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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1622/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.8.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Salvatore Gagliardi,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'avv. Donata Di Parte_2
Meo,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 26.12.1997 in Trani
(anno 1997, atto n. 398, parte II, serie A);
- dall'unione sono nati (il 22.6.1998) e (il 27.4.2005), maggiorenni;
Per_1 Persona_2 - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso il 12.3.2024 e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 15.3.2024;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.8.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio con previsione dell'obbligo del Rana di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora indipendente Per_2 economicamente, la somma mensile € 100,00, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trani, attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale alla , rinuncia Pt_1 reciproca alla corresponsione di un assegno divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 9.9.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo decorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nel dicembre 2018, come da ordinanza in atti.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 26.12.1997 in Trani (anno 1997, atto n. 398, parte II, serie A) da
[...]
e alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il Parte_1 Parte_2
13.8.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) spese compensate;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.8.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Salvatore Gagliardi,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'avv. Donata Di Parte_2
Meo,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 26.12.1997 in Trani
(anno 1997, atto n. 398, parte II, serie A);
- dall'unione sono nati (il 22.6.1998) e (il 27.4.2005), maggiorenni;
Per_1 Persona_2 - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso il 12.3.2024 e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 15.3.2024;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.8.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio con previsione dell'obbligo del Rana di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora indipendente Per_2 economicamente, la somma mensile € 100,00, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Trani, attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale alla , rinuncia Pt_1 reciproca alla corresponsione di un assegno divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 9.9.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo decorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nel dicembre 2018, come da ordinanza in atti.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 26.12.1997 in Trani (anno 1997, atto n. 398, parte II, serie A) da
[...]
e alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il Parte_1 Parte_2
13.8.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) spese compensate;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana