Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3777 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 02/05/2025 e vertente
TRA
IL Parte_1
– già
[...] Parte_2
- (p.Iva ), rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea
[...] P.VA_1
Chinea in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Perugia, via Quieta n. 2/b;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Marianna Lopis in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, piazzale di Porta Pia n. 116;
APPELLATA
Società (c.f. , R.E.A. RM-910053), quale Controparte_2 P.VA_3
special servicer dell'operazione di cartolarizzazione del credito di CP_1
in persona del Sub-Delegato P.I.
[...] CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso P.VA_4
in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di costituzione del
22.11.2021 dall'Avv. Marianna Lopis con Studio in 00198 ROMA in Piazzale di Porta
Pia, 116;
INTERVENUTA
p.Iva ) in persona dell'amministratore unico p.t., e Controparte_4 P.VA_5
per essa, quale mandataria, (già ), rappresentata e difesa CP_5 Controparte_2
dall'avv.to Martina Grassi in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di intervento del 05.09.2022 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Francesco Gentile n. 135;
INTERVENUTA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 21300/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 6/11/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << sulla base di fatture emesse in relazione ad un contratto di somministrazione di energia elettrica, ha ottenuto decreto ingiuntivo CP_1
di pagamento nei confronti della Parte_2
che ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto
[...] ingiuntivo essendo il Tribunale di Roma incompetente per territorio;
la mancanza di prova dei consumi effettivi desumibile anche dalla emissione di una nota di credito il
28 settembre 2016; di aver corrisposto, al nuovo fornitore, la somma di € 2985,31 a titolo di CMOR. Si è costituita la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Respinta l'eccezione di nullità per incompetenza territoriale e concessa la provvisoria esecuzione del decreto, previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 giugno 2019.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21300/2019 così statuiva: << respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
condanna la società
[...]
, in persona del legale Parte_2
rappresentante pt, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3300,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< l'opposizione è infondata e deve essere respinta. L'opponente ha reiterato, nelle difese finali, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo. La questione è stata esaminata e decisa con ordinanza riservata del 14 settembre 2017 e va qui ribadita, rilevando che la clausola relativa al foro convenzionale risulta sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dalla opponente (con apposizione di timbro e firma).
Il contratto ed il rapporto di somministrazione non sono stati oggetto di contestazione.
La convenuta ha assolto al proprio onere probatorio depositando (doc.3) il contratto relativo a due siti di fornitura, le fatture delle quali ha chiesto il pagamento con il ricorso monitorio, nonché le comunicazioni ricevute dal Distributore locale che è tenuto a misurare i consumi ed a comunicare i relativi dati al venditore. I dati comunicati dal fornitore (docc. 23 e 24 fascicolo convenuta) sono stati riportati dalla convenuta nelle fatture per effettuare il calcolo delle somme dovute dal somministrato.
L'opponente si è limitata a contestare genericamente la mancanza di prova dei consumi effettivi, ma non ha eccepito malfunzionamenti del misuratore o consumi anomali.
Peraltro, le fatture indicano, ad eccezione delle fatture n. 2437972781 e n.2446532283, consumi rilevati. La fattura 2437972781 di € 1243,24 è stata chiesta per il minore importo di € 401,58 essendo stato il residuo compensato nella fattura – non azionata col ricorso monitorio – n. 2513118147. L'importo della fattura n. 2446532283 è stato contabilizzato nella fattura n. 2526902346 del 29/06/2014 di 5.716,48 euro nella quale sono stati calcolati, in rettifica, i consumi relativi al periodo ottobre 2013/aprile 2014.
La circostanza era già stata portata a conoscenza della società opponente con la comunicazione (doc.17 fascicolo convenuta) nella quale, peraltro, confermava CP_1
che le letture rilevate dall'opponente al 19/03/2014 erano “in linea con quelle in nostro possesso”, richiamando, appunto il documento contabile numero 2526902346 del
29/06/2014 di 5.716,48 euro. Va inoltre osservato che la fattura n.2522843333 (€
34,56) ha ad oggetto esclusivamente oneri accessori al contratto, la fattura n.
2518144757 (€ 69,51) riguarda oneri accessori e interessi di mora maturati e la fattura n. 8085401620 (€ 285,03) concerne le spese per distacco e riallaccio alla rete. Nessun rilievo assume, ai fini dell'accertamento del quantum, la nota di credito del 28.9.16 per
€ 6.744,78, (cfr. doc. 2 fascicolo opponente), trattandosi di nota di credito emessa ai fini della variazione VA, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Infine, per quanto concerne il pagamento effettuato dall'opponente al nuovo fornitore a titolo di cmor, deve osservarsi che le delibere dell'Autorità prevedono espressamente una procedura per il rimborso al cliente finale dell'indennizzo già pagato nel caso in cui quest'ultimo saldi l'intera morosità pregressa (vedi delibere 11/12/2009 - ARG/elt 191/09, deliberazioni 99/2012/R/eel e 195/2012/R/eel). Ne discende che il venditore uscente può legittimamente richiedere il pagamento dell'intero suo credito al debitore, fatta salva la successiva restituzione nel caso in cui sia stata saldata l'intera morosità pregressa e sia stato pagato al fornitore entrante il corrispettivo CMOR. Per tutto quanto precede, considerato che l'opponente non ha eccepito e dimostrato di avere effettuato il pagamento, totale o parziale, delle fatture emesse dalla somministrante,
l'opposizione deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza.>> § 4. – Ha proposto appello Il Parte_1
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le
[...]
seguenti conclusioni:<< riconoscere e dichiarare totalmente, o in subordine quantomeno parzialmente, infondate ingiustificate ed illegittime le pretese di pagamento esercitate da controparte con il decreto opposto ordinando la revoca dello stesso.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1
per difetto di specificità ed ex art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello per la violazione degli art. 342 e 434 c.p.c.; accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché lo stesso deve considerarsi privo di possibilità di accoglimento, perché manifestatamente infondato. Nel merito: dichiarare fondata la pretesa creditoria di per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in Controparte_1
narrativa e conseguentemente;
confermare la sentenza n. 21300/2019 emessa dal
Tribunale di Roma il 06.11.2019 per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e conseguentemente respingere l'Appello e tutte le domande formulate da controparte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la soc. Controparte_6
(P.VA ) al pagamento di quanto
[...] P.VA_1
dovuto oltre alle spese di procedura liquidate e alle spese della sentenza di primo grado oltre interessi maturati dal dovuto al saldo in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 5 febbraio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 2 maggio 2025.
§ 4.3 – In data 22 novembre 2021 si costituiva quale special servicer Controparte_2
dell'operazione di cartolarizzazione del credito di in persona Controparte_1 del Sub-Delegato (P.I. Evidenziava che il credito di cui al decreto CP_3
ingiuntivo n. 2818/2017, emesso nell'ambito della procedura monitoria R.G. 300/2017 dal Tribunale di Roma, è stato regolarmente ceduto da alla Controparte_1
in data 23 dicembre 2020, nel contesto di una più ampia cessione di Controparte_4
crediti in blocco e di un'operazione di cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 e successive modifiche ("Legge sulla Cartolizzazione"); che della predetta cessione è stata data notificazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2-1-
2021 (Parte II); che nell'ambito della già menzionata Cartolarizzazione dei Crediti, la società Emittente ) ha conferito incarico al Controparte_4 Controparte_7
affinché in nome e per conto del Cessionario, svolga, in esclusiva, ai sensi
[...]
dell'articolo 2, comma 3 lettera c, e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l'attività di amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti;
che, a sua volta,
[...]
ha delegato lo quale taluni Controparte_7 Parte_3 Controparte_2
specifici servizi in relazione all'amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti ed alla gestione dei pagamenti inerenti ai medesimi;
che lo Parte_3 CP_2
ha quindi nominato la società quale "Sub-Delegato", che ha
[...] CP_3
conferito mandato al fine di tutelare le ragioni creditorie della società, in quanto cessionaria del credito vantato da oggetto di ingiunzione n. CP_1 CP_1
2818/2017. Concludeva riportandosi: < documentali e le difese versate nel presente procedimento dalla difesa di Controparte_1
§ 4.4 – In data 5 settembre 2022 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_5
( già , procuratrice speciale di rassegnando le Controparte_2 Controparte_4
seguenti conclusioni: < istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti atti depositati - anche in udienza - nell'interesse di cui in toto ci si riporta e da intendersi Controparte_1
qui per integralmente trascritti e fatti propri, riservandosi ogni ulteriore difesa, eccezione e domanda nelle successive fasi del presente giudizio, e chiede contestualmente l'estromissione della società cedente >>. Controparte_1
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21 febbraio 2025, con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
I difensori precisavano le conclusioni, chiedendo, come da verbale, la decisione della causa e la Corte differiva la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 2 maggio
2025 assegnando nuovamente i termini per le note conclusionali. Hanno depositato note i difensori di parte appellante e di All'odierna udienza presente Controparte_4
il solo difensore di parte appellante, questi eccepiva << il difetto di legittimazione di entrambe le società intervenute, data la mancata produzione dei rispettivi contratti di cessione.>>; precisava quindi le conclusioni riportandosi ai propri atti e discuteva oralmente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << omessa valutazione di circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione della causa, errata valutazione riguardo le produzioni di controparte e violazione di legge circa l'attribuzione degli oneri probatori tra le parti in causa >> la società appellante censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva affermato che: << l'opponente si è limitata a contestare genericamente la mancanza di prova dei consumi effettivi, ma non ha eccepito malfunzionamenti del misuratore o consumi anomali >>. Rappresentava che, al contrario, aveva eccepito che le forniture non erano mai state effettuate e/o ricevute e che i consumi esposti nelle bollette non erano congrui, né corrispondenti ai consumi effettivi. Ciò in quanto, a seguito della caduta di un fulmine, l'appellata aveva sostituito il misuratore, ma senza preavvisare l'appellante, non dando così modo di assistere alle operazioni di sostituzione, anche in violazione della normativa di settore. Censurava la motivazione per avere il primo giudice ignorato la circostanza del danneggiamento del contatore e per aver erroneamente qualificato come generiche le contestazioni formulate.
Sosteneva che spettava alla somministrante fornire la prova del regolare funzionamento del contatore.
Con ulteriore profilo censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva osservato: << la convenuta ha assolto al proprio onere probatorio depositando (doc.3) il contratto relativo a due siti di fornitura, le fatture delle quali ha chiesto il pagamento con il ricorso monitorio, nonché le comunicazioni ricevute dal Distributore locale che
è tenuto a misurare i consumi ed a comunicare i relativi dati al venditore. I dati comunicati dal fornitore (docc. 23 e 24 fascicolo convenuta) sono stati riportati dalla convenuta nelle fatture per effettuare il calcolo delle somme dovute dal somministrato>>. Affermava che tale produzione documentale era insufficiente a suffragare le pretese dell'appellata, anche perché le fatture commerciali non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, né tantomeno i dati comunicati dal fornitore che, in quanto non sottoscritti, sono atti di cui non è certa la provenienza, la genuinità e la correttezza. In sintesi, dunque, sosteneva che non fosse stato dimostrato l'esatto funzionamento del misuratore e, quindi, la corrispondenza tra quanto richiesto in pagamento e fatturato con quanto effettivamente fornito.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << eccessività della pretesa azionata >> eccepiva, in via subordinata, che il tribunale non si fosse avveduto che la pretesa azionata dall'appellata era superiore a quanto essa potesse domandare Controparte_1
e ciò in quanto il primo giudice aveva ritenuto irrilevante la nota di credito del
28/09/2016 (euro 6.744,78) e il pagamento effettuato al nuovo creditore a titolo di cmor. Significava che, al contrario, a seguito dell'emissione della nota di credito,
l'appellata non poteva pretendere il pagamento dell'VA per pari importo per un'obbligazione non più esistente, mentre il cmor costituiva pagamento parziale.
Concludeva evidenziando che, operati i correttivi suindicati, il credito azionabile ammontava ad € 4.133, 27.
§ 6 – Le questioni preliminari § 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha
“una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342
c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6.3 – L'eccezione di difetto di legittimazione di entrambe le società intervenute in ragione della mancata produzione dei rispettivi contratti di cessione.
Giova premettere, come evidenziato nel superiore svolgimento al paragrafo 4.3, che in data 22 novembre 2021 si costituiva quale special servicer Controparte_2
dell'operazione di cartolarizzazione del credito di in persona Controparte_1
del Sub-Delegato CP_3
La società intervenuta nella qualità evidenziava che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 2818/2017, emesso nell'ambito della procedura monitoria R.G. 300/2017 dal Tribunale di Roma, era stato regolarmente ceduto da alla Controparte_1
in data 23 dicembre 2020, nel contesto di una più ampia cessione di Controparte_4
crediti in blocco e di un'operazione di cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 e successive modifiche ("Legge sulla Cartolizzazione"); che della predetta cessione era stata data notificazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2-1-
2021 (Parte II); che nell'ambito della già menzionata Cartolarizzazione dei Crediti, la società Emittente ) aveva conferito incarico al Controparte_4 [...]
affinché in nome e per conto del Cessionario, svolgesse, in esclusiva, Controparte_7
ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera c, e commi 6 e 6-bis della Legge 130, l'attività di amministrazione, gestione ed incasso dei Crediti.
Successivamente, come sopra evidenziato al paragrafo 4.4, si costituiva in data 5 settembre 2022, intervenendo ex art. 111 c.p.c., nel presente giudizio - all'epoca fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.10.2022 - (già CP_5 [...]
, procuratrice speciale di fornendo, a CP_2 Controparte_4
giustificazione della propria legittimazione ad intervenire, i seguenti dati, corredati dalla documentazione in essi menzionata: << in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 23 dicembre 2020 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, Controparte_1 125 – Iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. - Codice Fiscale P.VA_2
, ha ceduto pro-soluto alla società , società a P.VA_2 CP_4
responsabilità limitata di diritto italiano, costituita ai sensi della l. 130/1999, con sede legale in Milano, via San Marco 29, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 10698870960, r.e.a. n. Mi- 2550769, iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione di Banca d'Italia al n. 35700.4 tutti i crediti nei confronti di clienti, diversi dalla Pubblica Amministrazione, per i quali
è stata accertata una situazione di inadempienza;
in data 28 gennaio 2021 con atto reso avanti il Notaio di Milano (Rep 60983 – Racc. 29418 – cfr. doc.2), Persona_1
conferiva procura speciale alla società con sede Controparte_4 Controparte_2
in Roma, Via Francesco Gentile 135, iscritta presso il competente registro delle imprese con numero di iscrizione e codice fiscale società costituita in P.VA_3
Italia, in possesso della licenza ex art.115 T.U.L.P.S. affinché potesse compiere tutto quanto necessario per la gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti acquistati in forza della summenzionata operazione di cartolarizzazione ivi compreso il potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. (doc. 2); in data 17.03.2022, CP_2
mutava la propria ragione sociale in (C.F. ) (doc. 3);
[...] CP_5 P.VA_3
tra i crediti ceduti sono ricomprese le fatture portate dal D.I. n. 2818/17 ovvero: FATT.
N. 8085401620 del 16/05/2014, FATT. N. 2526895027 del 28/06/2014, FATT. N.
2526902346 del 29/06/2014, FATT. N. 2532195049 del 07/08/2014, FATT. N.
2532960477 del 08/08/2014; essendo dette fatture comprese nell'elenco di cui al link http://heritagespv.it/comparto3 indicato a pag. 8 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 1 del 02 gennaio 2021, Parte Seconda (cfr. doc.3), è pacifico che, con riferimento al giudizio in cui si controverte del diritto oggetto della cessione, il successore a titolo particolare non è terzo, bensì parte, in quanto egli è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, talché il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., non soggiace a limitazione alcuna e può realizzarsi in ogni stato e grado del processo (ex plurimis, Cass. 18 luglio 2002, n. 10442; Cass. 19 maggio 2005,
n. 10598; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass. SS.UU. 26 agosto 2019, n. 21690) (doc. 4); , che è divenuta titolare dei crediti in contestazione in forza della CP_4
summenzionata cessione del 23 dicembre 2020, è pertanto pienamente legittimata ad intervenire nel presente giudizio, in quanto successore a titolo particolare dell'attrice
-> Controparte_1
Si osserva inoltre che la causa veniva differita, d'ufficio, per la precisazione delle conclusioni dall'udienza del 07.10.2022 all'udienza del 26 gennaio 2024, al 29 novembre 2024 ed infine al 21 febbraio 2025.
In relazione a detta udienza la Corte, previo mutamento del rito, con decreto del 12 dicembre 2024 assegnava alle parti il termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note;
le parti non hanno depositato note ed alla predetta udienza hanno discusso la causa chiedendo la decisione: << Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori delle parti chiedono che la causa sia decisa. La
Corte considerato che non sono state depositate note prima dell'udienza, rinvia per motivi organizzativi all'udienza del 02.05.2025 ore 11:30 e assegna termine per note fino a 30 giorni prima dell'udienza.>> (cfr. verbale di udienza)
L'udienza del 21 febbraio 2025 costituisce, quindi, la prima udienza utile successiva all'intervento in causa di e di (già , Controparte_2 CP_5 Controparte_2
procuratrice speciale di ed in relazione a detta udienza la società Controparte_4
appellante, che ha discusso la causa, nulla ha eccepito in relazione al difetto di legittimazione delle predette società.
La Corte ha differito la causa per il medesimo incombente assegnando nuovamente il termine per note e parte appellante nelle suddette note, depositate il 28 marzo 2025, nulla ha eccepito in relazione al difetto di legittimazione delle società predette.
Parte intervenuta, in difetto di contestazione, non ha prodotto in relazione all'odierna udienza, a cui il difensore non è comparso, documentazione ulteriore rispetto a quella già versata in atti al momento dell'intervento.
Tanto premesso, va ribadito che l'eccezione suddetta risulta svolta per la prima volta all'odierna udienza di discussione ed opera, certamente, in relazione ai documenti depositati il principio di non contestazione, come evidenziato da Cass. n. 17944/2023
a pag. 5 di 11 con riguardo alla produzione del contratto di cessione.
L'eccezione è tuttavia infondata anche nel merito, in quanto del tutto generica a fronte delle puntuali indicazioni che si rinvengono nella documentazione in atti.
Si osserva, in iure, che la Suprema Corte con la pronuncia n. 17944/2023 sopra richiamata ha diffusamente illustrato i criteri di ripartizione dell'onere della prova ed i principi a cui deve attenersi il giudicante, valutando caso per caso, per affrontare la disamina dell'obiezione di inesistenza del contratto di cessione e/o di mancata prova circa l'inclusione di un determinato credito tra quelli oggetto di contratto: << (…) Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità. (...)>>
Nel caso in esame, la mancanza del contratto di cessione non risulta tempestivamente contestata e tanto comporta che il fatto non contestato risulti provato;
né il contratto, quale operazione commerciale, risulta specificatamente contestato, essendosi il difensore dell'appellante limitato a contestare che i contratti quali documento non risultino prodotti, ma, come detto, la mancata integrazione documentale trova giustificazione nella mancata, tempestiva contestazione. Osserva la Corte che l'operazione commerciale compiuta si appalesa perfettamente determinata essendo sia ben indentificati i soggetti che vi hanno preso parte (cfr. GU n. 1 del 2 gennaio 2021)
e, soprattutto, essendo assolutamente specifica e coerente la natura dei crediti oggetto del contratto di cessione in cui figurano esattamente riportate le fatture con la tipologia del credito e le identiche fatture insolute oggetto di causa.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo è parzialmente fondato.
L'appellante sostiene che erroneamente il primo giudice ha affermato che essa opponente non aveva contestato l'ammontare degli importi richiesti nelle fatture;
in particolare, censura il passo motivazionale in cui il tribunale di Roma ha così argomentato: << L'opponente si è limitata a contestare genericamente la mancanza di prova dei consumi effettivo, ma non ha eccepito malfunzionamenti del misuratore o consumi anormali>> Ribadisce di aver tempestivamente evidenziato che il contatore era stato sostituito perché colpito da un fulmine e quindi non più funzionante;
evidenzia di aver fornito la prova di detta circostanza per mezzo della comunicazione 22 agosto
2014 rilasciata dal controparte stessa ( doc. 1) e di aver evidenziato che : < operazione è stata scorrettamente posta in essere senza preavvisare la esponente che quindi non ha avuto modo di assistere alle operazioni di sostituzione avvenute senza contraddittorio tra le parti. Non potendo, per questo, constatare né cosa riportava il vecchio misuratore né da dove è stato fatto ripartire in termini di misurazioni il nuovo.>> Significava di aver chiesto altresì di essere ammesso a provare la circostanza a mezzo prova testimoniale che il tribunale aveva rigettato nel corso dell'istruttoria e sulla quale non si era pronunciato in sentenza, nonostante essa società avesse riproposto l'istanza in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno
2019.
Tanto premesso, osserva la Corte, con riguardo ai principi che presiedono la ripartizione dell'onere della prova nei contratti di somministrazione, che: << In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento)>>. (così Cass.
n. 23699/2016, con indirizzo consolidato da ultimo n. 512/2025)
Orbene, con la comunicazione del 22 agosto 2014, emessa in relazione alla utenza n.
917824208 pod IT001E56960240 confermava al cliente, su richiesta di questi: CP_1
<< la rimozione del contatore con matricola 00422645 al 24 settembre 2013 con letture
F1 66.139, F2 57468 e F3 73246 e l'installazione di nuovo misuratore con matricola
00003051 con letture F1 0 F2 0 e F3 4 che precedentemente non era stata registrata.
Siamo spiacenti per tale inconveniente.>>
Sulla scorta di tale documentazione la prova testimoniale richiesta è, in effetti, superflua – come evidenziato dal tribunale nell'ordinanza 8 febbraio 2018 – essendo pacifica la circostanza dell'intervenuta sostituzione del misuratore perché non funzionante. L'allegazione difensiva contenuta nell'atto di opposizione che esso sia stato sostituito perché colpito da un fulmine e mal funzionante non solo non risulta contestata, ma viene confermata da con l'indicazione che il vecchio misuratore CP_1
veniva sostituto con il nuovo in data 24 settembre 2013. Risulta peraltro prodotta la fattura 8085401620 relativa ai costi di distacco fornitura e allaccio nuova fornitura, azionata con il monitorio in quanto insoluta. non ha contestato la circostanza che la sostituzione del misuratore sia stata CP_1
effettuata senza dare avviso al cliente, che non è stato posto in condizione di verificare i consumi registrati alla data del 24 settembre 2013 e svolgere le proprie difese.
Risultando quindi dimostrato il malfunzionamento del misuratore per essere lo stesso stato sostituito, ne consegue che le letture dei consumi reali portate dal predetto non possono dirsi assistite da presunzione in quanto, in siffatto contesto, per giustificare la propria fatturazione avrebbe dovuto fornire la prova che i detti consumi reali, CP_1
come registrati, non avevano risentito del malfunzionamento che aveva condotto alla sostituzione del misuratore medesimo, all'evidenza non riparabile.
I dati registrati sino alla data del 24 settembre 2013, oggetto delle fatture di rettifica n.
243797781 (doc. 15 fascicolo di primo grado di parte opposta), azionata in monitorio per il minore importo di € 401,58, e la fattura n. 2526895027 di € 2875,13 (doc. n. 11 fascicolo di primo grado di parte opposta) non possono dirsi provati da ancando CP_1
la dimostrazione che i dati acquisiti nel periodo 31 luglio 2013 ( rilevata F1 59166 F2
53015; F3 66618) 30 settembre 2013 (stimata) non abbiano risentito del malfunzionamento del contatore, essendo esso stato sostituito nel bimestre in oggetto
( così fattura n. 243797781); ugualmente per la fattura di rettifica n. 2526895027 nel periodo 31 luglio 2013 ( rilevata F1 59166; F2 53015; F3 66618 ) al 24 settembre 2013
( rilevata F1 66.139; F2 57468; F3 73.246) al 30 settembre 2013 ( stimata con il nuovo contatore).
