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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 75/24 RG
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e in sost. Pt_1 Per_1 Parte_2
.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 75/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, la ha dedotto: che il 17.11.17, CP_1 alle 11:30 circa, si trovava come passeggera a bordo della Fiat Panda tg ED993XM di proprietà di che mentre l'auto stava percorrendo il lungomare di levante in Marina di Massa, Persona_2 la Land Rover tg DF922FK di e condotta da tamponava Controparte_2 Persona_3 violentemente la Audi A8 tg BC91GLU di e condotto da mandandola a CP_3 Persona_4 sua volta a tamponare la Panda;
che in conseguenza del sinistro riportava delle lesioni.
1 La ha quindi convenuto ex art. 141 d. lgs. 209/05 la compagnia assicuratrice della CP_1
Panda, chiedendo il risarcimento del danno.
La compagnia, eccepite l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, l'improponibilità/improcedibilità ex art. 145 d. lgs. cit. per mancato invio della documentazione e la non integrità del contraddittorio, nel merito ha contestato il quantum della domanda.
Con sentenza n. 172/23, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando la convenuta a versare all'attrice la somma di € 1.236,51.
La ha proposto appello, insistendo nella richiesta di liquidazione di una somma CP_1 maggiore.
L , nuovamente eccepita la non integrità del contraddittorio, nel merito Parte_3 ha contestato la pretesa dell'appellante, concludendo quindi per la rimessione della causa in primo grado e, nel merito, per il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. – Va pregiudizialmente respinta l'eccezione di non integrità del contraddittorio.
L'art. 141 d. lgs. 209/05 non prevede infatti, a differenza dell'art. 144 del medesimo d. lgs., il litisconsorzio necessario del responsabile del danno e nell'ambito della decisione della Cassazione citata dall'appellata l'estensione di quest'ultima previsione anche alla fattispecie di cui all'art. 141 rappresenta un mero obiter dictum, come tale non particolarmente significativo.
2. – Nel merito, non contestato né l'an né il riconoscimento del danno non patrimoniale nella misura riconosciuta dal ctu , vale a dire in € 1.238,69 (la sentenza di primo grado contiene in proposito un refuso, laddove, pur recependo la ctu, indica a titolo di danno da invalidità permanente la somma di € 398,47 anziché quella di € 400,65, con una differenza in meno dunque di € 2,18, che dovrà essere senz'altro riconosciuta all'attrice-appellante), in questione sono le spese mediche e quelle di ctp.
Sul punto, l'appello è fondato.
Le spese mediche, per l'importo di € 1,359,00 sono state infatti riconosciute congrue da parte del ctu e, a fronte dell'eccezione della convenuta-appellata relativa al fatto che l'attrice-appellante aveva prodotto in proposito solo dei preavvisi di notula, con l'appello la ha prodotto la CP_1 relativa ricevuta (la produzione è ammissibile, in quanto la ricevuta è stata emessa successivamente alla sentenza di primo grado).
Le spese di ctp sono a loro volta da riconoscere, nella misura richiesta (€ 427,00), da un lato non essendo dubbio che la parte abbia pienamente diritto di farsi assistere da un consulente tecnico di parte e che la relativa spesa, non diversamente da quella del difensore, debba andare a carico della controparte soccombente, dall'altro la somma in questione essendo del tutto congrua.
2 3. – In riforma dell'appellata sentenza, la convenuta va dunque condannata a versare all'attrice, ferma la condanna contenuta in tale sentenza, l'ulteriore somma di € (2,18 + 1,359,00 +
427,00 =) 1.788,18, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) quanto ad € 2,18 dalla data del sinistro, per il resto dalla data nella quale le singole spese sono state sostenute, fino al saldo.
Le spese del presente appello (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale ferma la condanna contenuta nella sentenza di primo grado, condanna l'appellata a versare all'appellante, per il titolo di cui in motivazione, l'ulteriore somma di € 1.788,18, oltre interessi come indicato;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.500,00 per compenso del difensore ed € 257,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
HE Fornaciari
3
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e in sost. Pt_1 Per_1 Parte_2
.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 75/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Parte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, la ha dedotto: che il 17.11.17, CP_1 alle 11:30 circa, si trovava come passeggera a bordo della Fiat Panda tg ED993XM di proprietà di che mentre l'auto stava percorrendo il lungomare di levante in Marina di Massa, Persona_2 la Land Rover tg DF922FK di e condotta da tamponava Controparte_2 Persona_3 violentemente la Audi A8 tg BC91GLU di e condotto da mandandola a CP_3 Persona_4 sua volta a tamponare la Panda;
che in conseguenza del sinistro riportava delle lesioni.
1 La ha quindi convenuto ex art. 141 d. lgs. 209/05 la compagnia assicuratrice della CP_1
Panda, chiedendo il risarcimento del danno.
La compagnia, eccepite l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, l'improponibilità/improcedibilità ex art. 145 d. lgs. cit. per mancato invio della documentazione e la non integrità del contraddittorio, nel merito ha contestato il quantum della domanda.
Con sentenza n. 172/23, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando la convenuta a versare all'attrice la somma di € 1.236,51.
La ha proposto appello, insistendo nella richiesta di liquidazione di una somma CP_1 maggiore.
L , nuovamente eccepita la non integrità del contraddittorio, nel merito Parte_3 ha contestato la pretesa dell'appellante, concludendo quindi per la rimessione della causa in primo grado e, nel merito, per il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. – Va pregiudizialmente respinta l'eccezione di non integrità del contraddittorio.
L'art. 141 d. lgs. 209/05 non prevede infatti, a differenza dell'art. 144 del medesimo d. lgs., il litisconsorzio necessario del responsabile del danno e nell'ambito della decisione della Cassazione citata dall'appellata l'estensione di quest'ultima previsione anche alla fattispecie di cui all'art. 141 rappresenta un mero obiter dictum, come tale non particolarmente significativo.
2. – Nel merito, non contestato né l'an né il riconoscimento del danno non patrimoniale nella misura riconosciuta dal ctu , vale a dire in € 1.238,69 (la sentenza di primo grado contiene in proposito un refuso, laddove, pur recependo la ctu, indica a titolo di danno da invalidità permanente la somma di € 398,47 anziché quella di € 400,65, con una differenza in meno dunque di € 2,18, che dovrà essere senz'altro riconosciuta all'attrice-appellante), in questione sono le spese mediche e quelle di ctp.
Sul punto, l'appello è fondato.
Le spese mediche, per l'importo di € 1,359,00 sono state infatti riconosciute congrue da parte del ctu e, a fronte dell'eccezione della convenuta-appellata relativa al fatto che l'attrice-appellante aveva prodotto in proposito solo dei preavvisi di notula, con l'appello la ha prodotto la CP_1 relativa ricevuta (la produzione è ammissibile, in quanto la ricevuta è stata emessa successivamente alla sentenza di primo grado).
Le spese di ctp sono a loro volta da riconoscere, nella misura richiesta (€ 427,00), da un lato non essendo dubbio che la parte abbia pienamente diritto di farsi assistere da un consulente tecnico di parte e che la relativa spesa, non diversamente da quella del difensore, debba andare a carico della controparte soccombente, dall'altro la somma in questione essendo del tutto congrua.
2 3. – In riforma dell'appellata sentenza, la convenuta va dunque condannata a versare all'attrice, ferma la condanna contenuta in tale sentenza, l'ulteriore somma di € (2,18 + 1,359,00 +
427,00 =) 1.788,18, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) quanto ad € 2,18 dalla data del sinistro, per il resto dalla data nella quale le singole spese sono state sostenute, fino al saldo.
Le spese del presente appello (per quelle del primo grado v. la sentenza impugnata), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale ferma la condanna contenuta nella sentenza di primo grado, condanna l'appellata a versare all'appellante, per il titolo di cui in motivazione, l'ulteriore somma di € 1.788,18, oltre interessi come indicato;
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente appello, che liquida in €
1.500,00 per compenso del difensore ed € 257,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
HE Fornaciari
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