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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Scognamiglio in funzione di Giudice del lavoro, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Portici al Corso Parte_1
Garibaldi 179 presso lo studio dell'avv. Ciro Renino dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
RICORRENTE
E con sede in Napoli alla via Serafino Controparte_1
Biscardi, in persona del legale rappresentante
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: spettanze retributive
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2023 esponeva di aver lavorato dal Parte_1
18 novembre 2019 al 4 marzo 2022 alle dipendenze della resistente presso la sede legale in
Napoli alla via Serafino Biscardi.
Esponeva di aver svolto le mansioni di cui al ricorso (ripulire i piatti dagli avanzi, lavare mano i piatti, la posateria, pentole etc…., consegne a domicilio pizze e prodotti di rosticceria) e di essere stato inquadrato nel livello VII del contratto collettivo del commercio pubblici servizi, alberghi come lavoratore part- time, ma di aver osservato un orario di lavoro pieno, come meglio indicato in ricorso.
Esponeva altresì di non aver fruito di ferie, di non aver percepito alcuna somma a titolo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità o di trattamento di fine rapporto e chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 27.820,19 a titolo di differenze retributive. Non si costituiva parte resistente.
Veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 16 aprile 2025, il giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita nonostante sia stata regolarmente evocata in giudizio.
Sempre in via preliminare si osserva che è documentalmente provata dalle busta paga la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti per il periodo indicato in ricorso (Il n Pt_1
sede di ricorso dichiara di aver iniziato a lavorare in data 18 novembre 2019 e le buste paga indicano qual data di inizio il 26 novembre 2019; vi sono buste paga sino al marzo 2022, mese nel quale il ichiara che è cessato il rapporto di lavoro). Pt_1
Occorre a questo punto esaminare le richieste differenze retributive.
Dalle buste paga emerge come il ricorrente fosse inquadrato con part-time al 60% ma il afferma di aver lavorato per oltre dieci ore al giorno dal lunedì al sabato, circostanza Pt_1
che non ha trovato in alcun modo conferma dal momento che il teste ha Testimone_1
riferito sostanzialmente di circostanze che avrebbe appreso dallo stesso ricorrente.
Si è infatti precisato che In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. 15-1-2015, n. 569).
Ugualmente poco rileva sul punto la deposizione del teste che lavorava Tes_2
prevalentemente di mattina (io lavoravo dal lunedì al sabato fisso di mattina e qualche volta di sera) e non può quindi riferire compiutamente sull'orario osservato dal Pt_1
Parte ricorrente dichiara poi di non aver fruito di ferie, né di indennità sostitutiva, e di non aver percepito alcuna somma a titolo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, né
a titolo di trattamento di fine rapporto.
In ordine alle retribuzioni percepite, costituisce principio generale che, una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal rapporto di lavoro e nella specie parte resistente non ha provato in alcun modo il pagamento delle retribuzioni, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Va però osservato che nei conteggi in atti si riporta una minima somma (euro 100,00 percepita a titolo di tredicesima mensilità e che per l'anno 2019 nel mese di dicembre viene riportata come percepita la somma di euro 1.062,32 che in relazione allo stipendio del deve Pt_1
ritenersi inglobare anche la richiesta 13° mensilità)
Va invece rigettata la richiesta di differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi: il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro subordinato, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 22-11-2010, n. 23624; Cass.
7.12.1984 n.6462; Cass.
29-7-1978, n. 3788; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311) e tale prova non è stata minimamente offerta.
Tanto premesso, deve osservarsi che se spettano le voci sopra indicate al ricorrente, in ordine alla quantificazione lo scrivente ribadisce che non è provato né lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale e che le somme spettanti al ono essenzialmente Pt_1
i ratei di 13° e 14° mensilità ed il trattamento di fine rapporto, in relazione all'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Prendendo quindi a parametro la retribuzione che emerge dagli atti si ha che al ricorrente spetta la, già attualizzata, somma di euro 3.717,85 oltre ad euro 1.857,93 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le somme indicate sono naturalmente al loro dal momento che“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, 1° comma, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare
- salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire...” (Cass.18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; 1486/1989;
816/1988; 6806/1987; SSUU 3105/1985
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.717,85 oltre ad euro 1.857,93 a titolo di trattamento di fine rapporto;
oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
b) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio