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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2980/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Giardina, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Massafra, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1.10.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 2912024901126194000 e gli avvisi di addebito n. 59120160001383663000, n.
59120170001788402000, n. 591201800018492354000, n. 59120190002510023000, n.
59120210000075813000, n. 59120210000252715000 e n. 59120220001672863000 ad esso sottesi, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e/o la nullità per mancata notifica degli atti presupposti nonché per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120160001383663000, n. 59120170001788402000
e n. 591201800018492354000.
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché la mancata produzione in giudizio delle ricevute di consegna completa in formato .eml o .msg impedisce di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2015,
2016 e 2017), si ritiene che alla data di notifica del sollecito di pagamento n.
2912024901126194000 (13.09.2024) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, considerando le annualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.
59120190002510023000, n. 59120210000075813000, n. 59120210000252715000 e n.
59120220001672863000 (2018, 2019, 2020 e 2021), va osservato, in mancanza della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg comprovante il perfezionamento delle relative notifiche, come il termine di prescrizione quinquennale sia stato ritualmente interrotto – tenuto conto, con riguardo ai contributi richiesti per l'anno 2018, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 sopra richiamati - dalla notifica del sollecito di pagamento n. 2912024901126194000 (13.09.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120160001383663000, n.
59120170001788402000 e n. 591201800018492354000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'1 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2980/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Giardina, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Massafra, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1.10.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 2912024901126194000 e gli avvisi di addebito n. 59120160001383663000, n.
59120170001788402000, n. 591201800018492354000, n. 59120190002510023000, n.
59120210000075813000, n. 59120210000252715000 e n. 59120220001672863000 ad esso sottesi, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e/o la nullità per mancata notifica degli atti presupposti nonché per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120160001383663000, n. 59120170001788402000
e n. 591201800018492354000.
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché la mancata produzione in giudizio delle ricevute di consegna completa in formato .eml o .msg impedisce di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2015,
2016 e 2017), si ritiene che alla data di notifica del sollecito di pagamento n.
2912024901126194000 (13.09.2024) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, considerando le annualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.
59120190002510023000, n. 59120210000075813000, n. 59120210000252715000 e n.
59120220001672863000 (2018, 2019, 2020 e 2021), va osservato, in mancanza della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg comprovante il perfezionamento delle relative notifiche, come il termine di prescrizione quinquennale sia stato ritualmente interrotto – tenuto conto, con riguardo ai contributi richiesti per l'anno 2018, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 sopra richiamati - dalla notifica del sollecito di pagamento n. 2912024901126194000 (13.09.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120160001383663000, n.
59120170001788402000 e n. 591201800018492354000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'1 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo