Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 264/2024 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il 5.12.2024, da
, col ministero e l'assistenza dell'Avv. Francesco Santini del Foro di Parte_1
Pordenone domicilio eletto presso la PEC Email_1
- appellante – contro
, difesa e rappresentata dagli Avv.ti LODOVICO FABRIS Controparte_1
e MARISA FURLAN, entrambi del foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in
Asolo (TV), Via Palladio n. 1 e comunque presso il domicilio digitale e Email_2 Email_3
- appellata- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, che, con atto dd. 14.2.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello; OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 589/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024 del Tribunale di Pordenone
CONCLUSIONI:
“contributo ordinario di € 1.100,00 mensili per il figlio maggiorenne ed € 1.000,00 per Per_1
fermo rimanendo per il resto”. Per_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel ricorso depositato ex art. 473 bis.30 c.p.c. espone che con sentenza Parte_1
n. 589/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024, il Tribunale di Pordenone, nel procedimento di separazione giudiziale avviato nel 2022 dalla coniuge Controparte_1
, dopo aver pronunciato sentenza di separazione, aveva così statuito sulle questioni
[...] patrimoniali:
“affida i figli minori e , in atti generalizzati, ad entrambi i genitori, che Persona_3 Persona_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Maniago (PN), Via Polcenigo n. 3;
durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo. determina in euro 2.500,00 (euro 1.250,00 a figlio) il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minori, e condanna ai relativi pagamenti da corrispondere a Parte_1 Controparte_1 presso il di lei domicilio, in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda
[...] giudiziale, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018; l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori come per legge e le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna al pagamento a Parte_1 favore di delle spese di lite, che liquida in euro 4.750,00, oltre accessori”. Controparte_1
1.1. Si premette che dal matrimonio contratto nel 2004 sono nati i figli in data Per_1
03.10.2005 e in data 20.05.2010. Per_2
1.1.1. Espone l'appellante come nel ricorso introduttivo di primo grado la CP_1 avesse chiesto che il padre concorresse nel mantenimento dei figli versando la somma
[...] mensile di € 1.200,00 ciascuno (e, quindi, complessivi € 2.400,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il nel costituirsi aveva dichiarato la propria disponibilità a versare Parte_1 un importo di € 900 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1.2. In sede presidenziale veniva provvisoriamente disposto che il provvedesse Parte_1 al mantenimento dei figli in via indiretta mediante versamento alla madre dell'importo complessivo di
€ 2.500,00 mensili (e, quindi, € 1.250,00 ciascuno), oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie. Il provvedimento provvisorio era reclamato in Corte d'Appello ed il reclamo era disatteso.
1.1.3. Anche la successiva istanza di revoca o modifica era rigettata.
1.2. La decisione finale viene qui gravata lamentando “erronea e ingiusta statuizione in ordine al quantum relativo al concorso nel mantenimento dei figli in capo al Dott. ”. Parte_1
1.3. Nel gravame si contesta in primo luogo la violazione del principio di proporzionalità, atteso che e ono due medici oculisti “affermati”, con studi avviati e Parte_1 Controparte_1 autonomi, con redditi medi mensili rispettivamente di € 12.000,00 ed € 9.000,00. 1.3.1. Elencati i rispettivi impegni di spesa mensili, ha ritenuto doversi distinguere tra spese necessarie ed essenziali e spese che non lo siano, al fine di effettuare una valutazione più accurata circa la misura di concorso nel mantenimento dei figli di ciascun genitore. Ciò posto, erroneamente il primo giudice avrebbe considerato tra gli impegni mensili della anche quelli dalla Controparte_1 stessa assunti per scopi personali e non necessari o funzionali a soddisfare i bisogni della famiglia, dovendosi pertanto escludere il mutuo per la casa di vacanza di proprietà della sola appellata: in tal modo i redditi “spendibili” sarebbero rispettivamente di € 9.234,00 e di € 8.130,00. Inoltre, da un punto di vista patrimoniale, il è proprietario per il 50% della sola casa coniugale (di cui paga Parte_1 integralmente il mutuo), e la è invece proprietaria, oltre alla metà della casa familiare, CP_1 anche della sua personale casa in montagna.
1.3.2. Sostiene che, determinando la misura dell'assegno nell'entità qui contestata, il contributo al mantenimento dei figli diventerebbe di fatto un sostegno anche a favore dell'ex coniuge, senza rispetto del dovere di contribuzione proporzionale di ciascun genitore per il soddisfacimento delle esigenze dei figli. Nella specie non vi sarebbe squilibrio reddituale, e sarebbe stato erroneamente considerato in prevalenza – se non in via esclusiva – il maggior reddito del PIRRACCHIO: il tutto senza tener conto degli altri elementi rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., quali le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita dei figli goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, e l'assegnazione della casa familiare. Nel motivare, infatti, il provvedimento l'importo di € 2.500,00 mensili era stato ritenuto
“coerente e proporzionale all'elevato reddito di entrambi i genitori”, ma poi il calcolo matematico era stato operato solo sul reddito del padre, leggendosi che esso “rappresenta soltanto il 25% all'incirca del reddito medio del padre”.
1.3.3. La decisione violerebbe inoltre il principio di adeguatezza. In primo luogo, sarebbero state valutate in modo eccessivo le esigenze di figli che, applicando la proporzione sul reddito effettuata per l'appellante, godrebbero ognuno di un appannaggio mensile, al netto delle spese straordinarie, di € 2.100,00 mensili, senza tener conto delle spese sostenute quando i figli sono presso l'appellante: tutto ciò sarebbe “illogico prima ancora che eccessivo”.
1.3.4. La sentenza, ancora, non avrebbe correttamente valutato il tenore di vita dei figli in costanza di convivenza, dal momento che nonostante i redditi elevati di entrambi i coniugi, le scelte educative maturate dai genitori avrebbero comportato l'instaurarsi di un tenore di vita ordinario e modesto, privo di lussi e di sfarzi. In ogni caso, non vi sarebbe ragione per onerare maggiormente il padre rispetto alla madre.
1.3.5. Ancora, l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà alla madre integrerebbe di per sé una porzione del mantenimento dei figli, per una misura corrispondente alla metà dell'ipotetico valore locativo dell'immobile (€ 600), in quanto, sebbene disposta nell'esclusivo interesse dei figli, determina comunque un vantaggio anche per il genitore collocatario.
1.3.6. Infine, l'importo così determinato dal giudice di prime cure, in considerazione di esigenze di vita non individuate e sulla base di un tenore di vita ordinario, sarebbe contrario all'interesse morale dei figli e all'obbligo educazionale dei genitori, compromettendo il dovere educazionale del padre volto a sensibilizzare i figli sul valore del lavoro e, quindi, del danaro.
1.4. Ha chiesto quindi:
“disporre che il Dott. nel mantenimento dei figli versando non oltre complessivi € Controparte_2 1.800,00 mensili, di cui € 900,00 al mese per il figlio ed € 900,00 al mese per il figlio da versarsi in via Per_1 Per_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannare la Dott.ssa alla restituzione delle somme percepite in misura eccedente Controparte_1 rispetto al pronunciando, con decorrenza dalla data della domanda proposta nel primo grado di giudizio”.
2. Nella propria costituzione l'appellata oltre a lamentare il Controparte_1 comportamento processuale ondivago dell'appellante quanto agli importi che si era dichiarato propenso a versare durante le varie fasi, ha ricostruito i redditi documentati, sostenendo che quello dell'appellata sia sempre inferiore ai 9.000,00 euro netti, mentre negli ultimi due anni quello dell'appellante sarebbe sempre prossimo ai 15.000,00 euro. Le spese1 a carico dell'appellata sarebbero invece di Euro
3.067,00 mensili e quelle2 del di € 2.366,32, di modo che il reciproco reddito spendibile Parte_1 sarebbe pari a Euro 5.800,00 circa mensili per la madre e ad Euro 12.600,00 circa mensili per il padre: il tutto senza tener conto che la madre sopporta spese per “collaboratrice domestica” di circa 750,00 mensili e di aiuto giardiniere al quale corrisponde circa 1.700,00 all'anno, di baby sitter e assistenza allo studio per i figli;
mentre il padre sopporta il mutuo con rata mensile di euro 1.200,00 in relazione all'immobile adibito a casa familiare.
2.1. Quanto all'appello, si contesta che tra le spese necessarie ed essenziali non debbano rientrare quelle del mutuo per l'acquisto della casa di vacanza della appellata, tuttora utilizzata dagli stessi, come anche quella per il cambio di autovettura dopo la separazione, siccome utilizzata per il trasporto dei figli di cui è collocataria. Inoltre, il Tribunale aveva tenuto conto delle giacenze bancarie (600.000,00 euro) e della proprietà dell'immobile adibito a studio oculistico, oltre alla comproprietà di altri immobili, un fabbricato e un terreno siti in Roveredo in Piano.
2.1.1. Alla luce di queste considerazioni, l'importo del contributo indiretto posto a carico del padre sarebbe inferiore allo stesso 25% del reddito netto spendibile individuato dai primi giudici, e
“lascia a quest'ultimo una disponibilità di oltre Euro 10.000,00 mensili per soddisfare le proprie esigenze di vita”.
2.1.2. Corretta quanti la valutazione dei primi giudici, che si pone in continuità rispetto a quella presidenziale confermata dalla Corte d'Appello siccome “approfondita e coerente”.
2.1.3. Vi sarebbero anche ulteriori redditi del derivanti dall'attività libero Parte_1 professionale svolta presso gli ambulatori di Roveredo in Piano e di Udine, come allegati da parte appellata e non sufficientemente contestati dall'appellante in primo grado, a sostegno di un tenore di vita molto superiore e di cui gli estratti di conto corrente non recherebbero traccia, non rinvenendosi uscite per spese “correnti” quali alimentari, vestiario, carburante, intrattenimento, ristorazione, evidentemente regolate in contanti.
2.1.4. Si lamenta inoltre che l'appellato avrebbe omesso informazioni e produzioni con riguardo ai conti titoli e investimenti finanziari “che certamente possiede come già allegato nel Parte_1 ricorso introduttivo (pag.6) e mai confutato da controparte”. L'appellante avrebbe taciuto pertanto in primo grado al Tribunale informazioni utili alla corretta ricostruzione delle proprie risorse economiche anche in termini di disponibilità finanziarie/risparmi3 e quindi per la realizzazione del principio di effettiva proporzionalità ex art. 337ter c.c.
2.2. Pur ribadendo l'esistenza di altri redditi, ha chiesto di confermare la sentenza di primo grado e la misura di contribuzione a carico del padre per il mantenimento dei figli, considerando anche la conclamata esistenza di redditi e patrimoni ulteriori di cui il padre può disporre.
2.3. Quanto al tenore di vita, sostiene che le risorse di entrambi i genitori avrebbero permesso ai figli di condurre una vita agiata con vestiario di pregio, alimentazione curata e di qualità, viaggi in resort di lusso dell'intero nucleo familiare in più occasioni durante l'anno (come da doc. 14-15-16 allegati in primo grado e documentazione bancaria dimessa). Si tratterebbe di “Allegazioni e produzioni mai contestate da controparte e che non hanno necessitato, quindi, ulteriore approfondimento
i) mutuo ipotecario contratto nel 2016 per l'acquisto della casa familiare con rateo di Euro 1.200,00 mensili fino al 2031;
ii) contratto di locazione e servizi con DA SR per immobile ad uso lavorativo in Udine con canone mensile di
Euro 350,00 + Iva (da appurare se ancora in essere trattandosi di contratto annualmente rinnovabile); iii) contratto di leasing per bene strumentale OCT ad uso professionale con canone mensile di Euro 816,32 fino al gennaio 2027. 3 Vengono elencati regolari i seguenti investimenti:
• con cadenza mensile nell'ultimo triennio le sottoscrizioni di titoli SICAV FIRST EAGLE AMUNDI appoggiate al conto corrente Crédit Agricole n° 000015068777;
• imposta di bollo - mediamente tra 80/90 euro - su prodotti finanziari con riferimento al conto titoli n° 00013/0000002280726 TIT aperto il 30.9.2022. istruttorio”, e contrastanti con la pretesa “vita umile” descritta dall'appellato, che comunque è disponibile ad un mantenimento indiretto dei figli in Euro 1.800,00 mensili.
Le esigenze sarebbero dimostrate dalla scelta di istruzione privata per entrambi i ragazzi con retta annua di Euro 8.000,00, dalle attività ricreative, sportive (tennis e sci per oltre al supporto Per_2 settimanale di un fisioterapista per ginnastica riabilitativa ai piedi;
esercizi posturali per Per_1 quando le condizioni di salute lo permettono) proporzionate alla loro età e vissuto familiare. Nel mantenimento ordinario rientrano inoltre la quota parte di “utenze relative ai consumi domestici” oltre che di spese per la cura e manutenzione ordinaria della casa, comprensive del personale per la pulizia interna (Euro 755,00 mensili) e cura dell'area verde (Euro 1.769,00 annui), oltre a quelle per l'impianto di condizionamento dell'aria (Euro 1.000,00 al mese), e l'assistenza prevalente a carico della madre durante le degenze ospedaliere del figlio a Genova e con aggravio dei conseguenti oneri di cura Per_1
e assistenza, materiale e morale.
2.4. Anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore andrebbero valorizzati, in quanto il non Parte_1 frequenterebbe praticamente mai i figli nei pomeriggi infrasettimanali, “e anche le visite nei fine settimana alternati sono risicate e non indirizzate al consolidamento di un effettivo rapporto padre- figli”. Quanto alla valenza dell'assegnazione della casa coniugale, essa sarebbe già stata considerata nella sentenza, così come il rimborso del mutuo.
2.5. Quanto alla tesi che la previsione dell'assegno mensile di Euro 1.250,00 (anziché Euro 900,00 dallo stesso proposti) sarebbe “diseducativa” in quanto disincentivante una proficua applicazione negli studi da parte dei figli o la ricerca di occupazione lavorativa al fine di raggiungere l'indipendenza economica, si tratterebbe di allegazione nuova, mai in precedenza sollevata.
2.6. Ha concluso quindi chiedendo rigettarsi l'appello con conferma integrale della sentenza n° 589/2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone, con vittoria di spese, proponendo le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
3. All'udienza del 25.2.2025 le parti, come rappresentate, hanno aderito alla proposta conciliativa del collegio, rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
3.1. Ritiene il collegio che tali conclusioni possano essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze dei figli, come rappresentate in atti, e congrue rispetto alle capacità patrimoniali ed economiche delle parti, disponendo quindi, a modifica di quanto statuito in primo grado, che il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli sia quantificato come in epigrafe, con importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
4. Le spese di lite possono esse integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.400/2024 RG, così decide: in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, ridetermina in € 1.100,00 il contributo al mantenimento ordinario del figlio ed in € 1.000,00 quello del figlio ferme per il resto le Per_1 Per_2 statuizioni della sentenza n. 589/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024 del
Tribunale di Pordenone, compensando le spese del giudizio di appello.
Trieste, 25 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le voci sono così indicate:
i) mutuo ipotecario contratto nell'anno 2018 per l'acquisto della casa di Pieve di Cadore con rata mensile di Euro 973,28 e con durata fino al 19.6.2033 (cfr. anche doc.5 allegato al ricorso); ii) un contratto di locazione finanziaria contratto nell'anno 2021 per l'acquisto di uno strumento professionale con rata mensile di circa Euro 870,00 con durata fino al dicembre 2026 (doc.7 allegato al ricorso);
iii) finanziamento contratto nell'anno 2023 per l'acquisto dell'autovettura con rata mensile Euro 944,87 e rata finale residua di Euro 37.544,00 + IVA con scadenza al 05/27 (48 mesi, 1^ rata 13.6.23) in sostituzione del precedente finanziamento (doc.6 allegato al ricorso) che è stato estinto;
iv) finanziamento contratto nell'anno 2023 per l'acquisto della moto con rata mensile Euro 280,59 con scadenza 15.2.2028. 2 Le voci sono così indicate: