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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. di R.G. n. 5728/2023 proposta da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Giovanni Calcagni Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.10.2024
Con ricorso, depositato il 6.11.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Roma in data 20 aprile 2006 (atto n. 285 parte I, serie 03, anno 2006 - Comune di Controparte_1
Roma) – ha dedotto che: dall'unione coniugale è nata in data [...] a [...] la figlia Persona_1
che, venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, egli ricorrente si determinava
[...] pro bono pacis, nonostante le gravi condotte poste in essere dalla coniuge, ad addivenire ad una separazione consensuale;
che sono trascorsi più dei sei mesi dalla separazione senza che sia avvenuta alcuna riconciliazione;
che egli ricorrente non ha rivisto la resistente da quando la stessa ha lasciato il domicilio coniugale;
che ricorrono tutte le condizioni previste per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra CP_1 e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] Parte_1 alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, confermando, inoltre, la collocazione della figlia minore presso l'abitazione del padre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi così come declinate nell'accordo di separazione consensuale e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
3. Confermare che i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
4.
Confermare il diritto del Sig. di percepire in modo esclusivo gli assegni famigliare a Parte_1 conferma della volontà manifestata dalla Sig.ra in sede di separazione “La Sig.ra Controparte_1 nata a [...] il [...] dichiara ai sensi dell'articolo 47 del Controparte_1
D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modifiche, di non percepire e di non voler percepire per il futuro, con rinuncia irrevocabile, gli assegni familiari per la figlia nata a [...] il Persona_1
28 febbraio 2007 e quindi di farne esplicita rinuncia a favore del Sig. nato a [...]_1
pagina 1 di 2 il 23/09/1972 quale genitore collocatario della minore anche in ragione del fatto che il padre si è fatto carico e si fa carico delle spese ordinarie di mantenimento della figlia nonché di quelle Per_1 straordinarie anche di natura medico/sanitaria. Vinte le spese di giudizio”. non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente intimata. Controparte_1 All'udienza del 18.9.2024, è stato sentito il ricorrente comparso personalmente;
nessuno è comparso per la resistente;
il Tribunale ha dichiarato la contumacia della e rinviato la causa all'udienza CP_1 del 28.10.2024. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.10.2024, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. La domanda del ricorrente merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come del resto provato dall'assenza di riconciliazione e dal disinteresse della resistente per il presente procedimento.
Per quanto riguarda le questioni economiche e patrimoniali dei coniugi, nulla deve disporsi in difetto di specifiche domande. Parimenti, nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della figlia divenuta nelle more del Per_1 giudizio maggiorenne. La casa coniugale - sita in Nettuno, Via San Giacomo n. 20 - deve essere assegnata al ricorrente presso la quale la figlia appena maggiorenne e non indipendente economicamente. Per_1
Si dispone, infine, che l'assegno unico sia dallo integralmente percepito dal ricorrente presso il quale abita la figlia, confermando sul punto le condizioni di separazione concordate dalle parti (cfr. decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 24.2.2023). Spese straordinarie nell'interesse della figlia e disciplinate come da Protocollo, al 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono il principio di causalità e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e trattazione dal d.m. 55/14 e succ. mod., stante la natura contumaciale del giudizio e l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 20 aprile 2006 (atto n. 285, parte I, serie 03, anno 2006, Comune di Roma) e, per
[...] l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
- dispone che la casa coniugale sita in Nettuno, Via San Giacomo n. 20, presso la quale abita la figlia unitamente al padre, sia assegnata al ricorrente;
Per_1
- dispone che l'assegno unico spettante per la figlia sia percepito integralmente dal Persona_1 ricorrente;
- spese straordinarie nell'interesse della figlia e disciplinate come da Protocollo, al 50% ciascuno.
-condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 10.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia CIVILE Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. di R.G. n. 5728/2023 proposta da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Giovanni Calcagni Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.10.2024
Con ricorso, depositato il 6.11.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Roma in data 20 aprile 2006 (atto n. 285 parte I, serie 03, anno 2006 - Comune di Controparte_1
Roma) – ha dedotto che: dall'unione coniugale è nata in data [...] a [...] la figlia Persona_1
che, venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, egli ricorrente si determinava
[...] pro bono pacis, nonostante le gravi condotte poste in essere dalla coniuge, ad addivenire ad una separazione consensuale;
che sono trascorsi più dei sei mesi dalla separazione senza che sia avvenuta alcuna riconciliazione;
che egli ricorrente non ha rivisto la resistente da quando la stessa ha lasciato il domicilio coniugale;
che ricorrono tutte le condizioni previste per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra CP_1 e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] Parte_1 alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, confermando, inoltre, la collocazione della figlia minore presso l'abitazione del padre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi così come declinate nell'accordo di separazione consensuale e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
3. Confermare che i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
4.
Confermare il diritto del Sig. di percepire in modo esclusivo gli assegni famigliare a Parte_1 conferma della volontà manifestata dalla Sig.ra in sede di separazione “La Sig.ra Controparte_1 nata a [...] il [...] dichiara ai sensi dell'articolo 47 del Controparte_1
D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modifiche, di non percepire e di non voler percepire per il futuro, con rinuncia irrevocabile, gli assegni familiari per la figlia nata a [...] il Persona_1
28 febbraio 2007 e quindi di farne esplicita rinuncia a favore del Sig. nato a [...]_1
pagina 1 di 2 il 23/09/1972 quale genitore collocatario della minore anche in ragione del fatto che il padre si è fatto carico e si fa carico delle spese ordinarie di mantenimento della figlia nonché di quelle Per_1 straordinarie anche di natura medico/sanitaria. Vinte le spese di giudizio”. non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente intimata. Controparte_1 All'udienza del 18.9.2024, è stato sentito il ricorrente comparso personalmente;
nessuno è comparso per la resistente;
il Tribunale ha dichiarato la contumacia della e rinviato la causa all'udienza CP_1 del 28.10.2024. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.10.2024, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. La domanda del ricorrente merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come del resto provato dall'assenza di riconciliazione e dal disinteresse della resistente per il presente procedimento.
Per quanto riguarda le questioni economiche e patrimoniali dei coniugi, nulla deve disporsi in difetto di specifiche domande. Parimenti, nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della figlia divenuta nelle more del Per_1 giudizio maggiorenne. La casa coniugale - sita in Nettuno, Via San Giacomo n. 20 - deve essere assegnata al ricorrente presso la quale la figlia appena maggiorenne e non indipendente economicamente. Per_1
Si dispone, infine, che l'assegno unico sia dallo integralmente percepito dal ricorrente presso il quale abita la figlia, confermando sul punto le condizioni di separazione concordate dalle parti (cfr. decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 24.2.2023). Spese straordinarie nell'interesse della figlia e disciplinate come da Protocollo, al 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono il principio di causalità e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e trattazione dal d.m. 55/14 e succ. mod., stante la natura contumaciale del giudizio e l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 20 aprile 2006 (atto n. 285, parte I, serie 03, anno 2006, Comune di Roma) e, per
[...] l'effetto, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
- dispone che la casa coniugale sita in Nettuno, Via San Giacomo n. 20, presso la quale abita la figlia unitamente al padre, sia assegnata al ricorrente;
Per_1
- dispone che l'assegno unico spettante per la figlia sia percepito integralmente dal Persona_1 ricorrente;
- spese straordinarie nell'interesse della figlia e disciplinate come da Protocollo, al 50% ciascuno.
-condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 10.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
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