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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Giovanni Piccolo , all'udienza del 16/05/2024, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2428 /2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GULLOTTI SARA MARIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIVOLA MARIO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/08/2016 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2012 per 95 giornate annue alle dipendenze della ditta d'Orlando. Organizzazione_1 CP_2
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1 venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_1
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici Parte_1
dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 95 giornate alle dipendenze della ditta Organizzazione_1 CP_2
d'Orlando.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Nel caso di specie, la cancellazione delle giornate per l'anno 2012 è avvenuta con il terzo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2014, pubblicato sul sito internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al
10/01/2015.
Orbene, atteso che il deposito del ricorso giudiziario è avvenuto il 16.08.16 il termine decadenziale di cui sopra è ampiamente decorso.
Alcuna rimessione in termini può naturalmente derivare dalla eventuale proposizione
(necessariamente in via telematica, come prescritto, a pena di inammissibilità, dal D.L. n.78 del 2010 convertito in L. 122/2010) al Comitato Provinciale dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di recupero dell'indebito scaturito dalla erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola risultata non dovuta.
Invero il ricorso amministrativo proposto al Comitato provinciale è inidoneo a rimettere in termini il ricorrente sia in relazione all'incompetenza dell'organo investito del gravame, essendo la Org_2
l'unico organo competente in materia di disconoscimento, sia in considerazione della tardiva
[...]
presentazione dello stesso.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1
agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 11/08/2016 , disattesa ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 16/05/2024 .
Il Giudice
Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Giovanni Piccolo , all'udienza del 16/05/2024, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2428 /2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GULLOTTI SARA MARIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIVOLA MARIO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/08/2016 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2012 per 95 giornate annue alle dipendenze della ditta d'Orlando. Organizzazione_1 CP_2
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1 venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_1
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici Parte_1
dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 95 giornate alle dipendenze della ditta Organizzazione_1 CP_2
d'Orlando.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Nel caso di specie, la cancellazione delle giornate per l'anno 2012 è avvenuta con il terzo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2014, pubblicato sul sito internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al
10/01/2015.
Orbene, atteso che il deposito del ricorso giudiziario è avvenuto il 16.08.16 il termine decadenziale di cui sopra è ampiamente decorso.
Alcuna rimessione in termini può naturalmente derivare dalla eventuale proposizione
(necessariamente in via telematica, come prescritto, a pena di inammissibilità, dal D.L. n.78 del 2010 convertito in L. 122/2010) al Comitato Provinciale dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di recupero dell'indebito scaturito dalla erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola risultata non dovuta.
Invero il ricorso amministrativo proposto al Comitato provinciale è inidoneo a rimettere in termini il ricorrente sia in relazione all'incompetenza dell'organo investito del gravame, essendo la Org_2
l'unico organo competente in materia di disconoscimento, sia in considerazione della tardiva
[...]
presentazione dello stesso.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1
agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 11/08/2016 , disattesa ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 16/05/2024 .
Il Giudice
Giovanni Piccolo