Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere relatore
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2/2022 del Ruolo generale affari contenziosi, posta in deliberazione all'udienza del 4 ottobre 2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Pepe e Roberta Gentili
Purcell appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
E
Con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento avente n.r.g. 50001/2020
r.g. n. 1
Motivi della decisione ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con Parte_1 la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento del suo diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendente dall'AV
[...]
, cittadina italiana, nata a [...] il [...] e Persona_1 naturalizzata cittadina statunitense nel 1936, quando il figlio Persona_2
nato il [...], era ancora minorenne.
[...]
Il è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali. L'appello è infondato. Il grAVme non può essere accolto poiché la soluzione adottata da tribunale è in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, sez I, ordinanza 17161/2023), alla quale questa Corte, anche modificando il suo precedente orientamento, reputa di conformarsi. Nell'affrontare una fattispecie analoga, la Suprema Corte si è, infatti, così espressa: «L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. Alla medesima conclusione è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi ELart. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi ELart. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie. Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva
r.g. n. 2 rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita"». Detto principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3564/2024. Nella fattispecie in esame la linea della cittadinanza si è interrotta con la naturalizzazione ELAV , cui non ha fatto seguito Persona_1
l'opzione di riacquisto da parte del figlio minore una volta raggiunta la maggiore età.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma resa nel procedimento avente n.r.g. 50001/2020. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma quater T.U. 115/2002. Roma, 13.11.2024
Il Cons. est. Il Presidente
dott. Ludovica Dotti dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3