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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT CH ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 08.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 627/2025 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. CE TI Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. Francesco Brugnano e Giuseppina Arabia
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha esposto:
-di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “
[...]
, con contratto full time a tempo indeterminato, dal 10.01.2022 al CP_1
19.08.2024 con qualifica di falegname ed inquadramento nel livello 3 del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese aderenti alla Confapi - 1390 Gomma Piccola industria;
-che in data 10.4.2024, il Medico del lavoro, dott. , all'esito della Persona_1 visita periodica per la valutazione della idoneità allo svolgimento delle proprie mansioni, accertava il suo stato di “idoneo con limitazioni”, con la sola prescrizione di evitare lavori particolarmente gravosi nonché lavori in quota;
1 -che la società convenuta, senza alcuna giustificazione rispetto a quanto accertato dal medico del lavoro, gli imponeva di astenersi da qualsiasi attività lavorativa e, a partire dal 06.05.2024 (data di rientro in servizio a seguito di un ulteriore periodo di malattia), di lavorare con orario ridotto a n. 4 ore giornaliere (svolgendo il solo turno diurno) e non ad orario intero (n. 8 ore giornaliere) come contrattualmente previsto;
-che in data 07.06.2024 inviava alla una contestazione lamentando Controparte_1
l'illegittimità della riduzione al 50% dell'orario di lavoro effettuata unilateralmente, diffidandola alla immediata riassegnazione dell'orario previsto contrattualmente e al pagamento dell'intera retribuzione dovuta comprensiva dell'indennità di malattia maturata dal 13.03.2024 al 05.04.2024 e, comunque, di ogni somma dovutagli in relazione al periodo lavorativo pregresso;
-che in data 15.06.2024, la società resistente, nel rispondere alla diffida, asseriva che la riduzione dell'orario lavorativo, oltre ad essere stata concordata con il lavoratore, era stata determinata dallo stato di salute di quest'ultimo, il quale non poteva più eseguire compiutamente le prestazioni a lui richieste in virtù del contratto di lavoro, di guisa che si era reso necessario, al fine di evitarne il licenziamento, disporre una riduzione dell'orario lavorativo per consentirgli lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in contratto di lavoro part time;
-che, previa contestazione disciplinare del 05.07.2024, notificata in data 19.06.2024, la società resistente gli inviava un telegramma in cui gli comunicava, alla luce di una serie di condotte da lui asseritamente perpetrate (l'aver fumato ripetutamente durante il turno lavorativo e arbitrariamente modificato il suo orario di lavoro), la sospensione dall'attività lavorativa per giorni 10 a partire dall'08.07.2024;
-di aver confutato la fondatezza della contestazione disciplinare e di aver ricevuto il telegramma in data successiva all'08.07.2024, sicché, nel mentre, si era recato ugualmente al lavoro svolgendo regolarmente la propria attività (debitamente attestata dalla timbratura in entrata e in uscita) e, tutto ciò, senza che la società datrice contestasse in alcun modo la sua presenza sul luogo di lavoro, nonostante la sospensione disposta nei suoi confronti;
2 -che, alla luce di ciò, inviava lettera di contestazione del provvedimento disciplinare, evidenziando la nullità della sospensione per comportamenti datoriali incompatibili con tale sanzione;
-che, in data 29.7.2024, il ricorrente si presentava sul posto di lavoro per riprendere l'attività dopo il già contestato periodo di sospensione di 10 giorni irrogatogli illegittimamente e veniva allontanato dal sig. , socio della società Controparte_2 resistente, con la motivazione che avrebbe dovuto prima firmare un contratto di lavoro con orario ridotto;
-che, in data 13.8.2024, la società resistente, a fronte del rifiuto di sottoscrizione di tale contratto da parte del ricorrente, gli inviava una lettera raccomandata a/r avente ad oggetto preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con effetto a partire dal 19.08.2024;
-che, in data 14.9.2024 il ricorrente, inviava alla società resistente comunicazione di impugnazione del licenziamento, contestandone la legittimità e dichiarando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività lavorativa;
-che, con lettera datata 01.10.2024 la società resistente, in risposta alla impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ne affermava la legittimità, sostenendo la ricorrenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, nonché di un ulteriore motivo soggettivo di licenziamento, mai dedotto prima.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare:
- l'illegittimità del licenziamento irrogatole dalla società resistente, con comunicazione notificata il 13.08.2024 con effetto a partire dal 19.08.2024 in quanto: a) privo dei presupposti giustificanti la risoluzione del rapporto;
b) violativo dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 il quale statuisce che: “Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”;
- l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto a) non rispettoso della procedura di cui all'art. 7 Statuto dei lavoratori, non essendo stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare;
b) determinato dall'attribuzione al lavoratore di fatti già puniti con una sanzione conservativa e tra l'altro mai accaduti;
c) ritorsivo, costituendo una illecita reazione del datore di lavoro alla volontà,
3 rappresentata dal lavoratore, di vedersi riassegnato l'intero orario di lavoro e di rifiutare la sottoscrizione di un contratto di lavoro part-time.
Chiedeva, infine, il riconoscimento della porzione di retribuzione a lui dovuta dal datore di lavoro, ma da questi non corrisposta stante l'unilaterale ed arbitraria riduzione dell'orario lavorativo a far data dal 06.05.2024 con conseguente dimezzamento del suo emolumento, nonché dell'indennità maturata nel corso del periodo di malattia.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:“- dichiarare illegittimo per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e, comunque, annullare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato dalla al sig. con Controparte_1 Parte_1 raccomandata a/r. del 13.8.2024, e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, L. n. 300/1970, la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione dell'indennità risarcitoria, pari ad almeno 12 mensilità, dovutagli, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro;
- in via subordinata ex art. 18, commi 5 e 7, dello Statuto dei lavoratori, condannare la controparte al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- in via ulteriormente subordinata ex art. 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori, condannare la controparte al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- dichiarare inesistente e, comunque, inammissibile ed illegittimo il motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo successivo al già operante licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- condannare, in ogni caso, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'intera retribuzione dovuta al ricorrente, a seguito e con decorrenza dalla riduzione dell'orario lavorativo, in forza del contratto di lavoro a tempo pieno, compresa l'indennità maturata nel corso del periodo di malattia, quantificandola nella somma prevista contrattualmente o che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare, inoltre, la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_3 all'integrale versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.
4 Con vittoria delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tardivamente con memoria di costituzione depositata il 07.06.2025, argomentando per l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, stante la legittimità del licenziamento, pienamente giustificato:
- dalla sopravvenuta inidoneità parziale del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di falegname a tempo pieno;
-dalla oggettiva impossibilità di assegnarlo stabilmente a mansioni equivalenti senza compromettere la sicurezza propria e altrui;
-dal rifiuto immotivato del lavoratore a sottoscrivere il contratto part-time, unica alternativa alla cessazione del rapporto;
-da una condotta di insubordinazione e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Ed invero, deve essere accolta l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente, non avendo il datore di lavoro assolto l'onere probatorio, su di lui ricadente, in ordine alla sussistenza di effettive esigenze economiche e organizzative che imponessero il mantenimento della prestazione lavorativa solo part-time, a seguito del giudizio di inidoneità parziale alla mansione espresso dal medico aziendale.
A tal proposito, giova anzitutto rammentare in linea generale che, con riferimento alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il controllo giurisdizionale del licenziamento intimato è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall'imprenditore, al quale, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto organizzativo dell'impresa. Ferma restando, nel merito, l'insindacabilità nel merito delle scelte organizzative adottate dal datore di lavoro, quella che deve essere accertata
è la concreta esistenza della esigenza economica o organizzativa, che parte resistente
5 ha posto a fondamento del provvedimento di soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
Più precisamente, con particolare riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato in seguito al rifiuto del lavoratore di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della ricorrenza del giustificato motivo oggettivo, e della conseguente legittimità del recesso datoriale, occorre che sussistano o siano dimostrate dal datore di lavoro le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l'orario differente richiesto;
l'avvenuta proposta al dipendente della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rifiuto del lavoratore;
l'esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell'orario ed il licenziamento (Cass. n. 21875/2015; Cass. 12244/2023; Cass.
29337/2023).
Dunque, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, nonostante il D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 8, comma 1, ratione temporis applicabile al caso di specie, preveda che “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”, la previsione di tale disposizione non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time ma comporta, piuttosto, una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell'onere della prova posto a carico del datore di lavoro. In altre parole, il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro assurge a componente del più ampio onere della prova di parte datoriale, comprensivo anche delle ragioni economiche da cui deriva la impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo pieno e l'offerta del part-time rifiutata.
Pertanto, la legittimità del licenziamento presuppone che lo stesso sia stato intimato non in ragione del (solo) rifiuto ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno, e del rifiuto di trasformazione del rapporto in part time, quali elementi costitutivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ferma naturalmente la insindacabilità della scelta imprenditoriale nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.
Inoltre, in tema di licenziamento per inidoneità sopravvenuta, anche parziale, del lavoratore alla mansione specifica, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa (cfr.
6 Cass n. 6497/2021) ribadendo il principio di diritto secondo cui “nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità del D. Lgs. N. 216 del 2003, art. 3, comma 3-bis, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche
l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto”.
Ciò posto in generale, volendo applicare i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, emerge con evidenza che la società convenuta non abbia in alcun modo allegato, né tantomeno provato - essendo decaduta dalla possibilità di articolare mezzi di prova o produrre documenti, stante la sua costituzione tardiva - le ragioni aziendali in forza delle quali in seguito all'accertamento della parziale inidoneità fisica del ricorrente allo svolgimento di mansioni gravose e in quota, quest'ultimo potesse continuare a svolgere le prestazioni lavorative (non gravose e non in quota) solo part- time e non anche full-time.
Parte resistente, difatti, ha automaticamente ricollegato alla inidoneità parziale del lavoratore una riduzione oraria del lavoro, senza spiegare il processo logico che ha condotto a tale conclusione (senza dedurre né provare, ad esempio, che le prestazioni non gravose sarebbero state quantitativamente insufficienti per occupare il lavoratore a tempo pieno o che lo svolgimento esclusivo di prestazioni non pesanti e non in quota avrebbe obbligato parte datoriale a ridurre l'orario lavorativo di un altro dipendente).
La società, difatti, non ha minimamente fornito deduzioni puntuali sui locali nei quali veniva espletata la mansione, i tempi di esecuzione delle singole attività costituenti il nucleo essenziale della mansione specifica di falegname assolta dal lavoratore, il numero di addetti per turno e le modalità di esecuzione di ogni singola attività (se svolta da solo o in coppia, ad esempio, e con quali specifici strumenti o accorgimenti).
7 Trattasi di circostanze che andavano necessariamente dedotte al fine di fotografare la situazione concreta nella quale il lavoratore era chiamato ad operare e poter giudicare la ragionevolezza o meno degli eventuali accomodamenti messi a punto dalla parte datoriale per evitare il licenziamento.
L'unico “accomodamento” apprestato, per quanto evincibile dagli atti, è consistito in una riduzione oraria che, in difetto di allegazioni e deduzioni specifiche sui tempi e modi di espletamento delle singole attività, è apparsa del tutto irragionevole, importando invero un innegabile e sproporzionato sacrificio economico a carico del solo lavoratore.
A fronte di tutte le considerazioni su esposte, infatti, non si comprende il motivo per cui la riduzione oraria al 50% delle ore settimanali sia stata individuata dalla società quale unica soluzione per garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro.
La pretestuosità del recesso va rintracciata, nella fattispecie de qua, nella previsione di una irragionevole riduzione oraria il cui rifiuto è stato illegittimamente posto a fondamento dell'intimato licenziamento, dovendosi altresì tener presente che l'inidoneità alla mansione era solo parziale.
Alla luce di ciò, non avendo parte resistente provato le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno da parte del ricorrente, il licenziamento deve ritenersi illegittimo per insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Quanto alla tutela applicabile, in ossequio alla sentenza n. 128/2024 della Corte
Costituzionale, deve riconoscersi a parte ricorrente la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.lgs. 23/2015, applicabile al caso di specie essendo stato il lavoratore assunto in data 10.01.2022.
Conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato a riassumere il prestatore di lavoro nel posto precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, nel limite di dodici mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
8 Ancora, acclarata la natura arbitraria e illegittima della rimodulazione in peius dell'orario di lavoro ad opera di parte datoriale ed essendo pacifico, stante la mancata contestazione in giudizio da parte della resistente, il versamento in favore del lavoratore di una ridotta retribuzione (in quanto commisurata al dimezzato orario di lavoro) parte resistente va condannata all'erogazione, in favore del prestatore di lavoro, della porzione di retribuzione non riconosciuta, da liquidarsi in separata sede.
Diversamente, deve essere disattesa la domanda di impugnazione del (presunto) licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto alcun licenziamento di tal tipo è stato irrogato.
Ed invero, l'unico licenziamento comminato a parte ricorrente è stato quello oggetto della comunicazione del 13.08.2024, dall'oggetto “preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
In tale missiva alcuna condotta disciplinare è stata contestata al lavoratore, essendovi solo un riferimento generico ai difficili rapporti tra parte ricorrente, da un lato, e il datore di lavoro e gli altri colleghi, dall'altro lato (“la totale incompatibilità con il datore di lavoro e con i colleghi”).
La natura oggettiva del fatto (rivelatosi insussistente) posto a fondamento del licenziamento risulta non solo, come visto, dall'oggetto della comunicazione, ma anche dal contenuto della stessa, dal quale emerge che l'inevitabile risoluzione del contratto per giustificato motivo oggettivo sarebbe stata determinata dal rifiuto del lavoratore di stipulare un contratto di lavoro part time e da esigenze aziendali.
Un riferimento generico alle condotte disciplinari contestate al lavoratore (peraltro rimaste indimostrate essendo parte datoriale decaduta dalla relativa prova in ragione della costituzione tardiva) e al “giustificato motivo soggettivo” si rinvengono solo in una successiva comunicazione, datata 01.10.2024. Tale missiva, tuttavia, non può costituire licenziamento altro e diverso rispetto a quello già in precedenza irrogato, considerato che trattasi, peraltro, di corrispondenza intercorsa tra la parte datoriale e il procuratore di parte ricorrente a seguito dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento irrogato con raccomandata a/r del 19.08.2024, fondato esclusivamente
- come visto - su ragioni di carattere oggettivo.
Trattasi, pertanto, di un secondo scritto, diverso e, quindi, estraneo al precedente preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché privo dei
9 requisiti formali minimi per essere qualificato quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Deve di conseguenza escludersi, in quanto strettamente ancorata all'impugnazione dell'asserito licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la natura ritorsiva del recesso.
Va disattesa la domanda di condanna del datore di lavoro all'erogazione dell'indennità di malattia, non avendo parte ricorrente convenuto in giudizio l' unico titolare CP_4 passivo del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. ordinanza n. 3076/2022).
Deve essere respinta, inoltre, la richiesta avanzata dal procuratore di parte ricorrente finalizzata ad ottenere la rimozione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'espressione contenuta a pag. 4 della memoria di costituzione della controparte, ove quest'ultima asserisce la violazione del codice deontologico da parte dello stesso procuratore (“Tale contestazione, pur in violazione del codice deontologico, è rimaneva priva di riscontro”). Si è in presenza, infatti, di una asserzione che, sebbene discutibile, non travalica i limiti dell'offesa.
Non può accogliersi la richiesta di rimessione in termini avanzata dai procuratori della resistente con le note di trattazione scritta depositate il 04.10.2025. La documentazione depositata a sostegno dell'istanza, invero, è inammissibile in quanto tardivamente prodotta, né possono assumere rilevanza nell'odierno giudizio le vicende che hanno interessato l'originario dominus della vertenza per conto della resistente, così come dedotte dai procuratori della società.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al sig. con raccomandata a/r del 19.08.2024; Pt_1
- condanna parte resistente alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro Pt_1 precedentemente occupato, nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, nel limite di dodici mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
10 fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del sig. dell'intera Pt_1 retribuzione dovuta a seguito e con decorrenza dalla riduzione dell'orario lavorativo, in forza del contratto di lavoro a tempo pieno;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
2.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv.
CE TI.
Catanzaro, li 09.10.2025
Il Giudice del Lavoro
TT CH ZI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. M.O.T. Persona_2 nominato con D.M. 22/10/2024.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT CH ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 08.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 627/2025 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. CE TI Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. Francesco Brugnano e Giuseppina Arabia
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha esposto:
-di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “
[...]
, con contratto full time a tempo indeterminato, dal 10.01.2022 al CP_1
19.08.2024 con qualifica di falegname ed inquadramento nel livello 3 del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese aderenti alla Confapi - 1390 Gomma Piccola industria;
-che in data 10.4.2024, il Medico del lavoro, dott. , all'esito della Persona_1 visita periodica per la valutazione della idoneità allo svolgimento delle proprie mansioni, accertava il suo stato di “idoneo con limitazioni”, con la sola prescrizione di evitare lavori particolarmente gravosi nonché lavori in quota;
1 -che la società convenuta, senza alcuna giustificazione rispetto a quanto accertato dal medico del lavoro, gli imponeva di astenersi da qualsiasi attività lavorativa e, a partire dal 06.05.2024 (data di rientro in servizio a seguito di un ulteriore periodo di malattia), di lavorare con orario ridotto a n. 4 ore giornaliere (svolgendo il solo turno diurno) e non ad orario intero (n. 8 ore giornaliere) come contrattualmente previsto;
-che in data 07.06.2024 inviava alla una contestazione lamentando Controparte_1
l'illegittimità della riduzione al 50% dell'orario di lavoro effettuata unilateralmente, diffidandola alla immediata riassegnazione dell'orario previsto contrattualmente e al pagamento dell'intera retribuzione dovuta comprensiva dell'indennità di malattia maturata dal 13.03.2024 al 05.04.2024 e, comunque, di ogni somma dovutagli in relazione al periodo lavorativo pregresso;
-che in data 15.06.2024, la società resistente, nel rispondere alla diffida, asseriva che la riduzione dell'orario lavorativo, oltre ad essere stata concordata con il lavoratore, era stata determinata dallo stato di salute di quest'ultimo, il quale non poteva più eseguire compiutamente le prestazioni a lui richieste in virtù del contratto di lavoro, di guisa che si era reso necessario, al fine di evitarne il licenziamento, disporre una riduzione dell'orario lavorativo per consentirgli lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in contratto di lavoro part time;
-che, previa contestazione disciplinare del 05.07.2024, notificata in data 19.06.2024, la società resistente gli inviava un telegramma in cui gli comunicava, alla luce di una serie di condotte da lui asseritamente perpetrate (l'aver fumato ripetutamente durante il turno lavorativo e arbitrariamente modificato il suo orario di lavoro), la sospensione dall'attività lavorativa per giorni 10 a partire dall'08.07.2024;
-di aver confutato la fondatezza della contestazione disciplinare e di aver ricevuto il telegramma in data successiva all'08.07.2024, sicché, nel mentre, si era recato ugualmente al lavoro svolgendo regolarmente la propria attività (debitamente attestata dalla timbratura in entrata e in uscita) e, tutto ciò, senza che la società datrice contestasse in alcun modo la sua presenza sul luogo di lavoro, nonostante la sospensione disposta nei suoi confronti;
2 -che, alla luce di ciò, inviava lettera di contestazione del provvedimento disciplinare, evidenziando la nullità della sospensione per comportamenti datoriali incompatibili con tale sanzione;
-che, in data 29.7.2024, il ricorrente si presentava sul posto di lavoro per riprendere l'attività dopo il già contestato periodo di sospensione di 10 giorni irrogatogli illegittimamente e veniva allontanato dal sig. , socio della società Controparte_2 resistente, con la motivazione che avrebbe dovuto prima firmare un contratto di lavoro con orario ridotto;
-che, in data 13.8.2024, la società resistente, a fronte del rifiuto di sottoscrizione di tale contratto da parte del ricorrente, gli inviava una lettera raccomandata a/r avente ad oggetto preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con effetto a partire dal 19.08.2024;
-che, in data 14.9.2024 il ricorrente, inviava alla società resistente comunicazione di impugnazione del licenziamento, contestandone la legittimità e dichiarando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività lavorativa;
-che, con lettera datata 01.10.2024 la società resistente, in risposta alla impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ne affermava la legittimità, sostenendo la ricorrenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, nonché di un ulteriore motivo soggettivo di licenziamento, mai dedotto prima.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare:
- l'illegittimità del licenziamento irrogatole dalla società resistente, con comunicazione notificata il 13.08.2024 con effetto a partire dal 19.08.2024 in quanto: a) privo dei presupposti giustificanti la risoluzione del rapporto;
b) violativo dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 il quale statuisce che: “Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”;
- l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto a) non rispettoso della procedura di cui all'art. 7 Statuto dei lavoratori, non essendo stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare;
b) determinato dall'attribuzione al lavoratore di fatti già puniti con una sanzione conservativa e tra l'altro mai accaduti;
c) ritorsivo, costituendo una illecita reazione del datore di lavoro alla volontà,
3 rappresentata dal lavoratore, di vedersi riassegnato l'intero orario di lavoro e di rifiutare la sottoscrizione di un contratto di lavoro part-time.
Chiedeva, infine, il riconoscimento della porzione di retribuzione a lui dovuta dal datore di lavoro, ma da questi non corrisposta stante l'unilaterale ed arbitraria riduzione dell'orario lavorativo a far data dal 06.05.2024 con conseguente dimezzamento del suo emolumento, nonché dell'indennità maturata nel corso del periodo di malattia.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:“- dichiarare illegittimo per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e, comunque, annullare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato dalla al sig. con Controparte_1 Parte_1 raccomandata a/r. del 13.8.2024, e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, L. n. 300/1970, la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione dell'indennità risarcitoria, pari ad almeno 12 mensilità, dovutagli, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro;
- in via subordinata ex art. 18, commi 5 e 7, dello Statuto dei lavoratori, condannare la controparte al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- in via ulteriormente subordinata ex art. 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori, condannare la controparte al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- dichiarare inesistente e, comunque, inammissibile ed illegittimo il motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo successivo al già operante licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- condannare, in ogni caso, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'intera retribuzione dovuta al ricorrente, a seguito e con decorrenza dalla riduzione dell'orario lavorativo, in forza del contratto di lavoro a tempo pieno, compresa l'indennità maturata nel corso del periodo di malattia, quantificandola nella somma prevista contrattualmente o che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare, inoltre, la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_3 all'integrale versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione.
4 Con vittoria delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tardivamente con memoria di costituzione depositata il 07.06.2025, argomentando per l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, stante la legittimità del licenziamento, pienamente giustificato:
- dalla sopravvenuta inidoneità parziale del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di falegname a tempo pieno;
-dalla oggettiva impossibilità di assegnarlo stabilmente a mansioni equivalenti senza compromettere la sicurezza propria e altrui;
-dal rifiuto immotivato del lavoratore a sottoscrivere il contratto part-time, unica alternativa alla cessazione del rapporto;
-da una condotta di insubordinazione e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Ed invero, deve essere accolta l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente, non avendo il datore di lavoro assolto l'onere probatorio, su di lui ricadente, in ordine alla sussistenza di effettive esigenze economiche e organizzative che imponessero il mantenimento della prestazione lavorativa solo part-time, a seguito del giudizio di inidoneità parziale alla mansione espresso dal medico aziendale.
A tal proposito, giova anzitutto rammentare in linea generale che, con riferimento alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il controllo giurisdizionale del licenziamento intimato è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall'imprenditore, al quale, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto organizzativo dell'impresa. Ferma restando, nel merito, l'insindacabilità nel merito delle scelte organizzative adottate dal datore di lavoro, quella che deve essere accertata
è la concreta esistenza della esigenza economica o organizzativa, che parte resistente
5 ha posto a fondamento del provvedimento di soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
Più precisamente, con particolare riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato in seguito al rifiuto del lavoratore di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della ricorrenza del giustificato motivo oggettivo, e della conseguente legittimità del recesso datoriale, occorre che sussistano o siano dimostrate dal datore di lavoro le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l'orario differente richiesto;
l'avvenuta proposta al dipendente della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rifiuto del lavoratore;
l'esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell'orario ed il licenziamento (Cass. n. 21875/2015; Cass. 12244/2023; Cass.
29337/2023).
Dunque, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, nonostante il D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 8, comma 1, ratione temporis applicabile al caso di specie, preveda che “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”, la previsione di tale disposizione non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time ma comporta, piuttosto, una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell'onere della prova posto a carico del datore di lavoro. In altre parole, il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro assurge a componente del più ampio onere della prova di parte datoriale, comprensivo anche delle ragioni economiche da cui deriva la impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo pieno e l'offerta del part-time rifiutata.
Pertanto, la legittimità del licenziamento presuppone che lo stesso sia stato intimato non in ragione del (solo) rifiuto ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno, e del rifiuto di trasformazione del rapporto in part time, quali elementi costitutivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ferma naturalmente la insindacabilità della scelta imprenditoriale nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.
Inoltre, in tema di licenziamento per inidoneità sopravvenuta, anche parziale, del lavoratore alla mansione specifica, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa (cfr.
6 Cass n. 6497/2021) ribadendo il principio di diritto secondo cui “nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità del D. Lgs. N. 216 del 2003, art. 3, comma 3-bis, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche
l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto”.
Ciò posto in generale, volendo applicare i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, emerge con evidenza che la società convenuta non abbia in alcun modo allegato, né tantomeno provato - essendo decaduta dalla possibilità di articolare mezzi di prova o produrre documenti, stante la sua costituzione tardiva - le ragioni aziendali in forza delle quali in seguito all'accertamento della parziale inidoneità fisica del ricorrente allo svolgimento di mansioni gravose e in quota, quest'ultimo potesse continuare a svolgere le prestazioni lavorative (non gravose e non in quota) solo part- time e non anche full-time.
Parte resistente, difatti, ha automaticamente ricollegato alla inidoneità parziale del lavoratore una riduzione oraria del lavoro, senza spiegare il processo logico che ha condotto a tale conclusione (senza dedurre né provare, ad esempio, che le prestazioni non gravose sarebbero state quantitativamente insufficienti per occupare il lavoratore a tempo pieno o che lo svolgimento esclusivo di prestazioni non pesanti e non in quota avrebbe obbligato parte datoriale a ridurre l'orario lavorativo di un altro dipendente).
La società, difatti, non ha minimamente fornito deduzioni puntuali sui locali nei quali veniva espletata la mansione, i tempi di esecuzione delle singole attività costituenti il nucleo essenziale della mansione specifica di falegname assolta dal lavoratore, il numero di addetti per turno e le modalità di esecuzione di ogni singola attività (se svolta da solo o in coppia, ad esempio, e con quali specifici strumenti o accorgimenti).
7 Trattasi di circostanze che andavano necessariamente dedotte al fine di fotografare la situazione concreta nella quale il lavoratore era chiamato ad operare e poter giudicare la ragionevolezza o meno degli eventuali accomodamenti messi a punto dalla parte datoriale per evitare il licenziamento.
L'unico “accomodamento” apprestato, per quanto evincibile dagli atti, è consistito in una riduzione oraria che, in difetto di allegazioni e deduzioni specifiche sui tempi e modi di espletamento delle singole attività, è apparsa del tutto irragionevole, importando invero un innegabile e sproporzionato sacrificio economico a carico del solo lavoratore.
A fronte di tutte le considerazioni su esposte, infatti, non si comprende il motivo per cui la riduzione oraria al 50% delle ore settimanali sia stata individuata dalla società quale unica soluzione per garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro.
La pretestuosità del recesso va rintracciata, nella fattispecie de qua, nella previsione di una irragionevole riduzione oraria il cui rifiuto è stato illegittimamente posto a fondamento dell'intimato licenziamento, dovendosi altresì tener presente che l'inidoneità alla mansione era solo parziale.
Alla luce di ciò, non avendo parte resistente provato le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno da parte del ricorrente, il licenziamento deve ritenersi illegittimo per insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Quanto alla tutela applicabile, in ossequio alla sentenza n. 128/2024 della Corte
Costituzionale, deve riconoscersi a parte ricorrente la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.lgs. 23/2015, applicabile al caso di specie essendo stato il lavoratore assunto in data 10.01.2022.
Conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato a riassumere il prestatore di lavoro nel posto precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, nel limite di dodici mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
8 Ancora, acclarata la natura arbitraria e illegittima della rimodulazione in peius dell'orario di lavoro ad opera di parte datoriale ed essendo pacifico, stante la mancata contestazione in giudizio da parte della resistente, il versamento in favore del lavoratore di una ridotta retribuzione (in quanto commisurata al dimezzato orario di lavoro) parte resistente va condannata all'erogazione, in favore del prestatore di lavoro, della porzione di retribuzione non riconosciuta, da liquidarsi in separata sede.
Diversamente, deve essere disattesa la domanda di impugnazione del (presunto) licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto alcun licenziamento di tal tipo è stato irrogato.
Ed invero, l'unico licenziamento comminato a parte ricorrente è stato quello oggetto della comunicazione del 13.08.2024, dall'oggetto “preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
In tale missiva alcuna condotta disciplinare è stata contestata al lavoratore, essendovi solo un riferimento generico ai difficili rapporti tra parte ricorrente, da un lato, e il datore di lavoro e gli altri colleghi, dall'altro lato (“la totale incompatibilità con il datore di lavoro e con i colleghi”).
La natura oggettiva del fatto (rivelatosi insussistente) posto a fondamento del licenziamento risulta non solo, come visto, dall'oggetto della comunicazione, ma anche dal contenuto della stessa, dal quale emerge che l'inevitabile risoluzione del contratto per giustificato motivo oggettivo sarebbe stata determinata dal rifiuto del lavoratore di stipulare un contratto di lavoro part time e da esigenze aziendali.
Un riferimento generico alle condotte disciplinari contestate al lavoratore (peraltro rimaste indimostrate essendo parte datoriale decaduta dalla relativa prova in ragione della costituzione tardiva) e al “giustificato motivo soggettivo” si rinvengono solo in una successiva comunicazione, datata 01.10.2024. Tale missiva, tuttavia, non può costituire licenziamento altro e diverso rispetto a quello già in precedenza irrogato, considerato che trattasi, peraltro, di corrispondenza intercorsa tra la parte datoriale e il procuratore di parte ricorrente a seguito dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento irrogato con raccomandata a/r del 19.08.2024, fondato esclusivamente
- come visto - su ragioni di carattere oggettivo.
Trattasi, pertanto, di un secondo scritto, diverso e, quindi, estraneo al precedente preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché privo dei
9 requisiti formali minimi per essere qualificato quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Deve di conseguenza escludersi, in quanto strettamente ancorata all'impugnazione dell'asserito licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la natura ritorsiva del recesso.
Va disattesa la domanda di condanna del datore di lavoro all'erogazione dell'indennità di malattia, non avendo parte ricorrente convenuto in giudizio l' unico titolare CP_4 passivo del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. ordinanza n. 3076/2022).
Deve essere respinta, inoltre, la richiesta avanzata dal procuratore di parte ricorrente finalizzata ad ottenere la rimozione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'espressione contenuta a pag. 4 della memoria di costituzione della controparte, ove quest'ultima asserisce la violazione del codice deontologico da parte dello stesso procuratore (“Tale contestazione, pur in violazione del codice deontologico, è rimaneva priva di riscontro”). Si è in presenza, infatti, di una asserzione che, sebbene discutibile, non travalica i limiti dell'offesa.
Non può accogliersi la richiesta di rimessione in termini avanzata dai procuratori della resistente con le note di trattazione scritta depositate il 04.10.2025. La documentazione depositata a sostegno dell'istanza, invero, è inammissibile in quanto tardivamente prodotta, né possono assumere rilevanza nell'odierno giudizio le vicende che hanno interessato l'originario dominus della vertenza per conto della resistente, così come dedotte dai procuratori della società.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al sig. con raccomandata a/r del 19.08.2024; Pt_1
- condanna parte resistente alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro Pt_1 precedentemente occupato, nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, nel limite di dodici mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
10 fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del sig. dell'intera Pt_1 retribuzione dovuta a seguito e con decorrenza dalla riduzione dell'orario lavorativo, in forza del contratto di lavoro a tempo pieno;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
2.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv.
CE TI.
Catanzaro, li 09.10.2025
Il Giudice del Lavoro
TT CH ZI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. M.O.T. Persona_2 nominato con D.M. 22/10/2024.
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