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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 108 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv.
Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e CP_2 giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni
Resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024, il ricorrente premetteva: - Di aver prestato, dal 1985 al 2003, attività lavorativa come operaio tessile e, successivamente, dal 2006 al 2022, come operaio impastatore, alle dipendenze della Interpan S.r.l.; - Che le lavorazioni di impastatore venivano svolte nello stabilimento della Interpan in un locale di circa 100 mq, con rumore costante proveniente dal funzionamento di 10 impastatrici meccaniche, dal movimento continuativo di carrelli elevatori e dalle varie sirene degli impianti di sicurezza;
Di aver osservato un orario lavorativo di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; - Di essere stato esposto, in ragione delle mansioni svolte, al rischio rumore causa dell'insorgenza della patologia “Ipoacusia da rumore neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico”; - Che l' CP_3
riconosceva la natura professionale della patologia quantificando, inizialmente, il danno biologico nella misura del 4%; - Di aver richiesto all' , con CP_1
istanza del 06/07/2023, la revisione dei postumi a seguito di un aggravamento della patologia;
- Che l' riconosceva un maggior grado del danno CP_1 biologico quantificandolo nella misura dell'11% (Cfr. All. 2 al ricorso); - Che, ritenendo comunque riduttiva la valutazione, proponeva opposizione amministrativa, rimasta priva di riscontro da parte dell' . CP_3
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e CP_1 dichiarare che dalla malattia professionale “Ipoacusia da rumore”, siano derivati esiti invalidanti nella misura del 14%, o in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse se già accertate, vinte le spese di lite, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - l'infondatezza della CP_1 domanda ritenendo rispondente la valutazione effettuata dall'Istituito, in fase amministrativa di revisione, alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato, rimaste invariate.
L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3
L'istruttoria si articolava nell'escussione del teste indicato dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza di un aggravamento e, quindi, la valutazione dell'entità dello stato invalidante consequenziale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione..
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, si applica la disciplina del T.U. n.1124/65 e non in quella del D.lgs. 38/00 posto che la malattia professionale oggetto di causa, denunciata nel 1999, è stata dapprima riconosciuta dall' nel 1999 CP_3
col grado del 4% e successivamente, in sede di revisione, un aggravamento nella misura dell'11% con costituzione della relativa rendita con decorrenza dal 2013
(cfr. all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente, ritenendo sottostimato il danno subito, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto sostenendo la sussistenza di un CP_3
maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia di origine professionale, valutata dal consulente di parte, Prof. produttiva di un Per_2
danno biologico permanente nella misura del 14% - (Cfr. relazione medico legale di parte – all. 4 al ricorso).
Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha contratto la malattia Ipoacusia da rumore a causa dell'attività svolta, dapprima come operaio tessile e, poi, dal 2006 al 2022 come operaio impastatore presso la società Interpan s.r.l.
Le dichiarazioni testimoniali rese dal teste indicato dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
In particolare, il teste , collega di parte ricorrente, dal 2006 Tes_1 al 2022, presso l'Azienda ex Gruppo Novelli, poi diventata Alimenti Italiani, quindi , ha dichiarato: “…Il ricorrente lavorava come impastatore … Il CP_4
locale dove operava il ricorrente per turni di 8 ore era circa di 200 mq. più o meno. C'erano n.4 impastatrici e tre linee di produzione lunghe 80 – 100 metri e funzionavano tutti in contemporanea. C'erano carrelli elevatori o meglio ribaltatori che ribaltavano la vasca con l'impasto, ne partiva uno per ogni linea.
Nello stabilimento suonavano di continuo le sirene che allertavano qualsiasi variazione di temperatura, umidità. Le linee avevano delle impostazioni che andavano di continuo resettate”.
Dopo aver confermato l'orario di lavoro per come dedotto in ricorso, il teste ha precisato, inoltre, che: “Nessuno di noi era dotato di otoprotettori… i macchinari sono rimasti sempre invariati durante il periodo che ho riferito al cap. 1). (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 3/10/2024).
