Ordinanza collegiale 4 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Decreto collegiale 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 11/07/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 962180008C, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Emma Tortora, e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CH TI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Studio Legale Ricciardelli in Napoli, piazza G. Bovio 8;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- della Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 257 del 14 novembre 2023, avente ad oggetto “Procedura Aperta per l'affidamento della “Fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania” – Aggiudicazione (ID GARA: 8918411)”, nella parte in cui viene deliberato di aggiudicare a CH TI S.p.A. il Lotto 4 della suddetta procedura aperta, avente ad oggetto “Sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria destinati alla ASL Salerno”;
- della Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 101 del 10 maggio 2023 con cui CH TI S.p.A. è stata ammessa a partecipare al prosieguo della gara;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione di Gara, nominata dal Direttore Generale con Disposizione n. 116 del 19 maggio 2023, del 31 maggio 2023, 13 giugno 2023, 21 giugno 2023, 27 giugno 2023, 11 luglio 2023, 18 luglio 2023, 31 luglio 2023, 27 settembre 2023, 4 ottobre 2023, 9 ottobre 2023, 12 ottobre 2023 e 10 novembre 2023;
- se ed in quanto occorrer possa e nei limiti esposti in diritto, della lex specialis di gara e in specie dell'art. 13 del Disciplinare di Gara ove interpretati in senso favorevole all'ammissione di CH, ovvero nel senso di consentire il ricorso al soccorso istruttorio in relazione alle carenze dell'offerta tecnica;
- in ulteriore subordine, della lex specialis di gara e dell'intera procedura, soltanto nella residuale e denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di aderire a una diversa interpretazione dei chiarimenti della stazione appaltante al quesito PI030006-2023, secondo quanto esposto in diritto;
- e con espressa riserva di motivi aggiunti.
nonché
sin da ora, per la condanna di So.Re.Sa. S.p.A., previo accertamento del diritto a conseguire l'aggiudicazione in capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con quest'ultima il contratto; nonché, per la dichiarazione della decadenza della parte odierna controinteressata dall'aggiudicazione e dell'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e per il subentro nel contratto dichiarato inefficace; e per la condanna dell'amministrazione, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni che sarà dimostrato in corso di causa; e in ulteriore subordine, qualora il Collegio non dichiari l'inefficacia del contratto, per la condanna della stessa al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CH TI S.p.A. il 29/1/2024:
Con il presente ricorso incidentale CH TI S.p.A. contesta integralmente il ricorso principale avversario e impugna in via incidentale i seguenti atti, chiedendone l'annullamento in parte qua anche ai fini della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale, nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile anziché essere esclusa dalla gara e comunque erroneamente valutata l'offerta tecnica presentata dalla ricorrente principale TT S.r.l., operatore economico che ha partecipato classificandosi al secondo posto al Lotto n. 4 oggetto della procedura di gara meglio specificata infra, con i seguenti atti impugnati:
a) gli atti preordinati, presupposti, comunque connessi e/o conseguenti alla procedura indetta dalla Società Regionale per la Sanità SO.RE.SA. S.p.a. per l'affidamento della "fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania", limitatamente e con particolare riferimento agli atti e provvedimenti di ammissione della ricorrente principale TT S.r.l. al prosieguo e alle successive fasi di gara relative al Lotto n. 4, nonché a quelli di valutazione dell'offerta presentata dalla medesima ricorrente principale ai fini della sua utile collocazione in graduatoria;
b) ogni atto e/o verbale, ancorché non conosciuto, con cui la Stazione appaltante e/o il Seggio di gara e/o la Commissione e/o ogni altro Organo competente hanno, invece che escluso, ammesso la ricorrente principale TT S.r.l. al prosieguo e alle successive fasi della suddetta gara indetta dalla Società Regionale per la Sanità SO.RE.SA. S.p.a. per l'affidamento del Lotto n. 4, valutandone l'offerta ai fini dell'aggiudicazione;
c) segnatamente, tutti i verbali di gara e relativi allegati (all. 8), ovvero i verbali del Seggio delle sedute tenutesi nelle date 20.4.2023 (n. 1), 26.4.2023 (n. 2), 9.5.2023 (n. 3), nonché i verbali della Commissione delle sedute tenutesi nelle date 31.5.2023 (n. 1), 13.6.2023 (n. 2), 21.6.2023 (n. 3), 27.6.2023 (n. 4), 11.7.2023 (n. 5), 18.7.2023 (n. 6), 31.7.2023 (n. 7), 27.9.2023 (n. 8), 4.10.2023 (n. 9), 9.10.2023 (n. 10), 12.10.2023 (n. 11), 31.10.2023 (n. 12), in particolare nel corso delle quali è stata esaminata la documentazione costituente l'offerta tecnica delle tre ditte partecipanti, nella misura in cui si ricava che la Commissione, in relazione al Lotto n. 4, non ha disposto l'esclusione della ricorrente principale TT S.r.l. e invece ha proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, insieme a quelle degli altri Operatori Economici concorrenti ammessi a questa fase di gara, e alla successiva errata verifica/valutazione della offerta tecnica di TT S.r.l. a seguito di sua ammissione;
d) ogni ulteriore verbale delle sedute e i relativi elaborati allegati, in cui sono state riportate, in relazione al Lotto n. 4, le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l'attribuzione dei punteggi di qualità in conformità ai documenti di gara e l'attribuzione dei punteggi tecnici definitivi, limitatamente alla posizione di TT S.r.l.;
e) il verbale della seduta nella quale la Commissione, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, ha proceduto alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche depositate dagli Operatori Economici concorrenti ammessi a questa fase di gara, limitatamente alla parte in cui non è stata esclusa e comunque è stata valutata quella di TT S.r.l. in relazione al Lotto n. 4;
f) la proposta di aggiudicazione e la formulazione della graduatoria provvisoria di merito, limitatamente alla parte in cui TT S.r.l. non è stata esclusa, è stata collocata in graduatoria e comunque è stata valutata la sua offerta tecnica ai fini dell'aggiudicazione definitiva, in relazione al Lotto n. 4;
g) la determinazione del Direttore Generale della Società Regionale per la Sanità SO.RE.SA. S.p.a. n. 257 del 14.11.2023 (all. 5), avente ad oggetto “Procedura Aperta per l'affidamento della “Fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania” – Aggiudicazione (ID GARA: 8918411)” e la relativa comunicazione di aggiudicazione, con riferimento al Lotto n. 4, limitatamente alla parte in cui SO.RE.SA. S.p.a. non ha escluso dalla gara e ha collocato in graduatoria TT S.r.l., comunque valutando l'offerta tecnica presentata dalla ricorrente principale;
h) ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, limitatamente alla parte in cui, in relazione al Lotto n. 4, SO.RE.SA. S.p.a. non ha disposto l'esclusione dalla gara di TT S.r.l. e ha comunque valutato l'offerta tecnica avversaria, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso nella parte in cui è stata disposta l'ammissione alla prosecuzione della gara di TT S.r.l. ed essa è stata collocata utilmente nella graduatoria finale;
i) ogni altro atto, documento o chiarimento di gara, nota, relazione o verbale presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente incidentale, se e in quanto favorevole all'ammissione di TT S.r.l. ovvero nel senso di consentire il ricorso al soccorso istruttorio in relazione alle dedotte carenze dell'offerta tecnica.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TT S.r.l. il 6/2/2024:
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo
- della Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 257 del 14 novembre 2023, avente ad oggetto “Procedura Aperta per l'affidamento della “Fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania” – Aggiudicazione (ID GARA: 8918411)”, nella parte in cui viene deliberato di aggiudicare a CH TI S.p.A. il Lotto 4 della suddetta procedura aperta, avente ad oggetto “Sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria destinati alla ASL Salerno”;
- della Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 101 del 10 maggio 2023 con cui CH TI S.p.A. è stata ammessa a partecipare al prosieguo della gara;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione di Gara, nominata dal Direttore Generale con Disposizione n. 116 del 19 maggio 2023, del 31 maggio 2023, 13 giugno 2023, 21 giugno 2023, 27 giugno 2023, 11 luglio 2023, 18 luglio 2023, 31 luglio 2023, 27 settembre 2023, 4 ottobre 2023, 9 ottobre 2023, 12 ottobre 2023 e 10 novembre 2023;
- se ed in quanto occorrer possa e nei limiti esposti in diritto, della lex specialis di gara e in specie dell'art. 13 del Disciplinare di Gara ove interpretati in senso favorevole all'ammissione di CH, ovvero nel senso di consentire il ricorso al soccorso istruttorio in relazione alle carenze dell'offerta tecnica;
- in ulteriore subordine, della lex specialis di gara e dell'intera procedura, soltanto nella residuale e denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere di aderire a una diversa interpretazione dei chiarimenti della stazione appaltante al quesito PI030006-2023, secondo quanto esposto in diritto;
- e con espressa riserva di motivi aggiunti.
nonché
sin da ora, per la condanna di So.Re.Sa. S.p.A., previo accertamento del diritto a conseguire l'aggiudicazione in capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con quest'ultima il contratto; nonché, per la dichiarazione della decadenza della parte odierna controinteressata dall'aggiudicazione e dell'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e per il subentro nel contratto dichiarato inefficace; e per la condanna dell'amministrazione, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni che sarà dimostrato in corso di causa; e in ulteriore subordine, qualora il Collegio non dichiari l'inefficacia del contratto, per la condanna della stessa al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.
nonché per la declaratoria di nullità e per l'annullamento
previe idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.
- del verbale del 4 gennaio 2024 della Commissione Giudicatrice, depositato in giudizio il 15 gennaio 2024 dall'Amministrazione;
- di ogni ulteriore altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- con ulteriore riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità Spa, di CH TI S.p.A., e dell’Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso principale regolarmente notificato e depositato, TT S.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 257 del 14 novembre 2023, avente ad oggetto la “ Procedura Aperta per l’affidamento della “Fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania” – Aggiudicazione (ID GARA: 8918411) , nella parte in cui è stato deliberato di aggiudicare a CH TI S.p.A. il Lotto 4 della suddetta procedura aperta, avente ad oggetto “ Sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria destinati alla ASL Salerno ”; nonché la determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 101 del 10 maggio 2023 con cui CH TI S.p.A. è stata ammessa a partecipare al prosieguo della gara.
La ricorrente principale ha dedotto che:
- con Determinazione del D.G. n. 257 del 14.11.2023, SO.RE.SA ha indetto la “Procedura Aperta per l’affidamento della “Fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania– Aggiudicazione (ID GARA: 8918411)” , dal valore complessivo di € 90.513.205,95, suddivisa in sette lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- in particolare, il Lotto n.4 risulta relativo alla fornitura per la durata di 36 mesi di tali sistemi diagnostici alla ASL Salerno, odierna controinteressata, per un valore di € 18.941.339,80, comprensivo di opzione al rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi.
- il Disciplinare di gara, all’art. 4, prevede che “ le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno erogarsi nei modi e con i mezzi previsti dal Capitolato Tecnico e di tutto quanto necessario per l’espletamento della fornitura secondo quanto dichiarato in offerta tecnica dalla ditta concorrente” .
-l’art. 17.1 dello stesso Disciplinare, recante i “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” , ha previsto che “l’offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati” .
-il Capitolato Tecnico, all’art. 3 (“Quantitativi e confezionamento”), quantifica - per ogni lotto, Azienda Sanitaria e singolo analita- il numero di esami che devono essere effettuali all’anno, facendo riferimento altresì all’Allegato B3 – Scheda Fabbisogni. Più nel dettaglio, il citato art. 3 prevede che l’offerta debba “comprendere tutto quanto necessario per l’esecuzione degli esami (materiali di consumo, reagenti, calibratori) tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni, ed il numero di controlli da prevedere è di 2 a livello normale a 2 a livello patologico per giorno” ;
- sul punto è stata formulata una richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante (quesito PI030006-2023), per confermare se “per quei presidi che svolgono la routine in un arco temporale ridotto 12H, 8H e 7H, si possa considerare una unica seduta giornaliera e dunque che il numero di controlli da prevedere sia di 1 a livello Normale ed 1 a livello Patologico per giorno [...]” ;
- con il relativo chiarimento, SO.RE.SA. ha confermato le previsioni del Capitolato Tecnico, a prescindere dal tempo di impiego giornaliero dei sistemi, pertanto anche in caso di archi temporali di lavoro ridotti. La stazione appaltante ha precisato, anche con specifico riferimento al lotto in esame, quali siano i controlli da eseguire, oltre alla loro frequenza e quantità;
- da quanto emerso in seguito al chiarimento, si deduce che l’offerente debba prevedere le quantità di analisi aggiuntive per i controlli di qualità che ritiene indispensabili per il corretto funzionamento del sistema, conformemente alle quantità indicate e previste nella lex specialis;
- la stazione appaltante ha confermato anche la seconda parte del medesimo quesito PI030006-2023, in cui la ricorrente chiedeva “Relativamente a tutti i lotti – strumento principale/backup”, in cui si è richiesto di confermare che “[...] per i presidi in cui vengono richiesti due strumenti e “strumento principale + backup” i reagenti (e relativi consumi in termini di calibrazione e controlli) vadano calcolati considerando gli analiti eseguiti su un solo strumento, strumento principale” ;
- in relazione al lotto oggetto di controversia, il n. 4, alla gara hanno preso parte TT, odierna ricorrente, CH e KM LT S.r.l;
- con la Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 101 del 10 maggio 2023 , CH TI S.p.A. è stata ammessa a partecipare al prosieguo della gara;
- con riferimento al Lotto in esame, nella seduta riservata del 21 giugno 2023, la Commissione ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti minimi per i differenti sistemi offerti dagli operatori economici in sede di gara, con esito positivo per tutti;
- nella decima seduta riservata del 12 ottobre 2023, la Commissione, analizzate tutte le risposte e i chiarimenti pervenuti, ha completato l’attribuzione del punteggio tecnico con riferimento a tutti i Lotti. Per quanto in questa sede di interesse, ad TT sono stati assegnati 59,94 punti; a CH 60,54 punti; a KM 42,54 punti;
-nella seduta del 31 ottobre 2023, la Commissione ha poi proceduto allo sblocco delle offerte economiche, riportando quindi la relativa graduatoria provvisoria e proponendo CH TI S.p.A. come aggiudicatario provvisorio;
- con verbale del 13 novembre 2023, il RUP ha dichiarato concluso il sub-procedimento di verifica di anomalia delle offerte di cui ai Lotti nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e, conseguentemente, ha proposto l’aggiudicazione del Lotto 4 a CH.
-con Determinazione n. 257 del 14 novembre 2023, il D.G. di So.Re.Sa. ha determinato di aggiudicare il Lotto 4 a CH, subordinando l’efficacia del provvedimento all’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
-in data 16/11/2023, immediatamente dopo la pubblicazione della Determinazione di aggiudicazione, TT ha presentato all’amministrazione istanza di accesso alla documentazione di gara, sopportando l’incombenza di € 3.740,90 “per costi di produzione”, ed accedendo effettivamente alla documentazione richiesta il 20/12/2023;
- nel ricorso principale è contestato il provvedimento di aggiudicazione per omessa esclusione dalla procedura di gara della società CH (prima classificata). La società ricorrente lamenta che l’offerta di CH non avrebbe soddisfatto i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico (artt. 1 e 3) e nei relativi allegati e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa, così come previsto dall’art. 17.1 dello stesso Disciplinare (“l’offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati”);
- con riferimento al lotto n. 4, come si evince dalla lettura dell’Allegato B3 “Scheda Fabbisogni”, prendendo in considerazione l’analita C4, sono necessari 7.350 test annui per i diversi presidi ospedalieri facenti parte del Lotto, al netto dei test aggiuntivi previsti per il controllo qualità e per la calibrazione. Nel caso in esame, con ogni confezione di reagente è possibile eseguire 150 test, il numero di confezioni necessarie per il Lotto in esame è pari a 227, mentre CH ne ha offerte soltanto 144, presentando una carenza nella propria offerta tecnica pari a 83 confezioni;
- con i motivi aggiunti, la società ricorrente ha richiesto nuovamente l’annullamento, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a, degli atti impugnati con ricorso introduttivo, nonché la declaratoria di nullità del verbale del 4 gennaio 2024 della Commissione Giudicatrice, depositato in giudizio il 15 gennaio 2024 dall’Amministrazione, unitamente agli atti connessi e presupposti.
In data 08/01/2024 si è costituita SO.RE.SA. S.p.A. per resistere al ricorso principale.
Si è costituita anche l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno.
In data 09/01/2024 si è costituita altresì la società controinteressata (aggiudicataria) CH TI S.p.A, contestando integralmente il ricorso principale avversario e impugnando in via incidentale, chiedendo l’annullamento in parte qua anche ai fini della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale, degli atti connessi e presupposti alla procedura indetta dalla Società Regionale per la Sanità SO.RE.SA. S.p.a. per l’affidamento della "fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania", limitatamente e con particolare riferimento agli atti e provvedimenti di ammissione della ricorrente principale TT S.r.l. al prosieguo e alle successive fasi di gara relative al Lotto n. 4, nonché a quelli di valutazione dell’offerta presentata dalla medesima ricorrente principale ai fini della sua utile collocazione in graduatoria, insieme a tutti i verbali di gara.
Il Collegio ha disposto verificazione in ordine ai seguenti quesiti: “ per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti della TT s.r.l. se l’offerta tecnica della CH TI sia stata correttamente ammessa e valutata, alla luce dei motivi del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti nonché delle difese svolte dalle parti (e della documentazione prodotta in sede di procedimento di gara), ed in particolare: - se, l’offerta tecnica della prima classificata recasse una quantità di reagente utile a soddisfare i requisiti all’uopo stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico ”; inoltre, “ se, in relazione al ricorso incidentale proposto dalla CH TI, il sistema di “Carry Over” offerto dalla ricorrente principale consenta di osservare i requisiti prescritti al riguardo dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale ”.
Depositata la relazione del verificatore, dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2025, il Collegio ha deliberato nei seguenti termini.
2. Il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, è fondato.
Con argomentazione logica e adeguata, il verificatore ha descritto il metodo utilizzato per rispondere al quesito sottoposto. Sono stati calcolati: - il numero di test giornalieri per controlli; - il numero di test annui per calibrazione strumenti; - il numero di test da calcolare per presidi aventi simultaneamente più di uno strumento in funzione. All’esito della sua analisi, il verificatore ha dunque concluso, in relazione al quesito 1, affermando che “ In relazione al quesito 1, l’offerta tecnica di CH non soddisfa i requisiti stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, in quanto dal calcolo del n° di confezioni necessarie, il fabbisogno annuo complessivo non è garantito per 106 analiti dei 179 previsti; inoltre, pur ribadendo che il calcolo per n° di confezioni rappresenta l’unica modalità di calcolo che possa tener conto di quanto realisticamente avviene nello svolgimento dell’attività diagnostica, si evidenzia comunque che anche effettuando il calcolo per n° di test necessari il fabbisogno annuo complessivo non è garantito per 98 analiti dei 179 previsti ”.
Alla luce di tali considerazioni, è provata la circostanza allegata dalla ricorrente principale in merito alla violazione dell’articolo 17.1 del Disciplinare di gara, nella parte in cui ha previsto che “ l’offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati”. Non è soddisfatto, infatti, il requisito di cui agli artt. 1 e 3 del Capitolato Tecnico, che richiedono un numero minimo di reagenti per poter effettuare i prescritti controlli di qualità giornalieri, essenziali per la corretta esecuzione del servizio sanitario, che non ammette margini di errore.
Sussiste quindi il prospettato motivo di esclusione della aggiudicataria.
3. Con ricorso incidentale, la società aggiudicataria CH TI S.p.A. ha lamentato la violazione, da parte della ricorrente principale, dei principi cardine del codice dei contratti pubblici e la lex specialis per sostanziali carenze invalidanti dell’offerta tecnica. In particolare, per quanto dedotto dalla controinteressata CH TI S.p.A., TT, sui sistemi offerti, non disponeva della soluzione per il carry over prevista come requisito di minima dal Capitolato speciale.
Il Collegio ha sottoposto la questione al verificatore, presentandogli il seguente quesito: “se, in relazione al ricorso incidentale proposto dalla CH TI, il sistema di “Carry Over” offerto dalla ricorrente principale consenta di osservare i requisiti prescritti al riguardo dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale”. Il verificatore, all’esito della sua analisi, ha concluso affermando che: “In relazione al quesito 2, il sistema offerto dalla ricorrente principale TT rispetta i requisiti prescritti dal Capitolato Tecnico nell’ “All.B1 – Caratteristiche Tecniche Minime”, essendo il sistema dotato di una soluzione per il carry over”. Le conclusioni del verificatore sono congruamente argomentate, supportate ad adeguata istruttoria, e quindi sono condivise dal Collegio.
Il Collegio, considerato quanto risultante dalla verificazione, respinge il ricorso incidentale.
4. Dunque, è accolto il ricorso principale integrato dai motivi aggiunti, ed è respinto il ricorso incidentale della parte controinteressata CH TI S.p.A.
Dall’accoglimento del ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, consegue l’annullamento degli atti impugnati, l’esclusione dell’offerta della controinteressata CH TI S.p.A., l’inefficacia del contratto nelle more stipulato dall’Amministrazione con la controinteressata CH TI S.p.A. e il subentro della ricorrente in luogo della controinteressata CH TI S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 e 124 c.p.a., restando così assorbita la domanda risarcitoria per equivalente formulata dalla ricorrente principale per l’ipotesi di mancato integrale accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto.
5. In ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ad esclusione del contributo unificato versato dalla ricorrente principale, che deve essere rimborsato dalla controinteressata CH TI S.p.A.
6. Il compenso spettante al verificatore è invece posto a carico della parte ricorrente incidentale, e sarà liquidato con separato provvedimento, su richiesta del verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) accoglie il ricorso principale integrato dai motivi aggiunti;
2) respinge il ricorso incidentale;
3) compensa le spese ad esclusione del contributo unificato versato dalla ricorrente principale, che deve essere rimborsato dalla controinteressata CH TI S.p.A.;
4) pone in via definitiva a carico della ricorrente incidentale il compenso spettante al verificatore, che sarà liquidato con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO