Sentenza 3 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/08/2021, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2021
N. 00995/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Sole S.a.s. di SC SA IE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti, 8;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
Regione Veneto, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, non costituite in giudizio;
nei confronti
Roana S.a.s. di OL AN IA & C., Euroittica Mar S.r.l., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Dimitri Girotto, Giorgio Pavan, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pavan in San Dona Di Piave, piazza Rizzo, 4;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Lav.It.-Lavorazioni Ittiche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dimitri Girotto, con domicilio eletto presso il suo studio in San Donà Di Piave, piazza Rizzo, 4;
per l'annullamento
del provvedimento 24.11.2010 prot. n. 26724, comunicato il 15 dicembre 2010, con il quale il responsabile del Settore comunale Edilizia Privata ha dichiarato decaduto ed ha contestualmente annullato il permesso di costruire n. 75 rilasciato alla società ricorrente il 19.6.2009;
del parere di conformità urbanistica relativa al permesso di costruire in sanatoria, prot. n. 4805/2010 di data 1 febbraio 2010 della nota del Settore Territorio — Unità Edilizia Privata del Comune di Chioggia di data 5.5.2010;
dell'atto confermativo della Commissione di Salvaguardia prot. n. 358648 del 30.6.2010;
del silenzio rifiuto serbato sull’istanza di accesso protocollata in data 4.1.2011;
del permesso di costruire in sanatoria n° 387, prot. n° 64439, rilasciato dal Comune in data 21.12.2010 alla Ditta Roana S.a.s. di OL AN IA & C.; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia, della Roana S.a.s. di OL AN IA & C. e della Euroittica Mar S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società in epigrafe ha impugnato il permesso di costruire nr. 387/2010 rilasciato dal Comune resistente in favore della società Roana s.a.s. a sanatoria di un intervento di ristrutturazione e ampliamento di un centro ittico.
La ricorrente ha, in particolare, dedotto che nell’anno 1998 cedeva alcuni terreni di sua proprietà alla società 2M SR, riservando a sé ogni diritto edificatorio che fosse sorto in futuro in relazione a tali immobili; contestualmente la 2M costituiva servitù di non edificare a carico dei terreni acquisiti, sicché tutti gli immobili divenuti di proprietà della 2M restavano privi di capacità edificatoria, ad eccezione del mappale n° 1257 dell’estensione di mq. 552, in favore del quale residuava la sola capacità propria dell’indice di zona, che la variante “ Patti Territoriali ” fissava in 0,16 mq/mq.
Tutto ciò premesso, la società ricorrente ha osservato che l’intervento assentito con il permesso di costruire in sanatoria impugnato sarebbe, invece, stato realizzato utilizzando una capacità edificatoria eccedente rispetto all’indice di zona e, dunque, di spettanza della Immobiliare Sole.
Avverso il titolo edilizio impugnato sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo si lamenta che l’abuso posto in essere non sarebbe conforme alla normativa vigente all’epoca della sua realizzazione poiché in contrasto con la variante “Patti Territoriali”, né con quella in vigore all’epoca della presentazione dell’istanza di sanatoria in quanto la Variante Generale al P.R.G., adottata nel 2001, inserirebbe l’area di proprietà della società Euroittica nel perimetro del P.U.A di cui alla variante “patto territoriale”;
2) con il secondo motivo si evidenzia che l’area in cui si inserisce l’intervento è vincolata paesaggisticamente, ciò che escluderebbe la legittimità di una sanatoria postuma dell’abuso alla stregua del dettato dell’art. 146 D. Lgs. N. 42/2004: la norma sarebbe infatti applicabile anche nella fase transitoria tra il vecchio ed il nuovo regime di autorizzazione, giusto il disposto del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 153; la sanatoria postuma, inoltre, violerebbe l’art. 167, commi 1 e 2, D.Lgs. cit. in quanto l’insanabilità imposta ex lege doveva condurre il Comune all’emanazione dell’ordine di riduzione in pristino a carico del trasgressore;
3) con il terzo motivo si deduce che il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere, in quanto si porrebbe in contrasto, senza ragione, con le precedenti determinazioni di segno contrario della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e del Comune.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Immobiliare Sole ha, inoltre, proposto domanda di condanna del Comune di Chioggia all’esibizione di alcuni atti oggetto di istanza di ostensione presentata in data 4.1.2011: il ricorso ex art. 116 cpa è stato respinto dal Collegio con ordinanza in data 31.05.2011.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la Immobiliare Sole ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, depositati in giudizio dal Comune in data 27.04.2011:
1) in primo luogo, si lamenta l’arbitrarietà delle valutazioni espresse in punto di superficie sanabile nel “ supplemento istruttorio permesso di costruire ” del 6.10.2010;
2) quanto poi alla sanzione pecuniaria applicata in alternativa alla demolizione si osserva che l’intervento sarebbe totalmente abusivo, che il Comune non avrebbe operato alcun accertamento istruttorio e non sarebbe stato dimostrato il pregiudizio alla parte di struttura legittima che deriverebbe dalla demolizione;
3) infine, il provvedimento comunale violerebbe l’art. 34 T.U.E. nella parte in cui questo impone che la sanzione pecuniaria, per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, sia “ determinata a cura dell’Agenzia del Territorio”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia, eccependo la carenza di legittimazione a ricorrere della Immobiliare Sole e sostenendo l’infondatezza nel merito dell’impugnazione.
Si è costituita in giudizio la Roana sas, eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto la ricorrente non vanterebbe alcun interesse all’impugnazione, e chiedendo nel merito il rigetto dell’impugnazione.
Si è costituita, altresì, la Euroittica Mar SR, quale conduttrice degli immobili della Roana, a sua volta eccependo l’inammissibilità del gravame e chiedendone la reiezione nel merito.
Ha, inoltre, esperito intervento ad opponendum la LAV. It SR, avendo stipulato con la Euroittica contratto di affitto dell’azienda, e ha chiesto a sua volta il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza in data 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che, tra le eccezioni proposte in via preliminare per paralizzare l’impugnazione in commento, debba in primo luogo essere esaminata quella avente ad oggetto la carenza di interesse al ricorso in capo alla società Immobiliare Sole s.a.s., formulata in riferimento all’insussistenza, nel caso di specie, di un pregiudizio ai relativi interessi a derivare dagli atti gravati.
L’eccezione è fondata.
La ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, ha dedotto che l’intervento abusivamente realizzato del quale si discorre avrebbe implicato l’utilizzo di una capacità edificatoria eccedente rispetto alle previsioni dell’allora vigente strumentazione urbanistica (pari, secondo gli indici di zona, a 0,16 mq/mq), capacità che, dunque, sarebbe stata acquisita dalla Immobiliare Sole in forza della complessiva negoziazione posta in essere tra quest’ultima e la società 2M SR, sinteticamente richiamata in precedenza.
Ritiene il Collegio, così ricostruito l’interesse che parte ricorrente pone a fondamento dell’impugnazione, che il gravame sia da ritenersi inammissibile in quanto dal relativo accoglimento non potrebbe derivare alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile in favore della società Immobiliare Sole.
Emerge, infatti, dagli atti di causa che l’intervento edile in considerazione è stato effettuato a seguito dell’adozione di una variante urbanistica ex art. 126, L.R. Veneto 61/1985, che, nel testo vigente ratione temporis , prevedeva che: “ I Comuni possono adottare una variante al proprio strumento urbanistico generale per disciplinare gli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri, localizzati in difformità dalle destinazioni di piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona” .
In forza di tale previsione il Comune di Chioggia introduceva la possibilità di ampliamento dello stabilimento industriale allora esistente, situato in zona impropria, approvando la scheda tecnica attuativa “024” riferita al centro ittico della Euroittica Mar SR ( cfr . all. 0) e 1) alla produzione del Comune in data 12.05.2021).
Ne consegue che l’intervento in contestazione è stato realizzato sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta, a mezzo di apposita variante e con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore di uno specifico stabilimento industriale, e cioè del centro ittico già esistente nell’area in considerazione: viene quindi in rilievo una capacità edificatoria non “esportabile” al fine di realizzare interventi di diversa natura su altri terreni, proprio in quanto, come si è evidenziato, legata all’esigenza di ampliare un determinato opificio.
Per queste ragioni deve ritenersi che dall’eventuale annullamento degli atti in questa sede impugnati non potrebbe, comunque, derivare alcun effetto utile in favore della società ricorrente, la quale, secondo quanto in precedenza evidenziato, non avrebbe potuto giovarsi della volumetria utilizzata per l’ampliamento del centro ittico per effettuare interventi di diversa natura sui terreni nella relativa titolarità, con la conseguenza che il gravame non appare sostenuto da un concreto interesse alla relativa disamina.
3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 in favore del Comune di Chioggia, e in euro 3.000,00 in favore della Euroittica Mar SR e della Roana s.a.s di OL AN IA & C, oltre accessori di legge, se dovuti;
- spese compensate nei rapporti con la Lav. It. Lavorazioni Ittiche S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO