione ex art. 747 c.p.c.; ritenuto che il concetto di divisione – inteso come l'insieme delle operazioni giuridiche che hanno lo scopo di sciogliere una comunione attraverso l'attribuzione a ciascuno dei condividenti di valori corrispondenti alla loro quota – è uno solo e comprende la divisione negoziale e la divisione giudiziale, la divisione in natura e la divisione civile ossia attuata attraverso quegli atti che il legislatore denomina “atti diversi dalla divisione” ex art. 764 c.c. come coerentemente affermato dal fatto che è la disciplina della divisione delle cose comuni che richiama la disciplina della divisione ereditaria – ex art. 1116 c.c. – risultando non riproposta la disposizione ex art. 1000 Cod. abr. che a chiusura della sezione della divisione ereditaria richiamava la divisione di cose comuni;
ritenuto che l'atto da autorizzare in ragione della disposizione ex art. 747 c.p.c. assorbe ogni eventuale interesse ad altre autorizzazioni posto che ciascun erede trarrà dalla vendita il valore pro
– quota vantato su detto bene immobile;
ritenuto che l'operazione prospettata costituisce atto di divisione della comunione ereditaria su detto bene con conseguente liquidazione della quota di proprietà di ciascun comunista;
ritenuto quindi che l'autorizzazione al compimento dell'atto è sottoposta all'autorizzazione del Tribunale – ex art. 493 c.c. – in quanto concernente un bene ereditario, ritenuto che la disposizione ex art. 747, I co., c.p.c. attribuisce la competenza a rilasciare l'autorizzazione a vendere i beni ereditari al Tribunale del luogo di apertura della successione;
ritenuto che in ragione della documentazione anagrafica la de cuius , nata a Persona_3 Roma il 30.11.1942 e deceduta in Roma il 11.09.2021, era residente in [...];
nulla sulle spese visto l'art. 747 c.p.c.
P.T.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede: - dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a fronte della competenza del Tribunale Ordinario di Roma impregiudicato il parere reso dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
- nulla sulle spese.
Si comunichi a parte ricorrente e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 25.03.2025
Il Presidente
dott. Francesco Vigorito
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Francesco Vigorio Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
ha emesso il seguente
DECRETO
nell'ambito del procedimento n.r.g. 364/2025 V.G., promosso
DA
, nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo, 28, Persona_1 presso lo studio dell'avv. Franco Buccetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 06.03.2025.
Ricorrente
***
Rilevato che con ricorso presentato il 06.03.2025 nella qualità di unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], ha Persona_1 prospettato che:
- il minore ha accettato con beneficio di inventario per atto di notaio del 01.12.2023 dott.ssa
– rep. 12904 racc. 11616 – l'eredità devoluta in morte della nonna materna Persona_2
, nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 11.09.2021, per Persona_3 rappresentazione alla madre premorta nata a [...] il [...] e Persona_4 deceduta in Nepi (VT) il 01.11.2020, in ragione di autorizzazione resa con decreto del 12.09.2022 nell'ambito del procedimento n.r.g. 514/2023 V.G. del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
- risultava presente in detta eredità proprietà superficiaria ad tempus sul bene immobile in Roma, via Maria Giudice, 8 e 10, individuato al catasto dei fabbricati del Comune di Roma al fg. 176, part. 186, sub. 2, via Maria Giudice, 8 e 10, p. S1 – T1, z.c. 6, cat. A/7, cl. 5, vani 7,5; - gli eredi della detta de cuius procedevano a stipulare atto di affrancazione finalizzato alla rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione con atto per atto di notaio del 27.11.2024 della dott.ssa al n. 39159 serie 1T; Persona_2
- gli eredi della detta de cuius decidevano di procedere all'alienazione di detto bene immobile;
- la convenienza per il minore derivante dalla vendita della sua quota del diritto di proprietà su detto bene immobile;
rilevato che parte ricorrente ha prodotto perizia giurata che dà conto che il credibile valore di mercato di detto immobile è per Euro 47.300,00;
rilevato che con decreto del 18.03.2025 il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia ha espresso parere favorevole all'operazione;
rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si apprende che la de cuius
[...]
era residente in [...]; Persona_3
rilevato che parte ricorrente ha – quindi – domandato a questo Tribunale l'autorizzazione a vendere la quota di spettanza del minore del diritto di proprietà sul detto bene immobile;
ritenuto che il minore ha accettato detta eredità con beneficio di inventario con la conseguente separazione del suo patrimonio dall'eredità accettata;
ritenuto che diversamente dai beni mobili – per il quale la disposizione ex art. 493 c.c. indica nel quinquennio dall'accettazione con beneficio di inventario il termine decorso il quale non risulta più indispensabile l'autorizzazione del Tribunale per l'alienazione dei beni ereditari – per i beni immobili non è previsto alcun termine, tanto che parte della dottrina ha prospettato di considerare i beni immobili – pervenuti con eredità accettata con beneficio di inventario in ragione della separazione tra patrimonio dell'erede e dell'eredità – come eternamente ereditari e altra parte della dottrina che ha ritenuto che i beni immobili debbano essere qualificati beni ereditari ove non sia trascorso il termine di dieci anni dall'accettazione quale termine per ritenere prescritta ogni pretesa creditoria nei confronti del de cuius;
ritenuto che risulta condivisibile il secondo orientamento – anche quale orientamento che facilita la circolazione dei beni ereditari – di talché deve essere affermata – in ragione della separazione tra il patrimonio dell'erede e dell'eredità - la natura di beni immoboli ereditari, posto che non risulta decorso il termine di dieci anni dall'accettazione con beneficio di inventario di detta eredità, di talché non può essere affemato che detto bene immobile – per la quota di spettanza - sia stato definitivamente acquisito al patrimonio del minore;
ritenuto peraltro che la disposizione ex art. 747 c.p.c. è posta a presidio degli interessi di eventuali creditori del de cuius – che non possono vedere pregiudicato il loro diritto di credito in ragione del decesso del debitore – ma anche a presidio della regolarità liquidatoria dell'asse ereditario ove esistano pretese di eventuali creditori e/o la definizione di rispettive pretese tra coeredi a fronte della natura ereditaria di detti diritti;
ritenuto che
l'esigenza di tutela posta dalla disposizione ex art. 747 c.p.c. come ritenuto da risalente
– ma ancora attuale – orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che tale esigenza di tutela - che costituisce la "ratio" dell'art. 747 cod. proc. civ. - sussiste, nei casi in cui il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora perfezionato, non soltanto con riferimento all'autorizzazione agli atti di "vendita" in senso stretto degli immobili ereditari, bensì anche con riferimento all'autorizzazione a tutti gli atti di straordinaria amministrazione che possano direttamente o indirettamente incidere sulla proprietà degli immobili ereditari, rendendo necessaria anche una valutazione relativa ad interessi diversi da quelli del minore (Cass., Sez. I civile, sentenza 07.04.1997 n. 2994);
ritenuto che interesse concreto e sotteso all'atto prospettato dai ricorrenti è lo scioglimento della comunione ereditaria su detto bene immobile con la conseguente definizione delle rispettive pretese degli eredi della de cuius;
ritenuto che l'esistenza attuale di pretese – derivanti non da creditori terzi al de cuius o ai suoi eredi
– ma tra eredi determini l'esistenza e l'attualità di un profilo che esula l'interesse della tutela degli interessi del soggetto incapace – oggetto di tutela ex artt. 320, 374 e 411 c.c. - posto che coinvolge il profilo definitivo la comunione ereditaria su detto bene immobile e per quanto tale costituisce atto rientrante nell'ambito oggetto di autorizzazione presidio della disposizione ex art. 747 c.p.c.;
ritenuto che l'esistenza attuale di pretese – derivanti non da creditori terzi al de cuius o ai suoi eredi
– ma tra eredi determini l'esistenza e l'attualità di un profilo che esula l'interesse della tutela degli interessi del soggetto incapace – oggetto di tutela ex artt. 320, 374 e 411 c.c. - posto che coinvolge il profilo definitivo la comunione ereditaria su detto bene immobile e per quanto tale costituisce atto rientrante nell'ambito oggetto di autorizzazione presidio della disposizione ex art. 747 c.p.c.; ritenuto che il concetto di divisione – inteso come l'insieme delle operazioni giuridiche che hanno lo scopo di sciogliere una comunione attraverso l'attribuzione a ciascuno dei condividenti di valori corrispondenti alla loro quota – è uno solo e comprende la divisione negoziale e la divisione giudiziale, la divisione in natura e la divisione civile ossia attuata attraverso quegli atti che il legislatore denomina “atti diversi dalla divisione” ex art. 764 c.c. come coerentemente affermato dal fatto che è la disciplina della divisione delle cose comuni che richiama la disciplina della divisione ereditaria – ex art. 1116 c.c. – risultando non riproposta la disposizione ex art. 1000 Cod. abr. che a chiusura della sezione della divisione ereditaria richiamava la divisione di cose comuni;
ritenuto che l'atto da autorizzare in ragione della disposizione ex art. 747 c.p.c. assorbe ogni eventuale interesse ad altre autorizzazioni posto che ciascun erede trarrà dalla vendita il valore pro
– quota vantato su detto bene immobile;
ritenuto che l'operazione prospettata costituisce atto di divisione della comunione ereditaria su detto bene con conseguente liquidazione della quota di proprietà di ciascun comunista;
ritenuto quindi che l'autorizzazione al compimento dell'atto è sottoposta all'autorizzazione del Tribunale – ex art. 493 c.c. – in quanto concernente un bene ereditario, ritenuto che la disposizione ex art. 747, I co., c.p.c. attribuisce la competenza a rilasciare l'autorizzazione a vendere i beni ereditari al Tribunale del luogo di apertura della successione;
ritenuto che in ragione della documentazione anagrafica la de cuius , nata a Persona_3 Roma il 30.11.1942 e deceduta in Roma il 11.09.2021, era residente in [...];
nulla sulle spese visto l'art. 747 c.p.c.
P.T.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede: - dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a fronte della competenza del Tribunale Ordinario di Roma impregiudicato il parere reso dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
- nulla sulle spese.
Si comunichi a parte ricorrente e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 25.03.2025
Il Presidente
dott. Francesco Vigorito