Confermata quindi dalla prova orale e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottoressa , sulla base della documentazione Per_3 agli atti e dell'obiettività clinica rilevata anche seguito di autorizzato esame audiometrico effettuato nel corso delle operazioni peritali, ha confermato che la patologia “Ipoacusia da rumore”, contratta dal ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta, ha subito un aggravamento, Circa la causa di tale aggravamento, il CTU ha precisato che: “…
l'esposizione nel Manuale “La Medicina Legale degli Infortuni e delle Malattie
Professionali” di e edito da risulta Persona_4 Persona_5 Controparte_5 che, sulla attendibilità dell'indagine ambientale, questa è “ormai costantemente discusso dagli operatori del settore, la gran parte dei quali ha documentato come tali misurazioni spesso non sono rappresentative della reale condizione di esposizione del rumore dei lavoratori per la loro totale mancanza di un riferimento affidabile per la misura dell'esposizione personale”. Nel medesimo
Manuale viene altresì riportato che: “La legge, peraltro, prevede rilievi ad opportuni intervalli, ma non da chiare indicazioni sui tempi di effettuazione degli stessi né il medico legale che si trova ad accertare la derivazione causale della malattia dal lavoro può efficacemente districarsi in tale complesso di rilevazioni”.
Il CTU evidenziando, altresì, la carenza probatoria nelle alligazioni documentali dell'Istituto, il quale richiama esclusivamente il DVR del 2012, assumendo che “…il ricorrente dal 2012 è stato esposto a livelli di rumore sempre inferiore agli 80 dB, quindi insufficienti a determinare qualsiasi aggravamento della malattia”, ha dedotto che: “Alla luce di tale carenza probatoria non è possibile escludere tout court la natura professionale dell'aggravamento che, in soggetto della classe 1969 e dunque di attuali anni compiuti 55, non può essere addebitato a senescenza”.
Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente, ha concluso che: “Dalla patologia
“ipoacusia” da cui è affetto il ricorrente e già riconosciuta di natura professionale è derivato un aggravamento” e, procedendo alla determinazione dello stato invalidante, ha stimato lo stesso nella misura del 29% ex T.U.
1124/1965, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa (cfr. parere concorde in allegato alla CTU).
In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata
Ipoacusia da rumore, pari al 29%, secondo la valutazione di cui al T.U. 1124/65
(Tabella TUN 2), deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla CP_1
ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia professionale Ipoacusia da rumore di cui è affetto il ricorrente, ha subito un aggravamento quantificato nella misura del 29% ex T.U. 1124/65 –
Tabella TUN 2;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte CP_1
ricorrente, un indennizzo erogato in rendita con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Terni, lì 5 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 108 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv.
Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e CP_2 giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni
Resistente
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024, il ricorrente premetteva: - Di aver prestato, dal 1985 al 2003, attività lavorativa come operaio tessile e, successivamente, dal 2006 al 2022, come operaio impastatore, alle dipendenze della Interpan S.r.l.; - Che le lavorazioni di impastatore venivano svolte nello stabilimento della Interpan in un locale di circa 100 mq, con rumore costante proveniente dal funzionamento di 10 impastatrici meccaniche, dal movimento continuativo di carrelli elevatori e dalle varie sirene degli impianti di sicurezza;
Di aver osservato un orario lavorativo di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; - Di essere stato esposto, in ragione delle mansioni svolte, al rischio rumore causa dell'insorgenza della patologia “Ipoacusia da rumore neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico”; - Che l' CP_3
riconosceva la natura professionale della patologia quantificando, inizialmente, il danno biologico nella misura del 4%; - Di aver richiesto all' , con CP_1
istanza del 06/07/2023, la revisione dei postumi a seguito di un aggravamento della patologia;
- Che l' riconosceva un maggior grado del danno CP_1 biologico quantificandolo nella misura dell'11% (Cfr. All. 2 al ricorso); - Che, ritenendo comunque riduttiva la valutazione, proponeva opposizione amministrativa, rimasta priva di riscontro da parte dell' . CP_3
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e CP_1 dichiarare che dalla malattia professionale “Ipoacusia da rumore”, siano derivati esiti invalidanti nella misura del 14%, o in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse se già accertate, vinte le spese di lite, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - l'infondatezza della CP_1 domanda ritenendo rispondente la valutazione effettuata dall'Istituito, in fase amministrativa di revisione, alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato, rimaste invariate.
L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3
L'istruttoria si articolava nell'escussione del teste indicato dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza di un aggravamento e, quindi, la valutazione dell'entità dello stato invalidante consequenziale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione..
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, si applica la disciplina del T.U. n.1124/65 e non in quella del D.lgs. 38/00 posto che la malattia professionale oggetto di causa, denunciata nel 1999, è stata dapprima riconosciuta dall' nel 1999 CP_3
col grado del 4% e successivamente, in sede di revisione, un aggravamento nella misura dell'11% con costituzione della relativa rendita con decorrenza dal 2013
(cfr. all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente, ritenendo sottostimato il danno subito, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto sostenendo la sussistenza di un CP_3
maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia di origine professionale, valutata dal consulente di parte, Prof. produttiva di un Per_2
danno biologico permanente nella misura del 14% - (Cfr. relazione medico legale di parte – all. 4 al ricorso).
Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha contratto la malattia Ipoacusia da rumore a causa dell'attività svolta, dapprima come operaio tessile e, poi, dal 2006 al 2022 come operaio impastatore presso la società Interpan s.r.l.
Le dichiarazioni testimoniali rese dal teste indicato dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
In particolare, il teste , collega di parte ricorrente, dal 2006 Tes_1 al 2022, presso l'Azienda ex Gruppo Novelli, poi diventata Alimenti Italiani, quindi , ha dichiarato: “…Il ricorrente lavorava come impastatore … Il CP_4
locale dove operava il ricorrente per turni di 8 ore era circa di 200 mq. più o meno. C'erano n.4 impastatrici e tre linee di produzione lunghe 80 – 100 metri e funzionavano tutti in contemporanea. C'erano carrelli elevatori o meglio ribaltatori che ribaltavano la vasca con l'impasto, ne partiva uno per ogni linea.
Nello stabilimento suonavano di continuo le sirene che allertavano qualsiasi variazione di temperatura, umidità. Le linee avevano delle impostazioni che andavano di continuo resettate”.
Dopo aver confermato l'orario di lavoro per come dedotto in ricorso, il teste ha precisato, inoltre, che: “Nessuno di noi era dotato di otoprotettori… i macchinari sono rimasti sempre invariati durante il periodo che ho riferito al cap. 1). (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 3/10/2024).
Confermata quindi dalla prova orale e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottoressa , sulla base della documentazione Per_3 agli atti e dell'obiettività clinica rilevata anche seguito di autorizzato esame audiometrico effettuato nel corso delle operazioni peritali, ha confermato che la patologia “Ipoacusia da rumore”, contratta dal ricorrente a causa dell'attività lavorativa svolta, ha subito un aggravamento, Circa la causa di tale aggravamento, il CTU ha precisato che: “…
l'esposizione nel Manuale “La Medicina Legale degli Infortuni e delle Malattie
Professionali” di e edito da risulta Persona_4 Persona_5 Controparte_5 che, sulla attendibilità dell'indagine ambientale, questa è “ormai costantemente discusso dagli operatori del settore, la gran parte dei quali ha documentato come tali misurazioni spesso non sono rappresentative della reale condizione di esposizione del rumore dei lavoratori per la loro totale mancanza di un riferimento affidabile per la misura dell'esposizione personale”. Nel medesimo
Manuale viene altresì riportato che: “La legge, peraltro, prevede rilievi ad opportuni intervalli, ma non da chiare indicazioni sui tempi di effettuazione degli stessi né il medico legale che si trova ad accertare la derivazione causale della malattia dal lavoro può efficacemente districarsi in tale complesso di rilevazioni”.
Il CTU evidenziando, altresì, la carenza probatoria nelle alligazioni documentali dell'Istituto, il quale richiama esclusivamente il DVR del 2012, assumendo che “…il ricorrente dal 2012 è stato esposto a livelli di rumore sempre inferiore agli 80 dB, quindi insufficienti a determinare qualsiasi aggravamento della malattia”, ha dedotto che: “Alla luce di tale carenza probatoria non è possibile escludere tout court la natura professionale dell'aggravamento che, in soggetto della classe 1969 e dunque di attuali anni compiuti 55, non può essere addebitato a senescenza”.
Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente, ha concluso che: “Dalla patologia
“ipoacusia” da cui è affetto il ricorrente e già riconosciuta di natura professionale è derivato un aggravamento” e, procedendo alla determinazione dello stato invalidante, ha stimato lo stesso nella misura del 29% ex T.U.
1124/1965, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa (cfr. parere concorde in allegato alla CTU).
In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata
Ipoacusia da rumore, pari al 29%, secondo la valutazione di cui al T.U. 1124/65
(Tabella TUN 2), deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla CP_1
ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia professionale Ipoacusia da rumore di cui è affetto il ricorrente, ha subito un aggravamento quantificato nella misura del 29% ex T.U. 1124/65 –
Tabella TUN 2;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte CP_1
ricorrente, un indennizzo erogato in rendita con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Terni, lì 5 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri