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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2293/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2293/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dagli Avv. FORTINA ILARIA e GALIMBERTI ANNA MARIA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori. RICORRENTE E
(c.f.: ), nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dagli Avv. FORTINA ILARIA e GALIMBERTI ANNA MARIA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Milano in data 27/02/1993, matrimonio regolarmente trascritto presso i registri del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione di un contributo mensile, a titolo di mantenimento indiretto CP_1 del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 300,00, da versarsi entro il giorno Per_1
Pag. 1 30 di ogni mese su conto corrente intesto allo stesso, oltre al concorso nelle spese straordinarie, necessarie o preventivamente concordate, nell'interesse di;
Per_1
3) Dichiarare risolta ogni ulteriore questione economica e patrimoniale in essere tra le parti”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Milano in Parte_1 Controparte_1 data 27/02/1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 84 parte I, anno 1993. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (02/03/1998) maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27/02/1993 da Pt_1
e con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di
[...] Controparte_1
Milano al n. 84, parte I, anno 1993;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2293/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dagli Avv. FORTINA ILARIA e GALIMBERTI ANNA MARIA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori. RICORRENTE E
(c.f.: ), nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dagli Avv. FORTINA ILARIA e GALIMBERTI ANNA MARIA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Milano in data 27/02/1993, matrimonio regolarmente trascritto presso i registri del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Dichiarare tenuto il sig. alla corresponsione di un contributo mensile, a titolo di mantenimento indiretto CP_1 del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 300,00, da versarsi entro il giorno Per_1
Pag. 1 30 di ogni mese su conto corrente intesto allo stesso, oltre al concorso nelle spese straordinarie, necessarie o preventivamente concordate, nell'interesse di;
Per_1
3) Dichiarare risolta ogni ulteriore questione economica e patrimoniale in essere tra le parti”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Milano in Parte_1 Controparte_1 data 27/02/1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 84 parte I, anno 1993. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (02/03/1998) maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27/02/1993 da Pt_1
e con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di
[...] Controparte_1
Milano al n. 84, parte I, anno 1993;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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