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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1111/2022 promossa da:
(c.f. ), sia in proprio che in qualità di procuratore di Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. , rappresentata dall'avv. Luigi Giulio Giulini Richard per mandato in atti
[...] P.IVA_2
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Fabrizio Villa per mandato in atti P_ C.F._1
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Come da atto di appello: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 593 resa dal Tribunale di Savona, nella persona del Giudice Unico Dr. Alberto Princiotta, in data 29/6/2022, a definizione del giudizio n. 677/2021 R.G., ad oggi non notificata in via preliminare e/o pregiudiziale:
- sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
- accertato che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non è stato notificato al creditore
[...]
ichiarare la nullità sia dell'atto di citazione avversario che della notifica a Controparte_1 Parte_1
nonché la conseguente definitività del decreto ingiuntivo n. 18 reso dal Tribunale di Savona, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Daniela Mele, in data 2/1/2021 in favore di d a carico Controparte_1 del Sig. e regolarmente notificato a quest' ultimo in data 30/1/2021. P_
- nel merito, respingere, siccome infondata, l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 18 reso dal Tribunale di Savona, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Daniela
Mele, in data 2/1/2021 in favore di d a carico del Controparte_1
Sig. e regolarmente notificato a quest' ultimo in data 30/1/2021. P_
- sempre nel merito ed in via di subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione avversaria, condannare il Sig. a corrispondere in favore di P_ [...]
somma di € 50.000,00, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi di mora Controparte_1
a far data dal 30/1/2014 al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'Appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, respingere integralmente l'appello di in Parte_1
proprio e in qualità di procuratore di ei confronti del Sig. Controparte_1 P_
siccome infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 593/2022 resa dal
Tribunale Civile di Savona, G.I. Dott. Alberto Princiotta, in data 29/6/2022 nel giudizio iscritto al n. di R.G.
677/2021.
In ogni caso:
2 - accertare e dichiarare, rispetto alle pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo n. 18/2021 del 12/1/2021 emesso dal Tribunale di Savona e comunque fatte valere da in qualità di procuratrice di Parte_2 [...]
l difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima per tutte le ragioni di cui in Controparte_1 narrativa;
- previo ogni accertamento ritenuto eventualmente necessario - occorrendo anche in ordine alla nullità parziale della fideiussione omnibus datata 13/8/2010 sottoscritta dal Sig. in relazione a tutte P_
le obbligazioni assunte da nei confronti di escussa ed azionata da Controparte_3 Controparte_4
in qualità di procuratrice di imitatamente al suo art.
5 - dichiarare Parte_2 Controparte_1
l'intervenuta decadenza del creditore garantito dalla fideiussione omnibus prestata in data 13/8/2010 dal
Sig. in favore di P_ CP_4
e/o comunque la liberazione del suddetto fideiussore per i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in ogni caso, revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 18/2021 del 12/1/2021 emesso dal
Tribunale di Savona e comunque rigettare tutte le domande di in proprio e in qualità di Parte_1
procuratore di dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. Controparte_1 P_
all'appellante.
Vinte le spese anche del secondo grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata pronunciata a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n.18/2021 emesso dal
Tribunale di Savona a favore di e nei confronti di quale fideiussore della soc. Parte_1 P_
ammessa alla procedura di concordato preventivo, per l'importo limitato alla somma Controparte_3
di € 50.000,00, oltre interessi al tasso del 8% dal 31.1.2014 e spese liquidate, il Tribunale di Savona ha così deciso:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rg 677 2021, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione così provvede:
1.- dichiara l'intervenuta decadenza ex art. 5 della fideiussione omnibus prestata in data 13/8/2010 da
[...]
in favore di e la liberazione del detto fideiussore;
P_ CP_4
3 2.- revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 18/2021 opposto nel presente giudizio, e rigetta tutte le domande di , dichiarando che nulla è dovuto da a quest'ultima, in qualità di Parte_1 P_
procuratrice di Controparte_1
3.- condanna , quale procuratrice di l pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in favore di in €. 259 per spese documentate ed €. 7254 per P_
compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.”
In particolare, con detta pronuncia il Tribunale ha ritenuto a) che la era stata incaricata dalla Parte_1
soc. di riscuotere un pacchetto di crediti pecuniari che erano stati a quest'ultima Controparte_1
ceduti da e che tra tali crediti rientravano le posizioni della garantite Controparte_4 Controparte_3
con fideiussione sottoscritta dal il 13/8/2010; b) che nel giugno 2013 la debitrice principale aveva P_ presentato domanda di concordato preventivo, a cui era stata ammessa nel successivo febbraio 2014, ottenendo solo la parziale soddisfazione del credito, per cui si determinava a rivalersi nei confronti del fideiussore;
c) che l'opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, rilevando la decadenza della fideiussione ai sensi dell'art.5 del contratto, non essendosi la creditrice attivata tempestivamente per proporre le iniziative a tutela del proprio credito e, in subordine, la dichiarazione di nullità della fideiussione per conformità dell'art.5 del contratto ai modelli ABI dichiarati da Banca d'Italia contrastanti con la normativa a tutela della concorrenza (in particolare, con l'art.2 L.287/1990); d) che si è costituita Parte_1 depositando due distinte comparse di risposta, la prima in proprio, eccependo l'erroneità della chiamata in causa a titolo personale, anziché nella qualità con cui aveva agito in sede monitoria, e la seconda quale procuratrice di ccependo la nullità della citazione per difetto di notifica ed il Controparte_1
conseguente consolidamento del decreto ingiuntivo, nonché, nel merito, chiedendo la conferma del decreto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di € 50.000,00; e) che l'eccezione preliminare dell'opposta era infondata in quanto l'opposizione era stata correttamente radicata nei confronti di Pt_1
quale soggetto che aveva il ruolo di ricorrente in sede monitoria, non convenuto in proprio (non
[...] vantando alcun credito nei confronti dell'opponente), ma quale procuratrice di Controparte_1
comunque l'eventuale nullità era stata sanata con la costituzione in giudizio di quale Parte_1
procuratrice della società creditrice, che si era difesa nel merito;
f) che era fondata l'eccezione di intervenuta decadenza della fideiussione per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 5 del contratto in quanto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo i) non costituiva “un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del debitore principale” idoneo ad impedire il decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. ovvero di quello previsto contrattualmente all'art. 5; ii) non precludeva al creditore l'esercizio delle azioni giudiziali volte all'accertamento del proprio credito nei confronti del debitore e, quindi, all'ottenimento di un titolo, visto che l'art. 168 L.F. non consentiva esclusivamente l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive;
g) che non avendo sia la cedente che la cessionaria ottenuto alcun titolo nei confronti della debitrice principale le stesse Controparte_3
4 erano decadute dalla possibilità di far valere i propri crediti nei confronti del fideiussore, atteso che la ratio dell'art. 1957 c.c. era quella di evitare l'esposizione del fideiussore a tempo indeterminato alle azioni del creditore.
Con atto di appello notificato in data 15 novembre 2022 in proprio e quale procuratore di Parte_1
ha impugnato la sentenza gravata, chiedendone la sua riforma, nonché in via Controparte_1
preliminare la sospensione della sua provvisoria esecutività.
Si è costituito opponendosi al gravame e all'inibitoria, rilevando in via subordinata la P_
mancanza di prova dell'effettiva cessione del credito in capo alla società procedente in via monitoria.
Alla prima udienza del 15 marzo 2023 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria non ravvisandone i presupposti ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 10 aprile
2024 e quindi in tale sede ha rinviato la causa sempre per il predetto adempimento all'udienza del 6 novembre 2024.
Sulle note depositate dalle parti contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, con ordinanza depositata in data 4 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini brevi di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
Entrambe le parti hanno depositato le note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sui motivi d'appello
La soc. ha impugnato la sentenza gravata: Parte_1
1) per insanabile nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ad istanza del sig. P_
L'appellante sostiene che la circostanza che la soc. sia stata convenuta in giudizio in proprio e Parte_1
non quale procuratore di comporterebbe la nullità dell'atto introduttivo in quanto Controparte_1 nella fase sommaria non ha agito in proprio, ma quale procuratrice, tanto che l'ingiunzione di Parte_1
pagamento è stata emessa in favore della ricorrente.
2) per erroneità del capo della pronuncia impugnata laddove il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che la costituzione in giudizio di avrebbe comunque sanato l'evidente nullità della citazione Controparte_1
L'appellante sostiene che, non essendo stata l'opposizione notificata nei confronti del titolare del credito nel termine perentorio, il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto esecutivo per essere irrilevante la costituzione in
5 giudizio della parte.
3) per erroneità del capo della pronuncia impugnata laddove il Giudice di ha ritenuto che sia Parte_3
intervenuta la decadenza di Controparte_1
L'appellante sostiene che l'ammissione di un debitore alla procedura di concordato preventivo impedirebbe ex art.168 l.f. l'avvio di azioni esecutive e quindi un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa creditoria, anche atteso che sul credito vantato non sarebbero sorte contestazioni e quindi il medesimo non necessitava di accertamento giudiziario.
4) per erroneità del capo della pronuncia impugnata laddove il Giudice di Prime Cure non ha tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale in materia
L'appellante sostiene che la decadenza del fideiussore non può verificarsi quando operi un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del debitore principale e nel caso di specie quest'ultimo aveva chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo.
5) per omessa pronuncia del Tribunale di Savona circa le argomentazioni difensive proposte da in Pt_1
merito all'individuazione degli atti idonei ad impedire la decadenza del creditore
L'appellante sostiene che, sebbene in primo grado avesse eccepito che anche la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento avrebbe costituito atto idoneo ad impedire la decadenza del creditore ai sensi dell'art.1957 c.c., il giudice di prime cure avrebbe omesso ogni pronuncia in merito.
6) per erroneità del capo della pronuncia impugnata circa la “ratio” dell'art.1957 c.c.
L'appellante sostiene che la ratio dell'art.1957 c.c., a differenza di quanto statuito dal Tribunale, è quella di evitare che l'eventuale ritardo nell'esercizio dell'azione nei confronti del debitore possa determinare l'insolvenza di quest'ultimo, pregiudicando l'azione di regresso del fideiussore nei riguardi del primo. Nel caso di specie questo rischio non si poteva concretizzare.
7) per erroneità del capo della pronuncia impugnata circa l'asserita assenza di iniziative a tutela del credito
L'appellante sostiene che sarebbe errata ed illogica la motivazione del giudice di prime cure in relazione all'attesa di 7 anni lasciata trascorrere prima di procedere nei confronti del fideiussore, in considerazione del fatto che al creditore procedente non era possibile attuare ulteriori iniziative ed il credito non era stato contestato dalla debitrice principale in sede concorsuale.
* * * * * * *
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla questione in rito relativa alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a senza indicare la Parte_1
sua qualità di mandataria di sono infondati e vanno respinti. Controparte_1
6 Questa Corte rileva:
- che il per quanto con il proprio atto di citazione in opposizione abbia convenuto in giudizio il P_
procuratore ( della creditrice procedente ( , tuttavia nel corpo Parte_1 Controparte_1 dell'atto non solo ha dato atto espressamente della titolarità del credito, ma ha anche fatto specifico riferimento al decreto ingiuntivo (n.18/2021), che d'altra parte lo stesso Tribunale indicava come depositato da a fronte di una richiesta di ingiunzione al pagamento a favore di “ ” Parte_1 Parte_4
(come per mero errore era stata indicata la creditrice procedente);
- che è giurisprudenza uniforme che l'eventuale nullità della notifica viene sanata al momento in cui la parte si costituisca in giudizio anche al solo scopo di rilevare il vizio (Cass. 17521/2015), a maggior ragione quando nel contenuto dell'atto emergano tutti gli elementi che permettano di identificare le parti e l'oggetto (c.f.r.
Cass. 29.8.2024 n.23351: “L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria”);
- che, pertanto, l'opposizione è stata tempestivamente notificata e non si è determinato alcun passaggio in giudicato del decreto opposto.
Il terzo ed il quarto motivo, che, pure, possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla pronuncia relativa all'intervenuta decadenza per la mancata sussistenza di un impedimento giuridico affinchè prima e dopo agissero nei termini contrattualmente previsti nei Controparte_4 Controparte_1 confronti della debitrice principale, sono fondati e vanno accolti.
Questa Corte rileva:
- che nel proprio ricorso al fine di ottenere il decreto ingiuntivo ha addotto di Controparte_1
vantare un credito di oltre € 500.000,00 nei confronti della debitrice principale Parte_5
, in forza di 3 contratti di conto corrente, di 1 contratto di apertura di credito in conto corrente e
[...]
di 1 finanziamento chirografo, tutti rapporti garantiti da , socio unico ed amministratore della P_
società, in forza della fideiussione rilasciata in data 13.8.2010;
- che all'art.5 della fideiussione (rubricato “responsabilità del fideiussore”) era previsto che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore e il
7 termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c. si stabilisce in
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”;
- che non è oggetto di contestazione i) che in data 28.6.2013 la debitrice principale abbia fatto accesso alla procedura di concordato preventivo;
ii) che in data 12.7.2013 il Tribunale di Savona abbia aperto la procedura, concedendo un termine di 120 gg. per la presentazione della proposta;
iii) che in data 17.1.2014 ha comunicato il recesso da tutti i rapporti bancari, con la revoca di tutte le linee di credito e Controparte_4
contestualmente abbia chiesto con raccomandata al fideiussore il rientro immediato del credito;
iv) che il commissario nominato comunicava a tutti i creditori di indicare la precisazione del credito in vista dell'udienza dell'8 aprile 2014; v) che ha effettuato la richiesta precisazione;
vi) che nella Controparte_4
procedura interveniva in data 19.9.2019 quale cessionaria del credito di Controparte_1 CP_4
vii) che l'appellante ha recuperato solo l'importo di € 37.700,00; vii) che, malgrado l'ammontare
[...] maggiore del proprio credito, la ricorrente in via monitoria ha limitato le richieste nei confronti del garante al solo importo di € 50.000,00 oltre interessi;
viii) che con la sua opposizione il non ha contestato il P_
credito;
- che come ammesso dallo stesso opponente nel suo atto di citazione (pag.5) al fine di rilevare la “scadenza” del credito di (evidenziandolo anche “in grassetto”), “dal momento della presentazione del Controparte_4
ricorso – o meglio dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, avvenuta nello stesso giorno - sono decorsi in via immediata gli effetti protettivi tipici del concordato preventivo: in altri termini,
l'assoggettamento della debitrice principale a tale procedura concorsuale ha costituito un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa creditoria di nei confronti della stessa”; Controparte_4
- che tale affermazione è corretta in quanto alla creditrice, una volta instaurata dalla debitrice la procedura concorsuale, era preclusa ogni possibilità di agire in giudizio per ottenere la soddisfazione del proprio credito, atteso anche che il medesimo non era contestato e che quindi ogni azione di cognizione ordinaria sarebbe stata del tutto superflua;
- che, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo” (così Cass. 28.7.2017 n.18779, precisando in parte motiva: “E' in primo luogo del tutto priva di fondamento la tesi in diritto della ricorrente, per cui la domanda di ammissione al passivo dell'obbligato principale da parte del creditore garantito non costituisce valida istanza contro il debitore, utile ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. In base al costante indirizzo di questa Corte, infatti, in caso di ammissione del debitore principale ad una procedura concorsuale è proprio tale domanda di ammissione che deve essere posta in essere dal creditore per evitare la decadenza (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16807 del 17/07/2009, Rv. 609293 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 10/11/2006, Rv. 592724 - 01; Sez. 3, Sentenza
8 n. 21524 del 12/11/2004, Rv. 578578 - 01); nonché Cass.
6.8.2002 n.11771: “La decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 c.c.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della "negligenza del creditore" (presupposto dell'applicabilità della norma "de qua") e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. (Principio affermato dalla S.C. in tema di concordato fallimentare e di successiva apertura della procedura fallimentare, sulla scorta dell'assunto secondo cui nè in sede concordataria, nè in sede fallimentare era concessa al creditore - nella specie, una banca - altra possibilità se non quella - ritualmente esperita - dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare)” e Cass.
8.2.2005 n.2532:
“Il socio della società di capitali assoggettata alla procedura di concordato preventivo non beneficia della cosiddetta "esdebitazione" per i debiti sorti nel periodo in cui egli è rimasto unico socio della società, per i quali il predetto è fideiussore "ex lege", sicché alla fattispecie è applicabile l'art. 1957, c.c., dovendo tuttavia essere esclusa la decadenza del creditore dalla fideiussione, qualora questi abbia presentato istanza per il riconoscimento del credito in sede concordataria, in quanto l'assoggettamento del debitore principale alla procedura concorsuale costituisce un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del medesimo”);
- che, non essendosi determinata alcuna decadenza, deve trovare accoglimento la domanda formulata da tramite il suo procuratore nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1 P_
- che, infatti, non possono trovare accoglimento le ulteriori doglianze espresse dall'opponente/appellato;
- che quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per essere la medesima formulata in forza dell'intesa anticoncorrenziale, come sancito dal provvedimento di Banca d'Italia del 2005 ed esteso, secondo l'appellato, dalla Suprema Corte a S.U. con la nota sentenza n.41994/2021 a tutte le fideiussioni anche stipulate anche anteriormente, non può trovare accoglimento in quanto a) l'eventuale nullità parziale della clausola non determinerebbe alcun beneficio al fideiussore, avendo il creditore agito immediatamente una volta aperto il concordato;
b) nel caso di specie non potrebbe comunque trovare applicazione i principi di cui alla citata sentenza, in quanto, trattandosi di fideiussione rilasciata in epoca successiva al periodo esaminato dalla
( 2003-2005), non è stata dimostrata dall'opponente la sussistenza di un'intesa Parte_6
anticoncorrenziale, che non può presumersi;
c) per essere sancita la loro nullità le clausole in questione dovrebbero, comunque, essere tutte e tre uguali a quelle dichiarate abusive e non parzialmente diverse come in questo caso (c.f.r. Cass. 17.1.2025 n.1170);
- che quanto alla mancata dimostrazione della legittimazione attiva di si rileva Controparte_1 che la creditrice procedente ha depositato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo la copia della
Gazzetta Ufficiale n.143 dell'11 dicembre 2018, in cui viene data notizia del contratto di cessione dei crediti
9 (concluso tra ed in data 14 novembre 2018 e con efficacia giuridica Controparte_1 Controparte_4
dal 29 novembre 2018), riguardante tutti i crediti sorti a partire dal 1° gennaio 1972 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, qualificabili come deteriorati;
atteso che i crediti già vantati da rientrano in tale descrizione e che fino alla costituzione nel presente giudizio, il fideiussore Controparte_4 non ha mai contestato l'intervenuta cessione, ma anzi la medesima è stata espressamente riconosciuta, avendo il indicato in tutti gli atti depositati la qualità della ricorrente quale cessionaria del credito, P_
l'inclusione del credito azionato deve considerarsi dimostrata;
- che, difatti, nel caso di cessioni in blocco, sebbene la pubblicazione in G.U. della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), abbia la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita dall'art. 1264 c.c., con l'evidente fine di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, si rileva che è ormai principio uniforme in materia quello in forza del quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (così Cass.
5.11.2020 n.24798; conforme Cass. 22.2.2022 n.5857).
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbenti degli altri motivi di appello.
Conseguentemente il fideiussore deve essere condannato al pagamento delle somme come indicate nel ricorso per ingiunzione per un ammontare di € 50.000,00, oltre interessi come in ricorso dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
B) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di P_
. Le medesime sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod nei valori medi in
[...]
ragione del valore della lite (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), compresa la fase di trattazione. Ed in particolare:
A. Fase monitoria: come in decreto ovvero € 1.305,00= per compensi di avvocato;
€ 286,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
B. Davanti al Tribunale:
1. Studio controversia: € 1.701,00=
2. Fase introduttiva: € 1.204,00=
3. Fase di trattazione: € 1.806,00=
4. Fase decisionale: € 2.905,00 =totale per compensi avvocato € 7.616,00;
C. Davanti alla Corte
1. Studio controversia: € 2.058,00=
10 2. Fase introduttiva: € 1.418,00=
3. Fase di trattazione: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00=, totale per compensi avvocato: € 9.991,00=
Oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuto e condanna
[...]
al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi come nel ricorso per ingiunzione fino al P_ saldo;
2) dichiara tenuto e condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite dell'intero giudizio di merito che liquida:
I. per il giudizio monitorio in € 1.305,00 per compensi di avvocato ed € 286,00 per esborsi;
II. per il giudizio davanti al Tribunale in € 7.616,00 per compensi di avvocato;
III. per il giudizio davanti alla Corte in € 9.991,00 per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge per tutte le fasi;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 12/2/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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