Entrambi i suddetti importi vanno quindi espunti.
Per le restanti fatture la sostituzione del contatore rimane irrilevante, trattandosi di fatture per consumi successivi (a decorrere dal mese di ottobre 2013), oppure per oneri e servizi di rete, interessi di mora, spese per distacco ed allaccio, sempre per periodi successivi.
Quanto alle fatture per consumi successivi al 24 settembre 2013, con i docc. n. 23 e n.24, allegati alla memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, ha depositato i dati CP_1 del consumo reale comunicatigli dal fornitore e trascritti da essa opposta nelle fatture insolute allegate al monitorio. ha quindi dato prova della fondatezza del credito, CP_1
basatosi sui consumi reali misurati dal nuovo contatore, misurazione in relazione alla quale il cliente non ha eccepito il malfunzionamento dello stesso.
§ 7.2 – Il secondo motivo è inammissibile prima che infondato.
Osserva la Corte che l'appellante si limita a riproporre le questioni sollevate in primo grado, con l'opposizione, senza confrontarsi con la puntuale motivazione di prime cure con cui il tribunale ha rigettato la prima obiezione rilevando che la nota di credito risultava emessa non a rettifica dei consumi, ma per variazione VA a sensi dell'art. 26 del DPR n. 633/1972.
Quanto alla seconda obiezione, il tribunale ha spiegato che il pagamento effettuato dalla società opponente al nuovo fornitore a titolo di CMOR - ovvero di corrispettivo per morosità – non dà diritto ad espungere detto importo dalla pregressa morosità, in quanto detto importo sarà ripetibile solo allorché si verifichi la duplice condizione che:
a) il cliente abbia saldato l'intera morosità pregressa e b) sia stato pagato al fornitore entrante il corrispettivo CMOR. Il tribunale, nel respingere l'eccezione di parziale pagamento dalla morosità pregressa con il vecchio fornitore per mezzo della corresponsione al nuovo fornitore del CMOR, ha evidenziato che, per avere titolo a detta ripetizione, la società opponente avrebbe dovuto dimostrare oltre al pagamento del CMOR anche di aver effettuato il pagamento, totale o parziale, delle fatture insolute emesse dal vecchio fornitore, circostanza che la società non aveva Parte_2
nemmeno allegato.
L'appello va quindi accolto parzialmente e limitatamente agli importi di € 401,58 di cui alla fattura n. 243797781 e di € 2875,13 di cui alla fattura n. 2526895027 con condanna al pagamento del residuo importo incorporato nelle restanti fatture. Non risultando impugnazione avverso il capo concernente gli interessi (capo 2 del decreto ingiuntivo), la statuizione è intangibile. § 8. – Il credito vantato da - ora – risulta pari ad Controparte_1 Controparte_4
10.566,65 in luogo di € 13. 843,36.
Rileva il collegio che la Suprema Corte a SU con la pronuncia n. 32061/2022 ha enunciato il seguente principio: < misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.>>; nel caso in esame non ricorre quindi un'ipotesi di soccombenza reciproca e la minima riduzione dell'importo per cui è condanna non giustifica, in ragione dell'oggetto del contenzioso, la compensazione anche parziale delle stesse, poiché non ricorre alcuna delle condizioni dettate dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Le spese vanno liquidate, per entrambi i gradi, sulla base dello scaglione di valore del decisum (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Controparte_6 CP_1
e per essa ora in virtù di successivi contratti di cessione del
[...] Controparte_4
credito, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 21300/2019 pubblicata in data 6/11/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, accoglie parzialmente
[... l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto condannando al Controparte_6 pagamento in favore di e per essa ora Controparte_1 Controparte_4
al pagamento dell'importo di € 10.566,65 oltre interessi come liquidati;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo grado in € Controparte_4
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 02/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo