Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Agrigento prot. n. -OMISSIS- del 26.03.24, avente ad oggetto “Nuovo inserimento disabile psichico -OMISSIS-” , con la quale è stato comunicato che il ricorrente è stato inserito in apposita lista di attesa e che il Comune non si farà carico della relativa spesa di ricovero;
- del provvedimento (del quale non si conoscono gli estremi) con il quale il Comune di Agrigento ha differito ad una data futura e incerta il ricovero del ricorrente presso una comunità-alloggio, subordinandolo al previo reperimento di adeguate risorse finanziarie;
- della “graduatoria disabili psichici in lista d’attesa” approvata dal Comune di Agrigento;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della determinazione del responsabile del Settore II del Comune di Agrigento n. -OMISSIS-/22 del 7.12.22 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria disabili psichici in lista d’attesa” ;
- per quanto possa occorrere, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nelle parti specificate in ricorso, della determinazione del responsabile del Settore II del Comune di Agrigento con la quale è stata aggiornata la “graduatoria disabili psichici in lista d’attesa” ;
- nei limiti dell’interesse del ricorrente e nelle parti specificate in ricorso, dell’art. 14 del regolamento “per l’accesso ai servizi residenziali” approvato dal consiglio comunale di Agrigento con delibera n.-OMISSIS-del 27.09.07;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
e per l’accertamento
della sussistenza dei presupposti per la tempestiva ammissione del sig. -OMISSIS- al servizio residenziale (inserimento in comunità-alloggio), con integrazione della retta a carico del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha riferito:
- di essere disabile grave con invalidità civile pari al 100%, perché affetto da “grave-OMISSIS-, tipo indifferenziata con necessità di terapia continua e profonda-OMISSIS-” ;
- che il Centro di Salute Mentale di Agrigento ha espresso parere favorevole all’inserimento del sig. -OMISSIS- in comunità alloggio (note prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2023 e prot. n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2023);
- che nello stesso senso si sono espressi i Servizi Sociali del Comune di Agrigento;
- di avere, pertanto, chiesto al Comune di Agrigento, con istanza del 23 ottobre 2023, di essere inserito in una comunità alloggio;
- che, tuttavia, il Comune di Agrigento, con nota prot. n. -OMISSIS-/2024, ha comunicato che il ricorrente è stato inserito in apposita lista di attesa e che l’amministrazione non si farà carico della
relativa spesa di ricovero.
Avverso tale determinazione, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze.
a) Sull’illegittimità della nota del Comune di Agrigento prot. n. -OMISSIS-/2024.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Violazione falsa applicazione della legge n. 328/2000. Violazione falsa applicazione dell’art. 3, comma 4 della legge n. 328/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992. Violazione e falsa applicazione della legge 14 aprile 2009 n. 5 della Regione siciliana. Violazione della circolare dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione siciliana, n. 14 del 10 luglio 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione del d.p.c.m. 29 novembre 2001. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti.
Il ricovero presso comunità alloggio dei disabili psichici rientrerebbe tra le “prestazioni sanitarie di rilevanza sociale” ai sensi del D.P.C.M. 13 gennaio 2017 e si collocherebbe tra i livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA), con conseguente obbligo dei comuni di residenza di garantire, ove ricorrano i relativi presupposti, l’integrazione della retta, la quale non potrebbe essere negata, facendo riferimento all’incapienza del relativo capitolo di bilancio e ad asserite difficoltà finanziarie, in quanto il diritto alla salute sarebbe prevalente sui profili di natura finanziaria.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l.241/90. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti.
La mancanza di risorse finanziarie per nuovi inserimenti di disabili psichici nelle comunità alloggio sarebbe imputabile a inadempimenti del Comune di Agrigento, il quale avrebbe inserito nel bilancio dell’ente uno stanziamento appena sufficiente per la copertura dei ricoveri in atto, con conseguente violazione dell’art. 10-bis, l. 241/1990, nella parte in cui prevede che non possono essere addotti tra i motivi ostativi all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi imputabili alla stessa amministrazione.
b) Sull’illegittimità della graduatoria dei disabili psichici in lista d’attesa nonché dell’art. 14 del regolamento per l’accesso ai servizi residenziali approvato dal Consiglio Comunale di Agrigento con Delibera n.-OMISSIS-del 27.09.07.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 14 aprile 2009 n. 5 della Regione siciliana. Violazione del d.p.c.m. 29 novembre 2001. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti.
L’art. 14 del regolamento per l’accesso ai servizi residenziali e le determinazioni di approvazione e rettifica della lista d’attesa redatta alla stregua della norma regolamentare sarebbero a loro volta illegittimi nella parte in cui non prevedono termini massimi di attesa per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie di competenza del Comune, di fatto rimandando sine die l’accesso alle predette prestazioni. A tal proposito, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 280, lett. a) della legge n. 266 del 2005, il quale prevede che le prestazioni riconducibili al catalogo dei LEA (ossia, al D.P.C.M. 29 novembre 2001) devono essere sottoposte a “tempi massimi di attesa”, nel quadro del c.d. piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Agrigento.
Con ordinanza -OMISSIS-/2024, la domanda cautelare è stata accolta ai sensi dell’art. 55, co. 10 c.p.a.
Con successiva ordinanza -OMISSIS-/2024, è stata disposta a carico del Comune di Agrigento la produzione di una dettagliata relazione, con cui si desse atto delle risorse finanziarie destinate in bilancio al ricovero di disabili presso comunità-alloggio, delle eventuali iniziative che si intendessero assumere per soddisfare la domanda di assistenza da parte dei disabili, nonché delle possibili previsioni in merito allo scorrimento della graduatoria, in cui il ricorrente occupa la ventottesima posizione.
Alla successiva udienza pubblica del 4 aprile 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Non merita condivisione il primo motivo, con cui si sostiene che l’inserimento dei disabili psichici presso le comunità-alloggio si collocherebbe tra i livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA), con conseguente obbligo dei comuni di residenza di garantire, ove ne ricorrano i presupposti, l’integrazione della retta, la quale non potrebbe essere negata, facendo riferimento all’incapienza del relativo capitolo di bilancio.
Fermo restando che nel caso di specie il Comune di Agrigento non ha negato l’autorizzazione all’inserimento del ricorrente in comunità alloggio, ma ne ha piuttosto disposto il differimento nell’attesa di reperire le risorse finanziarie atte a garantire il servizio richiesto nel rispetto dell’ordine di iscrizione nella lista di attesa all’uopo formata, il motivo, a parere del collegio, muove da una premessa interpretativa errata.
Invero, il ricovero in comunità alloggio non rientra nei livelli essenziali di assistenza relativi alle prestazioni socio-sanitarie, che devono essere garantite, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, che sono erogate o a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente (così l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992) e alle quali si riferiscono il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e il nuovo D.P.C.M. 12.01.17 - rubricato “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che, secondo l’art. 3- septies del d.lgs. n. 502 del 1992, “Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (così il comma 1 dell’art. 3- septies cit.). Tali prestazioni comprendono sia le “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” , ossia “le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite” (art. 3- septies cit., comma 2, lett. a), sia le “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” , cioè “tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute” (art. 3- septies cit., comma 2, lett. b).
Le sole prestazioni sociali a rilevanza sanitaria “sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (art. 3- septies , comma 6, 1° periodo). Invece, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza dell’A.S.P. e vengono finanziate dalla Regione “sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza” (art. 3- septies , comma 6, secondo periodo).
Alla luce di quanto rilevato, risulta quindi inesatto e sostanzialmente estraneo alla vicenda oggetto del presente giudizio il riferimento ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) per le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni, quale è il ricovero in comunità-alloggio, prestazione non a caso non menzionata nei DD.PP.CC.MM. di definizione e aggiornamento dei c.d. L.E.A. richiamati dalla parte ricorrente e i cui oneri di retta sono a carico del Comune senza compartecipazione da parte del S.S.N.
Il regolamento per l’accesso ai servizi residenziali del Comune colloca, in verità, il ricovero in comunità alloggio tra i servizi residenziali “con oneri di retta a carico dell’Amministrazione Comunale” previsti in favore dei disabili psichici la cui necessità sia segnalata dal D.S.M. e accompagnata “dal progetto riabilitativo, che consenta al Servizio Sociale Professionale, l'individuazione della comunità alloggio idonea al ricovero” (art. 2, lett. e). Lo stesso regolamento, al successivo art. 7, definisce altresì la quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell’assistito, che per i disabili mentali è pari al 70% del reddito personale goduto.
Il ricovero in comunità-alloggio si presenta, pertanto, come un servizio di assistenza sociale, integrativo rispetto alle prestazioni socio-sanitarie a carico del S.S.N., in cui il Comune si è assunto, in virtù della normativa regolamentare che si è dato, un obbligo di finanziamento graduato in relazione alla capacità reddituale del disabile, in ipotesi, tale da comportare l’intera copertura della retta ove l’assistito sia del tutto sprovvisto di mezzi propri.
Non si deve pertanto confondere la prestazione di ricovero in esame con i trattamenti socio-riabilitativi a bassa intensità contemplati dall’art. 33, comma 2, lett. c), D.P.C.M. 12.01.17, i quali sono a carico del S.S.N. per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. A questi ultimi e non al servizio di ricovero in comunità alloggio, di pertinenza del Comune (destinato a essere finanziato dall’amministrazione comunale fino a totale copertura della retta, ove il reddito dell’assistibile fosse insufficiente), è applicabile la nozione giuridico-normativa di livello essenziale di assistenza.
Per altro verso, gli ulteriori elementi fattuali dedotti dal ricorrente, vale a dire l’asserita finalizzazione dell’inserimento in comunità alloggio del ricorrente alla corretta assunzione della terapia farmacologica e la previsione della necessità dell’inserimento nel progetto individuale per persone disabili redatto in suo favore, non valgono a giustificare un diverso inquadramento giuridico della fattispecie né consentono di attrarre il ricovero in comunità alloggio nella sfera delle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” di cui all’art. 3- septies , comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 502 del 1992.
A tale re-inquadramento ostano in primo luogo le differenze sopra evidenziate tra le due tipologie di prestazioni quanto agli enti competenti per la copertura dei costi (il Comune in un caso, l’A.S.P. nell’altro) e al diverso sistema di finanziamento. A ciò si aggiunga che l’inserimento in comunità alloggio del ricorrente non era specificamente ed espressamente finalizzato anche alla corretta somministrazione della terapia farmacologica a lui prescritta: piuttosto risulta dalla relazione sociale del Comune che l’inserimento in comunità era finalizzato al soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali del ricorrente, e più precisamente al contrasto all’isolamento sociale e alla promozione dello sviluppo e dell’autonomia personale (così la relazione del 19 febbraio 2024), nell’ambito dunque delle finalità caratterizzanti e proprie delle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” come definite dall’art. 3- septies , comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 502 del 1992.
Non di meno, il collegio è dell’avviso che, anche riguardo alle prestazioni socio-assistenziali di competenza del Comune, si ponga la necessità di garantire quel nucleo minimo “incomprimibile” del diritto all’assistenza sociale (art. 38 Cost.), destinato a prevalere sul confliggente interesse al contenimento della spesa pubblica e all’equilibrio di bilancio dell’amministrazione erogatrice.
Già nella nota sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016 (in materia di trasporto scolastico dei disabili) la Corte Costituzionale ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha più volte affermato che il principio secondo cui le posizioni soggettive delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria si applica non soltanto al diritto all’educazione e al sostegno scolastico, per cui è stato coniato il concetto di “diritto al sostegno in deroga”, ma deve trovare applicazione anche nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria mediante erogazione delle prestazioni di volta in volta necessarie (in termini, Consiglio di Stato, III, 2 gennaio 2020, n. 1 e più di recente 11 gennaio 2021, n. 316), precisandosi che “nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato”.
Di tali esigenze si è fatto carico, a ben vedere, il Comune di Agrigento mediante il regolamento per l’accesso ai servizi residenziali sopra ricordato. La disciplina regolamentare del Comune prevede, infatti, che nella formazione delle liste d’attesa, nelle quali sono inseriti gli interventi non immediatamente finanziabili per mancanza di stanziamenti in bilancio, si possa tenere conto – oltre che dell’elemento cronologico rappresentato dalla data di presentazione della domanda – anche dell’intensità dello stato di bisogno del richiedente e “[a]llo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate” (art. 14). Si precisa, poi, a questo proposito: “Per situazioni d’emergenza s’intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse dall'ospedale. Per situazioni d’urgenza s’intendono i casi in cui l’aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale”.
A sua volta, l’art. 12 del menzionato regolamento, rubricato “Interventi urgenti e indifferibili” , dispone che “[i]n caso di assoluta necessità l’Amministrazione Comunale può, immediatamente e per un tempo limitato, fornire interventi d’urgenza ed indifferibili atti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita ai sensi dell’art. 2 e 32 della Cost.”. Tale previsione, che fa espressamente salva la possibilità per l’ente di garantire immediatamente, seppure per un tempo limitato, gli interventi urgenti e indifferibili in deroga alla procedura ordinaria di inserimento dell’interessato in lista d’attesa, va intesa, conformemente ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa (v. pronunce sopra richiamate), come espressione di un potere-dovere, più che come una semplice facoltà, riservato all’amministrazione procedente per i casi di assoluta necessità, connotati da indifferibilità e urgenza.
La disciplina normativa appena descritta, a giudizio del collegio si muove nel doveroso rispetto dei principi costituzionali, individuando un ragionevole punto di equilibrio tra la tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e all’assistenza sociale (art. 38 Cost.) nel loro nucleo essenziale e la salvaguardia delle risorse organizzative e finanziarie di cui l’ente dispone per far fronte alle necessità di vita dei propri consociati.
Nella cornice regolatoria così delineata, appare infondata la pretesa del ricorrente di immediato ricovero in comunità alloggio.
Ed invero, il C.S.M. e il Comune di Agrigento hanno convenuto semplicemente sulla congruità e necessità di ricovero del ricorrente in comunità alloggio per il contrasto all’isolamento sociale e la promozione dell’autonomia personale, ma non consta nella relazione dell’assistente sociale dell’ente – né è stata altrimenti prospettata e provata dal ricorrente – l’esistenza di distinte situazioni di emergenza, meritevoli di più favorevole apprezzamento rispetto alla situazione di altri disabili psichici ugualmente in attesa di ricovero e tali da richiedere pertanto il prioritario inserimento nella lista d’attesa già redatta in luogo dell’applicazione del mero criterio cronologico, né tantomeno l’esistenza di peculiari condizioni di indifferibilità e urgenza implicanti il ricovero “immediato”, ossia in deroga agli ordinari vincoli di bilancio e al regime stesso delle liste d’attesa, ai sensi dell’art. 12 del più volte menzionato regolamento.
Per le ragioni sin qui esposte, deve essere quindi respinto il primo motivo di gravame.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis, ultimo periodo, l. 241/1990, a norma del quale “Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione”.
Secondo il collegio, la censura non è in primo luogo coerente con la natura del provvedimento impugnato, dal momento che – contrariamente a quanto si assume in ricorso – con la nota impugnata, il Comune non ha rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso del ricorrente in comunità alloggio per carenza di fondi, ma ne ha differito l’ammissione al reperimento delle risorse atte a soddisfare i bisogni di assistenza manifestati da tutti i richiedenti, a cominciare da quelli collocati in lista d’attesa in posizione poziore; nella relazione del 10 febbraio 2025, l’ente ha riferito che la Direzione dei Servizi Sociali, al fine di razionalizzare la spesa per ricoveri disabili psichici in comunità alloggio e consentire l’eventuale scorrimento della lista di attesa, sta programmando una rivalutazione del bisogno di assistenza degli utenti anziani con disabilità cronica stabilizzata.
Non trattandosi, quindi, di un provvedimento di diniego dell’istanza del privato, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 10-bis cit.
In secondo luogo, parte ricorrente non ha indicato le specifiche inadempienze e i ritardi che si imputano all’ente: lo stanziamento in bilancio di una somma sufficiente ad assistere solo i soggetti già presi in carico dal Comune, infatti, non può essere considerata di per sé un’inadempienza dell’ente.
Infine, per ragioni simili a quelle esaminate in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, non può trovare accoglimento il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 1, comma 280, lett. a) della legge n. 266 del 2005.
La disposizione da ultimo indicata prevede, invero, che le prestazioni riconducibili al catalogo dei L.E.A. (ossia, al D.P.C.M. 29 novembre 2001) devono essere sottoposte a “tempi massimi di attesa”, nel quadro del c.d. Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. Ebbene, la disciplina appena richiamata non è riferibile alla prestazione in discussione, proprio perché – come visto – il ricovero in comunità alloggio rientra nell’ambito delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria ex art. 3-septies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 502/1992, di competenza dei Comuni, non interessate dai L.E.A. Da qui l’inconferenza della norma invocata quale parametro di legittimità dei provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale, in applicazione dell’art. 14 del menzionato regolamento, ha redatto e successivamente integrato la lista degli aventi diritto senza indicazione di tempi massimi di attesa.
Il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere rigettato.
La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.