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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/09/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12785 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12785 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. LONGOBARDI FRANCESCA (C.F. ), C.F._1 domiciliata in Napoli, via A. Depretis n. 19, presso il difensore;
PARTE OPPONENTE e
(P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. e liquidatore avv. Marco Bordin, con il patrocinio dell'avv. MEREU ANNA LUCIA (C.F. ), domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 179, presso il C.F._2 difensore;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, allegazione, eccezione e difesa, voglia
In via preliminare:
-dichiarare, per i motivi tutti sin qui esposti, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze,
a decidere la presente controversia, a favore del Tribunale di Nola, competente rispetto alla sede legale del convenuto o alternativamente competente rispetto al luogo dove doveva essere adempiuta
l'obbligazione pecuniaria non portabile e altresì competente rispetto al luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione, oppure in favore del Tribunale di Avellino, quale nuova sede della a far CP_1 data dal 23.05.2024.
-dichiarare la nullità e/o improcedibilità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo n.3144/2023-
RG.10539/2023 per carenza delle condizioni legittimanti la sua emissione stante l'insussistenza dei presupposti di legge.
In ogni caso nel merito:
-accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare la inesistenza, nullità
e/o annullabilità del decreto ingiuntivo n. 3144/2023-RG.10539/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 21.09.2023 dalla dott.ssa Maria Filomena De Cecco, per i motivi tutti indicati negli atti difensivi;
- accertare i vizi e le difformità della merce per cui è causa oltre che errata nei quantitativi consegnati;
- condannare, per l'effetto la al risarcimento dei danni tutti subiti, in favore Controparte_3 della opponente, danni da determinarsi in via equitativa;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo n. 3144/2023-
RG.10539/2023 emesso dal Tribunale di Firenze ridurre il quantum richiesto dalla
[...] in proporzione ai vizi e difformità riscontrati sulla merce per cui è causa, nonchè in CP_3 proporzione ai danni ricevuti dalla per i motivi sopra esposti. CP_1
- Condannare la in persona del suo legale rapp.te e Controparte_3 liquidatore, come in premessa identificata, al pagamento di spese e competenze legali di giudizio, giusto DM 147/2022.”
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Firenze, per tutte le causali esposte in narrativa:
- IN munire il decreto ingiuntivo di clausola di immediata esecutività o, in ipotesi, emettere CP_4 ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva per la somma di € 416.563,99
o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta allo stato provata e di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.L.vo 231/2002;
- Dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma IV comma c.p.c., con ogni pronuncia consequenziale;
- NEL MERITO, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, con tutte le domande ed eccezioni in essa contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, accertato il relativo diritto di condannare parte opponente al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di € 416.563,99 o della diversa somma, maggiore o Controparte_3 minore, che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, oltre agli interessi di cui al D.L.vo 231/02 dal giorno successivo alla scadenza di pagamento indicata nelle fatture al saldo effettivo;
In tutti i casi, condannare parte opposta ex art. 1283 c.c. a versare gli interessi sugli interessi maturati sul capitale a far data dalla costituzione nel presente giudizio;
Vinte le spese di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.9.2023 veniva notificato, alla , il decreto ingiuntivo n. 3144/2023, CP_1 emesso in data 21.9.2023, dal Tribunale di Firenze (R.G. 10539/2023), con cui veniva ordinato di pagare alla , la somma di € 416.563,99. A fondamento della propria domanda, la parte CP_3 ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, in virtù di alcune fatture commerciali, relative ad un rapporto contrattuale di compravendita intercorso nel 2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 3144/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- aveva intrapreso, verso la fine dell'anno 2022, trattative commerciali con la N61 s.r.l.
(proprietaria del marchio Navigare), al fine di stipulare un contratto di licenza per la vendita dei prodotti con marchio Navigare;
- ciononostante, avendo appreso, tramite aziende che operano nello stesso settore commerciale, che la (quale società uscente licenziataria del marchio Navigare) stava Controparte_3 effettuando una vendita di merce con marchio Navigare per causa giacenza di magazzino, ovvero al fine di evitare che tale merce venisse venduta a terzi con prezzi ribassati, proponeva a tale società di acquistare la merce de qua;
- posto ciò, aveva, pertanto, stipulato, verso fine dicembre 2022, un contratto di compravendita di merci (nella veste di acquirente), concluso a distanza, con la odierna controparte (nella veste di venditrice).
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale, avendo essa sede legale in Nola (NA), ovvero – per quanto concerne il c.d. forum contractus - non sussistendo tra le parti alcun contratto, ovvero – in relazione al c.d. destinatae solutionis - trovando applicazione, non essendoci un titolo negoziale vincolante, l'art. 1182 c.c..
Sempre preliminarmente, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. Nel merito, assumendo di aver ricevuto merce sporca, coperta da polvere, ovvero errata, ha domandato l'accertamento dell'inadempimento di parte opposta, ovvero la sussistenza di vizi e difetti e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato Controparte_3 integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, escludendo un proprio inadempimento o una non corretta esecuzione della prestazione a cui era chiamata, ovvero assumendo un proprio esatto adempimento, tale da confermare il credito azionato, ha assunto l'inadempimento di parte opponente nel pagamento del corrispettivo di cui alle fatture oggetto del monitorio.
Ha, altresì, lamentato la mancata prova delle allegazioni/eccezioni di parte opponente, e, pertanto, assumendo il difetto di prova, ha rivendicato la legittimità delle proprie pretese, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente e la conferma del D.I. de quo.
Concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, esperito senza esito positivo il tentativo di mediazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sulla eccezione preliminare, di parte opponente, di invalidità del D.I.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per l'asserita mancata allegazione del rapporto causale sottostante ai titoli di credito prodotti in sede monitoria, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, ma è sufficiente che si tratti di un documento che dimostri, con un grado di attendibilità idoneo, l'esistenza del credito azionato. A tale categoria appartengono senza dubbio le fatture prodotte dalla
[...] che consentono di certo di superare l'eccezione di parte opponente. Controparte_3 Difatti, pur volendo ammettere l'astrattezza della suddetta documentazione, ciò non comporta automaticamente l'irrilevanza del rapporto sottostante, ma ne differisce semplicemente l'accertamento, che troverà spazio, se del caso, nella fase di opposizione.
Il procedimento monitorio, come ormai noto, si limita a una valutazione sommaria e documentale della sussistenza del credito, mentre la fase di opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione piena, nel quale il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio può e deve essere compiutamente esaminato. L'opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, assume l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, mentre l'opposto ha la possibilità di integrare le proprie allegazioni e difese, offrendo prova del rapporto causale da cui derivano i titoli prodotti.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che "l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò costituisca mutamento della domanda" (Cass., 13 luglio 2020, n. 14950).
A ciò si aggiunga che, in base ai principi generali del diritto processuale civile, il giudice dell'opposizione non è vincolato dal contenuto del ricorso monitorio, ma ha il potere-dovere di esaminare nel merito l'intero rapporto sostanziale tra le parti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del credito azionato.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che "la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria" (Cass., 21 giugno 2018, n.
16383).
Da ciò consegue che la tesi sostenuta dall'opponente non può essere accolta, poiché confonde la funzione sommaria e acceleratoria del procedimento monitorio con la più ampia e approfondita verifica di merito propria della fase oppositiva.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente l'impossibilità di determinare la nullità del decreto ingiuntivo, ovvero di configurare un vizio procedimentale in grado di invalidarlo.
In definitiva, il decreto ingiuntivo impugnato risulta emesso nel pieno rispetto delle regole procedurali, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e priva di pregio giuridico.
2. eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla CP_1
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente è infondata e va rigettata. In punto di diritto va precisato che la determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie trova la sua disciplina generale nell'art. 19 c.p.c., che individua il foro naturale nel luogo della sede legale del convenuto, e nell'art. 20 c.p.c., che prevede, in via alternativa e concorrente, il foro del luogo in cui l'obbligazione
è sorta (c.d. forum contractus) o deve essere adempiuta (c.d. forum destinatae solutionis).
Tuttavia, è principio consolidato che laddove l'obbligazione scaturisca da un contratto di compravendita di beni mobili, trovi applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 1498, comma
3, c.c., secondo cui, in mancanza di diversa pattuizione e fuori dall'ipotesi di pagamento contestuale alla consegna, il prezzo deve essere corrisposto presso il domicilio del venditore, e dunque il foro dell'adempimento coincide con quello del creditore.
La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in caso di inadempimento del compratore e di azione giudiziale promossa dal venditore, la competenza territoriale si radica nel luogo di domicilio di quest'ultimo (Cass. n. 2361/2007; n. 19894/2020; n. 1716/2022; n.
18544/2023), prevalendo sia sul foro generale del convenuto di cui all'art. 19 c.p.c., sia sulle regole ordinarie dell'art. 1182 c.c., la cui disciplina sulla “portabilità” delle obbligazioni pecuniarie resta assorbita dalla specialità del tipo contrattuale.
Chiarito ciò, nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che il contratto di compravendita si è perfezionato mediante scambio di email, secondo la disciplina generale degli artt. 1326 e 1335
c.c.: la mail del 22.12.2022 inviata da conteneva la proposta Parte_1 contrattuale completa degli elementi essenziali (descrizione della merce, quantità e prezzi) e l'accettazione resa da ha determinato la conclusione dell'accordo nel momento e nel CP_1 luogo in cui tale accettazione è giunta all'indirizzo telematico aziendale del proponente, coincidente con la sede legale di , situata nel circondario del Tribunale di Firenze. CP_3
Tale scambio di corrispondenza integra un valido titolo negoziale e comporta che l'obbligazione di pagamento sia determinata - o quantomeno determinabile - per mera operazione aritmetica sui dati già definiti.
Ne deriva che i cc.dd. forum contractus e forum destinatae solutionis si radicano entrambi in
Firenze: il primo, in quanto luogo di conclusione del contratto;
il secondo, in quanto luogo dell'adempimento del prezzo di compravendita, ai sensi dell'art. 1498 c.c. e della costante giurisprudenza che privilegia il domicilio del venditore in ipotesi di mancato pagamento non contestuale alla consegna.
Pertanto, il richiamo operato dall'opponente all'art. 1182 c.c., e alla pronuncia delle Sezioni Unite
n. 17989/2016, non è pertinente, trattandosi di regola residuale riferibile alle obbligazioni pecuniarie in genere e non alle obbligazioni di prezzo derivanti da contratto di compravendita, per le quali il legislatore ha previsto un criterio di collegamento speciale e inderogabile, salvo patto espresso contrario.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da risulta dunque infondata, poiché CP_1
l'azione monitoria è stata promossa dinanzi al Tribunale territorialmente competente sia in ragione del luogo di conclusione del contratto sia, soprattutto, del luogo in cui l'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta, coincidente con il domicilio della venditrice Controparte_3 in Firenze.
3. sul rapporto intercorso tra le odierne parti in causa ed i vizi della merce
Sulla scorta di quanto motivato nel paragrafo precedente, ne deriva che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c..
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
Orbene, venendo al caso di specie, le produzioni documentali della parte opposta e – a dire il vero, anche – della parte opponente hanno consentito di raggiungere una prova piena circa la sussistenza del titolo contrattuale da cui il credito è sorto.
Similmente per quanto concerne la consegna della merce oggetto del contratto di compravendita oggetto di causa.
Soccorre, sul punto, difatti, la non contestazione della parte opponente , che, con CP_1 dichiarazione confessoria, nei propri scritti, riconosce il raggiungimento di un accordo, tra le odierne parti in causa, nonché la consegna della merce acquistata.
Ciò che è denunciato, invece, dalla è la consegna di merce difettosa, sporca, ovvero CP_1 viziata, deducendo un non corretto adempimento, tale da giustificare il mancato pagamento del corrispettivo, ossia delle fatture oggetto del monitorio. Orbene, va precisato, in punto di diritto che, quando si parla di garanzie nel contratto di compravendita, si parla di garanzie in senso lato, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che sorge dal medesimo titolo, fonte dell'obbligazione principale. A tal proposito è lo stesso legislatore che prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità o i vizi) siano eliminati a spese del venditore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto. L'intento è quindi quello di assicurare l'acquirente in merito all'assenza di vizi ed in merito alla sussistenza delle caratteristiche del bene che lo rendano utile e funzionale all'uso a cui è destinato.
Ebbene, alla luce di quanto detto, la garanzia per vizi attiene a violazioni del contratto, che generano una responsabilità in capo al venditore, essendo (egli) soggetto all'obbligo di consegnare la cosa libera da vizi che possano pregiudicarne il pieno godimento. Trattasi dunque di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla colpa del venditore.
In tale ottica, la garanzia in esame, nel prevedere la riduzione del prezzo, o l'eliminazione dei vizi, o, nei limiti di cui all'art. 1668 c.c., la risoluzione come rimedi, configura (come detto) una responsabilità per inadempimento, frutto dello squilibro fra le attribuzioni patrimoniali dettato
(appunto) dal vizio.
Posto ciò, la norma di riferimento, in materia di compravendita, è l'art. 1490 c.c.. Tale disposizione prevede che “il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, l'acquirente conosceva i vizi della cosa”. Ai sensi della medesima disciplina, l'acquirente deve, a pena di decadenza, denunziare al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo che le parti abbiano convenuto un termine diverso o che il venditore abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati.
Nel caso di specie, si osserva che la presenza di vizi risulta non sufficientemente provata dalla
. CP_1
Muovendo dal (suddetto) quadro normativo degli artt. 1490 ss. c.c., la garanzia per vizi nella compravendita è un rimedio speciale che presuppone, quale unico fatto costitutivo, l'esistenza di vizi intrinseci della cosa tali da renderla inidonea all'uso o da diminuirne apprezzabilmente il valore.
Proprio perché speciale e distinta dall'azione di adempimento, essa non si fonda sul “semplice” inadempimento del venditore, ma su un assetto di responsabilità di tipo assicurativo–garantistico, con la conseguenza che grava sul compratore che intende paralizzare o ridurre la propria controprestazione l'onere di allegare e provare, in modo specifico e rigoroso, l'effettiva sussistenza dei lamentati vizi e la loro riferibilità causale alla cosa consegnata, non essendo sufficiente una contestazione generica o la mera evocazione di disfunzioni indimostrate. Tale approdo è stato chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di garanzia ex art. 1490
c.c., “il compratore che esercita le azioni di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi del bene venduto”, ribadendo la natura autonoma del rimedio rispetto all'inadempimento e, quindi, l'irrilevanza, sul piano del riparto probatorio, delle regole generali sull'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (conseguenza: il compratore non può limitarsi ad allegare, ma deve dimostrare i vizi nella loro concretezza, entità e incidenza funzionale/economica. V. Cass., SS.UU., n. 11748/2919)
In questo solco si è poi consolidata la giurisprudenza di legittimità successiva, anche a sezioni semplici, che richiama il compratore alla dimostrazione del difetto con mezzi idonei (documentazione tecnica, riscontri oggettivi, risalenza del vizio al momento della consegna, nesso tra vizio e pregiudizio lamentato) e non con meri indizi labili o rappresentazioni soggettive (Cfr. Cass. n.
14895/2023)
Ne discende, sul piano processuale, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – in cui il thema decidendum si amplia alla cognizione piena del rapporto –, una volta che il venditore opposto abbia documentato fonte e contenuto del credito (contratto perfezionato e consegna della merce),
l'eventuale difesa del compratore imperniata su vizi/difformità assume natura di eccezione (o di domanda riconvenzionale) fondata sulla garanzia e, quindi, soggiace al relativo onere probatorio “di parte”, che non trasla sul venditore se non dopo che il vizio sia stato positivamente dimostrato nella sua esistenza storica.
Questo schema è coerente sia con il principio di vicinanza della prova (il bene è nella disponibilità dell'acquirente, che è perciò nella migliore posizione per rappresentarne e verificarne i difetti), sia con la ratio degli artt. 1490–1492 c.c., che pretendono una prova “qualificata” del vizio e non un mero sospetto: da qui l'irrilevanza, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, di fotografie isolate, prive di riferimenti tecnici, di datazione certa e di dimostrazione del nesso tra l'immagine e la specifica partita consegnata, trattandosi di materiale che, al più, ha valore indiziario e non è idoneo – in assenza di riscontri oggettivi (relazioni tecniche, accertamenti peritali, riscontri di produzione o di qualità) – a fondare la certezza giudiziale del vizio.
Difatti, come nella fattispecie, la prova dei vizi non può essere surrogata da allegazioni generiche o da mere riproduzioni fotografiche, occorrendo un corredo probatorio che consenta di accertare, con attendibilità, natura, consistenza e riferibilità del difetto al bene compravenduto al momento della consegna.
Le foto prodotte dalla non consentono di individuare con certezza la partita, la data e CP_1 la riferibilità delle imperfezioni, né di coglierne l'incidenza qualitativa/quantitativa sull'idoneità all'uso o sul valore. Né, tanto meno, emergono altri riscontri oggettivi idonei a colmare tali lacune, né risulta dimostrato il nesso eziologico tra la lamentata “sporcizia/difettosità” e una causa intrinseca del bene imputabile al venditore.
La conseguenza è duplice: da un lato, l'eccezione difensiva non supera la soglia minima di specificità e prova richiesta per paralizzare la pretesa creditoria;
dall'altro, proprio perché l'assunto difettuale è rimasto indimostrato nel suo nucleo costitutivo, diviene superfluo scrutinare la tempestività della denunzia ex art. 1495 c.c. (profilo sul quale, peraltro, grava parimenti sul compratore l'onere di allegazione e prova), giacché la domanda/eccezione è comunque infondata per difetto del presupposto sostanziale.
In termini conclusivi, in coerenza con la natura speciale della garanzia ex artt. 140-1492 c.c. e con l'indirizzo nomofilattico, l'opposizione di deve essere respinta per mancato assolvimento CP_1 dell'onere della prova, con conferma della debenza del corrispettivo in favore del venditore e del decreto ingiuntivo opposto.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (Euro 416.564,00, quindi scaglione 260.001,00 – 520.000,00) e dell'attività defensionale effettuata.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. 3144/2023, emesso in data 21.9.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA rimborsare, in favore della parte opposta, le spese di lite che CP_1 liquida in Euro 22.457,00 per compensi (nello specifico, Euro 3.544,00, per lo Studio, Euro 2.338,00, per l'Introduttiva, Euro 10.411,00, per l'istruttoria, Euro 6.164,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 02/09/2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12785 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. LONGOBARDI FRANCESCA (C.F. ), C.F._1 domiciliata in Napoli, via A. Depretis n. 19, presso il difensore;
PARTE OPPONENTE e
(P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. e liquidatore avv. Marco Bordin, con il patrocinio dell'avv. MEREU ANNA LUCIA (C.F. ), domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 179, presso il C.F._2 difensore;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, allegazione, eccezione e difesa, voglia
In via preliminare:
-dichiarare, per i motivi tutti sin qui esposti, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze,
a decidere la presente controversia, a favore del Tribunale di Nola, competente rispetto alla sede legale del convenuto o alternativamente competente rispetto al luogo dove doveva essere adempiuta
l'obbligazione pecuniaria non portabile e altresì competente rispetto al luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione, oppure in favore del Tribunale di Avellino, quale nuova sede della a far CP_1 data dal 23.05.2024.
-dichiarare la nullità e/o improcedibilità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo n.3144/2023-
RG.10539/2023 per carenza delle condizioni legittimanti la sua emissione stante l'insussistenza dei presupposti di legge.
In ogni caso nel merito:
-accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare la inesistenza, nullità
e/o annullabilità del decreto ingiuntivo n. 3144/2023-RG.10539/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 21.09.2023 dalla dott.ssa Maria Filomena De Cecco, per i motivi tutti indicati negli atti difensivi;
- accertare i vizi e le difformità della merce per cui è causa oltre che errata nei quantitativi consegnati;
- condannare, per l'effetto la al risarcimento dei danni tutti subiti, in favore Controparte_3 della opponente, danni da determinarsi in via equitativa;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo n. 3144/2023-
RG.10539/2023 emesso dal Tribunale di Firenze ridurre il quantum richiesto dalla
[...] in proporzione ai vizi e difformità riscontrati sulla merce per cui è causa, nonchè in CP_3 proporzione ai danni ricevuti dalla per i motivi sopra esposti. CP_1
- Condannare la in persona del suo legale rapp.te e Controparte_3 liquidatore, come in premessa identificata, al pagamento di spese e competenze legali di giudizio, giusto DM 147/2022.”
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Firenze, per tutte le causali esposte in narrativa:
- IN munire il decreto ingiuntivo di clausola di immediata esecutività o, in ipotesi, emettere CP_4 ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva per la somma di € 416.563,99
o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta allo stato provata e di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.L.vo 231/2002;
- Dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma IV comma c.p.c., con ogni pronuncia consequenziale;
- NEL MERITO, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, con tutte le domande ed eccezioni in essa contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, accertato il relativo diritto di condannare parte opponente al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di € 416.563,99 o della diversa somma, maggiore o Controparte_3 minore, che risulterà dovuta ad istruttoria espletata, oltre agli interessi di cui al D.L.vo 231/02 dal giorno successivo alla scadenza di pagamento indicata nelle fatture al saldo effettivo;
In tutti i casi, condannare parte opposta ex art. 1283 c.c. a versare gli interessi sugli interessi maturati sul capitale a far data dalla costituzione nel presente giudizio;
Vinte le spese di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.9.2023 veniva notificato, alla , il decreto ingiuntivo n. 3144/2023, CP_1 emesso in data 21.9.2023, dal Tribunale di Firenze (R.G. 10539/2023), con cui veniva ordinato di pagare alla , la somma di € 416.563,99. A fondamento della propria domanda, la parte CP_3 ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, in virtù di alcune fatture commerciali, relative ad un rapporto contrattuale di compravendita intercorso nel 2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 3144/2023, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- aveva intrapreso, verso la fine dell'anno 2022, trattative commerciali con la N61 s.r.l.
(proprietaria del marchio Navigare), al fine di stipulare un contratto di licenza per la vendita dei prodotti con marchio Navigare;
- ciononostante, avendo appreso, tramite aziende che operano nello stesso settore commerciale, che la (quale società uscente licenziataria del marchio Navigare) stava Controparte_3 effettuando una vendita di merce con marchio Navigare per causa giacenza di magazzino, ovvero al fine di evitare che tale merce venisse venduta a terzi con prezzi ribassati, proponeva a tale società di acquistare la merce de qua;
- posto ciò, aveva, pertanto, stipulato, verso fine dicembre 2022, un contratto di compravendita di merci (nella veste di acquirente), concluso a distanza, con la odierna controparte (nella veste di venditrice).
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale, avendo essa sede legale in Nola (NA), ovvero – per quanto concerne il c.d. forum contractus - non sussistendo tra le parti alcun contratto, ovvero – in relazione al c.d. destinatae solutionis - trovando applicazione, non essendoci un titolo negoziale vincolante, l'art. 1182 c.c..
Sempre preliminarmente, deducendo la mancata allegazione dei fatti al ricorso monitorio, ovvero delle ragioni del credito, ha domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. Nel merito, assumendo di aver ricevuto merce sporca, coperta da polvere, ovvero errata, ha domandato l'accertamento dell'inadempimento di parte opposta, ovvero la sussistenza di vizi e difetti e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato Controparte_3 integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, escludendo un proprio inadempimento o una non corretta esecuzione della prestazione a cui era chiamata, ovvero assumendo un proprio esatto adempimento, tale da confermare il credito azionato, ha assunto l'inadempimento di parte opponente nel pagamento del corrispettivo di cui alle fatture oggetto del monitorio.
Ha, altresì, lamentato la mancata prova delle allegazioni/eccezioni di parte opponente, e, pertanto, assumendo il difetto di prova, ha rivendicato la legittimità delle proprie pretese, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente e la conferma del D.I. de quo.
Concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, esperito senza esito positivo il tentativo di mediazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
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1. sulla eccezione preliminare, di parte opponente, di invalidità del D.I.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per l'asserita mancata allegazione del rapporto causale sottostante ai titoli di credito prodotti in sede monitoria, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il procedimento monitorio è un rimedio processuale a cognizione sommaria, finalizzato a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, sulla base di una prova scritta ritenuta idonea a dimostrare l'esistenza del credito. Il sistema delineato dagli artt. 633 ss. c.p.c. non impone un accertamento pieno della pretesa creditoria, ma solo una verifica preliminare dell'esistenza di un documento che renda il credito almeno prima facie certo e liquido, rinviando ogni ulteriore accertamento alla fase eventuale di opposizione.
Ne deriva che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta richiesta dalla legge non deve necessariamente contenere una ricostruzione completa del rapporto causale, ma è sufficiente che si tratti di un documento che dimostri, con un grado di attendibilità idoneo, l'esistenza del credito azionato. A tale categoria appartengono senza dubbio le fatture prodotte dalla
[...] che consentono di certo di superare l'eccezione di parte opponente. Controparte_3 Difatti, pur volendo ammettere l'astrattezza della suddetta documentazione, ciò non comporta automaticamente l'irrilevanza del rapporto sottostante, ma ne differisce semplicemente l'accertamento, che troverà spazio, se del caso, nella fase di opposizione.
Il procedimento monitorio, come ormai noto, si limita a una valutazione sommaria e documentale della sussistenza del credito, mentre la fase di opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione piena, nel quale il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio può e deve essere compiutamente esaminato. L'opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, assume l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, mentre l'opposto ha la possibilità di integrare le proprie allegazioni e difese, offrendo prova del rapporto causale da cui derivano i titoli prodotti.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che "l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena, nel quale il creditore, pur avendo fatto valere in sede monitoria titoli di credito astratti, ben può allegare e provare il rapporto causale sottostante, senza che ciò costituisca mutamento della domanda" (Cass., 13 luglio 2020, n. 14950).
A ciò si aggiunga che, in base ai principi generali del diritto processuale civile, il giudice dell'opposizione non è vincolato dal contenuto del ricorso monitorio, ma ha il potere-dovere di esaminare nel merito l'intero rapporto sostanziale tra le parti, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del credito azionato.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che "la mancanza di allegazioni specifiche sul rapporto causale nel ricorso per decreto ingiuntivo non determina la nullità dello stesso, poiché l'eventuale difetto di prova trova rimedio nella fase di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di merito idoneo a sanare eventuali carenze probatorie della fase monitoria" (Cass., 21 giugno 2018, n.
16383).
Da ciò consegue che la tesi sostenuta dall'opponente non può essere accolta, poiché confonde la funzione sommaria e acceleratoria del procedimento monitorio con la più ampia e approfondita verifica di merito propria della fase oppositiva.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente l'impossibilità di determinare la nullità del decreto ingiuntivo, ovvero di configurare un vizio procedimentale in grado di invalidarlo.
In definitiva, il decreto ingiuntivo impugnato risulta emesso nel pieno rispetto delle regole procedurali, e l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e priva di pregio giuridico.
2. eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla CP_1
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente è infondata e va rigettata. In punto di diritto va precisato che la determinazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie trova la sua disciplina generale nell'art. 19 c.p.c., che individua il foro naturale nel luogo della sede legale del convenuto, e nell'art. 20 c.p.c., che prevede, in via alternativa e concorrente, il foro del luogo in cui l'obbligazione
è sorta (c.d. forum contractus) o deve essere adempiuta (c.d. forum destinatae solutionis).
Tuttavia, è principio consolidato che laddove l'obbligazione scaturisca da un contratto di compravendita di beni mobili, trovi applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 1498, comma
3, c.c., secondo cui, in mancanza di diversa pattuizione e fuori dall'ipotesi di pagamento contestuale alla consegna, il prezzo deve essere corrisposto presso il domicilio del venditore, e dunque il foro dell'adempimento coincide con quello del creditore.
La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in caso di inadempimento del compratore e di azione giudiziale promossa dal venditore, la competenza territoriale si radica nel luogo di domicilio di quest'ultimo (Cass. n. 2361/2007; n. 19894/2020; n. 1716/2022; n.
18544/2023), prevalendo sia sul foro generale del convenuto di cui all'art. 19 c.p.c., sia sulle regole ordinarie dell'art. 1182 c.c., la cui disciplina sulla “portabilità” delle obbligazioni pecuniarie resta assorbita dalla specialità del tipo contrattuale.
Chiarito ciò, nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che il contratto di compravendita si è perfezionato mediante scambio di email, secondo la disciplina generale degli artt. 1326 e 1335
c.c.: la mail del 22.12.2022 inviata da conteneva la proposta Parte_1 contrattuale completa degli elementi essenziali (descrizione della merce, quantità e prezzi) e l'accettazione resa da ha determinato la conclusione dell'accordo nel momento e nel CP_1 luogo in cui tale accettazione è giunta all'indirizzo telematico aziendale del proponente, coincidente con la sede legale di , situata nel circondario del Tribunale di Firenze. CP_3
Tale scambio di corrispondenza integra un valido titolo negoziale e comporta che l'obbligazione di pagamento sia determinata - o quantomeno determinabile - per mera operazione aritmetica sui dati già definiti.
Ne deriva che i cc.dd. forum contractus e forum destinatae solutionis si radicano entrambi in
Firenze: il primo, in quanto luogo di conclusione del contratto;
il secondo, in quanto luogo dell'adempimento del prezzo di compravendita, ai sensi dell'art. 1498 c.c. e della costante giurisprudenza che privilegia il domicilio del venditore in ipotesi di mancato pagamento non contestuale alla consegna.
Pertanto, il richiamo operato dall'opponente all'art. 1182 c.c., e alla pronuncia delle Sezioni Unite
n. 17989/2016, non è pertinente, trattandosi di regola residuale riferibile alle obbligazioni pecuniarie in genere e non alle obbligazioni di prezzo derivanti da contratto di compravendita, per le quali il legislatore ha previsto un criterio di collegamento speciale e inderogabile, salvo patto espresso contrario.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da risulta dunque infondata, poiché CP_1
l'azione monitoria è stata promossa dinanzi al Tribunale territorialmente competente sia in ragione del luogo di conclusione del contratto sia, soprattutto, del luogo in cui l'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta, coincidente con il domicilio della venditrice Controparte_3 in Firenze.
3. sul rapporto intercorso tra le odierne parti in causa ed i vizi della merce
Sulla scorta di quanto motivato nel paragrafo precedente, ne deriva che la mancata produzione in giudizio del contratto o di altro titolo idoneo a fondare la pretesa monitoria rappresenta un difetto probatorio che compromette il fondamento stesso della domanda. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio si trasforma in una cognizione piena, richiedendo al creditore opposto di dimostrare l'esistenza, la validità e il contenuto del rapporto obbligatorio dedotto. Questo obbligo trova fondamento nel principio generale per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c..
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della sussistenza del credito fatto valere, in conformità alle regole ordinarie sull'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., dimostrando in maniera completa l'esistenza del fatto costitutivo del proprio diritto, che non può ritenersi validamente provato in difetto di produzione del titolo contrattuale da cui il credito trae origine” (Cass., n. 4692/2009).
Orbene, venendo al caso di specie, le produzioni documentali della parte opposta e – a dire il vero, anche – della parte opponente hanno consentito di raggiungere una prova piena circa la sussistenza del titolo contrattuale da cui il credito è sorto.
Similmente per quanto concerne la consegna della merce oggetto del contratto di compravendita oggetto di causa.
Soccorre, sul punto, difatti, la non contestazione della parte opponente , che, con CP_1 dichiarazione confessoria, nei propri scritti, riconosce il raggiungimento di un accordo, tra le odierne parti in causa, nonché la consegna della merce acquistata.
Ciò che è denunciato, invece, dalla è la consegna di merce difettosa, sporca, ovvero CP_1 viziata, deducendo un non corretto adempimento, tale da giustificare il mancato pagamento del corrispettivo, ossia delle fatture oggetto del monitorio. Orbene, va precisato, in punto di diritto che, quando si parla di garanzie nel contratto di compravendita, si parla di garanzie in senso lato, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che sorge dal medesimo titolo, fonte dell'obbligazione principale. A tal proposito è lo stesso legislatore che prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità o i vizi) siano eliminati a spese del venditore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto. L'intento è quindi quello di assicurare l'acquirente in merito all'assenza di vizi ed in merito alla sussistenza delle caratteristiche del bene che lo rendano utile e funzionale all'uso a cui è destinato.
Ebbene, alla luce di quanto detto, la garanzia per vizi attiene a violazioni del contratto, che generano una responsabilità in capo al venditore, essendo (egli) soggetto all'obbligo di consegnare la cosa libera da vizi che possano pregiudicarne il pieno godimento. Trattasi dunque di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla colpa del venditore.
In tale ottica, la garanzia in esame, nel prevedere la riduzione del prezzo, o l'eliminazione dei vizi, o, nei limiti di cui all'art. 1668 c.c., la risoluzione come rimedi, configura (come detto) una responsabilità per inadempimento, frutto dello squilibro fra le attribuzioni patrimoniali dettato
(appunto) dal vizio.
Posto ciò, la norma di riferimento, in materia di compravendita, è l'art. 1490 c.c.. Tale disposizione prevede che “il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, l'acquirente conosceva i vizi della cosa”. Ai sensi della medesima disciplina, l'acquirente deve, a pena di decadenza, denunziare al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo che le parti abbiano convenuto un termine diverso o che il venditore abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati.
Nel caso di specie, si osserva che la presenza di vizi risulta non sufficientemente provata dalla
. CP_1
Muovendo dal (suddetto) quadro normativo degli artt. 1490 ss. c.c., la garanzia per vizi nella compravendita è un rimedio speciale che presuppone, quale unico fatto costitutivo, l'esistenza di vizi intrinseci della cosa tali da renderla inidonea all'uso o da diminuirne apprezzabilmente il valore.
Proprio perché speciale e distinta dall'azione di adempimento, essa non si fonda sul “semplice” inadempimento del venditore, ma su un assetto di responsabilità di tipo assicurativo–garantistico, con la conseguenza che grava sul compratore che intende paralizzare o ridurre la propria controprestazione l'onere di allegare e provare, in modo specifico e rigoroso, l'effettiva sussistenza dei lamentati vizi e la loro riferibilità causale alla cosa consegnata, non essendo sufficiente una contestazione generica o la mera evocazione di disfunzioni indimostrate. Tale approdo è stato chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di garanzia ex art. 1490
c.c., “il compratore che esercita le azioni di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi del bene venduto”, ribadendo la natura autonoma del rimedio rispetto all'inadempimento e, quindi, l'irrilevanza, sul piano del riparto probatorio, delle regole generali sull'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (conseguenza: il compratore non può limitarsi ad allegare, ma deve dimostrare i vizi nella loro concretezza, entità e incidenza funzionale/economica. V. Cass., SS.UU., n. 11748/2919)
In questo solco si è poi consolidata la giurisprudenza di legittimità successiva, anche a sezioni semplici, che richiama il compratore alla dimostrazione del difetto con mezzi idonei (documentazione tecnica, riscontri oggettivi, risalenza del vizio al momento della consegna, nesso tra vizio e pregiudizio lamentato) e non con meri indizi labili o rappresentazioni soggettive (Cfr. Cass. n.
14895/2023)
Ne discende, sul piano processuale, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – in cui il thema decidendum si amplia alla cognizione piena del rapporto –, una volta che il venditore opposto abbia documentato fonte e contenuto del credito (contratto perfezionato e consegna della merce),
l'eventuale difesa del compratore imperniata su vizi/difformità assume natura di eccezione (o di domanda riconvenzionale) fondata sulla garanzia e, quindi, soggiace al relativo onere probatorio “di parte”, che non trasla sul venditore se non dopo che il vizio sia stato positivamente dimostrato nella sua esistenza storica.
Questo schema è coerente sia con il principio di vicinanza della prova (il bene è nella disponibilità dell'acquirente, che è perciò nella migliore posizione per rappresentarne e verificarne i difetti), sia con la ratio degli artt. 1490–1492 c.c., che pretendono una prova “qualificata” del vizio e non un mero sospetto: da qui l'irrilevanza, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, di fotografie isolate, prive di riferimenti tecnici, di datazione certa e di dimostrazione del nesso tra l'immagine e la specifica partita consegnata, trattandosi di materiale che, al più, ha valore indiziario e non è idoneo – in assenza di riscontri oggettivi (relazioni tecniche, accertamenti peritali, riscontri di produzione o di qualità) – a fondare la certezza giudiziale del vizio.
Difatti, come nella fattispecie, la prova dei vizi non può essere surrogata da allegazioni generiche o da mere riproduzioni fotografiche, occorrendo un corredo probatorio che consenta di accertare, con attendibilità, natura, consistenza e riferibilità del difetto al bene compravenduto al momento della consegna.
Le foto prodotte dalla non consentono di individuare con certezza la partita, la data e CP_1 la riferibilità delle imperfezioni, né di coglierne l'incidenza qualitativa/quantitativa sull'idoneità all'uso o sul valore. Né, tanto meno, emergono altri riscontri oggettivi idonei a colmare tali lacune, né risulta dimostrato il nesso eziologico tra la lamentata “sporcizia/difettosità” e una causa intrinseca del bene imputabile al venditore.
La conseguenza è duplice: da un lato, l'eccezione difensiva non supera la soglia minima di specificità e prova richiesta per paralizzare la pretesa creditoria;
dall'altro, proprio perché l'assunto difettuale è rimasto indimostrato nel suo nucleo costitutivo, diviene superfluo scrutinare la tempestività della denunzia ex art. 1495 c.c. (profilo sul quale, peraltro, grava parimenti sul compratore l'onere di allegazione e prova), giacché la domanda/eccezione è comunque infondata per difetto del presupposto sostanziale.
In termini conclusivi, in coerenza con la natura speciale della garanzia ex artt. 140-1492 c.c. e con l'indirizzo nomofilattico, l'opposizione di deve essere respinta per mancato assolvimento CP_1 dell'onere della prova, con conferma della debenza del corrispettivo in favore del venditore e del decreto ingiuntivo opposto.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (Euro 416.564,00, quindi scaglione 260.001,00 – 520.000,00) e dell'attività defensionale effettuata.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. 3144/2023, emesso in data 21.9.2023, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA rimborsare, in favore della parte opposta, le spese di lite che CP_1 liquida in Euro 22.457,00 per compensi (nello specifico, Euro 3.544,00, per lo Studio, Euro 2.338,00, per l'Introduttiva, Euro 10.411,00, per l'istruttoria, Euro 6.164,00 per la decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 02/09/2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi