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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11750/2022 promossa da:
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato dalla in persona del legale rappresentante p.t., nella Parte_2 qualità di affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale, in forza di contratto stipulato in data 18 giugno 2020 e procura speciale repertorio n.
14641, raccolta n. 11847 del 2 luglio 2020, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Villa Pizzi, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Francese in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, contumace; Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione sine titulo di immobile.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da note redatte in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. verbale in riferimento all'udienza del 23 luglio 2024, che si intendono integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato come in epigrafe specificato, conveniva in giudizio esponendo di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, via Controparte_1
Pescaglia n. 28, edificio B, sc. A, piano secondo, int. 8; che detto immobile era stato illecitamente occupato dalla convenuta dal 2 agosto 2020; che tale illegittima occupazione Controparte_1 aveva causato danni all'Ente esponente conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile da quantificare in relazione al valore locativo del bene pari ad €. 454,87 mensili, oltre agli oneri accessori.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illecita occupazione da parte della convenuta dell'immobile per cui era causa, e che, conseguentemente, la stessa venisse condannata all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell' , libero da persone e da Pt_1 cose, oltre che al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita occupazione a far data dal 2 agosto 2020 sino al momento dell'effettiva immissione in possesso del medesimo, da parametrare al valore locativo di mercato dell'immobile, determinato nella misura di €. 454,87 mensili, oltre agli oneri accessori, interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si costituita, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'espletamento della prova per interpello, cui non veniva data risposta, e della prova testimoniale;
quindi, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 23 luglio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito specificati.
Nel premettere che la titolarità in capo all'Istituto attore del diritto di proprietà dell'immobile per cui
è causa risulta comprovato sulla base della documentazione versata in atti (cfr. atto di compravendita del 30 gennaio 1970), deve rilevarsi che in esito all'istruttoria svolta, può ritenersi pagina 2 di 4 senz'altro provata l'occupazione senza titolo da parte della convenuta Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, via Pescaglia n. 28, edificio B, sc. A, piano secondo, int. 8, sin dal 23 marzo 2021, come indicato nel capitolo di prova articolato nella memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2 c.p.c. (cfr. mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta nonché CP_1 dichiarazioni rese dal teste ), oltre che l'attualità dell'occupazione, come Testimone_1 desumibile dalla circostanza che l'atto di citazione, notificato presso l'immobile oggetto della domanda, ricevuto dalla convenuta personalmente.
Deve, dunque, ritenersi pienamente provata l'occupazione illecita dell'immobile de quo da parte della convenuta, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento di prova circa la sussistenza in capo alla stessa di un legittimo titolo di detenzione ovvero dell'avvenuto rilascio dell'immobile nella piena disponibilità dell'Istituto attore.
In riferimento al danno conseguente all'illecita occupazione del bene, deve rilevarsi che lo stesso può ritenersi pienamente provato sulla base di presunzioni semplici, ben potendo essere individuato nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto o indiretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato da altri, sicché, nella specie, deve essere senz'altro riconosciuto il diritto della parte attrice al risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione.
Il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene, che, in via equitativa, va determinato nella misura di €. 454,87 mensili, conformemente alla determinazione operata dall'ente proprietario, in riferimento ai parametri di cui alla normativa regionale disciplinante il regime delle assegnazioni e la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica.
Considerato, dunque, come periodo di riferimento quello che decorre dal mese di marzo 2021, sino al corrente mese di gennaio 2025, l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €. 21.378,89
(€. 454,87 x 47 mesi).
Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano all'attore gli interessi legali dalla presente decisione sino al pagamento.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta in riferimento al periodo successivo all'emanazione della sentenza e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, in quanto la condanna in futuro è ammessa in materia locatizia, per ragioni di economia processuale ed in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle che espressamente regolano.
pagina 3 di 4 Non può parimenti essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori formulata da parte attrice, non avendo la stessa né allegato né provato l'entità dell'importo dovuto a tale titolo, con la conseguenza che la domanda sul punto deve essere rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice in riferimento al quantum, non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, rilevando solo sulla quantificazione delle spese stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'abusiva occupazione ad opera della convenuta Controparte_1 dell'immobile ad uso abitativo di proprietà dell' Parte_3
, sito in Roma, dell'immobile sito in Roma, via Pescaglia n. 28, edificio B, sc. A, piano
[...]
secondo, int. 8;
2) condanna la convenuta a rilasciare immediatamente il predetto immobile Controparte_1 libero da persone e da cose non inerenti all'immobile, nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Istituto attore;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della Controparte_1
somma di €. 21.378,89 a titolo di risarcimento del danno;
4) rigetta la domanda proposta da parte attrice di condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali;
5) condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in €. 950,00 per spese ed in euro 3.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 7 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
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