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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti costituite, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2230 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maria Bloise ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Castrovillari, alla via degli Osci n. 5, in virtù di procure alle liti allegate all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
(P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), P.IVA_2
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea 6A/6B, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
(P.I. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2021 (R.G. n. 1294/2021) del
18.06.2021, emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essi opponenti il pagamento in solido, in favore di della somma di € 63.010,98, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, in virtù del mancato rimborso delle rate del contratto di finanziamento stipulato con il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del Controparte_4
d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) sarebbe giunto in capo all'odierna opposta.
Le parti opponenti, in particolare, deducevano la carenza di procura alle liti;
la violazione dell'art. 634 c.p.c.; l'erronea quantificazione del credito ingiunto;
l'incompetenza territoriale del
Giudice adito. Inoltre, disconosceva la firma apposta al contratto di finanziamento Parte_1
posto alla base del decreto monitorio.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in Controparte_1
via preliminare, di fissare una nuova udienza al fine di chiamare in causa Controparte_3
, che aveva raccolto le sottoscrizione degli opponenti;
nel merito, di rigettare
[...]
l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, di accertare la legittimità della pretesa creditoria;
in subordine, di dichiarare la terza chiamata responsabile e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma ingiunta.
pagina 2 di 5 3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, non intendeva costituirsi in giudizio la terza chiamata e, pertanto - a parziale modifica dell'ordinanza del
27.06.2024 nella parte in cui veniva dichiarata la contumacia dei soci della stessa - ne va dichiarata la contumacia.
4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte.
Con ordinanza del 27.06.2024, rilevato che la controversia verteva in materia di contratti bancari, considerato che detta materia era soggetta alla mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs.
28/2010, il Giudice assegnava giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione.
All'udienza del 27.02.2025 veniva depositato il verbale del primo incontro di mediazione, che aveva avuto esito negativo, e il Giudice rilevato che emergeva una questione astrattamente idonea a definire il giudizio rinviava all'udienza del 20.05.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alla detta udienza, celebrata i sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, in quanto parte opposta non ha partecipato personalmente alla mediazione, né l'avv. Leonardo Celeste, comparso dinanzi al mediatore, era fornito di procura speciale sostanziale. Invero quest'ultimo è comparso su delega del procuratore della società opposta, in favore del quale non risulta essere stata rilasciata procura speciale sostanziale.
A tal proposito, tenuto conto della ratio della procedura di mediazione, si ritiene necessario che al primo incontro di mediazione partecipi la parte personalmente, poiché solo con detta partecipazione è possibile conseguire lo scopo deflattivo che si prefigge il d. lgs. 28/2010.
La parte può sottrarsi all'obbligo di comparizione personale davanti al mediatore nominando un proprio rappresentante sostanziale attraverso procura speciale sostanziale.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “il legislatore con il decreto legislativo menzionato [n.d.r. d. lgs. 28/2010] ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità … Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una pagina 3 di 5 soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis … L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile … Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto
(ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 8473/2019).
pagina 4 di 5 Ebbene, considerata la mancanza di prova della partecipazione personale della parte opposta o di un proprio rappresentante munito di procura speciale sostanziale, per come sopra visto, la domanda monitoria va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
6. In virtù del rilievo d'ufficio dell'improcedibilità della domanda, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti costituite, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2230 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maria Bloise ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Castrovillari, alla via degli Osci n. 5, in virtù di procure alle liti allegate all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
(P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), P.IVA_2
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea 6A/6B, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
(P.I. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2021 (R.G. n. 1294/2021) del
18.06.2021, emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essi opponenti il pagamento in solido, in favore di della somma di € 63.010,98, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, in virtù del mancato rimborso delle rate del contratto di finanziamento stipulato con il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del Controparte_4
d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) sarebbe giunto in capo all'odierna opposta.
Le parti opponenti, in particolare, deducevano la carenza di procura alle liti;
la violazione dell'art. 634 c.p.c.; l'erronea quantificazione del credito ingiunto;
l'incompetenza territoriale del
Giudice adito. Inoltre, disconosceva la firma apposta al contratto di finanziamento Parte_1
posto alla base del decreto monitorio.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in Controparte_1
via preliminare, di fissare una nuova udienza al fine di chiamare in causa Controparte_3
, che aveva raccolto le sottoscrizione degli opponenti;
nel merito, di rigettare
[...]
l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, di accertare la legittimità della pretesa creditoria;
in subordine, di dichiarare la terza chiamata responsabile e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma ingiunta.
pagina 2 di 5 3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, non intendeva costituirsi in giudizio la terza chiamata e, pertanto - a parziale modifica dell'ordinanza del
27.06.2024 nella parte in cui veniva dichiarata la contumacia dei soci della stessa - ne va dichiarata la contumacia.
4. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte.
Con ordinanza del 27.06.2024, rilevato che la controversia verteva in materia di contratti bancari, considerato che detta materia era soggetta alla mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs.
28/2010, il Giudice assegnava giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione.
All'udienza del 27.02.2025 veniva depositato il verbale del primo incontro di mediazione, che aveva avuto esito negativo, e il Giudice rilevato che emergeva una questione astrattamente idonea a definire il giudizio rinviava all'udienza del 20.05.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alla detta udienza, celebrata i sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Orbene, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, in quanto parte opposta non ha partecipato personalmente alla mediazione, né l'avv. Leonardo Celeste, comparso dinanzi al mediatore, era fornito di procura speciale sostanziale. Invero quest'ultimo è comparso su delega del procuratore della società opposta, in favore del quale non risulta essere stata rilasciata procura speciale sostanziale.
A tal proposito, tenuto conto della ratio della procedura di mediazione, si ritiene necessario che al primo incontro di mediazione partecipi la parte personalmente, poiché solo con detta partecipazione è possibile conseguire lo scopo deflattivo che si prefigge il d. lgs. 28/2010.
La parte può sottrarsi all'obbligo di comparizione personale davanti al mediatore nominando un proprio rappresentante sostanziale attraverso procura speciale sostanziale.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “il legislatore con il decreto legislativo menzionato [n.d.r. d. lgs. 28/2010] ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità … Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una pagina 3 di 5 soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis … L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile … Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore.
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto
(ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 8473/2019).
pagina 4 di 5 Ebbene, considerata la mancanza di prova della partecipazione personale della parte opposta o di un proprio rappresentante munito di procura speciale sostanziale, per come sopra visto, la domanda monitoria va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
6. In virtù del rilievo d'ufficio dell'improcedibilità della domanda, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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