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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4861/2024 R.G. sul ricorso depositato il 11/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Domenico Naso) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) all'esito dell'udienza così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
rigetta la domanda di riconoscimento ai fini economici e di inquadramento stipendiale nonché di condanna del al pagamento di differenze retributive. Compensa integralmente le spese dell'intero CP_1 processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva,
e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate e Controparte_1 seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
1 Parte ricorrente deduceva che:
- era una dipendente del assunta con contratto a tempo indeterminato Controparte_1 dal 01.09.2011 nella qualifica di docente di scuola secondaria I grado;
l'anno scolastico 2013 non era stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non avesse mai prestato servizio;
che il mancato riconoscimento di tale anno scolastico è dovuto al cd. Blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ( Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, in GURI n.251 del 25/10/2013), che stabilisce all'art. 1 comma 1: “a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014;… d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo“; il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta.
In principio, il blocco stipendiale interessava gli aa.ss. 2010, 2011 e 2012 in virtù del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, (Governo Berlusconi e Ministro dell'Economia Tremonti) che aveva disposto il blocco delle progressioni di anzianità stabilendo la “non utilità”, ai fini della progressione stipendiale per il personale scolastico, degli aa.ss. indicati.
- Il blocco degli stipendi è stato prorogato con il DPR 122/2013, emanato in base alla spending review
– Legge 135/2012, e conseguentemente è stata estesa all'anno 2013 la “non utilità” ai fini della progressione di carriera.
La Legge 122/2010 ha consentito di recuperare l'utilità degli anni 2010, 2011, 2012 ai fini della progressione economica, utilizzando le risorse aggiuntive disponibili, attingendo al “fondo del 30%” costituito con i risparmi effettivamente conseguiti con la progressiva attuazione della “Riforma Gelmini” degli ordinamenti scolastici , in particolare:
- l'anno 2010 è stato recuperato con un DM dello stesso Ministro Tremonti, che ha destinato il 30% dei risparmi certificati dal MEF a questo scopo.
- Gli scatti del 2011 sono stati restituiti con il CCNL 13/3/2013 che ha utilizzato le risorse del fondo del 30% e 350 mln €, decurtati dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa;
- Gli scatti del 2012 sono stato recuperati con un'ulteriore decurtazione del MOF, di cui sono stati accantonati 463 mln € con l'Intesa Miur-OOSS del 26/11/2013, attraverso una sessione negoziale fra ARAN e OOSS.
2 - Gli scatti del 2013, invece, risultavano tuttora bloccati per effetto del D.P.R. n. 22/2013 e ciò penalizza in modo grave il personale in servizio, il quale non può vedersi valutare tale anno scolastico ai fini della ricostruzione di carriera e produce un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell'anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto e, soprattutto, determina un ritardo nel passaggio alla fascia stipendiale successiva.
Il come in epigrafe si costituiva dapprima con una memoria Controparte_1 che esponeva le problematiche della carta docenti e chiedeva il rigetto della domanda;
con successiva memoria del 30.10. 2025 , pure tempestiva , il ha sostenuto l'infondatezza del diritto al CP_1 riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati nell'anno 2013. ;eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi . ; concludeva chiedendo di rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa..
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente fondata
La causa concerne la validità ed efficacia dell'anno di servizio prestato nel 2013 ai fini giuridici ed economici.
Parte ricorrente contesta il blocco per il detto anno 2013 .
Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza di legittimità ed ha affermato :
<
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_1 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il
3 blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
(…)La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive. Compensa integralmente le spese CP_1 dell'intero processo> così Cass. Sez lav. 13619/2025
Ciò posto, non essendovi ragioni per discostarsi dal predetto principio espressione della funzione nomofilattica , la domanda va accolta parzialmente come in dispositivo.
L'eccezione di prescrizione resta assorbita dalla infondatezza della domanda di natura retributiva.
Spese del giudizio compensate interamente attesa la parziale fondatezza della domanda e la complessità interpretativa che solo di recente e successivamente al ricorso ha trovato una prima soluzione interpretativa di legittimità.
Reggio di Calabria, 20.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4861/2024 R.G. sul ricorso depositato il 11/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Domenico Naso) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) all'esito dell'udienza così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
rigetta la domanda di riconoscimento ai fini economici e di inquadramento stipendiale nonché di condanna del al pagamento di differenze retributive. Compensa integralmente le spese dell'intero CP_1 processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva,
e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate e Controparte_1 seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
1 Parte ricorrente deduceva che:
- era una dipendente del assunta con contratto a tempo indeterminato Controparte_1 dal 01.09.2011 nella qualifica di docente di scuola secondaria I grado;
l'anno scolastico 2013 non era stato valutato né ai fini economici, né tantomeno ai fini giuridici, per cui è come se in tale anno scolastico non avesse mai prestato servizio;
che il mancato riconoscimento di tale anno scolastico è dovuto al cd. Blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ( Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, in GURI n.251 del 25/10/2013), che stabilisce all'art. 1 comma 1: “a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014;… d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo“; il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta.
In principio, il blocco stipendiale interessava gli aa.ss. 2010, 2011 e 2012 in virtù del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, (Governo Berlusconi e Ministro dell'Economia Tremonti) che aveva disposto il blocco delle progressioni di anzianità stabilendo la “non utilità”, ai fini della progressione stipendiale per il personale scolastico, degli aa.ss. indicati.
- Il blocco degli stipendi è stato prorogato con il DPR 122/2013, emanato in base alla spending review
– Legge 135/2012, e conseguentemente è stata estesa all'anno 2013 la “non utilità” ai fini della progressione di carriera.
La Legge 122/2010 ha consentito di recuperare l'utilità degli anni 2010, 2011, 2012 ai fini della progressione economica, utilizzando le risorse aggiuntive disponibili, attingendo al “fondo del 30%” costituito con i risparmi effettivamente conseguiti con la progressiva attuazione della “Riforma Gelmini” degli ordinamenti scolastici , in particolare:
- l'anno 2010 è stato recuperato con un DM dello stesso Ministro Tremonti, che ha destinato il 30% dei risparmi certificati dal MEF a questo scopo.
- Gli scatti del 2011 sono stati restituiti con il CCNL 13/3/2013 che ha utilizzato le risorse del fondo del 30% e 350 mln €, decurtati dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa;
- Gli scatti del 2012 sono stato recuperati con un'ulteriore decurtazione del MOF, di cui sono stati accantonati 463 mln € con l'Intesa Miur-OOSS del 26/11/2013, attraverso una sessione negoziale fra ARAN e OOSS.
2 - Gli scatti del 2013, invece, risultavano tuttora bloccati per effetto del D.P.R. n. 22/2013 e ciò penalizza in modo grave il personale in servizio, il quale non può vedersi valutare tale anno scolastico ai fini della ricostruzione di carriera e produce un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell'anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto e, soprattutto, determina un ritardo nel passaggio alla fascia stipendiale successiva.
Il come in epigrafe si costituiva dapprima con una memoria Controparte_1 che esponeva le problematiche della carta docenti e chiedeva il rigetto della domanda;
con successiva memoria del 30.10. 2025 , pure tempestiva , il ha sostenuto l'infondatezza del diritto al CP_1 riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati nell'anno 2013. ;eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi . ; concludeva chiedendo di rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa..
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente fondata
La causa concerne la validità ed efficacia dell'anno di servizio prestato nel 2013 ai fini giuridici ed economici.
Parte ricorrente contesta il blocco per il detto anno 2013 .
Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza di legittimità ed ha affermato :
<
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_1 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il
3 blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
(…)La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive. Compensa integralmente le spese CP_1 dell'intero processo> così Cass. Sez lav. 13619/2025
Ciò posto, non essendovi ragioni per discostarsi dal predetto principio espressione della funzione nomofilattica , la domanda va accolta parzialmente come in dispositivo.
L'eccezione di prescrizione resta assorbita dalla infondatezza della domanda di natura retributiva.
Spese del giudizio compensate interamente attesa la parziale fondatezza della domanda e la complessità interpretativa che solo di recente e successivamente al ricorso ha trovato una prima soluzione interpretativa di legittimità.
Reggio di Calabria, 20.11.2025
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