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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dott.ssa Valentina Gigante, lette le note scritte, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4911/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'Abrosca Michele, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Santa Maria Capua Vetere, al Viale Del Consiglio d'Europa, pal. Salce, Scala A;
ATTORE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Angelo Caserini ed Emilia Rossi, ed elettivamente domiciliato in Orta di Atella (Ce), alla Via Chiesa, n. 3;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3.6.16, ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1 1) di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Macerata Campania alla via G. Garibaldi, vico V
n. 1, ricevuta in donazione dai genitori con atto per notar del 30.5.1994, rep. n. 77928; Per_1
2) che detta proprietà confina con una porzione di fabbricato appartenente al fratello , Controparte_1
donatagli dai genitori col medesimo atto;
3) che l'area di ingresso dei due fabbricati è di sua esclusiva proprietà, mentre il AN CP_1
gode solo di una servitù di passaggio per accedere alla sua proprietà;
[...]
4) che , a seguito di ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., si impegnò a Controparte_1
delimitare con un muro e con un cancello di ingresso la sua proprietà, nonché a staccare la conduttura idrica che passa attraverso il proprio muro;
5) che l'anzidetto giudizio si estingueva ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
6) che ha realizzato una nuova conduttura, per cui la vecchia conduttura non ha più Controparte_1
ragione di esistere, pertanto va eliminata, potendo causare danni alla sua proprietà;
7) che il resistente afferma di essere proprietario del tratto che va dal cancello d'ingresso al cancello da lui costruito, come dimostrato dalla circostanza che vi parcheggia il motorino e vi deposita il contenitore dei rifiuti urbani.
Alla luce delle esposte circostanze, il ricorrente ha così concluso: “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiecis, previe declaratorie del caso di legge, accertare ed inibire al AN CP_1
qualunque oggetto, sia veicolo, motoveicolo, contenitori lungo la parete del passaggio in
[...] comune e riconoscere che detto passaggio è di proprietà esclusiva del ricorrente”.
Si è costituito il resistente , il quale ha dal proprio canto dedotto: Controparte_1
1) l'incompetenza per materia del Giudice adito, avendo parte ricorrente contestato le modalità di utilizzo delle parti comuni e rientrando pertanto la controversia nella competenza per materia del Giudice di
Pace ai sensi dell'art. 7 co. 3 n. 2), c.p.c.;
2) per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., risultando il procedimento sommario di cognizione ammissibile nelle sole cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica;
3) l'improcedibilità del ricorso, non risultando previamente esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010;
4) l'infondatezza del ricorso, in quanto dall'atto di donazione del 30.05.1994 -repertorio n. 77928, raccolta n. 8920- risulta che “Le predette porzioni immobiliari vengono donate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva e con i proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni dell'intero fabbricato ai sensi dell'art. 1118 c.c., ed in specie sull'androne e passaggio comune, nulla escluso od eccettuato”, per cui emerge con chiarezza assoluta che l'androne e il passaggio, attraverso i quali si accede alle due porzioni immobiliari, non sono di esclusiva proprietà del ricorrente, bensì costituiscono parti comuni dell'intero fabbricato sulle quali i due NI vantano proporzionali diritti di CP_1 condominio, ai sensi dell'art. 1118 c.c.;
5) che, in ogni caso, non risultano vere le circostanze addotte dal ricorrente, in quanto l'odierno resistente parcheggia il suo motociclo e colloca il contenitore dei rifiuti unicamente all'interno della corte pertinenziale di sua esclusiva proprietà, delimitata da un muro e da un cancello di ingresso, realizzati a seguito dell'accordo a suo tempo intercorso con il AN;
che, ancora, diversamente da quanto affermato nel ricorso introduttivo, la vecchia conduttura idrica che passava attraverso il muro di proprietà di è stata da quest'ultimo rimossa in occasione dei lavori di ristrutturazione Parte_1
dei locali al piano terra, per cui non esiste alcun pericolo di eventuali perdite che possano danneggiare la proprietà del ricorrente;
6) che, peraltro, il AN , tra l'anno 1999 e l'anno 2000, senza il consenso dell'avente Parte_1
diritto, fece installare sulla proprietà del resistente una nicchia per l'alloggiamento del misuratore del gas relativo alla sua utenza, ancora oggi esistente, nonché l'unità esterna di un condizionatore sulla parete del passaggio in comune.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, il resistente ha così concluso: “In via preliminare, accertare
e dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace e per l'effetto rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto inammissibili;
II. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010 concernenti l'esperimento obbligatorio e preventivo del procedimento di mediazione ivi disciplinato con ogni conseguenza di legge;
III. nel merito, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte;
IV. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione del diritto di proprietà dell'odierno resistente ad opera del AN , consistita nell'abusiva installazione dell'alloggiamento del misuratore del Parte_1 gas sulla proprietà del resistente nonché dell'unità esterna di un condizionatore sulla parete del passaggio in comune e, per l'effetto, condannare il ricorrente a provvedere, a sue spese, alla rimozione delle predette opere e al ripristino dello stato dei luoghi con contestuale autorizzazione in favore dell'odierno resistente a provvedervi direttamente in caso di inosservanza a spese del ricorrente;
V. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
VI. ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell'odierno resistente, di una somma equitativamente determinata. Alla prima udienza, tenutasi in data 18.1.17, le parti si sono riportate alle rispettive istanze ed eccezioni e il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha concesso termine di giorni quindici per l'instaurazione della mediazione, rinviando all'udienza del 13.9.17.
A tale udienza, le parti hanno chiesto concedersi un rinvio per bonario componimento;
parte resistente ha altresì esibito il verbale di mediazione. Il Giudice ha rinviato in prosieguo prima udienza al giorno
1.2.18, riservando all'esito ogni valutazione in ordine al contenuto del verbale di mediazione, invitando il difensore di parte resistente a depositare lo stesso telematicamente, giacché non visibile al sistema.
All'udienza dell'1.2.18, il resistente ha reiterato l'eccezione di improcedibilità, evidenziando l'omessa instaurazione, da parte del ricorrente, della mediazione, instaurata dal solo resistente in relazione alla domanda riconvenzionale;
il Giudice, previa acquisizione dell'istanza di mediazione attivata dal resistente, ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 21.6.18, al cui esito, su richiesta delle parti, ha concesso termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alle successive udienze, in ragione dei problemi tecnici riscontrati nell'estrazione del fascicolo telematico, il Giudice ha invitato le parti al deposito cartaceo degli atti nonché la Cancelleria all'allegazione dello storico degli eventi onde verificare la tempestività dei depositi;
successivamente, ha onerato le parti di provvedere al rideposito telematico di tutti gli atti.
Con ordinanza del 9.11.20, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.9.20, il Giudice ha respinto sia le istanze istruttorie formulate dall'attore, ritenute ininfluenti ai fini del decidere, sia quelle articolate dalla parte convenuta, vertendo l'interrogatorio formale in parte su circostanze di fatto incontestate, in parte su profili tecnici giuridici, e le prove per testi su circostanze ininfluenti. La causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.1.22. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata per la discussione in trattazione scritta all'udienza del 27.3.25 e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data
30.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda principale risulta improcedibile, mentre quella riconvenzionale infondata.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di incompetenza e inammissibilità sollevate da parte convenuta.
L'odierno attore, infatti, chiede accertarsi che il passaggio in questione è di sua proprietà esclusiva, domandando per l'effetto la condanna del convenuto alla rimozione degli oggetti ivi depositati.
L'azione proposta può dunque qualificarsi in termini di rivendica (art. 948 c.c.), materia che senz'altro non appartiene alla cognizione del Giudice di pace, deputato al più a conoscere, ex art. 7 co. 3 n. 2 c.p.c., delle cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio. Per l'effetto, deve ritenersi assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 702 bis c.p.c.
Venendo alla disamina dell'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione, la stessa appare invece fondata.
La presente controversia, infatti, vertendo in materia di diritti reali, rientra nei casi normativamente previsti in cui, a pena di improcedibilità, chi intende esercitare l'azione è tenuto in via preliminare all'esperimento del procedimento di mediazione (art. 5 co. 1 bis d.lgs 28/2010).
Ebbene, nel caso di specie, seppur il Giudice, vista la tempestiva eccezione del convenuto, abbia assegnato alla prima udienza -del 18.1.17- termini per l'introduzione del procedimento di mediazione
-ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs 28/2010-, l'attore non ha tempestivamente provveduto a tale incombente, di talché la domanda deve dichiararsi improcedibile.
Non può darsi rilievo al verbale di mediazione del 20.5.2019, risultando il relativo procedimento tardivamente instaurato. Al riguardo, deve infatti rammentarsi che, secondo un'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, a prescindere dal rispetto del termine assegnato per l'attivazione del procedimento, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità risulta sufficiente l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti, conclusosi senza l'accordo (cfr, ex plurimis, Cass. civ n. 40035/2020). Ebbene, nel caso di specie, l'istanza è stata trasmessa dall'intimante in data 30.4.2019, dunque ben oltre l'udienza -del 13.9.2017- successiva all'assegnazione dei termini per l'introduzione del procedimento.
Siffatto onere nemmeno può dirsi assolto dal convenuto, avendo la mediazione da quest'ultimo instaurata interessato esclusivamente l'oggetto della domanda riconvenzionale (cfr. istanza di mediazione prod. convenuto, ove, nella parte dedicata alla descrizione dei fatti, si legge: “il Parte_1
installava abusivamente l'alloggiamento del misuratore del gas sulla proprietà del
[...] CP_1 nonché l'unità esterna di un condizionatore d'aria sulla parete del passaggio in comune per
[...]
accedere alle rispettive proprietà. Il TR AL chiede che il AN provveda Parte_1
a sue spese alla rimozione delle predette opere e al ripristino dello stato dei luoghi”).
La pronuncia di improcedibilità non travolge la domanda riconvenzionale di rimozione della nicchia del misuratore del gas e dell'unità esterna di un condizionatore, trattandosi di domanda autonoma, in alcun modo connessa a quella principale.
Tale domanda non può tuttavia trovare accoglimento. Le allegazioni estremamente generiche del convenuto rendono infatti impossibile alla scrivente verificare se, alla luce del titolo versato in atti, le pareti su cui risultano installati detti elementi appartengano effettivamente allo stesso.
Il convenuto, infatti, si è limitato a riferire: “il AN (…) fece installare sulla Parte_1 proprietà dell'odierno resistente una “nicchia” (..), nonché l'unità esterna di un condizionatore sulla parete del passaggio in comune deturpando la parete stessa”.
Quanto alla nicchia, quindi, non risulta nemmeno indicata la parete interessata;
quanto al condizionatore, non risulta specificato per quale motivo quella parte di muro confinante col passaggio comune debba ritenersi appartenente al convenuto e non all'attore o alla comunione (prevedendo tra l'altro l'atto di donazione, all'art. 2 che “le predette porzioni immobiliari vengono donate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano (…), con i proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni dell'intero fabbricato, ed in ispecie sull'androne e passaggio comune, nulla escluso o eccettuato”). In mancanza di una debita descrizione della morfologia dell'edificio, del tipo di parete, della precisa posizione in cui detta unità del condizionatore si troverebbe, non risulta possibile compiere alcun accertamento in ordine alla proprietà.
Né rileva la mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto.
Si rammenta che, secondo un indirizzo della giurisprudenza, qui senz'altro condiviso, il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere di allegare in modo puntuale i fatti di causa (ex plurimis, cfr. Cass. civ. n. 3023/2016); ed infatti “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che
l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum operi diversamente rispetto all'uno o all'altra delle parti in causa” (Cass. civ. n. 21075/2016). Nella fattispecie, come pocanzi evidenziato, risulta un quadro assertivo talmente lacunoso da ritenere che il ricorrente non sia senz'altro stato messo in grado di assolvere all'onere di prendere posizione sullo stesso in modo specifico.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
Da ultimo, va respinta la domanda formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara improcedibile la domanda principale;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 3 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dott.ssa Valentina Gigante, lette le note scritte, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4911/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'Abrosca Michele, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Santa Maria Capua Vetere, al Viale Del Consiglio d'Europa, pal. Salce, Scala A;
ATTORE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Angelo Caserini ed Emilia Rossi, ed elettivamente domiciliato in Orta di Atella (Ce), alla Via Chiesa, n. 3;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3.6.16, ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1 1) di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Macerata Campania alla via G. Garibaldi, vico V
n. 1, ricevuta in donazione dai genitori con atto per notar del 30.5.1994, rep. n. 77928; Per_1
2) che detta proprietà confina con una porzione di fabbricato appartenente al fratello , Controparte_1
donatagli dai genitori col medesimo atto;
3) che l'area di ingresso dei due fabbricati è di sua esclusiva proprietà, mentre il AN CP_1
gode solo di una servitù di passaggio per accedere alla sua proprietà;
[...]
4) che , a seguito di ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., si impegnò a Controparte_1
delimitare con un muro e con un cancello di ingresso la sua proprietà, nonché a staccare la conduttura idrica che passa attraverso il proprio muro;
5) che l'anzidetto giudizio si estingueva ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
6) che ha realizzato una nuova conduttura, per cui la vecchia conduttura non ha più Controparte_1
ragione di esistere, pertanto va eliminata, potendo causare danni alla sua proprietà;
7) che il resistente afferma di essere proprietario del tratto che va dal cancello d'ingresso al cancello da lui costruito, come dimostrato dalla circostanza che vi parcheggia il motorino e vi deposita il contenitore dei rifiuti urbani.
Alla luce delle esposte circostanze, il ricorrente ha così concluso: “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiecis, previe declaratorie del caso di legge, accertare ed inibire al AN CP_1
qualunque oggetto, sia veicolo, motoveicolo, contenitori lungo la parete del passaggio in
[...] comune e riconoscere che detto passaggio è di proprietà esclusiva del ricorrente”.
Si è costituito il resistente , il quale ha dal proprio canto dedotto: Controparte_1
1) l'incompetenza per materia del Giudice adito, avendo parte ricorrente contestato le modalità di utilizzo delle parti comuni e rientrando pertanto la controversia nella competenza per materia del Giudice di
Pace ai sensi dell'art. 7 co. 3 n. 2), c.p.c.;
2) per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., risultando il procedimento sommario di cognizione ammissibile nelle sole cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica;
3) l'improcedibilità del ricorso, non risultando previamente esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010;
4) l'infondatezza del ricorso, in quanto dall'atto di donazione del 30.05.1994 -repertorio n. 77928, raccolta n. 8920- risulta che “Le predette porzioni immobiliari vengono donate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva e con i proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni dell'intero fabbricato ai sensi dell'art. 1118 c.c., ed in specie sull'androne e passaggio comune, nulla escluso od eccettuato”, per cui emerge con chiarezza assoluta che l'androne e il passaggio, attraverso i quali si accede alle due porzioni immobiliari, non sono di esclusiva proprietà del ricorrente, bensì costituiscono parti comuni dell'intero fabbricato sulle quali i due NI vantano proporzionali diritti di CP_1 condominio, ai sensi dell'art. 1118 c.c.;
5) che, in ogni caso, non risultano vere le circostanze addotte dal ricorrente, in quanto l'odierno resistente parcheggia il suo motociclo e colloca il contenitore dei rifiuti unicamente all'interno della corte pertinenziale di sua esclusiva proprietà, delimitata da un muro e da un cancello di ingresso, realizzati a seguito dell'accordo a suo tempo intercorso con il AN;
che, ancora, diversamente da quanto affermato nel ricorso introduttivo, la vecchia conduttura idrica che passava attraverso il muro di proprietà di è stata da quest'ultimo rimossa in occasione dei lavori di ristrutturazione Parte_1
dei locali al piano terra, per cui non esiste alcun pericolo di eventuali perdite che possano danneggiare la proprietà del ricorrente;
6) che, peraltro, il AN , tra l'anno 1999 e l'anno 2000, senza il consenso dell'avente Parte_1
diritto, fece installare sulla proprietà del resistente una nicchia per l'alloggiamento del misuratore del gas relativo alla sua utenza, ancora oggi esistente, nonché l'unità esterna di un condizionatore sulla parete del passaggio in comune.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, il resistente ha così concluso: “In via preliminare, accertare
e dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace e per l'effetto rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto inammissibili;
II. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010 concernenti l'esperimento obbligatorio e preventivo del procedimento di mediazione ivi disciplinato con ogni conseguenza di legge;
III. nel merito, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte;
IV. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione del diritto di proprietà dell'odierno resistente ad opera del AN , consistita nell'abusiva installazione dell'alloggiamento del misuratore del Parte_1 gas sulla proprietà del resistente nonché dell'unità esterna di un condizionatore sulla parete del passaggio in comune e, per l'effetto, condannare il ricorrente a provvedere, a sue spese, alla rimozione delle predette opere e al ripristino dello stato dei luoghi con contestuale autorizzazione in favore dell'odierno resistente a provvedervi direttamente in caso di inosservanza a spese del ricorrente;
V. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
VI. ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell'odierno resistente, di una somma equitativamente determinata. Alla prima udienza, tenutasi in data 18.1.17, le parti si sono riportate alle rispettive istanze ed eccezioni e il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha concesso termine di giorni quindici per l'instaurazione della mediazione, rinviando all'udienza del 13.9.17.
A tale udienza, le parti hanno chiesto concedersi un rinvio per bonario componimento;
parte resistente ha altresì esibito il verbale di mediazione. Il Giudice ha rinviato in prosieguo prima udienza al giorno
1.2.18, riservando all'esito ogni valutazione in ordine al contenuto del verbale di mediazione, invitando il difensore di parte resistente a depositare lo stesso telematicamente, giacché non visibile al sistema.
All'udienza dell'1.2.18, il resistente ha reiterato l'eccezione di improcedibilità, evidenziando l'omessa instaurazione, da parte del ricorrente, della mediazione, instaurata dal solo resistente in relazione alla domanda riconvenzionale;
il Giudice, previa acquisizione dell'istanza di mediazione attivata dal resistente, ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 21.6.18, al cui esito, su richiesta delle parti, ha concesso termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alle successive udienze, in ragione dei problemi tecnici riscontrati nell'estrazione del fascicolo telematico, il Giudice ha invitato le parti al deposito cartaceo degli atti nonché la Cancelleria all'allegazione dello storico degli eventi onde verificare la tempestività dei depositi;
successivamente, ha onerato le parti di provvedere al rideposito telematico di tutti gli atti.
Con ordinanza del 9.11.20, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.9.20, il Giudice ha respinto sia le istanze istruttorie formulate dall'attore, ritenute ininfluenti ai fini del decidere, sia quelle articolate dalla parte convenuta, vertendo l'interrogatorio formale in parte su circostanze di fatto incontestate, in parte su profili tecnici giuridici, e le prove per testi su circostanze ininfluenti. La causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.1.22. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata per la discussione in trattazione scritta all'udienza del 27.3.25 e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data
30.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda principale risulta improcedibile, mentre quella riconvenzionale infondata.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di incompetenza e inammissibilità sollevate da parte convenuta.
L'odierno attore, infatti, chiede accertarsi che il passaggio in questione è di sua proprietà esclusiva, domandando per l'effetto la condanna del convenuto alla rimozione degli oggetti ivi depositati.
L'azione proposta può dunque qualificarsi in termini di rivendica (art. 948 c.c.), materia che senz'altro non appartiene alla cognizione del Giudice di pace, deputato al più a conoscere, ex art. 7 co. 3 n. 2 c.p.c., delle cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio. Per l'effetto, deve ritenersi assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 702 bis c.p.c.
Venendo alla disamina dell'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione, la stessa appare invece fondata.
La presente controversia, infatti, vertendo in materia di diritti reali, rientra nei casi normativamente previsti in cui, a pena di improcedibilità, chi intende esercitare l'azione è tenuto in via preliminare all'esperimento del procedimento di mediazione (art. 5 co. 1 bis d.lgs 28/2010).
Ebbene, nel caso di specie, seppur il Giudice, vista la tempestiva eccezione del convenuto, abbia assegnato alla prima udienza -del 18.1.17- termini per l'introduzione del procedimento di mediazione
-ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs 28/2010-, l'attore non ha tempestivamente provveduto a tale incombente, di talché la domanda deve dichiararsi improcedibile.
Non può darsi rilievo al verbale di mediazione del 20.5.2019, risultando il relativo procedimento tardivamente instaurato. Al riguardo, deve infatti rammentarsi che, secondo un'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, a prescindere dal rispetto del termine assegnato per l'attivazione del procedimento, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità risulta sufficiente l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti, conclusosi senza l'accordo (cfr, ex plurimis, Cass. civ n. 40035/2020). Ebbene, nel caso di specie, l'istanza è stata trasmessa dall'intimante in data 30.4.2019, dunque ben oltre l'udienza -del 13.9.2017- successiva all'assegnazione dei termini per l'introduzione del procedimento.
Siffatto onere nemmeno può dirsi assolto dal convenuto, avendo la mediazione da quest'ultimo instaurata interessato esclusivamente l'oggetto della domanda riconvenzionale (cfr. istanza di mediazione prod. convenuto, ove, nella parte dedicata alla descrizione dei fatti, si legge: “il Parte_1
installava abusivamente l'alloggiamento del misuratore del gas sulla proprietà del
[...] CP_1 nonché l'unità esterna di un condizionatore d'aria sulla parete del passaggio in comune per
[...]
accedere alle rispettive proprietà. Il TR AL chiede che il AN provveda Parte_1
a sue spese alla rimozione delle predette opere e al ripristino dello stato dei luoghi”).
La pronuncia di improcedibilità non travolge la domanda riconvenzionale di rimozione della nicchia del misuratore del gas e dell'unità esterna di un condizionatore, trattandosi di domanda autonoma, in alcun modo connessa a quella principale.
Tale domanda non può tuttavia trovare accoglimento. Le allegazioni estremamente generiche del convenuto rendono infatti impossibile alla scrivente verificare se, alla luce del titolo versato in atti, le pareti su cui risultano installati detti elementi appartengano effettivamente allo stesso.
Il convenuto, infatti, si è limitato a riferire: “il AN (…) fece installare sulla Parte_1 proprietà dell'odierno resistente una “nicchia” (..), nonché l'unità esterna di un condizionatore sulla parete del passaggio in comune deturpando la parete stessa”.
Quanto alla nicchia, quindi, non risulta nemmeno indicata la parete interessata;
quanto al condizionatore, non risulta specificato per quale motivo quella parte di muro confinante col passaggio comune debba ritenersi appartenente al convenuto e non all'attore o alla comunione (prevedendo tra l'altro l'atto di donazione, all'art. 2 che “le predette porzioni immobiliari vengono donate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano (…), con i proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni dell'intero fabbricato, ed in ispecie sull'androne e passaggio comune, nulla escluso o eccettuato”). In mancanza di una debita descrizione della morfologia dell'edificio, del tipo di parete, della precisa posizione in cui detta unità del condizionatore si troverebbe, non risulta possibile compiere alcun accertamento in ordine alla proprietà.
Né rileva la mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto.
Si rammenta che, secondo un indirizzo della giurisprudenza, qui senz'altro condiviso, il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere di allegare in modo puntuale i fatti di causa (ex plurimis, cfr. Cass. civ. n. 3023/2016); ed infatti “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che
l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum operi diversamente rispetto all'uno o all'altra delle parti in causa” (Cass. civ. n. 21075/2016). Nella fattispecie, come pocanzi evidenziato, risulta un quadro assertivo talmente lacunoso da ritenere che il ricorrente non sia senz'altro stato messo in grado di assolvere all'onere di prendere posizione sullo stesso in modo specifico.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
Da ultimo, va respinta la domanda formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara improcedibile la domanda principale;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 3 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante